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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.1901/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, in data 25.9.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1901/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. F. Pucino, come da procura in atti
APPELLANTE- APPELLATO INCIDENTALE
E
(già Controparte_1 [...] in persona del legale Controparte_2 rappr. p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Maria Teresa Salimbeni e Concetta Lombardo, come da procura in atti
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, l'odierna appellante, dipendente della
[...]
(di Controparte_2 seguito: «la Società» o « »), secondo i periodi indicati in Pt_2 ricorso, conveniva in giudizio la predetta società, chiedendo di accertare l'illegittimità della procedura di CIGS e dei conseguenti provvedimenti di sospensione dal lavoro disposti in proprio danno per i periodi specificamente indicati in ricorso e, per l'effetto, condannare la prefata società al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione ordinaria spettante ed il trattamento di CIGS percepito in tale periodo.
Con la sentenza n.2101/2024 il GL del Tribunale di Napoli, accoglieva parzialmente la domanda e dichiarava l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro fino al 9.7.2013 e, per l'effetto, condannava le società in solido a pagare una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante in tale periodo ed il trattamento di integrazione salariale percepito, esclusi i giorni di rientro al lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo;
rigettava nel resto la domanda.
L'appellante, in relazione alle domande non accolte dal primo Giudice, ha censurato la sentenza sotto il profilo dell'error in juris ed in facto, riproponendo le doglianze sollevate in primo grado:
1) la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91, stante la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio delle 5 procedure di CIGS, di “specifici” criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e per l'esatta individuazione delle modalità della rotazione;
2) la non corretta applicazione, in concreto, di tali criteri, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede ex art.1175 e 1375 cc. ed in violazione del principio di non discriminazione ex art.15 dello Statuto dei Lavoratori.
Insistendo, dunque, per l'integrale accoglimento della sua domanda così come formulata in primo grado, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
2 Si è costituita la società appellata che, nel ribadire la legittimità dell'intera procedura, richiamata ampia giurisprudenza di merito, anche di questa Corte, relativa alla legittimità della procedura CIGS inerente gli anni 2013, 2014 e 2015, ha resistito all'appello principale e al contempo ha proposto appello incidentale, per la riforma parziale della sentenza gravata, concludendo perché la Corte dichiari inammissibile o rigetti l'appello principale, perché assolutamente infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale, rigettate tutte le richieste formulate nel ricorso di primo grado;
- condanni l'appellante principale al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il thema decidendum concerne la corretta applicazione del combinato disposto degli art.1, della L. n. 223 del 1991, art. 1 della L. n. 164 del 1975 e art.2 del D.P.R. n. 218 del 2000, circa la
“specifica” indicazione ex ante, nella comunicazione di avvio della procedura di CIGS, dei criteri in base ai quali pervenire all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi di riammissione in servizio dei lavoratori sospesi.
1.1 L'analisi della censura proposta dagli appellanti principali con riferimento alla genericità e quindi all'illegittimità dei criteri di scelta può essere analizzata congiuntamente alle doglianze dell'appello incidentale, involgendo principi di diritto che sono comuni, atteso che la Società assume la correttezza delle procedure di CIGS via via succedutesi “tanto nella comunicazione iniziale, quanto negli esami congiunti -conclusisi con appositi accordi sindacali, con conseguente efficacia sanante di eventuali difetti della comunicazione iniziale, qualora esistenti - ” (Cfr. pag.3 della memoria difensiva con appello incidentale, spiegata dalla ) Pt_2
1.2. Ritiene il Collegio di dover preliminarmente, con riguardo all'inciso appena sopra riportato e rimarcato – punto 1.1 - reiterare e prestare adesione ai principi già espressi sul punto in precedenti decisioni rese, su casi del tutto analoghi, da questa Corte, in diversa composizione, prodotte da entrambe le parti - le cui motivazioni vengono sul punto richiamate ex art.118 disp. att c.p.c.-, laddove si
3 è avuto modo di richiamare il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione dei dipendenti, ove sia mancata la comunicazione alle OO.SS. dei criteri specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità della rotazione, non è sanata da un eventuale accordo sottoscritto dalle parti all'esito dell'esame congiunto.
1.2.1 Principio ribadito più di recente dalla Suprema Corte – cfr Cass civ. sez. lav., 21/11/2023, (ud. 27/09/2023, dep. 21/11/2023), n.32336 – che ha chiarito come la verifica dell'adeguatezza della comunicazione ex art. 1, commi 7, e 8, della L. n. 223 del 1991 - sotto il profilo della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da spostare e delle modalità della rotazione - deve essere condotta con valutazione in astratto ed "ex ante", e non in concreto ed "ex post".
1.2.2 Si tratta infatti di comunicazione che deve assolvere alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizione di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore la previa individuazione di tali criteri e la verificabilità dell'esercizio del potere del datore di lavoro (cfr. Cass. 15/10/2018 n. 25737, richiamata in motivazione).
1.2.3 Pertanto - ove la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale fosse assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire alla selezione dei dipendenti interessati dalla sospensione, all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi di riammissione in servizio, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da riammettere in servizio - sarebbe violato l'obbligo previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7 e tale violazione non potrebbe essere sanata neppure dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali.
1.2.4 Queste ultime, nella procedura, in esame, si troverebbero, in caso contrario, invero, a dover interloquire sul tema senza essere state messe in grado di conoscere il contenuto specifico dei dati da trattare (Cass. 14/05/2012 n. 7459).
2. Sgomberato, dunque, il campo dalla possibilità, erroneamente dedotta dalla difesa della Società, della sanatoria “ex post” di un'originaria inadeguatezza della comunicazione ex art. 1, comma 7, della L. n. 223 del 1991, è ora possibile passare al già enucleato thema decidendum, previo, sia pur sintetico richiamo - nel rispetto
4 degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c e 118 disp.att.c.p.c.- ai principi espressi, senza contrasti, da ritenersi, dunque, pacifici, dalla giurisprudenza di legittimità, a quali si conformerà, prestandovi convinto ossequio, questa Corte con la presente decisione.
