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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RO NT SC CO, Presidente MAIONE SC MARIA, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2558/2024 depositato il 27/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Amantea
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1150/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 7 e pubblicata il 15/02/2024
Atti impositivi:
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2673 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2121/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1150/2024, depositata il 15/02/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza rigettava il ricorso della contribuente Ricorrente_1 , proposto avverso avviso di accertamento IMU 2016, n. 2673, notificato il 03/02/2022, per l'importo di euro 570,00, riferito all'annualità 2016, contro il Comune di Amantea. Proponeva gravame la predetta contribuente che, sostanzialmente riportandosi ai motivi di impugnazione addotti in primo grado, riguardanti la asserita prescrizione e decadenza della pretesa tributaria, lamentava, in particolare, la erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice aveva rigettato l'eccezione di decadenza e prescrizione della pretesa creditoria, mossa per asserita notifica fuori termine dell'avviso di accertamento in questione.
Pertanto, chiedeva che, in riforma della sentenza appellata, si volesse annullare l'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio, da distrarre a favore del difensore.
Inoltre, con successiva memoria, ribadiva le eccezioni e le conclusioni rassegnate nell'atto di appello.
Si costituiva il Comune di Amantea che, contestando quanto lamentato dalla appellante e sostenendo la correttezza del proprio operato, chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza appellata.
Con vittoria delle spese del giudizio, da distrarre al difensore.
All'udienza del 17/12/2025, l'appello viene deciso sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che essa appellante aveva richiamato e indicato quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito, esattamente dalle CTP di Napoli, Caserta e Cosenza che, in ordine alla normativa emergenziale Covid-19 e alla proroga (asseritamente non applicabile, trattandosi di tributo locale) prevista dall'art. 67 del D.L. n.18/2020, avevano ritenuto che, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello accertato, maturava la prescrizione della pretesa creditoria del Comune.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente appellante, la Corte rileva che la sentenza appellata appare corretta e condivisibile sotto tutti i profili, in quanto, in linea con quanto
2 accertato dal primo giudice, l'avviso di accertamento in questione riferito alla annualità 2016, appare tempestivamente notificato il 3 febbraio 2022, quindi nei termini.
Infatti, per la notifica degli avvisi di accertamento, in forza della normativa emergenziale Covid-19, vigeva la proroga dei termini di accertamento e riscossione di 85 giorni, di cui all'art. 67, D.L. 18/2020, ulteriormente prorogata dall'art.157 del D.L. n.34/2020.
Per il resto, si evidenzia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante sul punto, che la predetta sospensione dei termini di versamento e di riscossione dei tributi a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, si applicava nei riguardi di tutti gli enti impositori, enti locali compresi, posto che la disposizione non operava alcuna distinzione ( v.Cass. 29 luglio 2025 n. 21765).
Inoltre, è opportuno sottolineare che, con ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, la Suprema Corte ha chiarito che “il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 predetto e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art.12, comma 1 del D.lgs. n.157 del 2015, stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti locali compresi, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
In ultimo, diversamente da quanto affrettatamente affermato dalla contribuente, non è dato riscontrare alcun vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto l'avviso di accertamento in questione, per come giustamente evidenziato dal giudice di prime cure, appare correttamente motivato, indicando il bene immobile tassato, nonché la quota e i mesi di possesso dello stesso, la aliquota applicata e quant'altro utile a permettere alla contribuente di conoscere esattamente la pretesa fiscale nell'an e nel quantum, così da potere svolgere agevolmente le proprie difese. L'appello, pertanto, non merita di essere accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e compensi del giudizio, che liquida a favore del Comune appellato nella misura complessiva di euro 300,00, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarre al difensore avv. Difensore_2 che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Catanzaro, addì 17 dicembre 2025
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Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RO NT SC CO, Presidente MAIONE SC MARIA, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2558/2024 depositato il 27/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Amantea
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1150/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 7 e pubblicata il 15/02/2024
Atti impositivi:
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2673 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2121/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1150/2024, depositata il 15/02/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza rigettava il ricorso della contribuente Ricorrente_1 , proposto avverso avviso di accertamento IMU 2016, n. 2673, notificato il 03/02/2022, per l'importo di euro 570,00, riferito all'annualità 2016, contro il Comune di Amantea. Proponeva gravame la predetta contribuente che, sostanzialmente riportandosi ai motivi di impugnazione addotti in primo grado, riguardanti la asserita prescrizione e decadenza della pretesa tributaria, lamentava, in particolare, la erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice aveva rigettato l'eccezione di decadenza e prescrizione della pretesa creditoria, mossa per asserita notifica fuori termine dell'avviso di accertamento in questione.
Pertanto, chiedeva che, in riforma della sentenza appellata, si volesse annullare l'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio, da distrarre a favore del difensore.
Inoltre, con successiva memoria, ribadiva le eccezioni e le conclusioni rassegnate nell'atto di appello.
Si costituiva il Comune di Amantea che, contestando quanto lamentato dalla appellante e sostenendo la correttezza del proprio operato, chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza appellata.
Con vittoria delle spese del giudizio, da distrarre al difensore.
All'udienza del 17/12/2025, l'appello viene deciso sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che essa appellante aveva richiamato e indicato quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito, esattamente dalle CTP di Napoli, Caserta e Cosenza che, in ordine alla normativa emergenziale Covid-19 e alla proroga (asseritamente non applicabile, trattandosi di tributo locale) prevista dall'art. 67 del D.L. n.18/2020, avevano ritenuto che, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello accertato, maturava la prescrizione della pretesa creditoria del Comune.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente appellante, la Corte rileva che la sentenza appellata appare corretta e condivisibile sotto tutti i profili, in quanto, in linea con quanto
2 accertato dal primo giudice, l'avviso di accertamento in questione riferito alla annualità 2016, appare tempestivamente notificato il 3 febbraio 2022, quindi nei termini.
Infatti, per la notifica degli avvisi di accertamento, in forza della normativa emergenziale Covid-19, vigeva la proroga dei termini di accertamento e riscossione di 85 giorni, di cui all'art. 67, D.L. 18/2020, ulteriormente prorogata dall'art.157 del D.L. n.34/2020.
Per il resto, si evidenzia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante sul punto, che la predetta sospensione dei termini di versamento e di riscossione dei tributi a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, si applicava nei riguardi di tutti gli enti impositori, enti locali compresi, posto che la disposizione non operava alcuna distinzione ( v.Cass. 29 luglio 2025 n. 21765).
Inoltre, è opportuno sottolineare che, con ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, la Suprema Corte ha chiarito che “il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 predetto e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art.12, comma 1 del D.lgs. n.157 del 2015, stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti locali compresi, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
In ultimo, diversamente da quanto affrettatamente affermato dalla contribuente, non è dato riscontrare alcun vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto l'avviso di accertamento in questione, per come giustamente evidenziato dal giudice di prime cure, appare correttamente motivato, indicando il bene immobile tassato, nonché la quota e i mesi di possesso dello stesso, la aliquota applicata e quant'altro utile a permettere alla contribuente di conoscere esattamente la pretesa fiscale nell'an e nel quantum, così da potere svolgere agevolmente le proprie difese. L'appello, pertanto, non merita di essere accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e compensi del giudizio, che liquida a favore del Comune appellato nella misura complessiva di euro 300,00, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarre al difensore avv. Difensore_2 che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Catanzaro, addì 17 dicembre 2025
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