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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 20/10/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1446/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado n° 2396/2022 R.G. promossa da
D A
, residente in [...] Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Lara Maria Dal Medico e Francesco Lanaro del foro di Vicenza
ATTORE
C O N T R O
REPUBBLICA ITALIANA-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Trento
CONVENUTA
E
, in persona dell'Ambasciatore pro Controparte_1 tempore, domiciliata in Roma, Via san martino della Battaglia n° 4
CONVENUTA CONTUMACE
E
Controparte_2
, in persona del Ministro pro tempore
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento
INTERVENUTO
OGGETTO: pagina 1 di 16 risarcimento del danno
CONCLUSIONI:
così conclude: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, in accoglimento delle ragioni illustrate in atti, anche in modo indipendente tra loro:
- accertati e dichiarati la piena responsabilità della Controparte_1 per i fatti di cui in narrativa, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. , di cui l'attore è erede legittimo, nel corso della Seconda Guerra Controparte_3
Mondiale per essere stato catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato e a trattamento inumano in dal giorno 8.9.1943 al giorno 3.10.1945 per totali CP_1 giorni 756, per l'effetto condannare la in solido con la Controparte_1
Repubblica Italiana al pagamento a favore degli attori della somma di € 82.849,31 ovvero la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procuratore, oltre agli accessori di legge”
La Repubblica Italiana-Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Economia e delle Finanze così concludono:
1. “in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Controparte_1 legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della RFG, lo Stato italiano attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit., come desumibile da C.Cost n. 159/2022; 2. nel merito, dichiarare - per le ragioni esposte in narrativa - la prescrizione della pretesa risarcitoria di parte attrice;
3. in ulteriore subordine, e in applicazione del diritto germanico in virtù di quanto disposto dall'articolo 62 L. n. 218/1995, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa;
4. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque non provata;
5. in ogni caso, disporre che ai sensi dell'articolo 43, comma 4 lettera b), DL . 36/2022 da quanto eventualmente dovuto a parte attrice devono essere “detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici
o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94”;
6. con vittoria di spese, competenze ed onorari.” pagina 2 di 16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso, fra l'altro che all'indomani dell'armistizio con gli alleati firmato nel settembre del 1943 dall'allora GO , il padre , all'epoca CP_4 Controparte_3 chiamato alle armi e arruolato nell'11° Reggimento Alpini Battaglione di Trento, era stato “illegittimamente catturato da truppe tedesche a Trento e condotto in ”, CP_1 ove era rimasto sino al rimpatrio del 3 ottobre 1945, in citazione Parte_1 esponeva, in estrema sintesi, che: da subito il padre era stato condotto al campo denominato “StammLager I B”, “uno dei maggiori lager di prigionia e lavoro del ”; CP_2 in quel campo molti prigionieri erano deceduti per “condizioni dure, malnutrizione, maltrattamenti e ricorrenti epidemie di tifo”; dopo la liberazione a opera dell'esercito sovietico il 22 gennaio 1945 il padre aveva fatto ritorno a casa il 2 ottobre dello stesso anno;
in 756 giorni di prigionia aveva subito un “disumano trattamento”; era peraltro fatto notorio che i militari italiani deportati in e ivi internati CP_1 avevano subito un trattamento contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie, tale da integrare un crimine di guerra o contro l'umanità in relazione al quale, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n° 238 del 2014, era ravvisabile la giurisdizione del giudice italiano stante l'inoperatività del principio di immunità degli Stati esteri.
Nella sua dichiarata veste di erede del padre , l'attore Controparte_3
conveniva in giudizio la di (d'ora Parte_1 Controparte_1 CP_1 innanzi, per brevità, anche solo RFG), in persona dell'Ambasciatore pro tempore, e la Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) patiti dal genitore, da quantificare nella complessiva somma di € 82.849,31 (oltre interessi e rivalutazione) o nel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia.
La Repubblica non si costituiva in giudizio, di talché ne Controparte_1 va dichiarata la contumacia, risultando correttamente evocata in persona dell'Ambasciatore pro tempore (in conformità al principio di diritto affermato da Cass., Sez. Un., n° 14570/2007, secondo cui “le ambasciate o rappresentanze diplomatiche sono organi esterni dello Stato cui appartengono ed i loro titolari (ambasciatori o agenti diplomatici) hanno la funzione di rappresentare ad ogni effetto il proprio Stato presso quello straniero dove sono accreditati, non esaurendosi la loro attività nel campo strettamente politico e pubblico, ma estendendosi altresì - senza che vi osti alcuna norma di diritto internazionale - ad ogni altro campo, compreso quello privatistico, nel quale sia necessario tutelare gli interessi dello Stato rappresentato. Ne consegue che l'ambasciatore è legittimato, in quanto tale, a rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questo sia parte, ancorché relativi a rapporti privatistici, senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare”) e apparendo rituale la notificazione dell'atto introduttivo e del pagina 3 di 16 successivo decreto di comparizione mediante la trasmissione al Ministero degli Affari esteri-Ufficio del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, che ha poi provveduto al successivo inoltro all'Ambasciata tedesca in Roma, quale Rappresentanza Estera della il che è conforme al diritto consuetudinario Controparte_1 internazionale, come riconosciuto dalle circolari dell'allora Controparte_5
n. 10-1215/2062 (56) dd. 18.4.1956 e n. 7-247/3478(57) dd. 17.9.1957, recanti
[...] il riferimento alla norma consuetudinaria relativa all'obbligo internazionale della notificazione degli atti introduttivi ai Capi degli Stati stranieri e ai rispettivi governi con la formalità della pura e semplice trasmissione per via diplomatica).
L'Ambasciata tedesca restituiva, sempre per il tramite del detto Ufficio del Cerimoniale, l'atto notificatole, allegandovi “nota verbale 410/2023” dd. 21.8.2023 (che qui rileva soltanto come conferma dell'avvenuta notificazione, ma non anche ai fini della definizione del giudizio, non essendo qualificabile in termini di atto processuale, visto che anche per le rappresentanze degli Stati esteri sussiste, ai sensi dell'art. 82 c.p.c., l'obbligo di difesa tecnica) con cui rappresentava che:
➢ il tentativo di notificarle “atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18.04.1961”;
➢ “tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii)”;
➢ “tali atti giudiziari sovrani sono in contrasto con l'articolo 2 dell'Accordo del 2 giugno 1961 fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana;
➢ “il GO della Repubblica Federale di Germania si aspetta che il GO della Repubblica Italiana adempia agli obblighi di diritto internazionale statuiti dalla Corte Internazionale di Giustizia con sentenza del 3 febbraio 2012”.
Si costituivano, invece, depositando un'unica comparsa di risposta, la Repubblica Italiana-Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio di Ministri pro tempore, e il Controparte_6 per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Reich, in persona del Ministro pro CP_2 Contr tempore (d'ora innanzi, per brevità, anche solo , che, quindi, interveniva in giudizio, non essendo stato in precedenza anch'esso citato dall'attore.
In tale scritto difensivo si concludeva chiedendo:
1. in via preliminare di dichiarare il difetto di “legittimazione passiva” della RFG e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere legittimato, ai sensi Contr dell'art. 43, D.L. n. 36/2022, convertito nella L. n. 79/2022, unicamente il
“quale titolare dello speciale Fondo” ivi istituito, “come desumibile da C. Cost. n. 159/2022”;
2. nel merito di dichiarare la prescrizione della pretesa risarcitoria di parte attrice;
3. di rigettare tale pretesa, previa applicazione del diritto germanico in virtù del disposto dell'art. 62, L. n. 218/1995; pagina 4 di 16 4. in estremo subordine di rigettare la domanda perché infondata e non provata;
5. in caso di accoglimento, di detrarre dalla somma liquidata alla parte attrice l'importo eventualmente già percepito dal de cuius a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della L. n. 96/1955, del D.P.R. n. 2043/1963, della L. n. 791/1980 e della L. n. 94/1994.
