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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 23/10/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola EL Vecchio Giudice relatore ed estensore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 2979/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1
E
C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dagli avv.ti MARANGONI BARBARA,
OI AC, DO IL e DO AT
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei Signori Parte_1
(c.f. ) - nato a [...] il [...], cittadino
[...] C.F._1 italiano, residente a [...] - e (c.f. Parte_2
) - nata a [...] il [...], cittadina italiana, residente a [...]C.F._2
EL GH (RO), via ELla Libertà, 34 - celebrato in data 27.08.2016 a Costa di VI (RO) (Atto
n. 2 Parte II serie A anno 2016 del Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Costa di VI-
RO), mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato civile del Comune di Costa di VI (RO); ed OMOLOGHI LE SEGUENTI C O N D I Z I O N I di divorzio: (che, rispetto alle condizioni di separazione, modificano la residenza del figlio da quella paterna a quella materna (cfr. infra condizione n. 2), e introducono: - l'obbligo della sig.ra di cedere al Parte_2 sig. la propria quota parte della casa familiare verso la di lei liberazione erga omnes dal Pt_1
1 muto sulla casa stessa (cfr. infra condizione n. 3); - l'obbligo del sig. di versare nell'interesse Pt_1 del figlio la somma infra pattuita alla condizione n. 5 (oltre al mantenimento diretto previsto dalla condizione n. 8); Il figlio (nato a [...] in data [...] - c.f. Persona_1
) è affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità C.F._3 genitoriale congiuntamente;
essi prenderanno insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative alla residenza abituale, all'istruzione (ad esempio, le decisioni relative al luogo e all'Istituto di svolgimento del percorso scolastico), all'educazione, alla salute tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
Il figlio – che, in conformità con la condizione n. 3 della separazione, risiede col padre nella casa familiare – con decorrenza dal giorno 1 gennaio
2026 avrà residenza con la madre, genitore collocatario, e domicilio presso la residenza di ambo i genitori;
Quanto alla casa familiare, la sig.ra si obbliga a cedere al sig. , che si Parte_2 Pt_1 obbliga ad acquistare, la piena proprietà della propria quota di ½ indiviso della casa familiare sita a (45020) Pincara (RO), via Ariel Ben Gurion, 496, così censita dal 07.02.2018: Porzione di fabbricato sita in Comune di Pincara (RO), via Ariel Ben Gurion, 496, costituita da abitazione al piano terra e primo con garage al piano terra ed area cortiliva esclusiva di pertinenza, il tutto censito a N.C.E.U. del Comune di Pincara al foglio 13, mappale 191, sub 4, via Ariel Ben Gurion, cat. A/3, cl. 2, vani 8, sup. cat. mq 139, RC. Euro 433,82, oltre all'area scoperta, oltre alla proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni ai sensi degli artt. 1117 e ss c.c. L'area di pertinenza sottostante e circostante il fabbricato è censita al N.C.T. del Comune di Pincara al foglio 13, mapp.
191 di Ha. 0.03.24 – EN RB (cfr. doc. 14 cit.); I ricorrenti si obbligano ad addivenire alla predetta cessione notarile (rogito) entro 12 mesi (diconsi dodici mesi) dalla pubblicazione della sentenza di divorzio di recepimento del presente accordo;
il citato termine di 12 mesi è prorogabile su accordo dei coniugi. La scelta della data, entro il lasso temporale suddetto, compete al sig.
, una volta sentita la sig.ra Nelle more della cessione notarile, il sig. Pt_1 Parte_2 Pt_1 continuerà a corrispondere in via esclusiva, come sempre fatto, i ratei del mutuo relativo alla casa familiare manlevando la sig.ra dall'obbligo di corrispondere la propria quota di ½ di Parte_2 ciascun rateo, senza ripetizione di somme;
I ricorrenti dichiarano che il predetto obbligo assunto dal signor non consiste in un contributo né diretto né indiretto al mantenimento della moglie;
Il Pt_1 sig. si obbliga, in uno con la predetta operazione notarile di cessione, ad accollarsi, quale Pt_1 corrispettivo della cessione stessa, la quota parte del suddetto mutuo ipotecario facente capo alla
2 sig.ra con liberazione della stessa erga omnes (accollo esterno con l'adesione della Parte_2 banca) da tutti gli obblighi (ratei del mutuo medesimo) ed oneri aventi titolo nel mutuo medesimo;
L'assegnazione della casa coniugale, disposta con la separazione e trascritta (cfr. doc. 14 cit.), si intenderà revocata, quindi, priva di ogni effetto con decorrenza dalla data del rogito;
la presente condizione costituisce titolo per la corrispondente annotazione e/o per la cancellazione della trascrizione a cura del notaio con ordine al Conservatore dei Registri immobiliari di VI di annotazione/cancellazione con esonero da ogni responsabilità; I coniugi ripartiranno ad ½ ciascuno ogni spesa inerente e conseguente all'operazione suddetta di cessione ed accollo esterno;
I coniugi dichiarano che null'altro devono l'uno all'altro per effetto delle menzionate operazioni di cessione ed accollo esterno;
I coniugi dichiarano, anche ai fini fiscali, che la suddetta operazione di cessione ed accollo esterno è essenziale per regolare i rapporti di natura economico/patrimoniale derivati dal divorzio dei coniugi stessi, dunque, essa costituisce “condicio sine qua non” per la definizione della crisi coniugale (ex art. 19 L. n. 74/1987); Eccezion fatta per la garanzia ipotecaria prestata per il mutuo succitato, i ricorrenti dichiarano di non aver gravato l'immobile summenzionato con vincoli di sorta, né di averlo ceduto o promesso a terzi, né di aver in alcun altro modo ostacolato o pregiudicato le ragioni del sig. ; eccezion fatta per la predetta garanzia, la sig.ra Pt_1 Parte_2 si obbliga a cedere la propria quota del succitato immobile libera da vincoli ed oneri di sorta;
Il sig.
