Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00114/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01344/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Armando Gamalero e Paolo Sivori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Irccs Ospedale Policlinico San Martino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Munari e Andrea Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota di diniego dell’accesso documentale n. -OMISSIS-, nonché per l'accertamento del diritto all'ostensione della copia degli atti richiesti con l'istanza di accesso del -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Irccs Ospedale Policlinico San Martino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 il dott. LO SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente è un -OMISSIS- dipendente del Policlinico resistente ed incardinato nell’Unità Operativa “ -OMISSIS- ” a direzione universitaria.
2) Il Policlinico, con apposito Avviso, ha indetto la selezione interna per l’assegnazione dell’incarico di responsabile della Struttura Semplice “ -OMISSIS- ” appartenente alla U.O. “ -OMISSIS- ” a direzione ospedaliera, riservando la partecipazione ai dipendenti appartenenti alla citata U.O. “ -OMISSIS- ”.
3) Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione ma il Policlinico, con determina n. -OMISSIS-, lo ha escluso dalla selezione in quanto non appartenente alla UO “ -OMISSIS- ” come richiesto dall’Avviso.
4) L’esponente, con tre istanze di accesso rispettivamente in data -OMISSIS-, ha chiesto l’ostensione degli atti relativi all’avviso in questione.
5) Nel frattempo il Policlinico, con delibera n. -OMISSIS-, ha assegnato l’incarico -OMISSIS-.
6) In data -OMISSIS- il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato per l’annullamento:
- della delibera n. -OMISSIS- relativa alla ricognizione delle strutture semplici in attuazione del Regolamento di funzionamento del Policlinico;
- dei verbali del Collegio di Direzione nella parte in cui hanno determinato l’istituzione della S.S. “-OMISSIS-” e hanno stabilito che la stessa afferisse alla sola U.O. “-OMISSIS-”;
- degli atti del procedimento per la copertura del ruolo di responsabile di tale S.S., conclusasi con deliberazione n. -OMISSIS-.
7) Inoltre il ricorrente, con la quarta istanza ostensoria in data -OMISSIS-, ha chiesto di ottenere copia:
i) della domanda di partecipazione, completa di curriculum vitae, presentata d-OMISSIS- in relazione alla selezione indetta con delibera n. -OMISSIS-;
ii) della richiesta al Direttore della U.O. di parere riguardo alla candidatura -OMISSIS-, nonché della nota di riscontro, da parte del medesimo Direttore della U.O., con cui ha reso il richiesto parere in merito al conferimento dell’incarico in questione;
iii) della “ documentazione integrale (completa di ogni allegato) circa l’istituzione della Struttura Semplice a direzione ospedaliera “-OMISSIS- ” e la delibera con cui viene ritenuta afferente all’U.O. “-OMISSIS-”, già oggetto dell’istanza di accesso del 7.7.2025, ma sul punto non riscontrata dall’Amministrazione.
Il ricorrente ha precisato di avere un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti richiesti al fine di valutare la “ possibilità di predisporre idonee iniziative a difesa ” dei propri diritti in merito all’esclusione dalla selezione.
8) Il Policlinico, con nota del -OMISSIS- ha respinto la quarta istanza ostensoria così ritenendo che il richiedente non potrebbe ottenere l’accesso perché:
- privo dei requisiti di partecipazione alla selezione, con conseguente difetto di legittimazione ed interesse a conoscere la documentazione di cui ai suddetti punti i) e ii);
- già in possesso dei documenti di cui al punto iii) perché già esibiti con le note n.ri -OMISSIS- (oltre al fatto che su tali istanze, in caso di ostensioni non integrali, si è formato il silenzio-rigetto al 6.8.2025 con termine di impugnazione ex art. 116 C.p.a. fino al 30.9.2025).
9) Con ricorso ex art. 116 C.p.a., correttamente notificato sia al Policlinico che -OMISSIS-, il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto all’esibizione degli atti richiesti con l’istanza del -OMISSIS-.
Si è costituito in giudizio il Policlinico chiedendo, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità del gravame e, nel merito, il suo rigetto.
10) Alla camera di consiglio del 23.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
11) Il ricorso è in parte inammissibile e in parte fondato, ai sensi di quanto di seguito precisato.