A sostegno di tali conclusioni si rilevava, in estrema sintesi, che: la titolarità, dal lato passivo, della situazione giuridica dedotta in giudizio era Contr riferibile al solo quale gestore del Fondo di ristoro stante il disposto dell'art. 43 D.L. n° 36/2022, il quale, come statuito dalla Corte Costituzionale, aveva comportato
“una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.) eccezionalmente a contenuto liberatorio” in favore della RFG, operante non soltanto nella fase esecutiva, ma anche in quella di cognizione;
Contr pertanto, avendo sostituito il debitore originario nel rapporto sostanziale, il era legittimato a sollevare tutte le eccezioni in origine spettanti allo stesso, ivi compresa quella di prescrizione, con il solo limite delle “eccezioni personali”; essendo stata dedotta dall'attore una responsabilità civile da reato (quello di riduzione in schiavitù soggetto alla prescrizione di anni 20 a partire dalla cessazione della condotta illecita, risalente al 29 gennaio 1945), all'introduzione del giudizio era già ampiamente decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 2947, 3° co., c.c., non essendone esclusa l'applicabilità alla fattispecie in esame da alcuna norma (pattizia o consuetudinaria) del diritto internazionale;
un'eventuale norma di diritto internazionale consuetudinario riguardante l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, ove pure vigente, non sarebbe applicabile al caso in esame, risalendo i fatti dedotti in citazione ad epoca antecedente alla sua formazione;
peraltro, considerata l'aspettativa di vita media per un uomo nato in [...] a CP_1
84 anni all'attualità, e tenuto conto che alla consumazione del prospettato illecito penale i relativi autori materiali appartenenti all'esercito tedesco dovevano avere almeno sedici anni, se ne doveva ragionevolmente presumere il decesso, con conseguente estinzione del reato per causa - morte del reo - diversa dalla prescrizione, ciò rilevando ai fini e per gli effetti di cui all'ultima parte del 3° co. dell'art. 2947 c.c.; al momento della cattura e del trasferimento in CP_1 Controparte_3 apparteneva alle Forze Armate del Regno d'Italia, divenuto nemico dello Stato tedesco dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943; pertanto, le condotte denunciate (ossia la cattura, il trasferimento in CP_1
l'internamento e l'adibizione al lavoro), avendo riguardato un prigioniero militare in periodo di guerra, non integravano, di per sé sole, una violazione della Convenzione dell'Aja 18.10.1907 (e del relativo Regolamento) e neppure della Convenzione di pagina 5 di 16 Ginevra del 1929, né tantomeno un “crimine di guerra” o un “crimine contro l'umanità”; di conseguenza, venendo in rilievo un atto di sovranità di Stato estero, da ritenere coperto dal principio di reciproca immunità in base a norma consuetudinaria di diritto internazionale, era ravvisabile il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
in ogni caso il dedotto trattamento inumano durante l'internamento nel campo di prigionia era stato posto in essere unicamente in territorio germanico, ciò implicando l'applicazione dell'ordinamento tedesco ai sensi dell'art. 62, L. n. 218/1995;
l'azionata pretesa risarcitoria difettava di allegazione e prova.
Sulla giurisdizione
Stando a quanto rappresentato in citazione l'attore ha inteso agire iure hereditario per conseguire il risarcimento dei danni subiti dal padre a seguito della cattura, della deportazione in e del successivo internamento come forza lavoro CP_1 in un campo di prigionia a opera delle forze armate del . CP_2
Trattasi di condotte che nella prassi applicativa della giurisprudenza di legittimità (v. Cass., n° 5044/2004; Cass., n° 14201/2008; Cass., n° 20442/2020) sono state qualificate in termini di crimini di guerra e contro l'umanità, essendosi ritenuto che in tal senso depongono, tra l'altro, lo Statuto delle Nazioni Unite dell'8 agosto 1945 (v. art. 6, lett. b)), la Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle N.U., i Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle N.U., le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (art. 3), nonché la Convenzione istitutiva della Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (art. 7-8).
Al riguardo, a partire dalla sentenza n° 5044 dell'11.3.2004 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si è sostenuto che “il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera”, con la conseguenza che “la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali”; si è, pertanto, ravvisata “la giurisdizione italiana pagina 6 di 16 in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la Seconda guerra mondiale e deportato in per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese CP_1 tedesche, atteso che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale”.
Si è, quindi, affermato che, venendo in rilievo “delitti che si concretano nella violazione particolarmente grave per intensità o sistematicità…dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario…e, quindi, anche su quelle di immunità”, la giurisdizione va individuata secondo i principi della giurisdizione universale, di talché ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi.
Tale impostazione interpretativa è stata poi disattesa dalla giurisprudenza di legittimità all'indomani della sentenza del 3 febbraio 2012 con cui la Corte internazionale di giustizia dichiarava che la Repubblica italiana aveva violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità dalla giurisdizione civile riconosciuta alla Repubblica federale di Germania dal diritto internazionale e la sollecitava ad adottare tutte le misure necessarie affinché le sentenze pronunciate dai giudici italiani (ivi comprese quelle di riconoscimento di sentenze straniere), nei confronti dello Stato tedesco cessassero di avere effetto.
Al fine di conformarsi a tale decisione in ossequio al 1° co. dell'art. 10 Cost., il legislatore italiano promulgava la legge n. 5/2013, il cui art. 3 imponeva, in sostanza, al giudice nazionale di adeguarsi alla detta pronuncia e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo in relazione alle condotte di uno Stato estero sottratte alla giurisdizione civile dalla Corte internazionale di giustizia, con ciò precludendogli, per quanto qui rileva, la trattazione delle cause civili di risarcimento dei danni per crimini di guerra e contro l'umanità imputabili al Reich. CP_2
La disposizione de qua veniva poi sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, che con la sentenza n° 238 del 2014 ne dichiarava l'illegittimità.
Nella circostanza il Giudice delle leggi osservava, fra l'altro, che l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost. e che però tale meccanismo di adeguamento automatico non consente l'apertura a valori esterni in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), di talché nei rapporti con gli Stati il diritto alla tutela giudiziale non può mai essere limitato in relazione ad atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato
pagina 7 di 16 straniero, ma integrano crimini contro l'umanità come la deportazione, i lavori forzati e gli eccidi.
Al riguardo adottava una pronuncia interpretativa di rigetto (vincolante per il giudice nel senso di impedire la reiterazione dell'interpretazione anticostituzionale - v. Cass., sez. un., n° 27986/2013), affermando che “la norma internazionale alla quale il nostro ordinamento si è conformato in virtù dell'art. 10, primo comma, Cost. non comprende l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di danni derivati da crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, i quali risultano per ciò stesso non privi della necessaria tutela giurisdizionale effettiva”.
Di conseguenza, dichiarava costituzionalmente illegittimi l'art. 3, legge n° 5/2013 e l'art. 1, legge n° 848/1957 (Esecuzione dello statuto delle Nazioni Unite),
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”.
A seguito di tale pronuncia la successiva giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'orientamento precedente (quello espresso dalla sentenza n° 5044/2004)
“riconoscendo la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale;
con conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale” (così in motivazione, Cass., n° 20442/2020).
In adesione a tale principio di diritto, da cui non vi è ragione di discostarsi, si deve, quindi, ritenere che con riguardo all'odierna domanda di risarcimento dei danni asseritamente arrecati dalla cattura e dal trasferimento in di CP_1 CP_3
nonché dal suo successivo impiego quale forza lavoro non volontaria ad opera
[...] delle forze del , sussiste la giurisdizione italiana, in quanto, come detto, la CP_2 deportazione e l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e contro l'umanità e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale (con riguardo ai quali l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati è recessiva), e ciò anche quando ne sono vittime i militari, qual era il padre dell'attore al momento della cattura.
pagina 8 di 16 Del resto, le norme internazionali all'epoca vigenti in materia di prigionieri di guerra non legittimavano la deportazione (intendendosi per tale il trasferimento forzoso in un territorio lontano dal paese di origine e la contestuale privazione dei diritti civili e politici) e l'assoggettamento al lavoro coatto.
In particolare, l'art. 5 e l'art. 6 del Regolamento allegato alla Convenzione dell'Aia 1907 consentivano, rispettivamente, l'internamento dei prigionieri “in una città, fortezza, campo o luogo qualunque”, ma per la sola durata delle circostanze che lo rendono indispensabile per ragioni di sicurezza, e il loro impiego come lavoratori, ma
“secondo il loro grado e le loro attitudini” e comunque in lavori “non eccessivi” e
“retribuiti”.
