Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/06/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 308/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Cristina Cavaciocchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 308/2025 R.G. promossa da
(C.F.: Parte_1 C.F._1
e
C.F.: ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Gaia Perugini, presso il cui studio in Siena, Via Garibaldi n. 43, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.6.2025 entrambi i ricorrenti hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni concordate di cui al ricorso, di seguito riprodotte, e, con riferimento al trasferimento immobiliari, alle condizioni indicate nel separato verbale:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Siena.
2. A definizione dei rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della crisi familiare, le parti manifestano la chiara ed inequivocabile volontà ex art. 1376 c.c. e conseguentemente accettano di procedere al trasferimento della piena ed esclusiva proprietà al sig. della ex dimora coniugale ubicata nel Comune Parte_2
di Monteriggioni in Via della Costituzione 12, censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 89, particella 1510, sub 3 e sub 10, rendita 1.115,55 (derivata dalla particella 25 sub 3
a seguito di variazione catastale per modifica identificativo in data 11 novembre 2005, prot. n.
SI0106277 – cat A2, classe 3, vani 8,5, rendita Euro 1.053,57) composta di cucina, soggiorno, due camere, bagno, due ripostigli e terrazzo al piano primo, soggiorno, guardaroba, servizio e due terrazze al piano secondo sottotetto e resede di pertinenza, confinante con Per_1
salvo se altri, e dell'unità immobiliare adibita a garage ubicata nel Comune Parte_3 Pt_4
di Monteriggioni in Via della Costituzione 12, censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 89, particella 1510 sub 6, rendita 106,80 (derivata dalla particella 25 sub 6 a seguito di variazione catastale per modifica identificativo in data 11 novembre 2005, prot. n. SI106279 – cat C6, classe 7, metri quadrati 22, rendita 106,80), attualmente di proprietà 1/1 della sig.ra
(doc. 14 – 15- 16 e 17), ai rogiti del Notaio dott. del 13.01.2011, Parte_1 Persona_2
rep. n. 32205, racc. n. 18754 registrato a Siena il 21.01.2011 al n. 468 mod. 1T, trascritto a
Siena il 21.01.2011 reg. gen. d'ord. Vol. I n. 590 reg. di form. Vol. I n. 364.
Le porzioni immobiliari oggetto di trasferimento sono state edificate in conformità alla
Concessione Edilizia rilasciata dal Comune di Monteriggioni in data 22 novembre1979 n. 222 e successiva variante in data 17 marzo 1983 n. 759 e che sono state interessate dalle seguenti pratiche edilizie: - DIA n. 397 del 16.11.2010 protocollo n. 15025 per modifiche interne;
- DIA n.
397 B del 13.06.2011 protocollo n. 8229 in variante alla dia sopra;
- Autorizzazione paesaggistica n. 83 pratica edilizia n. 244 del 14.05.2021 rilasciata con esito favorevole in data
12.07.2021; - Cila – s n. 13 del 11.08.2021 pratica edilizia n. 530-cilas/2021 protocollo n. 13317 per interventi di miglioramento energetico abitazione;
- Integrazione alla cila-s con deposito stato finale n.
9-Fin/2023 protocollo n. 22396 del 30.12.2022.
La sig.ra dichiara, ai sensi dell'art. 29 co. 1 bis, L. 27.02.1985 n. 52, introdotto dall'art. Pt_1
19 co. 14 D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, che i dati catastali dell'immobile oggetto del trasferimento si riferiscono alle planimetrie depositate in catasto del comune di Siena con il prot. n. SI0096554 del 30.12.2022 come meglio indicato nella relazione tecnica allegata (doc. 3 / 6
15) e che i suddetti dati catastali risultano dei registri immobiliari a Lei intestati.
Le unità immobiliari oggetto di trasferimento sono gravate da ipoteca volontaria iscritta a Siena il 21.01.2011 ai nn. 591 RG e 101 RP per la somma di €. 440.000,00, derivante da cessione a garanzia di mutuo fondiario a rogito del Notaio dott. del 13.01.2011 Rep. N. 32206 Persona_2
Racc. 18755 con successiva Annotazione n. 972 del 24.07.2024 (SURROGAZIONE ART.120
QUATER DEL D.LGS.385/1993) Immobili attuali.
3. I ricorrenti chiedono che la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art 19 L. 6 marzo 1987 n. 74, con rinuncia da parte del cedente all'ipoteca legale. Le parti dichiarano altresì di essere a conoscenza che il Giudice ed il Cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà e/ o di altro diritto reale senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica. Le parti si obbligano inoltre a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente Ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere da responsabilità connesse a tale incombente, nonché a restituire al
Cancelliere la copia della nota entro gg. 30 dall'avvenuta trascrizione.
