Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 64
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento, riferito all'annualità 2016, sia stato notificato tempestivamente il 3 febbraio 2022. Ha applicato le proroghe dei termini di accertamento e riscossione previste dalla normativa emergenziale Covid-19 (art. 67 D.L. 18/2020 e art. 157 D.L. 34/2020), precisando che tali sospensioni si applicano anche agli enti locali e che comportano, per un periodo corrispondente, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di accertamento e riscossione.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione dell'avviso di accertamento

    La Corte ha escluso il vizio di motivazione, ritenendo che l'avviso di accertamento sia correttamente motivato, indicando il bene immobile tassato, la quota e i mesi di possesso, l'aliquota applicata e tutti gli elementi necessari per la comprensione della pretesa fiscale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 64
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 64
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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