Analogamente la convenzione di Ginevra disponeva all'art. 2 che «i prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica e non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati. Essi devono essere trattati sempre con umanità ed essere protetti specialmente dagli atti di violenza, dagli insulti e dalla pubblica curiosità. Le misure di rappresaglie nei loro confronti devono essere proibite».
Tale conclusione è stata sostanzialmente condivisa dalla locale Corte di Appello con la sentenza n° 56/2025 dd. 1.4.2025, ove si legge, nella parte che qui rileva,
“L'insieme di dette norme non consente un trattamento del prigioniero quale quello allegato dai ricorrenti in primo grado [analogo a quello descritto dall'attore, n.e.] e ciò non solo con riferimento, da ultimo, ai lavori forzati cui il prigioniero è stato sottoposto, in ma anche con riferimento alla vera e propria deportazione dall'Italia alla CP_1
- deportazione che non concreta una “misura di sicurezza indispensabile” (e CP_1 non vi è del resto allegazione dai resistenti/odierni appellanti in tal senso) risultando con tutta evidenza essere priva delle connotazioni richieste dalla citata Convenzione e dal suo Regolamento essendo invece volta proprio all'internamento in campi di concentramento tedeschi, dove far svolgere al prigioniero i lavori forzati nelle 'inumane' condizioni prescritte”).
Le citate Convenzioni, già in vigore al momento della commissione dei fatti di cui si discute, hanno, quindi, di fatto, anticipato e contribuito a dare corpo alla nozione di crimine di guerra di cui all'art. 6, comma 2, lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale firmato a Londra l'8/8/1945, che riconduce a tale figura le seguenti condotte: «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare».
È poi fatto notorio che le condizioni praticate nei lager tedeschi non rispettassero nessuna delle predette disposizioni, cosicché non è possibile dubitare della qualificazione di crimine di guerra delle condotte di cui si discute nel presente giudizio.
pagina 9 di 16 La conseguente grave violazione del diritto alla libertà personale si mostra chiaramente contraria, nel caso di specie, al diritto internazionale consuetudinario, sorto ben prima dell'epoca dei fatti, con riguardo al trattamento dei prigionieri di guerra.
Tale qualificazione dell'illecito, peraltro, non è priva di risvolti sul piano della responsabilità risarcitoria che investe lo Stato autore della violazione, come previsto dall'art. 3 della convenzione dell'Aja («la Parte belligerante che violasse le disposizioni di detto Regolamento sarà tenuta, se vi ha luogo, al rifacimento del danno. Essa sarà responsabile di tutti gli atti commessi da persone che fanno parte della sua forza armata»).
Le predette disposizioni sono, quindi, ricognitive di un uso, affermatosi all'epoca della stipulazione della convenzione, che si è consolidato nell'ambito della comunità internazionale fino a integrare il livello di diritto consuetudinario generalmente riconosciuto, trovando ingresso nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 10 Cost.
Ciò detto, devesi, inoltre, considerare che è storicamente accertata la decisione dello Stato tedesco di qualificare i militari italiani non disposti a collaborare non già come prigionieri di guerra, ma come militari internati, al solo evidente fine di sottrarli alle garanzie derivanti dalla Convenzione dell'Aja del 1907 e dalla Convenzione di Ginevra del 1929.
Del resto, l'art. 1, comma 1272, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha autorizzato la concessione di medaglia d'onore “ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo status di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista…”.
Aggiungasi a ciò che l'art. 1 della legge 13 gennaio 2025, n. 6 (“Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante l seconda Guerra mondiale”) testualmente recita “La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno, giorno nel quale nel 1943 modificò la condizione dei prigionieri CP_8 di guerra italiani catturati dopo l'armistizio dell'8 settembre in quella di internati militari, quale «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale», al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943…”.
I rilievi svolti inducono, quindi, a ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, che comunque appare ravvisabile anche in base all'art. 3 legge n° 218/1995 (“la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla pagina 10 di 16 legge”), visto che il principio di diritto sopra riportato (al riguardo v. anche Cass., n° 14549/2000 e Cass., n° 2041/10) consente di considerare l'ambasciatore tedesco in Roma un rappresentante legittimato a stare in giudizio per conto della Controparte_1 ex art. 77 c.p.c..
[...]
Peraltro, lo stesso 6° co. dell'art. 43, D.L. n° 36/2022 (di seguito esaminato), nel disciplinare modi e tempi di instaurazione dei giudizi per il conseguimento di un titolo esecutivo funzionale all'accesso al Fondo istituito a favore delle vittime del Reich, CP_2 impone la notificazione dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 144 c.p.c., il che di per sé induce a ritenere che la domanda risarcitoria deve essere proposta innanzi al giudice italiano.
Sulla legge applicabile
Al momento della commissione del fatto (1943-1945) le norme concernenti il diritto applicabile erano contenute nelle preleggi al c.c. del 1942, il cui art. 25, rubricato «legge regolatrice delle obbligazioni», recitava «le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano».
Tale criterio di collegamento consente di qualificare il dedotto fatto lesivo come avvenuto sul territorio italiano, non potendo operare un'indebita scomposizione della fattispecie tra cattura e deportazione, avvenute in Italia, e internamento e sottoposizione a condizioni disumane e schiavistiche, avvenuti in territorio estero, di talché la privazione della libertà contraria alle norme di diritto internazionale può intendersi perfezionata sul territorio nazionale, con applicazione del diritto italiano al caso di specie.
Alla stessa conclusione appare fondato addivenire anche in base all'art. 62, l.n. 218/1995, il cui 1° co. recita “la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno”.
Nel caso di specie, stante la sostanziale unitarietà della dedotta fattispecie lesiva - che, come detto, in tesi, si è articolata in più fasi, ossia cattura, deportazione, internamento e sottoposizione ai lavori forzati - vi è ragione di ritenere che il fatto produttivo del danno si sia verificato nel luogo in cui è iniziata la condotta che ha provocato i dedotti pregiudizi contra ius e, quindi, in Italia, visto che, stando all'allegata documentazione, venne catturato dalle forze armate del a Controparte_3 CP_2
Trento, ove si svolse la fase iniziale dell'illecita deportazione in per essere poi CP_1 internato in un campo di lavoro forzato.
Il che, complessivamente valutato, induce a ritenere applicabile la legge italiana.
Sull'eccezione di incompetenza per territorio
pagina 11 di 16 Nella memoria dd.
8.3.2024 depositata ex art. 171 ter, n. 1 c.p.c. dalla Contr Repubblica Italiana-Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal si legge “va qui - prima di tutto - ribadito la preliminare eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Trento, essendo competente il Tribunale di Roma o, eventualmente, il Tribunale di Venezia per le ragioni già sufficientemente esposte nella comparsa di risposta, alla quale pertanto possiamo agevolmente rimandare”.
L'eccezione de qua - che, stante il disposto dell'art. 38 c.p.c., deve essere sollevata, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata oppure rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. - non risulta proposta nel primo scritto difensivo dalle parti costituite, né è stata oggetto di rilievo officioso, il che ne preclude l'esame in questa sede.
Sul merito
, pur dichiarando nell'intestazione dell'atto introduttivo di Parte_1 agire “iure proprio e iure hereditatis”, quale successore mortis causa del padre
, nella successiva parte espositiva ha sostenuto di aver assunto la Controparte_3 presente iniziativa giudiziaria “al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig. , illegittimamente catturato, deportato Controparte_3 ed internato come forza lavoro in dall'8.9.1943 al 3.10.1945 ovvero per ben CP_1
756 giorni di prigionia e di disumano trattamento” e ha, quindi, conseguentemente commisurato il preteso quantum risarcitorio alla durata dell'illecita detenzione subita da
, per poi rassegnare conclusioni conformi alla detta esposizione e Controparte_3 reiterate anche nel “foglio di precisazione delle conclusioni” dd. 18.6.2025.
La pretesa risarcitoria azionata nell'atto introduttivo del giudizio ha, dunque, ad oggetto unicamente i danni patiti dal defunto (del resto l'allegata Controparte_3 procura alle liti risulta conferita dall'attore quale erede di e al solo Controparte_3 fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dallo stesso, di talché difetta lo ius postulandi in ordine a domande ulteriori e diverse), di cui , nella sua Parte_1 dichiarata veste di successore mortis causa, ha chiesto il risarcimento.