4. Il sig. si accollerà tutti gli oneri relativi all'immobile sopra descritto, ivi compreso la Pt_2 corresponsione integrale del residuo del mutuo di credito fondiario su esso gravante (all'uopo già intestato allo stesso con contratto del 31/01/2024 ai rogiti del Notaio Dott-ssa Persona_3
registrato a Montepulciano in 01.02.2024 n. 167 serie 1T e annotato a Siena il 24.07.2024 N.
Gen. 7045 N. part. 972), con un residuo ancora da corrispondere pari ad €. 137.721,60 .
5. Trasferimento della proprietà dell'impianto fotovoltaico identificato Codice Censip IM
1682024 CR 1730068 Codice SAPR 1682024 Codice UP/UPnR I – JPN 1682024 01 Potenza
UP/UpnR (KW) 6, Tipologia Commerciale GAUDì Z-UP in collaudo, data attivazione connessione GAUDì 09.05.2023, denominazione impianto 12022 ed entrato in esercizio Pt_1 in data 09.05.2023, Codice POD IT001E468941554, installato sull'immobile di cui al punto 2, al sig. il quale beneficerà delle detrazioni fiscali dalla sentenza di cessazione Parte_2
degli effetti civili del matrimonio.
6. I figli, ormai maggiorenni, manterranno la residenza insieme al padre presso la dimora coniugale e i genitori si impegnano a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e 4 / 6
significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
7. Data l'età dei figli, il diritto di visita e i rapporti tra madre e figli saranno liberi e concordati tra di loro, con possibilità di frequentarsi nei giorni feriali, nel fine settimana e nel periodo estivo e durante le festività senza l'ingerenza del sig. che si dichiara consenziente, Pt_2
tenendo presente gli impegni scolastici, universitari e lavorativi degli stessi figli.
8. Quale contributo per il mantenimento dei figli, la sig.ra verserà al sig. la Pt_1 Pt_2 somma complessiva di € 150,00 mensili che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che i figli non avranno reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirne l'autosostentamento economico o comunque fino a quando uno degli stessi vivrà nella casa coniugale.
9. Le spese straordinarie saranno interamente a carico del sig. Pt_2
10. Ciascun genitore dovrà ritenere primario il diritto dei figli ad avere il più ampio, sereno, gratificante e non colpevolizzante rapporto con l'altra figura genitoriale e, conseguentemente, entrambi i genitori dovranno collaborare per favorire nei figli il rispetto e l'affetto verso ciascun genitore;
11. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi gli eventuali recapiti in caso di prolungata assenza dalla loro residenza abituale e ogni notizia che sia ritenuta utile per l'educazione, la formazione e la salute dei figli e dovranno, sempre e comunque, consultarsi preventivamente prima di prendere qualunque decisione che coinvolga la serenità degli stessi;
12. Il sig. si impegna sin da ora a versare a ciascun figlio, all'atto dell'uscita di casa e Pt_2 sulla base di un progetto concreto (acquisto casa, trasferimento all'estero, apertura di attività lavorative/impresa o simili) la somma di € 90.000,00, salvo cause di forza maggiore.
13. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
Pubblico Ministero: visto in data 22.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.2.2025, e Parte_1 Parte_2
esponevano che avevano contratto matrimonio concordatario in Siena in data 4.2.1996, trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena, al n. 82, parte 1, Serie A dell'anno 1996, e che dal matrimonio erano nati tre figli: il 15.11.1996, Persona_4
il 17.5.1998 e il 25.10.2005; evidenziavano che il rapporto Persona_5 Persona_6 5 / 6
coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena con sentenza n. 344/2024 del 22.4.2024 aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate ed indicate supra.
All'udienza dell'11.6.2025, il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, veniva redatto apposito verbale di trasferimento immobiliare ed il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Pt_1 Pt_2
Cessazione effetti civili .
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n. 344/2024 del 22.4.2024 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni del divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi sia in ricorso che nel verbale relativo al trasferimento immobiliare, in quanto risultano legittimi e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
In particolare, con riferimento al trasferimento immobiliare, si rileva che, per come recentemente evidenziato in giurisprudenza (cfr. Cassazione Civile, sez. unite, di 29 luglio 2021 n. 21761), sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699
c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell'art. 4 comma 16 Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la 6 / 6
trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art 29, comma 1-bis Legge 27 febbraio 1985 n. 52; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la conformità alle risultanze dei registri immobiliari.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, le spese di lite devono essere integralmente compensate, come del resto concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), celebrato in C.F._1 Parte_2 C.F._2
Siena in data 4.2.1996, trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena, al n.
82, parte 1, Serie A dell'anno 1996, alle condizioni concordate indicate supra e nel verbale di trasferimento immobiliare in data 11.6.2025; spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dott. Michele Moggi