2.1 Richiamando la superiore premessa, è dunque, appena il caso ricordare che il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia, nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi, in base al combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, e della L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5, commi 4 e 5.
2.1.1 Tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata (Cass. 12/12/2011 n. 26587).
2.1.2 Quanto alla necessità di individuare sempre, all'atto delle comunicazioni, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere (o anche, come nel caso in esame, da far ruotare) va ricordato che il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali. Si tratta di comunicazione che attiene alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa ma in tali disposizioni nulla è precisato quanto al contenuto concreto della comunicazione (cfr. Cass. n. 26587del 2011 cit. e 11/01/2016 n. 193). Con tale disposizione, pertanto, non è stato inciso l'obbligo di rilevanza collettiva di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8. La normativa regolamentare non ha spostato l'informazione circa "i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto". Se si ragionasse in tal modo ne seguirebbe che il contenuto della norma di cui al D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale e la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato e ne risulterebbe un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato.
5 2.1.3 La Suprema Corte ha, invero, chiarito che la sospensione in C.I.G.S. e la mobilità successiva richiedono entrambe l'indicazione dei criteri.
2.1.4 In caso di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, infatti, la connessione della procedura con quella di mobilità, non esime dal rispetto dei criteri di scelta di cui alla L. n. 223 del 1991, né esonera dagli oneri di comunicazione indicati nell'art. 1 comma 7 della stessa legge.
2.1.5 Sono, infatti, diverse le finalità cui assolvono i criteri per individuare i lavoratori da sospendere in C.I.G.S. (nella prospettiva del superamento della crisi aziendale, all'esito di un programma mirato di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione), ovvero da licenziare, qualora l'attuazione del programma suddetto non ne consenta un integrale reimpiego nell'assenza di misure alternative (Cass. 06/09/2018 n. 21705).
2.1.6 Una comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale assolutamente generica quanto ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione (o anche alla loro rotazione nel corso della procedura) viola in sé l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7 (nel caso esaminato dalla Suprema Corte nella sent. Cass civ. sez. lav., 21/11/2023, n.32336, tali criteri erano stati individuati nelle "esigenze tecniche, organizzative e produttive" e nelle "esigenze professionali e funzionali" e si è ritenuto che fosse impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere).
2.1.7 In sostanza, sebbene la L. n. 223 del 1991 all'art. 1 comma 7 preveda che oggetto della comunicazione debbano essere "i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere..." si deve ribadire che i criteri in questione devono essere connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla "idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri".
2.1.8 L'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta"
6 (cfr. Cass.01/07/2009 n. 15393 che richiama Cass. 23/04/2004 n. 7720 e fa chiaro riferimento a S.U. n. 302 del 2000).
2.1.9 Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della CIGS, la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. “Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale, che non può essere assentito, ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione, né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere” (così Cass. n. 6761 del 2020).
2.1.10 Nella medesima giurisprudenza di legittimità sopra citata - Cass. n. 6761 del 2020- gli hanno anche escluso Parte_3
l'efficacia sanante sia delle pattuizioni collettive intervenute dopo la sospensione dei lavoratori sia di quelle precedenti;
con riguardo a queste ultime, e richiamando vari suoi precedenti, la Corte ha osservato che “l'esclusione dell'effetto retroattivo rispetto a scelte in concreto già operate, con l'avvio della sospensione, costituiva solo una delle ragioni di negazione dell'efficacia sanante dell'accordo sindacale: la principale dovendo piuttosto essere ricercata nella sua non esaustività in ordine alle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 ed comma 8. Perché solo nel caso della sua piena esaustività sarebbe inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle OO.SS. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato. Ed occorre pure tenere conto che la possibilità di efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la 7 comunicazione sia strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali”.
2.2 Occorre, dunque, verificare applicando i superiori principi sopra esposti se le comunicazioni ora in esame si siano o meno risolte in una mera clausola di stile dalla quale non fosse possibile, già “ex ante”, evincere il percorso che avrebbe portato all'individuazione dei singoli lavoratori che, sospesi in cassa integrazione, sarebbero stati, poi, esclusi dalla rotazione.
2.2.1 Questa verifica involge una valutazione di merito che, se congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di legittimità (cfr. Cass. 28/07/2011 n. 16593 e altre precedenti).
2.3 Applicando i riferiti principi al caso in esame deve rilevarsi che dalla documentazione in atti risulta che la Società ha adottato nei confronti dei ricorrenti una serie di provvedimenti di sospensione del rapporto lavorativo per cassa integrazione straordinaria, sulla base delle comunicazioni e degli accordi sindacali allegati in ricorso.
2.3.1 Alcun rilievo può riconoscersi, al fatto che l'azienda avesse operato la scelta di sospendere tutto il personale in servizio, posto che ciò non esclude la necessità di individuazione di specifici criteri selettivi di rotazione, come si evince dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (cfr. punto 2.1.3).
2.3.2 Va, dunque, verificato a monte, con giudizio ex ante, che non solo i criteri siano stati comunicati, ma che gli stessi presentino concretamente indicazioni di parametri reali ed effettivi di modo che non si risolvano in formule vuote, incomprensibile, o peggio ancora aleatorie che non permettano di aver chiara, a priori, la modalità con la quale i lavoratori si alterneranno nelle varie attività; lasciando, diversamente, alla discrezionalità, senza controllo, del datore di lavoro l'individuazione delle concrete modalità della riammissione in servizio e rotazione dei lavoratori, il che si tradurrebbe nell'inadeguatezza della comunicazione ex art. 1, commi 7 e 8 della L. n. 223 del 1991 - sotto il profilo della specificità dei criteri in base ai quali pervenire all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi.