Di conseguenza, il riferimento a danni iure proprio per “lesione del rapporto parentale” rinvenibile nella memoria dd. 15.3.2024 depositata ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. si risolve, in sostanza, nella formulazione di una domanda nuova per petitum e causa petendi (comunque neppure specificamente reiterata nel detto “foglio di precisazione delle conclusioni”), dunque in una inammissibile mutatio libelli.
L'ambito cognitivo del presente giudizio deve, quindi, intendersi limitato ai soli pregiudizi che il padre dell'attore avrebbe subito per essere stato catturato dalle truppe tedesche dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, deportato in internato nel CP_1
“campo denominato 'Stammlager I B', uno dei maggiori lager di prigionia e lavoro del
” (v. pag. 2 della citazione) e ivi sottoposto a un “disumano trattamento”. CP_2
Ciò premesso, va tenuto presente che, nel ribadire la distinzione tra la legittimazione ad agire e la titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione, pagina 12 di 16 confermando che la prima “attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare” e la cui “carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice” e che, invece, la seconda, attenendo al merito della causa, “è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare”, con la sentenza n° 2951 del 2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ebbero a statuire, per quanto qui rileva, che:
1) “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa”;
2) di conseguenza, “non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio”;
3) “il giudice, può, quindi, rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”;
4) “la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio”.
Pertanto, considerato che, come detto, ha agito in giudizio per Parte_1 chiedere, quale erede del padre , il risarcimento dei danni da Controparte_3 quest'ultimo subiti a causa delle illecite condotte tenute dalle forze del CP_2 all'indomani dell'armistizio dell'8 settembre del 1943, con ciò azionando un credito asseritamente maturato in capo al dante causa e trasmessogli in forza della successione mortis causa, e che, quindi, nel caso di specie la qualità di erede, incidendo sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, costituisce un elemento costitutivo della domanda, devesi ritenere, da un lato, che, ai fini di una declaratoria di accoglimento, l'attore era tenuto a provare non soltanto la denunciata condotta illecita, il successivo danno e il relativo rapporto di causalità, ma anche il suo subentro, in quanto erede, nella posizione dell'originario titolare del diritto azionato (in tal senso v., da ultimo, Cass., n° 10519/2024 secondo cui “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla
pagina 13 di 16 successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.”) e, quindi, doveva dimostrare innanzi tutto la sua chiamata all'eredità, in quanto figlio del soggetto leso, dunque ex art. 565 c.c., non risultando allegata una delazione testamentaria;
e dall'altro che questo giudice è tenuto a valutare d'ufficio l'effettiva sussistenza della dedotta qualità di erede.
non ha adeguatamente assolto il detto onere probatorio. Parte_1
Non ha, infatti, prodotto nessuna certificazione anagrafica o atti dello stato civile in grado di attestare il dedotto vincolo familiare con (v. Cass., n° Parte_1
19254/2024, che ha dato continuità al principio di diritto secondo cui “la qualità di erede, quale titolo di vocazione ereditaria nella successione legittima, deve essere provata attraverso gli atti dello stato civile dai quali si deve desumere il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 cod. civ.”).
Tale lacuna documentale non appare superabile con la sola avvenuta allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, trattandosi di risultanza documentale che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, non costituisce di per sé prova idonea della qualità di erede,
“esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi” (così, fra le altre, Cass., n° 11276/2018 e Cass., n° 8973/2020; l'impossibilità di attribuire efficacia di prova alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà fatta valere in un giudizio civile da colui che assume di agire nella qualità di erede è stata in precedenza affermata anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n° 12065 del 2014).
È vero che, nell'affermare tale principio, la Suprema Corte ha anche statuito che, ove la dichiarazione de qua sia prodotta, il giudice deve valutare, anche in ragione dell'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c., “il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta” (così in motivazione la citata Cass., n° 8973/2020).
Tale statuizione non è però valorizzabile a sostegno della pretesa attorea, in quanto il principio di non contestazione è espressamente riferito dalla disposizione codicistica da ultimo citata alle sole parti costituite, ragion per cui nel caso di specie ne va esclusa l'operatività rispetto alla Repubblica federale di Germania, che è rimasta contumace.
In ordine alla questione in esame non rileva la condotta processuale dell'altra parte convenuta in giudizio, ossia la Repubblica Italiana-Presidenza del Consiglio dei Ministri, non essendole ascrivibile, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 43, D.L. n° 36/2022, la titolarità, dal lato passivo, del rapporto sostanziale dedotto in causa, che non è Contr riferibile neppure al (intervenuto in giudizio senza essere destinatario di una vocatio in ius da parte dell'attore, avendo questi convenuto soltanto la Repubblica federale di pagina 14 di 16 e la Repubblica Italiana in persona del Presidente del Consiglio pro tempore), CP_1 in ragione di quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n° 23669 del 21.8.2025, ove si è sostenuto, per quanto qui rileva, da un lato, che l'art. 43 del D.L. n° 36/2022 non ha fatto venir meno la legittimazione dello Stato tedesco “ad essere convenuto nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità per i predetti danni [ossia quelli conseguenti ai crimini di guerra commessi dalle truppe naziste negli anni tra il 1939 e il 1945, n.e.], ma ha introdotto un rimedio destinato ad operare esclusivamente nella fase esecutiva”, e dall'altro che “al Ministero dell'Economia e delle Finanze deve riconoscersi, con riguardo al precedente giudizio di cognizione (non già la legittimazione esclusiva, quale 'giusta parte' passivamente legittimata, bensì), la legittimazione ad intervenire ad adiuvandum per sostenere le ragioni dello Stato estero convenuto, avendo un proprio interesse al rigetto della domanda nei confronti di questo”); il che induce a ritenere che in ordine ad azioni Contr risarcitorie aventi a oggetto danni arrecati dalle forze del Terzo Reich il non sia titolare di una propria autonoma situazione giuridica da far valere nei confronti dei pretesi danneggiati e/o della essendogli di contro riferibile Controparte_1 soltanto una posizione soggettiva connessa a quella ascrivibile alla RFG, e dunque a questa subordinata, per essere tenuto a provvedere unicamente in sede esecutiva al pagamento dell'eventuale quantum risarcitorio accertato e liquidato con il provvedimento irrevocabile che definisce il giudizio di cognizione, ragion per cui anche la sua condotta processuale non appare valorizzabile ai fini e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. con riguardo agli elementi costitutivi del diritto fatto valere in citazione.
Non avendo, dunque, l'attore provato il dedotto grado di parentela con il defunto
, quale fonte della chiamata all'eredità per successione legittima, non Parte_1 può neppure venire in rilievo il principio di diritto (richiamato in comparsa conclusionale) secondo cui “l'esercizio dell'azione, per la soddisfazione di un diritto del quale era titolare il de cuius, è certamente da considerarsi atto idoneo a ritenere l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità…”, in quanto a tal fine sarebbe stata necessaria la preventiva dimostrazione della chiamata all'eredità dell'attore, in quanto figlio di
, che, per quanto sopra esposto, non è stata offerta. Controparte_3
Le considerazioni svolte appaiono ex se ostative a una declaratoria di accoglimento, il che rende superfluo l'esame di ogni altra questione dedotta in causa.
Sulle spese di lite
Tenuto conto che l'attore non ha proposto alcuna domanda nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che il difetto di prova in ordine alla dedotta qualità di erede del soggetto asseritamente leso dal dedotto fatto illecito è stato rilevato d'ufficio, vi è ragione di addivenire a un'integrale compensazione delle spese di lite tra l'attore e le due parti costituite in giudizio.
