Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro,
vista la propria ordinanza del 13.03.2024, con cui si disponeva il deposito di note scritte entro il termine perentorio del 19 marzo 2025, ore 9:00, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento semplificato di cognizione (ex artt. 28 L. 794/1942, 14 D.Lgs. 150/2011 e 702 bis e segg. c.p.c.) iscritto al n. 6100/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da AVV. Parte 1 (C.F. C.F. 1 ) domiciliato presso il proprio studio professionale in AC (ME) via Montello 8 (pec Email 1
rappresentato e difeso da sé stesso ai sensi dell'art.86 c.p.c.
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del sindaco pro tempore, giusta deliberazione di giunta num.185 del 14/09/2023, elettivamente domiciliato ai fini del giudizio in
AC (ME), via Barone Cupane num.4 presso lo studio dell'avv. Paolo Di Piazza (domicilio
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione di compenso professionale di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda proposta dall'avv. Parte 1 contro il CP 1
[...] con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato il 19.06.2023:
Parte 1 , quale compenso professionale dovuto dal
- liquida in favore dell'avv.
Controparte 1 la somma di € 10.599,63, oltre rimborso spese generali del 15%, c.p.a.
ed iva come per legge se dovute (al netto dell'acconto e al lordo della R.A.), per le causali di cui in parte motiva;
1 pagamento della somma come sopra liquidate in favore condanna il Controparte_1
dell'avv. Parte 1 ;
al pagamento in favore dell'avv. condanna il Controparte_1 Parte_1 delle spese del procedimento da quest'ultimo sostenute che liquida in complessivi € 4.072,50,
di cui € 264,00 per spese vive ed € 3.808,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 28 L. 794/1942, 14 D.Lgs. 150/2011 e 281 decies c.p.c. depositato il 26.04.2023
e ritualmente notificato, l'avv. Parte 1 chiedeva la condanna del CP 1
al pagamento della somma complessiva di € 11.229,00 (oltre spese generali del 15% e
[...]
accessori di legge) al netto degli acconti corrisposti, a titolo di compenso professionale ex art.2333
nel giudizio dic.c. per l'attività difensiva da lui svolta nell'interesse del Controparte 1 ripetizione di indebito promosso dall'Ente comunale contro i fratelli germani CP_2 iscritto al n.2360/2014 dinanzi al Tribunale di Palermo, conclusosi con sentenza favorevole n.4928/2022. Il Controparte_1 costituitosi tardivamente, in primo luogo, si rendeva disponibile a riconoscere al ricorrente come posta fuori bilancio la somma liquidata dal Tribunale di Palermo nella sentenza n.4928/2022 a titolo di spese legali in favore del CP 1 pari ad € 10.000,00 oltre accessori,
da cui occorreva decurtare l'acconto corrisposto di € 1.500,00 (inclusi oneri).
In subordine, eccepiva in via preliminare:
1) la improcedibilità della domanda per difetto di negoziazione assistita;
2) l'esperibilità di una mediazione d'ufficio, condizione di procedibilità della domanda;
3) la carenza di legittimazione passiva per insussistenza di un rapporto obbligatorio riferibile all'Ente ex art.191 del D.Lgs. n. 267/2000, in mancanza della delibera dell'impegno di spesa.
Nel merito, deduceva l'erroneità di calcolo del credito in ragione della mancata decurtazione dell'acconto di € 1.500,00 (inclusi accessori) e la sua eccessività rispetto a quanto liquidato dal
Tribunale di Palermo nella sentenza n.4928/2022 a titolo di spese legali in favore del CP_1 pari ad € 10.000,00 oltre accessori, somma che ribadiva di essere disponibile a corrispondere.
Il giudice tentava la conciliazione delle parti senza esito e quindi assegnava i termini di cui all'art.281 duodecies c.p.c..
Ciò premesso, occorre esaminare in primo luogo le eccezioni preliminari formulate dal CP 1
resistente.
Dette eccezioni, a prescindere dalla questione relativa alla loro tempestività, sono infondate.
Quanto alla prima eccezione (improcedibilità per mancato esperimento del tentativo della negoziazione assistita), pur essendo il tentativo di negoziazione, ai sensi dell'art. 3, comma primo,
della Legge n.162/2014, obbligatorio per i giudizi condannatori non eccedenti l'importo di €
50.000,00, tuttavia, ai sensi del comma settimo dell'articolo citato, "La disposizione di cui al comma 1
non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente", come nella specie. Per quanto concerne il tentativo di mediazione, il presente procedimento non rientra nei casi obbligatori previsti dall'art.5 D. L 28/2010 e questo giudice non ha ritenuto di formulare d'ufficio l'invito alla mediazione facoltativa, avendo proceduto al tentativo di conciliazione delle parti personalmente.