3. Orbene con riguardo alle comunicazioni relative al periodo antecedente al 9 luglio 2013, è sufficiente il richiamo, in applicazione del più volte citato art.118 disp. att c.p.c., ai precedenti di questa Corte – ex multis e da ultimo sent.1622/2023 rel. 8 ; 695/2023, rel. 702/2023 rel. Per_1 Per_2 Per_3
(prodotte dalla stessa Società)- condividendosi le argomentazioni già ivi espresse (cui di recente si è già conformata la giurisprudenza di merito di primo grado ex multis Trib. Napoli Nord. Sent. resa in data 14.6.2023 nel proc. RG n.4954/22), per giungere al rigetto dell'appello incidentale interposto dalla Società.
3.1 Condividendosi, invero, le pressocché unanimi conclusioni sul punto, va ribadito che il semplice riferimento nelle comunicazioni di avvio della procedura alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle “esigenze tecnico organizzative e produttive”, e tenuto conto delle “mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori” non chiarisce, infatti, quale sia l'effettivo e concreto criterio in base al quale siano state individuate le modalità della rotazione tra tutto il personale dipendente. Si tratta, infatti, di un semplice richiamo a categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro tangibile a cui ancorare le stesse e tale richiamo certamente non si può ritenere che assolva in pieno all'onere di comunicazione, incombente sul datore di lavoro, ai sensi dagli artt. 1, comma 7, L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75 e 2 D.P.R. 218/00.
3.1.1 La comunicazione prevedeva inequivocabilmente una possibilità di rotazione, correlata ai presupposti dell'andamento
“delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”.
3.1.2 E del resto, è incontestato che, sia pure per brevissimi periodi, vi è stato il rientro dalla CIGS di parte dei lavoratori: il che rende evidente che la rotazione dei lavoratori è effettivamente avvenuta, ma non è dato comprendere con quali modalità e criteri siano stati scelti i lavoratori da far rientrare;
non sono stati individuati criteri obiettivi e trasparenti - da valutarsi ex ante - per la rotazione;
il meccanismo di scelta dei lavoratori da richiamare in servizio, mediante il riferimento alle mansioni ed alle qualifiche professionali “fungibili nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive”, non chiarendo in che termini effettivi e concreti dovesse intendersi detta “fungibilità” e quali fossero le “esigenze aziendali”, risulta essere del tutto generico e praticamente discrezionale.
3.1.3 La generica indicazione dei criteri di scelta contenuta nella comunicazione di apertura della procedura di CIGS oggetto di indagine, dunque, viola certamente l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, settimo comma L. 23 luglio 1991, n. 223. Per altro, nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta, all'accordo
9 sindacale posteriore all'avvio della CIGS, e ciò in linea con quanto reiteratamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. punto 1.2.1).
3.2
Per questi motivi
l'appello incidentale va rigettati.
4. Sulla scorta degli stessi principi e criteri sopra indicati va, comunque, rigettato anche l'appello principale della lavoratrice, atteso che per tutte le successive comunicazioni, a partire dalla proroga disposta con comunicazione del 14.06.2013, non si ravvisa la lamentata genericità.
4.1 Ed invero, questo il tenore letterale della comunicazione del 2013:
“Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate - quanto a cadenza - in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa”.
4.2 In primo luogo deve certamente darsi atto che tali successive comunicazioni contengono ulteriori indicazioni rispetto a quella precedente.
4.2.1 Vengono, infatti, indicate le “aree di attività” relative allo stabilimento di Napoli con la specificazione del numero di addetti a ciascuna area, suddivisi per categoria: area Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati); area logistica (23 operai, 12 impiegati); area qualità (22 operai, 7 impiegati); area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati); area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati); area Montaggio (348 operai, 15 impiegati).
4.2.2 Si prevede, inoltre, che: “Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi …”.
10 Dunque, cambia il meccanismo di rotazione previsto: nelle comunicazioni precedenti, durante la CIGS i lavoratori sarebbero stati richiamati in servizio in base a generiche “esigenze tecnico- organizzative e produttive aziendali” o alla mera “fungibilità” delle mansioni;
nelle comunicazioni successive, il criterio di rotazione diventa l'appartenenza del personale ad una determinata area di Attività, garantendosi la rotazione attraverso “una presenza equilibrata” “nell'ambito di ciascuna Area di attività”.
Più in particolare, in base al meccanismo di rotazione previsto nella predetta comunicazione del 2013, durante la CIGS i lavoratori sarebbero stati richiamati in servizio, innanzitutto, in ragione dell'appartenenza a una determinata area di Attività. La scelta, dunque, dei lavoratori da far ruotare – tra tutti i dipendenti dell'azienda con mansioni fungibili - è stata ancorata ad un criterio specifico: quello dell' appartenenza del lavoratore all'area che, in proiezione futura e all'atto della ricezione di commesse da parte di aziende terze, sarebbe risultata funzionale (per ragioni di settorializzazione della competenza di ciascuna area: logistica-servizi amministrativi- servizi tecnici-stampaggio- montaggio) alla soddisfazione delle esigenze della produzione;
esigenze, imprevedibili e non meglio precisabili nella comunicazione in esame, siccome incerte nell'an e nel quid, che invece si sarebbero potute palesare soltanto per effetto e sulla base delle nuove commesse da evadere, eventualmente pervenute alla
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Né questo dato imprevedibile sminuisce il presupposto dell'indicazione ex ante dei criteri di scelta atteso che i suddetti criteri, stabiliti preventivamente, devono poi trovare la loro applicazione in fase esecutiva condizionata al numero di commesse. Inoltre - tra i lavoratori con mansioni fungibili, appartenenti alle aree interessate dalle commesse e, quindi, coinvolgibili nella rotazione – quest'ultima viene ancorata all'ulteriore criterio dell'equilibrio del numero di giornate di presenza in servizio. Il criterio della “presenza individuale equilibrata”, lungi dal costituire un criterio generico e scarsamente significativo, viene specificato e sostanziato mediante il riferimento “al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale”. In tal modo, la scelta dei lavoratori da riammettere in servizio è stata vincolata al criterio della parità del numero di turni di servizio da garantire, a livello semestrale, a ciascun dipendente all'interno della propria area di assegnazione;
numero equilibrato di turni da
11 determinarsi in relazione alle esigenze generate dall'evasione della commessa ricevuta.