Nulla va, invece, statuito sulle spese relative al rapporto processuale tra l'attore e la Repubblica di Germania, stante la contumacia di quest'ultima. CP_1
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa proposta da nei confronti della Repubblica di Germania, in Parte_1 CP_1 persona dell'Ambasciatore pro tempore, e della Repubblica Italiana-Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con l'intervento del Controparte_9
, in persona del Ministro pro tempore, disattesa
[...] ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa le spese di lite tra le parti costituite in giudizio. Così deciso in Trento in data 17.10.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado n° 2396/2022 R.G. promossa da
D A
, residente in [...] Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Lara Maria Dal Medico e Francesco Lanaro del foro di Vicenza
ATTORE
C O N T R O
REPUBBLICA ITALIANA-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Trento
CONVENUTA
E
, in persona dell'Ambasciatore pro Controparte_1 tempore, domiciliata in Roma, Via san martino della Battaglia n° 4
CONVENUTA CONTUMACE
E
Controparte_2
, in persona del Ministro pro tempore
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento
INTERVENUTO
OGGETTO: pagina 1 di 16 risarcimento del danno
CONCLUSIONI:
così conclude: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, in accoglimento delle ragioni illustrate in atti, anche in modo indipendente tra loro:
- accertati e dichiarati la piena responsabilità della Controparte_1 per i fatti di cui in narrativa, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. , di cui l'attore è erede legittimo, nel corso della Seconda Guerra Controparte_3
Mondiale per essere stato catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato e a trattamento inumano in dal giorno 8.9.1943 al giorno 3.10.1945 per totali CP_1 giorni 756, per l'effetto condannare la in solido con la Controparte_1
Repubblica Italiana al pagamento a favore degli attori della somma di € 82.849,31 ovvero la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procuratore, oltre agli accessori di legge”
La Repubblica Italiana-Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Economia e delle Finanze così concludono:
1. “in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Controparte_1 legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della RFG, lo Stato italiano attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit., come desumibile da C.Cost n. 159/2022; 2. nel merito, dichiarare - per le ragioni esposte in narrativa - la prescrizione della pretesa risarcitoria di parte attrice;
3. in ulteriore subordine, e in applicazione del diritto germanico in virtù di quanto disposto dall'articolo 62 L. n. 218/1995, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa;
4. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque non provata;
5. in ogni caso, disporre che ai sensi dell'articolo 43, comma 4 lettera b), DL . 36/2022 da quanto eventualmente dovuto a parte attrice devono essere “detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici
o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94”;
6. con vittoria di spese, competenze ed onorari.” pagina 2 di 16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso, fra l'altro che all'indomani dell'armistizio con gli alleati firmato nel settembre del 1943 dall'allora GO , il padre , all'epoca CP_4 Controparte_3 chiamato alle armi e arruolato nell'11° Reggimento Alpini Battaglione di Trento, era stato “illegittimamente catturato da truppe tedesche a Trento e condotto in ”, CP_1 ove era rimasto sino al rimpatrio del 3 ottobre 1945, in citazione Parte_1 esponeva, in estrema sintesi, che: da subito il padre era stato condotto al campo denominato “StammLager I B”, “uno dei maggiori lager di prigionia e lavoro del ”; CP_2 in quel campo molti prigionieri erano deceduti per “condizioni dure, malnutrizione, maltrattamenti e ricorrenti epidemie di tifo”; dopo la liberazione a opera dell'esercito sovietico il 22 gennaio 1945 il padre aveva fatto ritorno a casa il 2 ottobre dello stesso anno;
in 756 giorni di prigionia aveva subito un “disumano trattamento”; era peraltro fatto notorio che i militari italiani deportati in e ivi internati CP_1 avevano subito un trattamento contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie, tale da integrare un crimine di guerra o contro l'umanità in relazione al quale, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n° 238 del 2014, era ravvisabile la giurisdizione del giudice italiano stante l'inoperatività del principio di immunità degli Stati esteri.
Nella sua dichiarata veste di erede del padre , l'attore Controparte_3
conveniva in giudizio la di (d'ora Parte_1 Controparte_1 CP_1 innanzi, per brevità, anche solo RFG), in persona dell'Ambasciatore pro tempore, e la Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) patiti dal genitore, da quantificare nella complessiva somma di € 82.849,31 (oltre interessi e rivalutazione) o nel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia.
La Repubblica non si costituiva in giudizio, di talché ne Controparte_1 va dichiarata la contumacia, risultando correttamente evocata in persona dell'Ambasciatore pro tempore (in conformità al principio di diritto affermato da Cass., Sez. Un., n° 14570/2007, secondo cui “le ambasciate o rappresentanze diplomatiche sono organi esterni dello Stato cui appartengono ed i loro titolari (ambasciatori o agenti diplomatici) hanno la funzione di rappresentare ad ogni effetto il proprio Stato presso quello straniero dove sono accreditati, non esaurendosi la loro attività nel campo strettamente politico e pubblico, ma estendendosi altresì - senza che vi osti alcuna norma di diritto internazionale - ad ogni altro campo, compreso quello privatistico, nel quale sia necessario tutelare gli interessi dello Stato rappresentato. Ne consegue che l'ambasciatore è legittimato, in quanto tale, a rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questo sia parte, ancorché relativi a rapporti privatistici, senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare”) e apparendo rituale la notificazione dell'atto introduttivo e del pagina 3 di 16 successivo decreto di comparizione mediante la trasmissione al Ministero degli Affari esteri-Ufficio del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, che ha poi provveduto al successivo inoltro all'Ambasciata tedesca in Roma, quale Rappresentanza Estera della il che è conforme al diritto consuetudinario Controparte_1 internazionale, come riconosciuto dalle circolari dell'allora Controparte_5
n. 10-1215/2062 (56) dd. 18.4.1956 e n. 7-247/3478(57) dd. 17.9.1957, recanti
[...] il riferimento alla norma consuetudinaria relativa all'obbligo internazionale della notificazione degli atti introduttivi ai Capi degli Stati stranieri e ai rispettivi governi con la formalità della pura e semplice trasmissione per via diplomatica).
L'Ambasciata tedesca restituiva, sempre per il tramite del detto Ufficio del Cerimoniale, l'atto notificatole, allegandovi “nota verbale 410/2023” dd. 21.8.2023 (che qui rileva soltanto come conferma dell'avvenuta notificazione, ma non anche ai fini della definizione del giudizio, non essendo qualificabile in termini di atto processuale, visto che anche per le rappresentanze degli Stati esteri sussiste, ai sensi dell'art. 82 c.p.c., l'obbligo di difesa tecnica) con cui rappresentava che:
➢ il tentativo di notificarle “atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18.04.1961”;
➢ “tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii)”;
➢ “tali atti giudiziari sovrani sono in contrasto con l'articolo 2 dell'Accordo del 2 giugno 1961 fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana;
➢ “il GO della Repubblica Federale di Germania si aspetta che il GO della Repubblica Italiana adempia agli obblighi di diritto internazionale statuiti dalla Corte Internazionale di Giustizia con sentenza del 3 febbraio 2012”.
Si costituivano, invece, depositando un'unica comparsa di risposta, la Repubblica Italiana-Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio di Ministri pro tempore, e il Controparte_6 per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Reich, in persona del Ministro pro CP_2 Contr tempore (d'ora innanzi, per brevità, anche solo , che, quindi, interveniva in giudizio, non essendo stato in precedenza anch'esso citato dall'attore.
In tale scritto difensivo si concludeva chiedendo:
1. in via preliminare di dichiarare il difetto di “legittimazione passiva” della RFG e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere legittimato, ai sensi Contr dell'art. 43, D.L. n. 36/2022, convertito nella L. n. 79/2022, unicamente il
“quale titolare dello speciale Fondo” ivi istituito, “come desumibile da C. Cost. n. 159/2022”;
2. nel merito di dichiarare la prescrizione della pretesa risarcitoria di parte attrice;
3. di rigettare tale pretesa, previa applicazione del diritto germanico in virtù del disposto dell'art. 62, L. n. 218/1995; pagina 4 di 16 4. in estremo subordine di rigettare la domanda perché infondata e non provata;
5. in caso di accoglimento, di detrarre dalla somma liquidata alla parte attrice l'importo eventualmente già percepito dal de cuius a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della L. n. 96/1955, del D.P.R. n. 2043/1963, della L. n. 791/1980 e della L. n. 94/1994.