, al compimento del 18^ anno del figlio, verserà su un conto cointestato ai signori e Pt_1 Pt_1 destinato alle necessità del figlio l'importo di € 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00) Parte_2
a condizione che egli, entro il 18^ anno del figlio, venda (vendita spontanea, dunque, non obbligata da procedure di qualsivoglia natura) la casa familiare a terzi con estinzione del mutuo sulla casa familiare;
in difetto di avveramento di tale condizione, egli, al compimento del 18^ anno del figlio, verserà l'importo di € 30.000,00 (diconsi euro trentamila/00) sul predetto conto ciò a prescindere dalla sorte del mutuo sulla casa familiare;
i genitori attingeranno concordemente al conto di cui trattasi per pagare le spese mediche del figlio, i di lui studi od ogni altra sua necessità. I ricorrenti concordano che, per ragioni di equità, le decisioni se vendere o meno la casa familiare e, in caso affermativo, sul tempo in cui compiere detta operazione, siano di esclusiva competenza del sig.
; I ricorrenti concordano che la presente condizione privi retroattivamente di ogni effetto la Pt_1 condizione n. 9 della separazione che imponeva al sig. di corrispondere alla sig.ra Pt_1 Parte_2
€ 5.000,00 (cinquemila/00) a titolo di rimborso delle spese dalla stessa sostenute nella casa familiare;
I genitori, tendenzialmente e ragionevolmente, accudiranno il figlio secondo il seguente calendario delle frequentazioni: Nell'una settimana, il figlio starà tre giorni col padre e due giorni con la madre;
nel fine settimana, il figlio starà con la madre;
Nella settimana successiva, il figlio starà due giorni col padre e tre giorni con la madre;
nel fine settimana, il figlio starà col padre e
3 così di seguito, sempre alternando i due regimi settimanali. Il figlio pernotterà col genitore cui spetta avere con sé il figlio quel giorno. Il genitore che ha il figlio con sé lo condurrà a scuola;
il ritiro da scuola sarà curato dal genitore cui spetta tenere il figlio in quel dato giorno. Nei periodi in cui un genitore - per turni lavorativi, per malattia od altro – fosse impedito a tenere con sé il figlio, il figlio starà, possibilmente, con l'altro genitore;
in tal ultimo caso i genitori prenderanno accordi per garantire al figlio di stare comunque con entrambi i genitori il più possibile e non appena possibile.