4.2.3 La effettività del criterio, inoltre, è stata garantita dalla contestuale previsione di una verifica semestrale dei livelli di rientro del personale. La scelta della rotazione, quindi, non è discrezionale bensì determinata da elementi oggettivi esterni. Va, in particolare, evidenziato che – essendo il criterio selettivo a monte (le esigenze produttive determinate da future commesse) imprevedibile ex ante per l'azienda, risulta certamente compiuto dalla stessa un visibile “sforzo organizzativo” e informativo, nei limiti dell' esigibilità secondo buona fede e correttezza. Il criterio adottato, inoltre – va ribadito - non solo è sufficientemente specifico ex ante, ma è altresì perfettamente controllabile ex post, cioè dopo che le esigenze produttive si sarebbero concretizzate e sarebbe stato, pertanto, possibile accertare il rispetto dell'equilibrio concordato. Le valutazioni compiute da questo collegio trovano avallo nella giurisprudenza di legittimità che si è già espressa in tal senso in un precedente caso sovrapponibile a quello di specie, riconoscendo la sufficiente specificità di criteri analoghi: “…la Corte territoriale ha verificato che la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale (e il successivo accordo sindacale) era sufficientemente specifica in quanto riguardava, da una parte, tutti gli 813 dipendenti dello stabilimento e, dall'altra, prevedeva, inoltre, che, durante l'anno di sospensione, qualora vi fosse stata la possibilità per l'azienda di richiamare in servizio i lavoratori sospesi - secondo esigenze a quel momento future ed incerti - ciò sarebbe avvenuto con riferimento al "personale occorrente addetto e collegato alle lavorazioni interessate" secondo, dunque, un criterio di equa rotazione e di "equilibrata distribuzione" delle giornate lavorate tra tutti i dipendenti…” (Cass. 3487/2020,).
4.2.4 Ne discende la legittimità del ricorso alla CIGS per il periodo compreso tra il 10.07.2013 e il 09.07.2014 e nelle successive proroghe per ulteriori 12 mesi (dal 10.04.2014 al 09.07.2015) e per ulteriori 24 mesi (dal 11.08.2015 al 10.08.2017), caratterizzate da analoga modalità di individuazione dei lavoratori da ruotare.
5. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara inammissibile la domanda volta ad accertare la violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori sospesi, perché in ogni caso carente delle necessarie allegazioni, sostenendo 12 il giudice di prime cure che qualora la parte si fosse voluta dolere della circostanza che i rientri erano avvenuti per un numero di giorni inferiore rispetto agli altri dipendenti ( e quindi della violazione dei criteri di rotazione), avrebbe dovuto allegare nel ricorso introduttivo del giudizio il preciso scostamento tra la media della presenza in servizio di altri lavoratori e le giornate dallo stesso effettivamente lavorate. Tali valutazioni sono immuni da vizi, poiché a fronte di generiche allegazioni su tale scostamento non è possibile accertare se, in concreto, l'azienda abbia o meno violato lo “specifico” meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 e in quelle successive. E' evidente che qualora il ricorrente si fosse voluto dolere di un rientro sì avvenuto, ma quantitativamente insufficiente, avrebbe dovuto allegare e provare, in base al principio di cui all'art. 2697 c.c., elementi tali da consentire una valutazione comparativa tra situazioni analoghe alla propria: il che non è stato fatto in alcun punto del ricorso.
5.1.1.Va, inoltre, aggiunto che le CIGS in questione e le varie proroghe hanno riguardato un numero rilevante di dipendenti: si legge, infatti, di 717 lavoratori, di 674 lavoratori o anche che “le attività lavorative di pertinenza dello Stabilimento Pt_2 [...]
, mediamente, solo il 10% della forza lavoro, con Parte_4 conseguente presenza di circa 70 unità su una forza complessiva di ben 700 unità (cfr. memoria difensiva in atti).
Tali circostanze non sono in contestazione ed evidenziano che la forza lavoro da impiegare di volta in volta è stata necessariamente di numero esiguo, in relazione ad un numero altrettanto limitato di giornate lavorative. D'altra parte i predetti dati appaiono già da soli smentire le pur generiche deduzioni concernenti un presunto insufficiente e ingiustificato numero di giorni lavorati rispetto agli altri dipendenti.
5.1.2. Le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale, peraltro, sono confermate dalla sent. n. 31943/2019 della Suprema Corte in cui si afferma: «in tema di ricorso alla CIGS, "grava sul lavoratore interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da sospendere, onde il lavoratore che intenda far valere l'illegittimità della scelta deve non solo provare l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche dimostrare che
13 la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione sia stata determinata da motivi discriminatori" (Cass. n. 3558/1999 e successive numerose conformi).».
5.1.3.Quanto , infine , alla giurisprudenza allegata a sostegno delle richieste del lavoratore, deve osservarsi che l'ordinanza di Cassazione n. 25312/2018, si riferisce esclusivamente alla violazione degli obblighi procedurali incombenti sul datore di lavoro e non quindi alla violazione dei criteri qui dedotta e afferma che, in tale materia, è sufficiente che il lavoratore alleghi la non conformità della comunicazione di apertura della procedura al modello legale, perché la sospensione in CIGS sia dichiarata illegittima. Deve , dunque, confermarsi la sentenza impugnata anche laddove ha dichiarato l'inammissibilità della domanda volta ad accertare la violazione dei criteri di rotazione.
6. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del grado.
