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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/04/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, previo avviso di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, all'udienza del 29\4\25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3551\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza
TRA
, rappr.ta e difesa dagli avv.ti N. Coppola e I.Baldini, presso il cui studio Parte_1
elett.nte domicilia.
E
, in persona del legale rappr.te p.t., difeso dall'avv. N. Controparte_1
Mennella
Nonché
in persona del legale rappr.te p.t. , difeso dall'avv. A. Funari CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5\7\22 la ha impugnato l'intimazione di pagamento n. Pt_1
07120229011736231000, notificata addì 30\5\22, avente come causale il mancato versamento all' istituto previdenziale di contributi per I.V.S. ed accessori relativamente agli anni 2008-09 e 10, ed emesso sulla base dell' avviso di addebito n. 37120112001803092000.
La ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti prodromici, la decadenza dalla facoltà di iscrizione a ruolo delle somme dovute ex art. 25 d.lvo 46\99 e la prescrizione della pretesa creditoria.
L' nel proprio atto costitutivo ha contrastato la richiesta di parte ricorrente, eccependo CP_3
l'insussistenza delle avverse eccezioni. Anche l' previdenziale ha rassegnato conclusioni in rito e nel merito, concludendo per il CP_4
rigetto della domanda.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex dell'art. 83 c. 7 lett. h)
d.l. 18\20 e art. 221 c.4 l. 77\20, ed inoltro delle prescritte note, la causa è stata decisa.
Va, innanzitutto, dedotto che spetta al giudicante qualificare l'opposizione proposta, indipendentemente dal nomen juris individuato dalla parte ricorrente.
Nel caso di specie le prime due delle eccezioni sollevate, quella relativa all'irregolarità e\o nullità della notifica degli atti prodromici a quello impugnato e quella relativa alla decadenza dal potere impositivo ex art. 25 d.lvo 46\99, attenendo non alla pretesa esecutiva vera e propria, bensi al cd. quomodo executionis devono qualificarsi quale opposizione agli atti esecutivi.
La stesse sono pertanto da ritenersi inammissibili, atteso il mancato rispetto del termine perentorio stabilito per la sua proposizione che è di venti gg. dalla notifica del titolo, per come sancito dall'art. 24 d.lvo 46\99 e l'espresso richiamo alle norme processualistiche di cui all'art. 617 c.p.c. ( notifica intimazione pacificamente avvenuta il 30\5\22 - deposito del ricorso
5\7\22).
Più in particolare, per quanto attiene alla presunta decadenza va richiamato il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui l'eccezione di decadenza relativa all'art. 25, comma
1, d. lgs. 46/99, avente natura processuale, non attiene al merito della pretesa bensì al quomodo della procedura di riscossione, in quanto l'inosservanza del termine ivi previsto per l'iscrizione a ruolo preclude all' di potersi avvalere del titolo esecutivo formatosi CP_2 nell'ambito di tale procedura, ma non comporta invece la decadenza dal diritto.
Va all'uopo richiamata la recente ordinanza della S.C. ( n. 27726\19 ) che ha così statuito :
“L'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 prevede una decadenza processuale e non sostanziale e CP_ l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per
l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere
l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Del resto già con Cass. 5963\18 ; 19708\11 e 15211\17, si era stabilito che : “ In ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge CP_ accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che
l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Depongono in tal senso : il tenore letterale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo secondo le forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale a quello sostanziale;
la ratio stessa dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già
a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza.
L'inosservanza del termine previsto dell'art. 25 cit. costituisce pertanto vizio formale relativo alla formazione del titolo ed ascrivibile nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. richiamato dagli artt. 24 e 29 comma 2 d. lgs. 46/1999, come tale suscettibile di essere esaminato solo se proposto entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.
Diverso discorso è a farsi per l'eccezione afferente la prescrizione, che, riguardando il fondamento della pretesa impositiva, è da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione e, come tale, esperibile in qualsiasi momento antecedente l'inizio dell'esecuzione ex art. 615
c.p.c..
Accertata l'ammissibilità della stessa, nel merito ne va dichiarata l'infondatezza.
E' innanzitutto pacifico che per concorde giurisprudenza di merito e di legittimità il termine prescrizionale da considerare nella fattispecie in esame è quello quinquennale.