Ciascun genitore, nella gestione delle singole incombenze relative al figlio (scuola, piscina ecc.), potrà avvalersi, in ogni caso di proprio impedimento, dell'ausilio dei parenti o di altre persone che godano della fiducia di entrambi, salvo che l'altro genitore si renda disponibile nel qual caso verrà preferito. I genitori attueranno con ragionevolezza, semplicità e massima collaborazione reciproca il suddetto regime, senza far mai mancare al figlio la vicinanza, l'affetto, la cura di entrambi i genitori, nonché dei parenti, sempre rispettando il diritto del figlio di stare con entrambi i genitori e con i parenti. Tutte le decisioni relative al figlio dovranno consentire ad entrambi i genitori di essere effettivamente presenti ed attivi nella vita del figlio nell'interesse preminente del figlio stesso. E' sempre salvo il miglior accordo dei genitori nell'interesse preminente del figlio tenuto conto, ad esempio, della sua età, delle sue esigenze di serenità e stabilità, delle sue richieste, dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
In ordine alle vacanze del figlio, i coniugi concordano quanto segue, sempre salvo il miglior accordo nel suo interesse: Durante il periodo delle vacanze estive il figlio resterà possibilmente con ciascuno dei genitori per almeno quindici giorni, consecutivi o non consecutivi, compatibilmente con le ferie dei genitori i quali avranno cura di prendere accordi sui rispettivi periodi possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno, o, quantomeno, il prima possibile;
per il restante periodo di vacanza del figlio, i coniugi si atterranno ragionevolmente a quanto previsto alla precedente condizione n. 3; Durante il periodo delle vacanze natalizie il figlio resterà con ciascuno dei genitori per la metà del periodo di vacanza: un anno trascorrerà con l'uno genitore il periodo dal 24 dicembre al 30 gennaio e con l'altro genitore il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, viceversa l'anno successivo. Ciò compatibilmente con le esigenze di lavoro dei genitori;
Durante le vacanze pasquali il figlio starà con un genitore fino alla domenica di Pasqua compresa, e per i restanti giorni con l'altro genitore, viceversa l'anno successivo;
Premesso che per il mantenimento ordinario del figlio i genitori sostengono, complessivamente, una spesa media mensile di circa
€250,00 (duecentocinquanta/00 euro), i signori e si obbligano, in continuità con Pt_1 Parte_2
l'assetto già in essere che si è rivelato proficuo, a contribuire al mantenimento del figlio al 50% ciascuno ed a provvedervi in modo diretto: ciascuno di essi curerà gli incombenti e sosterrà le spese di mantenimento ordinario del figlio nel tempo in cui avrà il figlio con sé. Alla fine di ciascun mese i genitori pareggeranno tra loro i conti, esibendo l'un l'altro la documentazione di spesa (scontrini
4 ecc.), così che ciascuno di essi abbia a proprio carico ½ delle spese effettivamente sostenute per il complessivo mantenimento del figlio. Le spese alimentari (cibo, quota utenze ecc.) resteranno a carico esclusivo del genitore che le ha sopportate;
I signori e continueranno a Pt_1 Parte_2 ripartire tra loro al 50% tutte le spese straordinarie di mantenimento del figlio precisandosi che il rimborso di esse dovrà avvenire alla fine di ogni mese previa esibizione della documentazione giustificativa. Tali spese sono le seguenti: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) visite specialistiche e farmaci concernenti l'ettiosi congenita volgare;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e spese per mensa in essere al momento della separazione fino al completamento del relativo ciclo scolastico;
b) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) mensa scolastica fatto salvo quanto pattuito sub a) del precedente punto “iii”; spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) corso di nuoto;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) campi estivi. I signori e avranno cura di alternarsi il più possibile Pt_1 Parte_2 nell'anticipare le suddette spese straordinarie;
I ricorrenti concordano che il figlio disponga di un adeguato corredo presso l'abitazione di entrambi i genitori e che entrambi curino il lavaggio e lo stiro dell'abbigliamento del figlio con massima collaborazione reciproca;
le spese di babysitteraggio sono e restano integralmente a carico del genitore che se ne avvale;
I ricorrenti concordano che l'assegno unico universale sia ripartito tra loro al 50% ciascuno (possibilmente su domanda diretta di entrambi ad INPS per ½ ciascuno); I ricorrenti dichiarano che nulla devono l'un l'altro reciprocamente a titolo di contribuzione al rispettivo mantenimento essendo essi entrambi economicamente autosufficienti;
I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver sempre entrambi contribuito ai bisogni della famiglia in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità
e che, salvi gli obblighi derivanti dalle su estese condizioni di divorzio, nulla è dovuto l'un l'altro reciprocamente per il pregresso poiché ogni spesa/pagamento era sorretta da ragioni di solidarietà
5 familiare;
i ricorrenti si danno atto reciprocamente di aver esattamente adempiuto le condizioni di separazione omologate ad eccezione della condizione n. 9, la quale, come suddetto, è retroattivamente privata di ogni effetto dalla condizione n. 5 del presente divorzio;
I ricorrenti acconsentono al rilascio per il figlio di passaporto e/o di carta di identità valida per l'espatrio contenente l'indicazione di entrambi i genitori;
Le spese e competenze legali sono integralmente compensate tra i ricorrenti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17.9.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio è nato in data [...]. Per_1
Inoltre, hanno precisato che con sentenza n.290/2024 pubblicata il 28.11.2024 il Tribunale di VI ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza presidenziale del 28.11.2024.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51, quarto comma, c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 25.9.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 17.10.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore all'udienza del 17.10.2025 ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
6 Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 28.11.2024 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale n. 290/2024.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In presenza di figli minori, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di VI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in COSTA DI ROVIGO in data 27/08/2016 tra e trascritto nei Registri degli atti Parte_1 Parte_2 di Matrimonio del Comune di COSTA DI ROVIGO nell'anno 2016, n. 2 Parte II serie A;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 21.10.2025
Il Presidente
dott.ssa Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola EL Vecchio
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