7. Ricorrono le condizioni processuali, per l'appellante principale e l'appellante incidentale ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte così decide:
- Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
- Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio dando atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante principale e per gli appellanti incidentali dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Napoli 25.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Totaro
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, in data 25.9.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1901/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. F. Pucino, come da procura in atti
APPELLANTE- APPELLATO INCIDENTALE
E
(già Controparte_1 [...] in persona del legale Controparte_2 rappr. p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Maria Teresa Salimbeni e Concetta Lombardo, come da procura in atti
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, l'odierna appellante, dipendente della
[...]
(di Controparte_2 seguito: «la Società» o « »), secondo i periodi indicati in Pt_2 ricorso, conveniva in giudizio la predetta società, chiedendo di accertare l'illegittimità della procedura di CIGS e dei conseguenti provvedimenti di sospensione dal lavoro disposti in proprio danno per i periodi specificamente indicati in ricorso e, per l'effetto, condannare la prefata società al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione ordinaria spettante ed il trattamento di CIGS percepito in tale periodo.
Con la sentenza n.2101/2024 il GL del Tribunale di Napoli, accoglieva parzialmente la domanda e dichiarava l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro fino al 9.7.2013 e, per l'effetto, condannava le società in solido a pagare una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante in tale periodo ed il trattamento di integrazione salariale percepito, esclusi i giorni di rientro al lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo;
rigettava nel resto la domanda.
L'appellante, in relazione alle domande non accolte dal primo Giudice, ha censurato la sentenza sotto il profilo dell'error in juris ed in facto, riproponendo le doglianze sollevate in primo grado:
1) la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91, stante la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio delle 5 procedure di CIGS, di “specifici” criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e per l'esatta individuazione delle modalità della rotazione;
2) la non corretta applicazione, in concreto, di tali criteri, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede ex art.1175 e 1375 cc. ed in violazione del principio di non discriminazione ex art.15 dello Statuto dei Lavoratori.
Insistendo, dunque, per l'integrale accoglimento della sua domanda così come formulata in primo grado, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
2 Si è costituita la società appellata che, nel ribadire la legittimità dell'intera procedura, richiamata ampia giurisprudenza di merito, anche di questa Corte, relativa alla legittimità della procedura CIGS inerente gli anni 2013, 2014 e 2015, ha resistito all'appello principale e al contempo ha proposto appello incidentale, per la riforma parziale della sentenza gravata, concludendo perché la Corte dichiari inammissibile o rigetti l'appello principale, perché assolutamente infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale, rigettate tutte le richieste formulate nel ricorso di primo grado;
- condanni l'appellante principale al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il thema decidendum concerne la corretta applicazione del combinato disposto degli art.1, della L. n. 223 del 1991, art. 1 della L. n. 164 del 1975 e art.2 del D.P.R. n. 218 del 2000, circa la
“specifica” indicazione ex ante, nella comunicazione di avvio della procedura di CIGS, dei criteri in base ai quali pervenire all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi di riammissione in servizio dei lavoratori sospesi.
1.1 L'analisi della censura proposta dagli appellanti principali con riferimento alla genericità e quindi all'illegittimità dei criteri di scelta può essere analizzata congiuntamente alle doglianze dell'appello incidentale, involgendo principi di diritto che sono comuni, atteso che la Società assume la correttezza delle procedure di CIGS via via succedutesi “tanto nella comunicazione iniziale, quanto negli esami congiunti -conclusisi con appositi accordi sindacali, con conseguente efficacia sanante di eventuali difetti della comunicazione iniziale, qualora esistenti - ” (Cfr. pag.3 della memoria difensiva con appello incidentale, spiegata dalla ) Pt_2
1.2. Ritiene il Collegio di dover preliminarmente, con riguardo all'inciso appena sopra riportato e rimarcato – punto 1.1 - reiterare e prestare adesione ai principi già espressi sul punto in precedenti decisioni rese, su casi del tutto analoghi, da questa Corte, in diversa composizione, prodotte da entrambe le parti - le cui motivazioni vengono sul punto richiamate ex art.118 disp. att c.p.c.-, laddove si
3 è avuto modo di richiamare il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione dei dipendenti, ove sia mancata la comunicazione alle OO.SS. dei criteri specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità della rotazione, non è sanata da un eventuale accordo sottoscritto dalle parti all'esito dell'esame congiunto.
1.2.1 Principio ribadito più di recente dalla Suprema Corte – cfr Cass civ. sez. lav., 21/11/2023, (ud. 27/09/2023, dep. 21/11/2023), n.32336 – che ha chiarito come la verifica dell'adeguatezza della comunicazione ex art. 1, commi 7, e 8, della L. n. 223 del 1991 - sotto il profilo della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da spostare e delle modalità della rotazione - deve essere condotta con valutazione in astratto ed "ex ante", e non in concreto ed "ex post".
1.2.2 Si tratta infatti di comunicazione che deve assolvere alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizione di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore la previa individuazione di tali criteri e la verificabilità dell'esercizio del potere del datore di lavoro (cfr. Cass. 15/10/2018 n. 25737, richiamata in motivazione).
1.2.3 Pertanto - ove la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale fosse assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire alla selezione dei dipendenti interessati dalla sospensione, all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi di riammissione in servizio, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da riammettere in servizio - sarebbe violato l'obbligo previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7 e tale violazione non potrebbe essere sanata neppure dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali.
1.2.4 Queste ultime, nella procedura, in esame, si troverebbero, in caso contrario, invero, a dover interloquire sul tema senza essere state messe in grado di conoscere il contenuto specifico dei dati da trattare (Cass. 14/05/2012 n. 7459).
2. Sgomberato, dunque, il campo dalla possibilità, erroneamente dedotta dalla difesa della Società, della sanatoria “ex post” di un'originaria inadeguatezza della comunicazione ex art. 1, comma 7, della L. n. 223 del 1991, è ora possibile passare al già enucleato thema decidendum, previo, sia pur sintetico richiamo - nel rispetto
4 degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c e 118 disp.att.c.p.c.- ai principi espressi, senza contrasti, da ritenersi, dunque, pacifici, dalla giurisprudenza di legittimità, a quali si conformerà, prestandovi convinto ossequio, questa Corte con la presente decisione.
