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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 432 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
e , rappresentati e difesi, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 Parte_2 telematicamente insieme al ricorso in appello, dall'avvocato Federico Lucci, con il quale e presso il quale elettivamente domiciliano.
-APPELLANTI-
E
rappresentato e difeso, per procura generale alle Controparte_1 liti a rogito Notaio in Roma, in data 23.1.2023 (rep. 37590, racc. 7131), dall'avvocata Persona_1
Daniela Bellassai, con la quale elettivamente domicilia in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto.
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1365/2023, pronunciata dal Tribunale di Frosinone, sezione lavoro e pubblicata il 24.10.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 13.2.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. interpongono appello contro la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1 Parte_2 con la quale il Tribunale di Frosinone pronunciando sulla domanda da loro proposta in primo grado, nella qualità di eredi della fu al fine di conseguire la condanna dell a pagar loro i ratei Persona_2 CP_1 dell'indennità di accompagnamento che in vita sarebbero spettati alla loro dante causa, ha così statuito:
«dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento dele spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi € 852,00 oltre IVA, CPA e spese generali forfettarie come per legge, da distrarsi».
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Gli appellanti censurano la liquidazione delle spese di lite, assumendola inferiore all'importo minimo, quale risultante dalla corretta applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e sua successive modificazioni ed integrazioni. Dopo aver indicato il compenso che assumono dovuto in relazione a ciascuna singola fase processuale, chiedono la riforma della sentenza appellata nel senso della CP_ condanna dell' al pagamento delle spese processuali del primo grado da quantificarsi, in sostituzione della minore somma liquidata nella sentenza impugnata, nella somma di € 1.865,00, oltre spese generali,
IVA e CPA. CP_ L' chiede respingersi l'appello, ritenendo condivisibile la liquidazione operata dal primo giudice.
Ricostituito il contraddittorio, all'udienza di discussione del 13.2.2025, l'appello, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. L'appello è fondato.
Il valore della lite di primo grado deve determinarsi sulla base dell'ammontare dei ratei della prestazione dovuti per due anni, essendo oramai principio pacifico quello per cui le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, perché fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela, sicché nelle relative controversie il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. 17.7.2018 n. 19020; Cass. 29.11.2016 n. 24319;
Cass., ss.uu., 21.5.2015 n. 10455).
Nella specie, le somme dovute nel biennio collocano la controversia nello scaglione di valore da €
5.200,01 ad €. 26.000,00, né a conclusione diversa si perviene considerando l'importo effettivamente liquidato.
Non vi è dubbio, poi, che il compenso per l'attività defensionale deve determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al DM 55/2014 (come emendato dal DM 147/2022, applicabile ratione temporis), posto che in tal caso la locuzione «cause di previdenza» è utilizzata in senso atecnico, tale da ricomprendervi anche quelle aventi ad oggetto le prestazioni assistenziali come quella oggetto della lite in primo grado.
Le attività difensive svolte innanzi al Tribunale sono sussumibili nella c.d. fase di studio della controversia, in quella introduttiva del giudizio e nella fase decisionale, per quanto essa si sia in sostanze limitata alla mera richiesta, all'udienza di discussione, di accertare la cessazione della materia del contende e di regolare le spese di lite secondo la c.d. soccombenza virtuale.
Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) DM
55/2014.
I valori medi previsti dalla Tabella e dallo scaglione in esame, inoltre, debbono essere ridotti nella misura massima del 50%, tenendo conto della già evidenziata natura «embrionale» dell'attività decisionale e della non eccessiva complessità della lite.
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Alla luce dei suesposti criteri, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, in favore degli appellanti, la complessiva somma di € 1.865,00 (€ 465,00 per la fase studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed € 1.011,00 per la fase decisionale), a titolo di compenso professionale, laddove egli ha liquidato la minor somma di € 852,00, sicché l'appello deve essere accolto, essendo evidente la violazione dei c.d. minimi tariffari, che sono inderogabili da parte del giudice (ex multis Cass. 13.4.2023
n. 9815).
Ne consegue che le spese del primo grado rideterminate in complessivi € 1.865,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al DM 147/2022, della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggior somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione.
Dette spese vanno distratte in favore del procuratore costituito, dichiaratisi anticipatario.
PQM
La Corte così provvede:
A) accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, ferma nel resto, CP_ condanna l' a pagare agli appellanti le spese del giudizio innanzi al Tribunale, liquidate nell'importo di € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, anziché nella diversa e minor somma liquidata dal Tribunale, da distrarsi in favore del procuratore costituito anticipatario;
CP_ B) condanna l' rifondere agli appellanti le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi € 962,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Roma il 13.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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