A sostegno di tali conclusioni si rilevava, in estrema sintesi, che: la titolarità, dal lato passivo, della situazione giuridica dedotta in giudizio era Contr riferibile al solo quale gestore del Fondo di ristoro stante il disposto dell'art. 43 D.L. n° 36/2022, il quale, come statuito dalla Corte Costituzionale, aveva comportato
“una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.) eccezionalmente a contenuto liberatorio” in favore della RFG, operante non soltanto nella fase esecutiva, ma anche in quella di cognizione;
Contr pertanto, avendo sostituito il debitore originario nel rapporto sostanziale, il era legittimato a sollevare tutte le eccezioni in origine spettanti allo stesso, ivi compresa quella di prescrizione, con il solo limite delle “eccezioni personali”; essendo stata dedotta dall'attore una responsabilità civile da reato (quello di riduzione in schiavitù soggetto alla prescrizione di anni 20 a partire dalla cessazione della condotta illecita, risalente al 29 gennaio 1945), all'introduzione del giudizio era già ampiamente decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 2947, 3° co., c.c., non essendone esclusa l'applicabilità alla fattispecie in esame da alcuna norma (pattizia o consuetudinaria) del diritto internazionale;
un'eventuale norma di diritto internazionale consuetudinario riguardante l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, ove pure vigente, non sarebbe applicabile al caso in esame, risalendo i fatti dedotti in citazione ad epoca antecedente alla sua formazione;
peraltro, considerata l'aspettativa di vita media per un uomo nato in [...] a CP_1
84 anni all'attualità, e tenuto conto che alla consumazione del prospettato illecito penale i relativi autori materiali appartenenti all'esercito tedesco dovevano avere almeno sedici anni, se ne doveva ragionevolmente presumere il decesso, con conseguente estinzione del reato per causa - morte del reo - diversa dalla prescrizione, ciò rilevando ai fini e per gli effetti di cui all'ultima parte del 3° co. dell'art. 2947 c.c.; al momento della cattura e del trasferimento in CP_1 Controparte_3 apparteneva alle Forze Armate del Regno d'Italia, divenuto nemico dello Stato tedesco dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943; pertanto, le condotte denunciate (ossia la cattura, il trasferimento in CP_1
l'internamento e l'adibizione al lavoro), avendo riguardato un prigioniero militare in periodo di guerra, non integravano, di per sé sole, una violazione della Convenzione dell'Aja 18.10.1907 (e del relativo Regolamento) e neppure della Convenzione di pagina 5 di 16 Ginevra del 1929, né tantomeno un “crimine di guerra” o un “crimine contro l'umanità”; di conseguenza, venendo in rilievo un atto di sovranità di Stato estero, da ritenere coperto dal principio di reciproca immunità in base a norma consuetudinaria di diritto internazionale, era ravvisabile il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
in ogni caso il dedotto trattamento inumano durante l'internamento nel campo di prigionia era stato posto in essere unicamente in territorio germanico, ciò implicando l'applicazione dell'ordinamento tedesco ai sensi dell'art. 62, L. n. 218/1995;
l'azionata pretesa risarcitoria difettava di allegazione e prova.
Sulla giurisdizione
Stando a quanto rappresentato in citazione l'attore ha inteso agire iure hereditario per conseguire il risarcimento dei danni subiti dal padre a seguito della cattura, della deportazione in e del successivo internamento come forza lavoro CP_1 in un campo di prigionia a opera delle forze armate del . CP_2
Trattasi di condotte che nella prassi applicativa della giurisprudenza di legittimità (v. Cass., n° 5044/2004; Cass., n° 14201/2008; Cass., n° 20442/2020) sono state qualificate in termini di crimini di guerra e contro l'umanità, essendosi ritenuto che in tal senso depongono, tra l'altro, lo Statuto delle Nazioni Unite dell'8 agosto 1945 (v. art. 6, lett. b)), la Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle N.U., i Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle N.U., le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (art. 3), nonché la Convenzione istitutiva della Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (art. 7-8).
Al riguardo, a partire dalla sentenza n° 5044 dell'11.3.2004 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si è sostenuto che “il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera”, con la conseguenza che “la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali”; si è, pertanto, ravvisata “la giurisdizione italiana pagina 6 di 16 in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la Seconda guerra mondiale e deportato in per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese CP_1 tedesche, atteso che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale”.
Si è, quindi, affermato che, venendo in rilievo “delitti che si concretano nella violazione particolarmente grave per intensità o sistematicità…dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario…e, quindi, anche su quelle di immunità”, la giurisdizione va individuata secondo i principi della giurisdizione universale, di talché ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi.
Tale impostazione interpretativa è stata poi disattesa dalla giurisprudenza di legittimità all'indomani della sentenza del 3 febbraio 2012 con cui la Corte internazionale di giustizia dichiarava che la Repubblica italiana aveva violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità dalla giurisdizione civile riconosciuta alla Repubblica federale di Germania dal diritto internazionale e la sollecitava ad adottare tutte le misure necessarie affinché le sentenze pronunciate dai giudici italiani (ivi comprese quelle di riconoscimento di sentenze straniere), nei confronti dello Stato tedesco cessassero di avere effetto.
Al fine di conformarsi a tale decisione in ossequio al 1° co. dell'art. 10 Cost., il legislatore italiano promulgava la legge n. 5/2013, il cui art. 3 imponeva, in sostanza, al giudice nazionale di adeguarsi alla detta pronuncia e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo in relazione alle condotte di uno Stato estero sottratte alla giurisdizione civile dalla Corte internazionale di giustizia, con ciò precludendogli, per quanto qui rileva, la trattazione delle cause civili di risarcimento dei danni per crimini di guerra e contro l'umanità imputabili al Reich. CP_2
La disposizione de qua veniva poi sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, che con la sentenza n° 238 del 2014 ne dichiarava l'illegittimità.
Nella circostanza il Giudice delle leggi osservava, fra l'altro, che l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost. e che però tale meccanismo di adeguamento automatico non consente l'apertura a valori esterni in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), di talché nei rapporti con gli Stati il diritto alla tutela giudiziale non può mai essere limitato in relazione ad atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato
pagina 7 di 16 straniero, ma integrano crimini contro l'umanità come la deportazione, i lavori forzati e gli eccidi.
Al riguardo adottava una pronuncia interpretativa di rigetto (vincolante per il giudice nel senso di impedire la reiterazione dell'interpretazione anticostituzionale - v. Cass., sez. un., n° 27986/2013), affermando che “la norma internazionale alla quale il nostro ordinamento si è conformato in virtù dell'art. 10, primo comma, Cost. non comprende l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di danni derivati da crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, i quali risultano per ciò stesso non privi della necessaria tutela giurisdizionale effettiva”.
Di conseguenza, dichiarava costituzionalmente illegittimi l'art. 3, legge n° 5/2013 e l'art. 1, legge n° 848/1957 (Esecuzione dello statuto delle Nazioni Unite),
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”.
A seguito di tale pronuncia la successiva giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'orientamento precedente (quello espresso dalla sentenza n° 5044/2004)
“riconoscendo la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale;
con conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale” (così in motivazione, Cass., n° 20442/2020).
In adesione a tale principio di diritto, da cui non vi è ragione di discostarsi, si deve, quindi, ritenere che con riguardo all'odierna domanda di risarcimento dei danni asseritamente arrecati dalla cattura e dal trasferimento in di CP_1 CP_3
nonché dal suo successivo impiego quale forza lavoro non volontaria ad opera
[...] delle forze del , sussiste la giurisdizione italiana, in quanto, come detto, la CP_2 deportazione e l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e contro l'umanità e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale (con riguardo ai quali l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati è recessiva), e ciò anche quando ne sono vittime i militari, qual era il padre dell'attore al momento della cattura.
pagina 8 di 16 Del resto, le norme internazionali all'epoca vigenti in materia di prigionieri di guerra non legittimavano la deportazione (intendendosi per tale il trasferimento forzoso in un territorio lontano dal paese di origine e la contestuale privazione dei diritti civili e politici) e l'assoggettamento al lavoro coatto.
In particolare, l'art. 5 e l'art. 6 del Regolamento allegato alla Convenzione dell'Aia 1907 consentivano, rispettivamente, l'internamento dei prigionieri “in una città, fortezza, campo o luogo qualunque”, ma per la sola durata delle circostanze che lo rendono indispensabile per ragioni di sicurezza, e il loro impiego come lavoratori, ma
“secondo il loro grado e le loro attitudini” e comunque in lavori “non eccessivi” e
“retribuiti”.