2.1 Richiamando la superiore premessa, è dunque, appena il caso ricordare che il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia, nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi, in base al combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, e della L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5, commi 4 e 5.
2.1.1 Tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata (Cass. 12/12/2011 n. 26587).
2.1.2 Quanto alla necessità di individuare sempre, all'atto delle comunicazioni, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere (o anche, come nel caso in esame, da far ruotare) va ricordato che il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali. Si tratta di comunicazione che attiene alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa ma in tali disposizioni nulla è precisato quanto al contenuto concreto della comunicazione (cfr. Cass. n. 26587del 2011 cit. e 11/01/2016 n. 193). Con tale disposizione, pertanto, non è stato inciso l'obbligo di rilevanza collettiva di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8. La normativa regolamentare non ha spostato l'informazione circa "i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto". Se si ragionasse in tal modo ne seguirebbe che il contenuto della norma di cui al D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale e la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato e ne risulterebbe un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato.
5 2.1.3 La Suprema Corte ha, invero, chiarito che la sospensione in C.I.G.S. e la mobilità successiva richiedono entrambe l'indicazione dei criteri.
2.1.4 In caso di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, infatti, la connessione della procedura con quella di mobilità, non esime dal rispetto dei criteri di scelta di cui alla L. n. 223 del 1991, né esonera dagli oneri di comunicazione indicati nell'art. 1 comma 7 della stessa legge.
2.1.5 Sono, infatti, diverse le finalità cui assolvono i criteri per individuare i lavoratori da sospendere in C.I.G.S. (nella prospettiva del superamento della crisi aziendale, all'esito di un programma mirato di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione), ovvero da licenziare, qualora l'attuazione del programma suddetto non ne consenta un integrale reimpiego nell'assenza di misure alternative (Cass. 06/09/2018 n. 21705).
2.1.6 Una comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale assolutamente generica quanto ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione (o anche alla loro rotazione nel corso della procedura) viola in sé l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7 (nel caso esaminato dalla Suprema Corte nella sent. Cass civ. sez. lav., 21/11/2023, n.32336, tali criteri erano stati individuati nelle "esigenze tecniche, organizzative e produttive" e nelle "esigenze professionali e funzionali" e si è ritenuto che fosse impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere).
2.1.7 In sostanza, sebbene la L. n. 223 del 1991 all'art. 1 comma 7 preveda che oggetto della comunicazione debbano essere "i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere..." si deve ribadire che i criteri in questione devono essere connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla "idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri".
2.1.8 L'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta"
6 (cfr. Cass.01/07/2009 n. 15393 che richiama Cass. 23/04/2004 n. 7720 e fa chiaro riferimento a S.U. n. 302 del 2000).
2.1.9 Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della CIGS, la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. “Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale, che non può essere assentito, ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione, né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere” (così Cass. n. 6761 del 2020).
2.1.10 Nella medesima giurisprudenza di legittimità sopra citata - Cass. n. 6761 del 2020- gli hanno anche escluso Parte_3
l'efficacia sanante sia delle pattuizioni collettive intervenute dopo la sospensione dei lavoratori sia di quelle precedenti;
con riguardo a queste ultime, e richiamando vari suoi precedenti, la Corte ha osservato che “l'esclusione dell'effetto retroattivo rispetto a scelte in concreto già operate, con l'avvio della sospensione, costituiva solo una delle ragioni di negazione dell'efficacia sanante dell'accordo sindacale: la principale dovendo piuttosto essere ricercata nella sua non esaustività in ordine alle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 ed comma 8. Perché solo nel caso della sua piena esaustività sarebbe inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle OO.SS. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato. Ed occorre pure tenere conto che la possibilità di efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la 7 comunicazione sia strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali”.
2.2 Occorre, dunque, verificare applicando i superiori principi sopra esposti se le comunicazioni ora in esame si siano o meno risolte in una mera clausola di stile dalla quale non fosse possibile, già “ex ante”, evincere il percorso che avrebbe portato all'individuazione dei singoli lavoratori che, sospesi in cassa integrazione, sarebbero stati, poi, esclusi dalla rotazione.
2.2.1 Questa verifica involge una valutazione di merito che, se congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di legittimità (cfr. Cass. 28/07/2011 n. 16593 e altre precedenti).
2.3 Applicando i riferiti principi al caso in esame deve rilevarsi che dalla documentazione in atti risulta che la Società ha adottato nei confronti dei ricorrenti una serie di provvedimenti di sospensione del rapporto lavorativo per cassa integrazione straordinaria, sulla base delle comunicazioni e degli accordi sindacali allegati in ricorso.
2.3.1 Alcun rilievo può riconoscersi, al fatto che l'azienda avesse operato la scelta di sospendere tutto il personale in servizio, posto che ciò non esclude la necessità di individuazione di specifici criteri selettivi di rotazione, come si evince dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (cfr. punto 2.1.3).
2.3.2 Va, dunque, verificato a monte, con giudizio ex ante, che non solo i criteri siano stati comunicati, ma che gli stessi presentino concretamente indicazioni di parametri reali ed effettivi di modo che non si risolvano in formule vuote, incomprensibile, o peggio ancora aleatorie che non permettano di aver chiara, a priori, la modalità con la quale i lavoratori si alterneranno nelle varie attività; lasciando, diversamente, alla discrezionalità, senza controllo, del datore di lavoro l'individuazione delle concrete modalità della riammissione in servizio e rotazione dei lavoratori, il che si tradurrebbe nell'inadeguatezza della comunicazione ex art. 1, commi 7 e 8 della L. n. 223 del 1991 - sotto il profilo della specificità dei criteri in base ai quali pervenire all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi.