Or'è che dall'esame degli atti allegati alle rispettive produzioni s'evince che in data 10\10\11 all'odierna parte ricorrente fu ritualmente notificato avviso di addebito relativo alla pretesa dedotta in giudizio.
Successivamente, cioè in data 2\5\16 quindi prima della maturazione della prescrizione, fu parimenti notificata in forma rituale e cioè con racc.ta n. 789808342802 consegnata a mani proprie, l'intimazione n. 0712016902496650000. Detta notifica, al contrario di quanto affermato dalla difesa di parte ricorrente nelle proprie note di trattazione scritta, è certamente riferibile all'atto d'intimazione, poiché in calce alla cartolina di ritorno, più in particolare al di sotto del codice a barre, sono riportati gli estremi dell'atto notificato.
La data da ultimo indicata, comportando la maturazione della prescrizione nel periodo cd. emergenziale, determina l'attrazione della fattispecie in esame nella disciplina di proroga dei termini .
Infatti alla data di ricezione dell'avviso, si ripete 2\5\16, il termine prescrizionale pacificamente quinquennale – cfr. Cass. SS. UU. 6173\2008 ; n. 23397\16 - non era ancora scaduto e tanto in virtù della sospensione della prescrizione dettata dall'art. 37 c. 2 del d.l. 18\20 ( convertito in l. n. 27\20) , che ha fissato detta sospensione in 129 gg. cioè dal 23\2\20 al 30\6\20.
La norma citata così ha disposto : “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.”
A tanto si aggiunga che analoga sospensione è stata dettata dall'art. 11 c. 9 del d.l. 183\20 convertito in l. n. 21\21, che ha disposto : “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.”
Quindi, nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi a partire dal 31 dicembre
2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020.
Per le motivazioni tutte sopra enunciate il ricorso va pertanto respinto e le spese, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria e per come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del soccombente.
P.Q.M
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda;
CP_
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle competenze di causa, che liquida in complessivi € 1.680,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
CP_
-compensa interamente tra l' e l' le competenze di lite. CP_3
Così deciso in Nola, 29\4\25
Il G.O.P.
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, previo avviso di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, all'udienza del 29\4\25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3551\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza
TRA
, rappr.ta e difesa dagli avv.ti N. Coppola e I.Baldini, presso il cui studio Parte_1
elett.nte domicilia.
E
, in persona del legale rappr.te p.t., difeso dall'avv. N. Controparte_1
Mennella
Nonché
in persona del legale rappr.te p.t. , difeso dall'avv. A. Funari CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5\7\22 la ha impugnato l'intimazione di pagamento n. Pt_1
07120229011736231000, notificata addì 30\5\22, avente come causale il mancato versamento all' istituto previdenziale di contributi per I.V.S. ed accessori relativamente agli anni 2008-09 e 10, ed emesso sulla base dell' avviso di addebito n. 37120112001803092000.
La ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti prodromici, la decadenza dalla facoltà di iscrizione a ruolo delle somme dovute ex art. 25 d.lvo 46\99 e la prescrizione della pretesa creditoria.
L' nel proprio atto costitutivo ha contrastato la richiesta di parte ricorrente, eccependo CP_3
l'insussistenza delle avverse eccezioni. Anche l' previdenziale ha rassegnato conclusioni in rito e nel merito, concludendo per il CP_4
rigetto della domanda.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex dell'art. 83 c. 7 lett. h)
d.l. 18\20 e art. 221 c.4 l. 77\20, ed inoltro delle prescritte note, la causa è stata decisa.
Va, innanzitutto, dedotto che spetta al giudicante qualificare l'opposizione proposta, indipendentemente dal nomen juris individuato dalla parte ricorrente.
Nel caso di specie le prime due delle eccezioni sollevate, quella relativa all'irregolarità e\o nullità della notifica degli atti prodromici a quello impugnato e quella relativa alla decadenza dal potere impositivo ex art. 25 d.lvo 46\99, attenendo non alla pretesa esecutiva vera e propria, bensi al cd. quomodo executionis devono qualificarsi quale opposizione agli atti esecutivi.
