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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 30/05/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Maria Donata Garambone Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 950/2024 promossa da:
, c.f. , nata a [...] il 31 ottobre Parte_1 C.F._1
1989, residente a Biella, strada Bertamelina 45, con il patrocinio dell'avv. Ilaria Sala, con elezione di domicilio in Biella, via Repubblica 25;
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. , nato a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
Biella, strada Bertamelina 45 – non costituito
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni:
per la madre:
Occorrendo anche con provvedimenti temporanei e urgenti, ritenuti opportuni dell'interesse delle parti e dei figli minori, Nel merito, In principalità, 1) Assegnare la casa familiare, sita in Biella, via
Bertamelina n. 45 alla madre, quale genitore collocatario dei figli, ove questi ultimi manterranno la residenza. 2) Disporre l'affidamento dei minori e in via esclusiva alla madre, con Per_1 Per_2 facoltà della medesima di esercitare la responsabilità genitoriale in modo esclusivo anche per le questioni di straordinaria amministrazione, assumendo ogni decisione in ambito scolastico e sanitario ed ogni qualsivoglia altra scelta necessaria nell'interesse dei figli minori. In subordine, 3)
Qualora il padre, costituendosi, manifestasse serio e concreto interesse a condividere la responsabilità genitoriale con la madre, disporre l'affidamento dei minori e in modo Per_1 Per_2 condiviso a entrambi i genitori, con esercizio anche disgiunto della stessa per le questioni di ordinaria amministrazione e con delega di firma alla madre in merito alle questioni relative all'ambito scolastico. In ogni caso: 4) Stabilire i tempi e i modi di permanenza dei minori presso il padre, secondo calendario e tempi che risulteranno più adeguati alla loro età e rispondenti al loro superiore interesse;
qualora l'assenza del padre si dovesse protrarre per un periodo lungo (oltre un anno), nel caso in cui quest'ultimo dovesse in futuro manifestare volontà di vederli, disporre che gli incontri tra il padre e i minori si svolgano inizialmente con l'ausilio e la supervisione dei Servizi
Sociali competenti al fine di monitorare e facilitare la relazione tra di loro;
5) Al fine di realizzare il principio di proporzionalità stabilito dall'art. 377 ter c.c., tenuto conto del maggior tempo di permanenza dei minori presso la casa materna e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre, porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere a quest'ultima, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 200,00 per ciascun figlio (o di quell'altro importo ritenuto congruo ai redditi del padre, comunque non inferiore ad € 150,00 per ciascun figlio), da versare sul c/c entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data della domanda;
detto importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 2024 (prima rivalutazione 2025). 6) Porre in uguale misura ad entrambi i genitori il pagamento di tutte le altre spese straordinarie, scolastiche, mediche e ricreative per i figli, come indicato nel "Protocollo di intesa Spese Straordinarie Figli" tra magistrati e avvocati del Foro di Biella del 19.04.18. 7) L'Assegno Unico continuerà ad essere percepito al
100% dalla madre.
per il padre:
---
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Con ricorso del 2 ottobre 2024 la ricorrente chiedeva che fosse regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori nata in [...] il [...], e Persona_3 Persona_4 nato a [...] il [...], nati da una relazione con il resistente. Quest'ultimo, seppur regolarmente notificato, non si costituiva nel procedimento. All'udienza del 15 gennaio 2025 la giudice assumeva provvedimenti urgenti e istruttori. Alla successiva udienza del 27 maggio 2025 la ricorrente si richiamava al ricorso introduttivo e rinunciava ai termini per memorie conclusionali e la giudice si riservava di riferire al collegio.
DIRITTO
Ai sensi degli artt. 337 ter e quater c.c., dato atto del disinteresse della parte resistente per il presente procedimento, dispone che i minori siano affidati in via super esclusiva alla madre, con collocamento presso quest'ultima e con possibilità di incontrare il padre su sua richiesta e – almeno inizialmente – con la mediazione dei Servizi Sociali;
conseguentemente, assegna la casa familiare alla madre;
inoltre, dato atto dell'esiguità dei redditi paterni come risultanti dalla documentazione esibita dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei minori versando alla madre un assegno mensile rivalutabile di € 300,00 (€ 150,00 a figlio) e versando la metà delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Biella;
in assenza di diverso accordo l'assegno unico sarà percepito come da previsione di legge per il caso di affido esclusivo della prole a un solo genitore. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il padre dovrà infine rifondere alla madre le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto della natura e della complessità della causa.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 950
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. affida i minori e alla madre, con facoltà per quest'ultima di Persona_3 Persona_4 decidere autonomamente anche sulle questioni di straordinaria amministrazione;
2. dispone che i minori restino collocati presso la madre e possano frequentare il padre su sua richiesta e – almeno inizialmente – con la mediazione dei Servizi Sociali;
3. assegna la casa familiare alla madre;
4. condanna il padre a corrispondere alla madre, a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei minori, l'importo mensile rivalutabile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) e di sostenere la metà delle spese straordinarie per loro necessarie come da protocollo in uso presso questo tribunale;
assegno unico come per legge;
5. condanna il padre a rifondere alla madre le spese di lite, liquidate in € 3.809,00, oltre accessori di legge.