3. Orbene con riguardo alle comunicazioni relative al periodo antecedente al 9 luglio 2013, è sufficiente il richiamo, in applicazione del più volte citato art.118 disp. att c.p.c., ai precedenti di questa Corte – ex multis e da ultimo sent.1622/2023 rel. 8 ; 695/2023, rel. 702/2023 rel. Per_1 Per_2 Per_3
(prodotte dalla stessa Società)- condividendosi le argomentazioni già ivi espresse (cui di recente si è già conformata la giurisprudenza di merito di primo grado ex multis Trib. Napoli Nord. Sent. resa in data 14.6.2023 nel proc. RG n.4954/22), per giungere al rigetto dell'appello incidentale interposto dalla Società.
3.1 Condividendosi, invero, le pressocché unanimi conclusioni sul punto, va ribadito che il semplice riferimento nelle comunicazioni di avvio della procedura alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle “esigenze tecnico organizzative e produttive”, e tenuto conto delle “mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori” non chiarisce, infatti, quale sia l'effettivo e concreto criterio in base al quale siano state individuate le modalità della rotazione tra tutto il personale dipendente. Si tratta, infatti, di un semplice richiamo a categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro tangibile a cui ancorare le stesse e tale richiamo certamente non si può ritenere che assolva in pieno all'onere di comunicazione, incombente sul datore di lavoro, ai sensi dagli artt. 1, comma 7, L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75 e 2 D.P.R. 218/00.
3.1.1 La comunicazione prevedeva inequivocabilmente una possibilità di rotazione, correlata ai presupposti dell'andamento
“delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”.
3.1.2 E del resto, è incontestato che, sia pure per brevissimi periodi, vi è stato il rientro dalla CIGS di parte dei lavoratori: il che rende evidente che la rotazione dei lavoratori è effettivamente avvenuta, ma non è dato comprendere con quali modalità e criteri siano stati scelti i lavoratori da far rientrare;
non sono stati individuati criteri obiettivi e trasparenti - da valutarsi ex ante - per la rotazione;
il meccanismo di scelta dei lavoratori da richiamare in servizio, mediante il riferimento alle mansioni ed alle qualifiche professionali “fungibili nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive”, non chiarendo in che termini effettivi e concreti dovesse intendersi detta “fungibilità” e quali fossero le “esigenze aziendali”, risulta essere del tutto generico e praticamente discrezionale.
3.1.3 La generica indicazione dei criteri di scelta contenuta nella comunicazione di apertura della procedura di CIGS oggetto di indagine, dunque, viola certamente l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, settimo comma L. 23 luglio 1991, n. 223. Per altro, nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta, all'accordo
9 sindacale posteriore all'avvio della CIGS, e ciò in linea con quanto reiteratamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. punto 1.2.1).
3.2
Per questi motivi
l'appello incidentale va rigettati.
4. Sulla scorta degli stessi principi e criteri sopra indicati va, comunque, rigettato anche l'appello principale della lavoratrice, atteso che per tutte le successive comunicazioni, a partire dalla proroga disposta con comunicazione del 14.06.2013, non si ravvisa la lamentata genericità.
4.1 Ed invero, questo il tenore letterale della comunicazione del 2013:
“Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate - quanto a cadenza - in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa”.
4.2 In primo luogo deve certamente darsi atto che tali successive comunicazioni contengono ulteriori indicazioni rispetto a quella precedente.
4.2.1 Vengono, infatti, indicate le “aree di attività” relative allo stabilimento di Napoli con la specificazione del numero di addetti a ciascuna area, suddivisi per categoria: area Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati); area logistica (23 operai, 12 impiegati); area qualità (22 operai, 7 impiegati); area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati); area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati); area Montaggio (348 operai, 15 impiegati).
4.2.2 Si prevede, inoltre, che: “Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi …”.
10 Dunque, cambia il meccanismo di rotazione previsto: nelle comunicazioni precedenti, durante la CIGS i lavoratori sarebbero stati richiamati in servizio in base a generiche “esigenze tecnico- organizzative e produttive aziendali” o alla mera “fungibilità” delle mansioni;
nelle comunicazioni successive, il criterio di rotazione diventa l'appartenenza del personale ad una determinata area di Attività, garantendosi la rotazione attraverso “una presenza equilibrata” “nell'ambito di ciascuna Area di attività”.
Più in particolare, in base al meccanismo di rotazione previsto nella predetta comunicazione del 2013, durante la CIGS i lavoratori sarebbero stati richiamati in servizio, innanzitutto, in ragione dell'appartenenza a una determinata area di Attività. La scelta, dunque, dei lavoratori da far ruotare – tra tutti i dipendenti dell'azienda con mansioni fungibili - è stata ancorata ad un criterio specifico: quello dell' appartenenza del lavoratore all'area che, in proiezione futura e all'atto della ricezione di commesse da parte di aziende terze, sarebbe risultata funzionale (per ragioni di settorializzazione della competenza di ciascuna area: logistica-servizi amministrativi- servizi tecnici-stampaggio- montaggio) alla soddisfazione delle esigenze della produzione;
esigenze, imprevedibili e non meglio precisabili nella comunicazione in esame, siccome incerte nell'an e nel quid, che invece si sarebbero potute palesare soltanto per effetto e sulla base delle nuove commesse da evadere, eventualmente pervenute alla
. CP_2
Né questo dato imprevedibile sminuisce il presupposto dell'indicazione ex ante dei criteri di scelta atteso che i suddetti criteri, stabiliti preventivamente, devono poi trovare la loro applicazione in fase esecutiva condizionata al numero di commesse. Inoltre - tra i lavoratori con mansioni fungibili, appartenenti alle aree interessate dalle commesse e, quindi, coinvolgibili nella rotazione – quest'ultima viene ancorata all'ulteriore criterio dell'equilibrio del numero di giornate di presenza in servizio. Il criterio della “presenza individuale equilibrata”, lungi dal costituire un criterio generico e scarsamente significativo, viene specificato e sostanziato mediante il riferimento “al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale”. In tal modo, la scelta dei lavoratori da riammettere in servizio è stata vincolata al criterio della parità del numero di turni di servizio da garantire, a livello semestrale, a ciascun dipendente all'interno della propria area di assegnazione;
numero equilibrato di turni da
11 determinarsi in relazione alle esigenze generate dall'evasione della commessa ricevuta.