Analogamente la convenzione di Ginevra disponeva all'art. 2 che «i prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica e non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati. Essi devono essere trattati sempre con umanità ed essere protetti specialmente dagli atti di violenza, dagli insulti e dalla pubblica curiosità. Le misure di rappresaglie nei loro confronti devono essere proibite».
Tale conclusione è stata sostanzialmente condivisa dalla locale Corte di Appello con la sentenza n° 56/2025 dd. 1.4.2025, ove si legge, nella parte che qui rileva,
“L'insieme di dette norme non consente un trattamento del prigioniero quale quello allegato dai ricorrenti in primo grado [analogo a quello descritto dall'attore, n.e.] e ciò non solo con riferimento, da ultimo, ai lavori forzati cui il prigioniero è stato sottoposto, in ma anche con riferimento alla vera e propria deportazione dall'Italia alla CP_1
- deportazione che non concreta una “misura di sicurezza indispensabile” (e CP_1 non vi è del resto allegazione dai resistenti/odierni appellanti in tal senso) risultando con tutta evidenza essere priva delle connotazioni richieste dalla citata Convenzione e dal suo Regolamento essendo invece volta proprio all'internamento in campi di concentramento tedeschi, dove far svolgere al prigioniero i lavori forzati nelle 'inumane' condizioni prescritte”).
Le citate Convenzioni, già in vigore al momento della commissione dei fatti di cui si discute, hanno, quindi, di fatto, anticipato e contribuito a dare corpo alla nozione di crimine di guerra di cui all'art. 6, comma 2, lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale firmato a Londra l'8/8/1945, che riconduce a tale figura le seguenti condotte: «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare».
È poi fatto notorio che le condizioni praticate nei lager tedeschi non rispettassero nessuna delle predette disposizioni, cosicché non è possibile dubitare della qualificazione di crimine di guerra delle condotte di cui si discute nel presente giudizio.
pagina 9 di 16 La conseguente grave violazione del diritto alla libertà personale si mostra chiaramente contraria, nel caso di specie, al diritto internazionale consuetudinario, sorto ben prima dell'epoca dei fatti, con riguardo al trattamento dei prigionieri di guerra.
Tale qualificazione dell'illecito, peraltro, non è priva di risvolti sul piano della responsabilità risarcitoria che investe lo Stato autore della violazione, come previsto dall'art. 3 della convenzione dell'Aja («la Parte belligerante che violasse le disposizioni di detto Regolamento sarà tenuta, se vi ha luogo, al rifacimento del danno. Essa sarà responsabile di tutti gli atti commessi da persone che fanno parte della sua forza armata»).
Le predette disposizioni sono, quindi, ricognitive di un uso, affermatosi all'epoca della stipulazione della convenzione, che si è consolidato nell'ambito della comunità internazionale fino a integrare il livello di diritto consuetudinario generalmente riconosciuto, trovando ingresso nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 10 Cost.
Ciò detto, devesi, inoltre, considerare che è storicamente accertata la decisione dello Stato tedesco di qualificare i militari italiani non disposti a collaborare non già come prigionieri di guerra, ma come militari internati, al solo evidente fine di sottrarli alle garanzie derivanti dalla Convenzione dell'Aja del 1907 e dalla Convenzione di Ginevra del 1929.
Del resto, l'art. 1, comma 1272, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha autorizzato la concessione di medaglia d'onore “ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo status di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista…”.
Aggiungasi a ciò che l'art. 1 della legge 13 gennaio 2025, n. 6 (“Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante l seconda Guerra mondiale”) testualmente recita “La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno, giorno nel quale nel 1943 modificò la condizione dei prigionieri CP_8 di guerra italiani catturati dopo l'armistizio dell'8 settembre in quella di internati militari, quale «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale», al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943…”.
I rilievi svolti inducono, quindi, a ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, che comunque appare ravvisabile anche in base all'art. 3 legge n° 218/1995 (“la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla pagina 10 di 16 legge”), visto che il principio di diritto sopra riportato (al riguardo v. anche Cass., n° 14549/2000 e Cass., n° 2041/10) consente di considerare l'ambasciatore tedesco in Roma un rappresentante legittimato a stare in giudizio per conto della Controparte_1 ex art. 77 c.p.c..
[...]
Peraltro, lo stesso 6° co. dell'art. 43, D.L. n° 36/2022 (di seguito esaminato), nel disciplinare modi e tempi di instaurazione dei giudizi per il conseguimento di un titolo esecutivo funzionale all'accesso al Fondo istituito a favore delle vittime del Reich, CP_2 impone la notificazione dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 144 c.p.c., il che di per sé induce a ritenere che la domanda risarcitoria deve essere proposta innanzi al giudice italiano.
Sulla legge applicabile
Al momento della commissione del fatto (1943-1945) le norme concernenti il diritto applicabile erano contenute nelle preleggi al c.c. del 1942, il cui art. 25, rubricato «legge regolatrice delle obbligazioni», recitava «le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano».
Tale criterio di collegamento consente di qualificare il dedotto fatto lesivo come avvenuto sul territorio italiano, non potendo operare un'indebita scomposizione della fattispecie tra cattura e deportazione, avvenute in Italia, e internamento e sottoposizione a condizioni disumane e schiavistiche, avvenuti in territorio estero, di talché la privazione della libertà contraria alle norme di diritto internazionale può intendersi perfezionata sul territorio nazionale, con applicazione del diritto italiano al caso di specie.
Alla stessa conclusione appare fondato addivenire anche in base all'art. 62, l.n. 218/1995, il cui 1° co. recita “la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno”.
Nel caso di specie, stante la sostanziale unitarietà della dedotta fattispecie lesiva - che, come detto, in tesi, si è articolata in più fasi, ossia cattura, deportazione, internamento e sottoposizione ai lavori forzati - vi è ragione di ritenere che il fatto produttivo del danno si sia verificato nel luogo in cui è iniziata la condotta che ha provocato i dedotti pregiudizi contra ius e, quindi, in Italia, visto che, stando all'allegata documentazione, venne catturato dalle forze armate del a Controparte_3 CP_2
Trento, ove si svolse la fase iniziale dell'illecita deportazione in per essere poi CP_1 internato in un campo di lavoro forzato.
Il che, complessivamente valutato, induce a ritenere applicabile la legge italiana.
Sull'eccezione di incompetenza per territorio
pagina 11 di 16 Nella memoria dd.
8.3.2024 depositata ex art. 171 ter, n. 1 c.p.c. dalla Contr Repubblica Italiana-Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal si legge “va qui - prima di tutto - ribadito la preliminare eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Trento, essendo competente il Tribunale di Roma o, eventualmente, il Tribunale di Venezia per le ragioni già sufficientemente esposte nella comparsa di risposta, alla quale pertanto possiamo agevolmente rimandare”.
L'eccezione de qua - che, stante il disposto dell'art. 38 c.p.c., deve essere sollevata, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata oppure rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. - non risulta proposta nel primo scritto difensivo dalle parti costituite, né è stata oggetto di rilievo officioso, il che ne preclude l'esame in questa sede.
Sul merito
, pur dichiarando nell'intestazione dell'atto introduttivo di Parte_1 agire “iure proprio e iure hereditatis”, quale successore mortis causa del padre
, nella successiva parte espositiva ha sostenuto di aver assunto la Controparte_3 presente iniziativa giudiziaria “al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig. , illegittimamente catturato, deportato Controparte_3 ed internato come forza lavoro in dall'8.9.1943 al 3.10.1945 ovvero per ben CP_1
756 giorni di prigionia e di disumano trattamento” e ha, quindi, conseguentemente commisurato il preteso quantum risarcitorio alla durata dell'illecita detenzione subita da
, per poi rassegnare conclusioni conformi alla detta esposizione e Controparte_3 reiterate anche nel “foglio di precisazione delle conclusioni” dd. 18.6.2025.
La pretesa risarcitoria azionata nell'atto introduttivo del giudizio ha, dunque, ad oggetto unicamente i danni patiti dal defunto (del resto l'allegata Controparte_3 procura alle liti risulta conferita dall'attore quale erede di e al solo Controparte_3 fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dallo stesso, di talché difetta lo ius postulandi in ordine a domande ulteriori e diverse), di cui , nella sua Parte_1 dichiarata veste di successore mortis causa, ha chiesto il risarcimento.