La stesse sono pertanto da ritenersi inammissibili, atteso il mancato rispetto del termine perentorio stabilito per la sua proposizione che è di venti gg. dalla notifica del titolo, per come sancito dall'art. 24 d.lvo 46\99 e l'espresso richiamo alle norme processualistiche di cui all'art. 617 c.p.c. ( notifica intimazione pacificamente avvenuta il 30\5\22 - deposito del ricorso
5\7\22).
Più in particolare, per quanto attiene alla presunta decadenza va richiamato il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui l'eccezione di decadenza relativa all'art. 25, comma
1, d. lgs. 46/99, avente natura processuale, non attiene al merito della pretesa bensì al quomodo della procedura di riscossione, in quanto l'inosservanza del termine ivi previsto per l'iscrizione a ruolo preclude all' di potersi avvalere del titolo esecutivo formatosi CP_2 nell'ambito di tale procedura, ma non comporta invece la decadenza dal diritto.
Va all'uopo richiamata la recente ordinanza della S.C. ( n. 27726\19 ) che ha così statuito :
“L'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 prevede una decadenza processuale e non sostanziale e CP_ l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per
l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere
l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Del resto già con Cass. 5963\18 ; 19708\11 e 15211\17, si era stabilito che : “ In ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge CP_ accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che
l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Depongono in tal senso : il tenore letterale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo secondo le forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale a quello sostanziale;
la ratio stessa dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già
a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza.
L'inosservanza del termine previsto dell'art. 25 cit. costituisce pertanto vizio formale relativo alla formazione del titolo ed ascrivibile nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. richiamato dagli artt. 24 e 29 comma 2 d. lgs. 46/1999, come tale suscettibile di essere esaminato solo se proposto entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.
Diverso discorso è a farsi per l'eccezione afferente la prescrizione, che, riguardando il fondamento della pretesa impositiva, è da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione e, come tale, esperibile in qualsiasi momento antecedente l'inizio dell'esecuzione ex art. 615
c.p.c..
Accertata l'ammissibilità della stessa, nel merito ne va dichiarata l'infondatezza.
E' innanzitutto pacifico che per concorde giurisprudenza di merito e di legittimità il termine prescrizionale da considerare nella fattispecie in esame è quello quinquennale.
Or'è che dall'esame degli atti allegati alle rispettive produzioni s'evince che in data 10\10\11 all'odierna parte ricorrente fu ritualmente notificato avviso di addebito relativo alla pretesa dedotta in giudizio.
Successivamente, cioè in data 2\5\16 quindi prima della maturazione della prescrizione, fu parimenti notificata in forma rituale e cioè con racc.ta n. 789808342802 consegnata a mani proprie, l'intimazione n. 0712016902496650000. Detta notifica, al contrario di quanto affermato dalla difesa di parte ricorrente nelle proprie note di trattazione scritta, è certamente riferibile all'atto d'intimazione, poiché in calce alla cartolina di ritorno, più in particolare al di sotto del codice a barre, sono riportati gli estremi dell'atto notificato.
La data da ultimo indicata, comportando la maturazione della prescrizione nel periodo cd. emergenziale, determina l'attrazione della fattispecie in esame nella disciplina di proroga dei termini .
Infatti alla data di ricezione dell'avviso, si ripete 2\5\16, il termine prescrizionale pacificamente quinquennale – cfr. Cass. SS. UU. 6173\2008 ; n. 23397\16 - non era ancora scaduto e tanto in virtù della sospensione della prescrizione dettata dall'art. 37 c. 2 del d.l. 18\20 ( convertito in l. n. 27\20) , che ha fissato detta sospensione in 129 gg. cioè dal 23\2\20 al 30\6\20.
La norma citata così ha disposto : “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.”
A tanto si aggiunga che analoga sospensione è stata dettata dall'art. 11 c. 9 del d.l. 183\20 convertito in l. n. 21\21, che ha disposto : “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.”
Quindi, nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi a partire dal 31 dicembre
2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020.
Per le motivazioni tutte sopra enunciate il ricorso va pertanto respinto e le spese, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria e per come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del soccombente.
P.Q.M
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda;
CP_
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle competenze di causa, che liquida in complessivi € 1.680,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
CP_
-compensa interamente tra l' e l' le competenze di lite. CP_3
Così deciso in Nola, 29\4\25
Il G.O.P.
dott. Maurizio Ricigliano