Articolo 6 della Legge 5 giugno 2012, n. 86
Articolo 5
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12 luglio 2012
Art. 6. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 12 luglio 2012
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