Di conseguenza, il riferimento a danni iure proprio per “lesione del rapporto parentale” rinvenibile nella memoria dd. 15.3.2024 depositata ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. si risolve, in sostanza, nella formulazione di una domanda nuova per petitum e causa petendi (comunque neppure specificamente reiterata nel detto “foglio di precisazione delle conclusioni”), dunque in una inammissibile mutatio libelli.
L'ambito cognitivo del presente giudizio deve, quindi, intendersi limitato ai soli pregiudizi che il padre dell'attore avrebbe subito per essere stato catturato dalle truppe tedesche dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, deportato in internato nel CP_1
“campo denominato 'Stammlager I B', uno dei maggiori lager di prigionia e lavoro del
” (v. pag. 2 della citazione) e ivi sottoposto a un “disumano trattamento”. CP_2
Ciò premesso, va tenuto presente che, nel ribadire la distinzione tra la legittimazione ad agire e la titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione, pagina 12 di 16 confermando che la prima “attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare” e la cui “carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice” e che, invece, la seconda, attenendo al merito della causa, “è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare”, con la sentenza n° 2951 del 2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ebbero a statuire, per quanto qui rileva, che:
1) “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa”;
2) di conseguenza, “non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio”;
3) “il giudice, può, quindi, rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”;
4) “la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio”.
Pertanto, considerato che, come detto, ha agito in giudizio per Parte_1 chiedere, quale erede del padre , il risarcimento dei danni da Controparte_3 quest'ultimo subiti a causa delle illecite condotte tenute dalle forze del CP_2 all'indomani dell'armistizio dell'8 settembre del 1943, con ciò azionando un credito asseritamente maturato in capo al dante causa e trasmessogli in forza della successione mortis causa, e che, quindi, nel caso di specie la qualità di erede, incidendo sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, costituisce un elemento costitutivo della domanda, devesi ritenere, da un lato, che, ai fini di una declaratoria di accoglimento, l'attore era tenuto a provare non soltanto la denunciata condotta illecita, il successivo danno e il relativo rapporto di causalità, ma anche il suo subentro, in quanto erede, nella posizione dell'originario titolare del diritto azionato (in tal senso v., da ultimo, Cass., n° 10519/2024 secondo cui “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla
pagina 13 di 16 successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.”) e, quindi, doveva dimostrare innanzi tutto la sua chiamata all'eredità, in quanto figlio del soggetto leso, dunque ex art. 565 c.c., non risultando allegata una delazione testamentaria;
e dall'altro che questo giudice è tenuto a valutare d'ufficio l'effettiva sussistenza della dedotta qualità di erede.
non ha adeguatamente assolto il detto onere probatorio. Parte_1
Non ha, infatti, prodotto nessuna certificazione anagrafica o atti dello stato civile in grado di attestare il dedotto vincolo familiare con (v. Cass., n° Parte_1
19254/2024, che ha dato continuità al principio di diritto secondo cui “la qualità di erede, quale titolo di vocazione ereditaria nella successione legittima, deve essere provata attraverso gli atti dello stato civile dai quali si deve desumere il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 cod. civ.”).
Tale lacuna documentale non appare superabile con la sola avvenuta allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, trattandosi di risultanza documentale che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, non costituisce di per sé prova idonea della qualità di erede,
“esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi” (così, fra le altre, Cass., n° 11276/2018 e Cass., n° 8973/2020; l'impossibilità di attribuire efficacia di prova alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà fatta valere in un giudizio civile da colui che assume di agire nella qualità di erede è stata in precedenza affermata anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n° 12065 del 2014).
È vero che, nell'affermare tale principio, la Suprema Corte ha anche statuito che, ove la dichiarazione de qua sia prodotta, il giudice deve valutare, anche in ragione dell'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c., “il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta” (così in motivazione la citata Cass., n° 8973/2020).
Tale statuizione non è però valorizzabile a sostegno della pretesa attorea, in quanto il principio di non contestazione è espressamente riferito dalla disposizione codicistica da ultimo citata alle sole parti costituite, ragion per cui nel caso di specie ne va esclusa l'operatività rispetto alla Repubblica federale di Germania, che è rimasta contumace.
In ordine alla questione in esame non rileva la condotta processuale dell'altra parte convenuta in giudizio, ossia la Repubblica Italiana-Presidenza del Consiglio dei Ministri, non essendole ascrivibile, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 43, D.L. n° 36/2022, la titolarità, dal lato passivo, del rapporto sostanziale dedotto in causa, che non è Contr riferibile neppure al (intervenuto in giudizio senza essere destinatario di una vocatio in ius da parte dell'attore, avendo questi convenuto soltanto la Repubblica federale di pagina 14 di 16 e la Repubblica Italiana in persona del Presidente del Consiglio pro tempore), CP_1 in ragione di quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n° 23669 del 21.8.2025, ove si è sostenuto, per quanto qui rileva, da un lato, che l'art. 43 del D.L. n° 36/2022 non ha fatto venir meno la legittimazione dello Stato tedesco “ad essere convenuto nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità per i predetti danni [ossia quelli conseguenti ai crimini di guerra commessi dalle truppe naziste negli anni tra il 1939 e il 1945, n.e.], ma ha introdotto un rimedio destinato ad operare esclusivamente nella fase esecutiva”, e dall'altro che “al Ministero dell'Economia e delle Finanze deve riconoscersi, con riguardo al precedente giudizio di cognizione (non già la legittimazione esclusiva, quale 'giusta parte' passivamente legittimata, bensì), la legittimazione ad intervenire ad adiuvandum per sostenere le ragioni dello Stato estero convenuto, avendo un proprio interesse al rigetto della domanda nei confronti di questo”); il che induce a ritenere che in ordine ad azioni Contr risarcitorie aventi a oggetto danni arrecati dalle forze del Terzo Reich il non sia titolare di una propria autonoma situazione giuridica da far valere nei confronti dei pretesi danneggiati e/o della essendogli di contro riferibile Controparte_1 soltanto una posizione soggettiva connessa a quella ascrivibile alla RFG, e dunque a questa subordinata, per essere tenuto a provvedere unicamente in sede esecutiva al pagamento dell'eventuale quantum risarcitorio accertato e liquidato con il provvedimento irrevocabile che definisce il giudizio di cognizione, ragion per cui anche la sua condotta processuale non appare valorizzabile ai fini e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. con riguardo agli elementi costitutivi del diritto fatto valere in citazione.
Non avendo, dunque, l'attore provato il dedotto grado di parentela con il defunto
, quale fonte della chiamata all'eredità per successione legittima, non Parte_1 può neppure venire in rilievo il principio di diritto (richiamato in comparsa conclusionale) secondo cui “l'esercizio dell'azione, per la soddisfazione di un diritto del quale era titolare il de cuius, è certamente da considerarsi atto idoneo a ritenere l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità…”, in quanto a tal fine sarebbe stata necessaria la preventiva dimostrazione della chiamata all'eredità dell'attore, in quanto figlio di
, che, per quanto sopra esposto, non è stata offerta. Controparte_3
Le considerazioni svolte appaiono ex se ostative a una declaratoria di accoglimento, il che rende superfluo l'esame di ogni altra questione dedotta in causa.
Sulle spese di lite
Tenuto conto che l'attore non ha proposto alcuna domanda nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che il difetto di prova in ordine alla dedotta qualità di erede del soggetto asseritamente leso dal dedotto fatto illecito è stato rilevato d'ufficio, vi è ragione di addivenire a un'integrale compensazione delle spese di lite tra l'attore e le due parti costituite in giudizio.
Nulla va, invece, statuito sulle spese relative al rapporto processuale tra l'attore e la Repubblica di Germania, stante la contumacia di quest'ultima. CP_1
pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa proposta da nei confronti della Repubblica di Germania, in Parte_1 CP_1 persona dell'Ambasciatore pro tempore, e della Repubblica Italiana-Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con l'intervento del Controparte_9
, in persona del Ministro pro tempore, disattesa
[...] ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa le spese di lite tra le parti costituite in giudizio. Così deciso in Trento in data 17.10.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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