Biella, 28/05/2025
La giudice rel. La Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Maria Donata Garambone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Maria Donata Garambone Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 950/2024 promossa da:
, c.f. , nata a [...] il 31 ottobre Parte_1 C.F._1
1989, residente a Biella, strada Bertamelina 45, con il patrocinio dell'avv. Ilaria Sala, con elezione di domicilio in Biella, via Repubblica 25;
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. , nato a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
Biella, strada Bertamelina 45 – non costituito
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni:
per la madre:
Occorrendo anche con provvedimenti temporanei e urgenti, ritenuti opportuni dell'interesse delle parti e dei figli minori, Nel merito, In principalità, 1) Assegnare la casa familiare, sita in Biella, via
Bertamelina n. 45 alla madre, quale genitore collocatario dei figli, ove questi ultimi manterranno la residenza. 2) Disporre l'affidamento dei minori e in via esclusiva alla madre, con Per_1 Per_2 facoltà della medesima di esercitare la responsabilità genitoriale in modo esclusivo anche per le questioni di straordinaria amministrazione, assumendo ogni decisione in ambito scolastico e sanitario ed ogni qualsivoglia altra scelta necessaria nell'interesse dei figli minori. In subordine, 3)
Qualora il padre, costituendosi, manifestasse serio e concreto interesse a condividere la responsabilità genitoriale con la madre, disporre l'affidamento dei minori e in modo Per_1 Per_2 condiviso a entrambi i genitori, con esercizio anche disgiunto della stessa per le questioni di ordinaria amministrazione e con delega di firma alla madre in merito alle questioni relative all'ambito scolastico. In ogni caso: 4) Stabilire i tempi e i modi di permanenza dei minori presso il padre, secondo calendario e tempi che risulteranno più adeguati alla loro età e rispondenti al loro superiore interesse;
qualora l'assenza del padre si dovesse protrarre per un periodo lungo (oltre un anno), nel caso in cui quest'ultimo dovesse in futuro manifestare volontà di vederli, disporre che gli incontri tra il padre e i minori si svolgano inizialmente con l'ausilio e la supervisione dei Servizi
Sociali competenti al fine di monitorare e facilitare la relazione tra di loro;
5) Al fine di realizzare il principio di proporzionalità stabilito dall'art. 377 ter c.c., tenuto conto del maggior tempo di permanenza dei minori presso la casa materna e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre, porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere a quest'ultima, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 200,00 per ciascun figlio (o di quell'altro importo ritenuto congruo ai redditi del padre, comunque non inferiore ad € 150,00 per ciascun figlio), da versare sul c/c entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data della domanda;
detto importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 2024 (prima rivalutazione 2025). 6) Porre in uguale misura ad entrambi i genitori il pagamento di tutte le altre spese straordinarie, scolastiche, mediche e ricreative per i figli, come indicato nel "Protocollo di intesa Spese Straordinarie Figli" tra magistrati e avvocati del Foro di Biella del 19.04.18. 7) L'Assegno Unico continuerà ad essere percepito al
100% dalla madre.
per il padre:
---
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Con ricorso del 2 ottobre 2024 la ricorrente chiedeva che fosse regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori nata in [...] il [...], e Persona_3 Persona_4 nato a [...] il [...], nati da una relazione con il resistente. Quest'ultimo, seppur regolarmente notificato, non si costituiva nel procedimento. All'udienza del 15 gennaio 2025 la giudice assumeva provvedimenti urgenti e istruttori. Alla successiva udienza del 27 maggio 2025 la ricorrente si richiamava al ricorso introduttivo e rinunciava ai termini per memorie conclusionali e la giudice si riservava di riferire al collegio.
DIRITTO
Ai sensi degli artt. 337 ter e quater c.c., dato atto del disinteresse della parte resistente per il presente procedimento, dispone che i minori siano affidati in via super esclusiva alla madre, con collocamento presso quest'ultima e con possibilità di incontrare il padre su sua richiesta e – almeno inizialmente – con la mediazione dei Servizi Sociali;
conseguentemente, assegna la casa familiare alla madre;
inoltre, dato atto dell'esiguità dei redditi paterni come risultanti dalla documentazione esibita dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei minori versando alla madre un assegno mensile rivalutabile di € 300,00 (€ 150,00 a figlio) e versando la metà delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Biella;
in assenza di diverso accordo l'assegno unico sarà percepito come da previsione di legge per il caso di affido esclusivo della prole a un solo genitore. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il padre dovrà infine rifondere alla madre le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto della natura e della complessità della causa.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 950
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. affida i minori e alla madre, con facoltà per quest'ultima di Persona_3 Persona_4 decidere autonomamente anche sulle questioni di straordinaria amministrazione;
2. dispone che i minori restino collocati presso la madre e possano frequentare il padre su sua richiesta e – almeno inizialmente – con la mediazione dei Servizi Sociali;
3. assegna la casa familiare alla madre;
4. condanna il padre a corrispondere alla madre, a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei minori, l'importo mensile rivalutabile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) e di sostenere la metà delle spese straordinarie per loro necessarie come da protocollo in uso presso questo tribunale;
assegno unico come per legge;
5. condanna il padre a rifondere alla madre le spese di lite, liquidate in € 3.809,00, oltre accessori di legge.
Biella, 28/05/2025
La giudice rel. La Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Maria Donata Garambone