4.2.3 La effettività del criterio, inoltre, è stata garantita dalla contestuale previsione di una verifica semestrale dei livelli di rientro del personale. La scelta della rotazione, quindi, non è discrezionale bensì determinata da elementi oggettivi esterni. Va, in particolare, evidenziato che – essendo il criterio selettivo a monte (le esigenze produttive determinate da future commesse) imprevedibile ex ante per l'azienda, risulta certamente compiuto dalla stessa un visibile “sforzo organizzativo” e informativo, nei limiti dell' esigibilità secondo buona fede e correttezza. Il criterio adottato, inoltre – va ribadito - non solo è sufficientemente specifico ex ante, ma è altresì perfettamente controllabile ex post, cioè dopo che le esigenze produttive si sarebbero concretizzate e sarebbe stato, pertanto, possibile accertare il rispetto dell'equilibrio concordato. Le valutazioni compiute da questo collegio trovano avallo nella giurisprudenza di legittimità che si è già espressa in tal senso in un precedente caso sovrapponibile a quello di specie, riconoscendo la sufficiente specificità di criteri analoghi: “…la Corte territoriale ha verificato che la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale (e il successivo accordo sindacale) era sufficientemente specifica in quanto riguardava, da una parte, tutti gli 813 dipendenti dello stabilimento e, dall'altra, prevedeva, inoltre, che, durante l'anno di sospensione, qualora vi fosse stata la possibilità per l'azienda di richiamare in servizio i lavoratori sospesi - secondo esigenze a quel momento future ed incerti - ciò sarebbe avvenuto con riferimento al "personale occorrente addetto e collegato alle lavorazioni interessate" secondo, dunque, un criterio di equa rotazione e di "equilibrata distribuzione" delle giornate lavorate tra tutti i dipendenti…” (Cass. 3487/2020,).
4.2.4 Ne discende la legittimità del ricorso alla CIGS per il periodo compreso tra il 10.07.2013 e il 09.07.2014 e nelle successive proroghe per ulteriori 12 mesi (dal 10.04.2014 al 09.07.2015) e per ulteriori 24 mesi (dal 11.08.2015 al 10.08.2017), caratterizzate da analoga modalità di individuazione dei lavoratori da ruotare.
5. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara inammissibile la domanda volta ad accertare la violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori sospesi, perché in ogni caso carente delle necessarie allegazioni, sostenendo 12 il giudice di prime cure che qualora la parte si fosse voluta dolere della circostanza che i rientri erano avvenuti per un numero di giorni inferiore rispetto agli altri dipendenti ( e quindi della violazione dei criteri di rotazione), avrebbe dovuto allegare nel ricorso introduttivo del giudizio il preciso scostamento tra la media della presenza in servizio di altri lavoratori e le giornate dallo stesso effettivamente lavorate. Tali valutazioni sono immuni da vizi, poiché a fronte di generiche allegazioni su tale scostamento non è possibile accertare se, in concreto, l'azienda abbia o meno violato lo “specifico” meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 e in quelle successive. E' evidente che qualora il ricorrente si fosse voluto dolere di un rientro sì avvenuto, ma quantitativamente insufficiente, avrebbe dovuto allegare e provare, in base al principio di cui all'art. 2697 c.c., elementi tali da consentire una valutazione comparativa tra situazioni analoghe alla propria: il che non è stato fatto in alcun punto del ricorso.
5.1.1.Va, inoltre, aggiunto che le CIGS in questione e le varie proroghe hanno riguardato un numero rilevante di dipendenti: si legge, infatti, di 717 lavoratori, di 674 lavoratori o anche che “le attività lavorative di pertinenza dello Stabilimento Pt_2 [...]
, mediamente, solo il 10% della forza lavoro, con Parte_4 conseguente presenza di circa 70 unità su una forza complessiva di ben 700 unità (cfr. memoria difensiva in atti).
Tali circostanze non sono in contestazione ed evidenziano che la forza lavoro da impiegare di volta in volta è stata necessariamente di numero esiguo, in relazione ad un numero altrettanto limitato di giornate lavorative. D'altra parte i predetti dati appaiono già da soli smentire le pur generiche deduzioni concernenti un presunto insufficiente e ingiustificato numero di giorni lavorati rispetto agli altri dipendenti.
5.1.2. Le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale, peraltro, sono confermate dalla sent. n. 31943/2019 della Suprema Corte in cui si afferma: «in tema di ricorso alla CIGS, "grava sul lavoratore interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da sospendere, onde il lavoratore che intenda far valere l'illegittimità della scelta deve non solo provare l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche dimostrare che
13 la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione sia stata determinata da motivi discriminatori" (Cass. n. 3558/1999 e successive numerose conformi).».
5.1.3.Quanto , infine , alla giurisprudenza allegata a sostegno delle richieste del lavoratore, deve osservarsi che l'ordinanza di Cassazione n. 25312/2018, si riferisce esclusivamente alla violazione degli obblighi procedurali incombenti sul datore di lavoro e non quindi alla violazione dei criteri qui dedotta e afferma che, in tale materia, è sufficiente che il lavoratore alleghi la non conformità della comunicazione di apertura della procedura al modello legale, perché la sospensione in CIGS sia dichiarata illegittima. Deve , dunque, confermarsi la sentenza impugnata anche laddove ha dichiarato l'inammissibilità della domanda volta ad accertare la violazione dei criteri di rotazione.
6. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del grado.
7. Ricorrono le condizioni processuali, per l'appellante principale e l'appellante incidentale ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte così decide:
- Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
- Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio dando atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante principale e per gli appellanti incidentali dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Napoli 25.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Totaro
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