Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 21/05/2025, n. 9794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9794 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 09794/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13608/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13608 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Santaniello, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Appia Nuova n. 45 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. 1530, emanato dall'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba in data 12/11/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
1. Il ricorrente – cittadino etiope – ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 12 novembre 2024, con cui l'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba ha respinto la sua richiesta di visto di ingresso per motivi di studio.
2. A sostegno del ricorso, ha dedotto: (i) di essersi diplomato in Etiopia nel luglio 2023 e di avere intenzione di laurearsi in economia del turismo in Italia; (ii) di essere stato ammesso al corso di laurea, in lingua inglese, in “ Economics of Tourism and Cities ”, organizzato dall’Università di Bologna presso il campus di Rimini; (iii) di avere pertanto presentato domanda di visto per motivi di studio alla predetta sede diplomatica; (iv) che tuttavia tale domanda veniva rigettata con il provvedimento impugnato sulla base della seguente motivazione: « Lo sponsor non ha esibito mezzi di sostentamento adeguati al supporto economico del richiedente ».
3. Tutto ciò premesso, il ricorrente, articolando due motivi di ricorso, ha rilevato in sintesi: (i) il difetto di motivazione; (ii) la violazione di legge e l’eccesso di potere, essendo il diniego fondato sull’assenza di risorse economiche sufficienti, nonostante tale requisito fosse stato ampiamente documentato. In particolare, tali risorse erano state dimostrate attraverso la garanzia economica concessa al ricorrente dal fidanzato della sorella, residente in Italia e titolare di una retribuzione annua lorda di 29.980 euro, oltre che di disponibilità su conto corrente per complessivi 14.850 euro.
4. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
5. In seguito all’udienza camerale dell’8 gennaio 2025, la domanda cautelare avanzata dal ricorrente è stata respinta.
6. Infine, in seguito al deposito di una ulteriore memoria della parte ricorrente, all’udienza pubblica del 20 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
8. Ritiene anzitutto il Collegio che la motivazione del provvedimento, seppure sintetica, sia idonea a dare conto dell' iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione, contenendo gli elementi necessari e sufficienti da cui risulta, in modo non equivoco, la ragione del diniego, consistente nella ritenuta insussistenza, con riferimento allo sponsor indicato dal ricorrente, dei requisiti economici previsti dalle norme vigenti per il rilascio del visto per motivi di studio.
9. Quanto agli ulteriori profili di censura, deve anzitutto osservarsi che la discrezionalità amministrativa, nella materia in questione, è particolarmente lata e, dunque, può essere sindacata in sede giurisdizionale solo ab externo , per la palese sussistenza di macroscopiche abnormità logiche (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. IV, 27/06/2023 n.6276).
10. Nel caso di specie la Sede diplomatica ha ritenuto l’inadeguatezza delle disponibilità economiche del ricorrente sulla base di indici fattuali, emergenti dall’istruttoria, certamente significativi, senza incorrere in profili di erroneità o illogicità manifeste.
Ed invero, la valutazione delle disponibilità economiche dello sponsor non può essere svolta sulla sola base del loro valore nominale, ma deve necessariamente prendere in considerazione, oltre che le condizioni socio-familiari dello sponsor, anche il rapporto che intercorre tra questo e l’interessato. Ebbene, nel caso di specie le disponibilità economiche dello sponsor, seppure astrattamente capienti, non possono dirsi necessariamente idonee al sostentamento di un soggetto terzo, tanto più ove si consideri l’assenza di un legame stabile tra l’interessato e lo sponsor medesimo (fidanzato della sorella del primo). Se a ciò si aggiunge che il ricorrente non risulta essere direttamente titolare di disponibilità economiche, la conclusione a cui è giunta la Sede diplomatica risulta può dirsi condivisibile.
10. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
11. Le spese di giudizio, considerate le particolarità della fattispecie, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.