12) Preliminarmente si deve esaminare l’eccezione pregiudiziale del Policlinico del difetto di interesse immediato e diretto all’accesso agli atti richiesti perché:
- essendo stato escluso dalla selezione non ha interesse a conoscere gli atti relativi a detta procedura che non ha neppure gravato;
- in ogni caso l’interesse potrebbe, a tutto concedere, sussistere con riguardo agli atti di indizione della procedura che sono già stati integralmente esibiti;
- nessun interesse sussisterebbe, invece, in ordine alla conoscenza della documentazione relativa -OMISSIS- -OMISSIS-.
L’eccezione è solo in parte fondata.
Merita accoglimento il rilievo pregiudiziale secondo cui l’esibizione integrale degli atti relativi alla indizione della procedura prima della notifica del ricorso lo rende, sotto tale profilo, inammissibile.
Invece l’eccezione è infondata con riguardo all’esibizione degli atti relativi -OMISSIS- -OMISSIS- della selezione in quanto l’interesse difensivo del richiedente non riguarda unicamente la contestazione dei limiti di accesso alla selezione ma anche – nell’ambito della giurisdizione del Giudice ordinario – la possibilità di ottenere una tutela per perdita di chance che presuppone il vaglio delle possibilità di assegnazione dell’incarico al ricorrente, da effettuare sulla base della comparazione dei curricula del ricorrente e della controinteressata.
13) Nel merito il ricorso è fondato atteso che sussistono i presupposti dell’accesso agli atti di natura difensiva, prodromico all’esercizio di un’azione giudiziaria.
Sussiste, infatti, il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa che l’istante intende tutelare in quanto, l’esclusione dalla procedura selettiva, lungi dall’escludere l’interesse ostensivo, al contrario ne costituisce il presupposto, in quanto la tutela giurisdizionale prospettata riguarderebbe innanzitutto tale profilo.
Sussiste, altresì, l’interesse alla conoscenza del curriculum formativo e professionale della controinteressata (ma non di eventuali dati sensibili e ultrasensibili di cui all’art. 9 del Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento e del Consiglio, ove presenti) atteso che tali dati costituiscono il presupposto necessario per la proposizione di un giudizio civile causa cognita , specie se finalizzato alla tutela della perdita di chance previa contestazione dell’illegittimità della selezione, per la quale risulta giusdicente il Giudice Ordinario trattandosi di selezioni meramente interne ed atti organizzativi di Aziende sanitarie (cfr. ex aliis : T.A.R. Liguria sez. I, 20.1.2026 n. 61, nonché la giurisprudenza ivi richiamata).
14) Per tali ragioni l’interesse all’eccesso difensivo del ricorrente riguarda:
- i) gli atti di indizione della procedura (i quali tuttavia sono già stati acquisiti e, come confermato in giudizio dal Policlinico, non ne sussistono altri, con conseguente inammissibilità del ricorso in parte qua );
- ii) le due note (del direttore della UO di richiesta di parere sulla candidatura e il conseguente parere espresso dal citato dirigente) e gli atti relativi ai titoli formativi e professionali della controinteressata (con esclusione di eventuali dati sensibili e ultrasensibili ex art. 9 del Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento e del Consiglio).
15) Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e per la restante parte deve essere accolto, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad acquisire copia dei documenti indicati al punto 14.ii), previo oscuramento di eventuali dati sensibili e ultrasensibili , e condanna del Policlinico resistente all’ostensione di tali atti e documenti entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, con trasmissione degli stessi all’indirizzo indicato nell’istanza di accesso del 23.10.25, previo pagamento degli eventuali diritti di copia.
16) Le spese del giudizio sono poste a carico del Policlinico, ma in ragione della particolarità della vicenda, sono compensate per la metà e liquidate nel dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- in parte lo dichiara inammissibile;
- per la restante parte lo accoglie e, pertanto, accerta il diritto del ricorrente ad acquisire copia dei documenti indicati al punto 14.ii (previo oscuramento di eventuali dati sensibili e ultrasensibili ) e condanna il Policlinico resistente all’ostensione dei medesimi entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, con le modalità indicate in parte motiva.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 1.000, oltre spese generali (15%), cassa avvocati ed IVA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP CA, Presidente
LO SI, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO SI | EP CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.