Per quanto concerne, poi, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva derivante dalla nullità
delle delibere per mancata indicazione degli impegni di spesa, secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte di Cassazione - condiviso da questo giudice - "Non è affetta da nullità la delibera dell'ente locale che affidi l'incarico di difendere in giudizio l'ente ad un avvocato, a causa della omessa indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte, perché le prescrizioni dettate dalla legge in materia riguardano solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definite, e non sono applicabili nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione." (in termini la massima di Cass.
13913/2019; conforme Cass. n.17056/2017).
Nella specie, con delibera n.93 del 20.05.2011, la Giunta Municipale del Controparte_1
ha approvato la proposta di nominare un legale, per quanto qui interessa, per recuperare le somme incamerate in eccedenza relativamente alla controversia con la ditta CP 2 + 2, oltre che per altri incarichi, impegnando la somma di € 1.200,00 inclusi oneri a titolo di acconto per tutti gli incarichi da conferire, designando l'avv. (vedi allegato n.2 del ricorso).Parte 1 Il CP 1 in persona del Sindaco, ha poi sottoscritto la procura alle liti a margine dell'atto di citazione del 07.02.2014 (vedi allegato n.4 dell'atto di citazione) e ha successivamente versato un acconto per il giudizio, riconosciuto dallo stesso ricorrente in € 654,55 (inclusa c.p.a.).
Nel merito, l'attività professionale dedotta dal ricorrente risulta provata dalla copiosa documentazione allegata al ricorso (vedi atto di citazione, memorie ex art. 183, sesto comma, nn. 1, 2
e 3 c.p.c., prime e seconde comparse conclusionali e memorie di replica, rispettivamente, sub allegati n. 4, 11, 12, 13, 33, 34, 35 e 36 del ricorso).
Il giudizio si è concluso con la sentenza favorevole del Tribunale di Palermo n. 2298/2022, che ha condannato i convenuti CP 2 alla restituzione in favore del Controparte_1 della somma di € 364.618,00, oltre interessi dal 23.10.2019 al soddisfo, a titolo di somme indebitamente percepite in misura superiore rispetto a quanto a loro dovuto (vedi sentenza sub allegato n.59 del ricorso).
Peraltro, l'attività espletata non è oggetto di contestazione da parte del CP 1 il quale si è
limitato a contestare il quantum.
Ora, in ordine alla normativa applicabile, la liquidazione dei compensi al difensore avv.
deve essere effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia Parte 1
147/2022 in vigore dal 23.11.2022, perché l'attività professionale si è conclusa con la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Palermo n.4928/2022 dei gg. 28-29.11.2022 (vedi sentenza citata sub allegato n.54 del ricorso).
Invero, secondo il noto e consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di
Cassazione condiviso da questo giudice - la liquidazione del compenso, in caso di successione nel tempo di sistemi diversi di remunerazione, deve essere operata con riferimento alla normativa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita per completamento o per cessazione dell'incarico (vedi Cass. n. 8160/2001 e n.5426/2005, in tema di successione di tariffe professionali diverse, e Cass. S.U. n.17405/2012, S.U. n.17406/2012 e Sez. . n. 13628/2015, in tema di successione tra parametri di cui al D.M. n.140/2012 e abrogate tariffe professionali).
Anche il valore della causa è stato indicato in modo corretto dal ricorrente in quello indeterminabile di particolare importanza.
Per quanto concerne, la quantificazione del compenso, questo può essere liquidato nella misura richiesta dal ricorrente, in quanto sono stati applicati i parametri minimi su tutte le fasi del giudizio,
giungendo all'importo complessivo € 11.229,00, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa come per legge se dovuti.
Dal superiore importo di € 11.229,00 andrà però preliminarmente detratto l'acconto di € 629,37,
considerato al netto degli oneri.
Invero, non può riconoscersi il maggiore importo - dedotto dal CP_1 resistente quale acconto corrisposto di € 1.500,00 (oneri inclusi), in quanto, dalla nota spese del difensore allegata dallo stesso CP_1 resistente si evince che la somma di € 1.500,00 comprendeva l'importo di € 708,00 per spese vive, mentre l'importo per competenze era proprio di € 629,37 (oltre c.p.a., i.v.a. e spese esenti di €
708,00).
Si perviene così al compenso complessivo di € 10.599,63 (€ 11.229,00 - € 629,37), oltre rimborso spese generali del 15%, iva e c.p.a. come per legge se dovute, già detratto l'acconto di € 629,37 e al lordo della R.A..
Non possono infine riconoscersi gli interessi legali - richiesti dal ricorrente per la prima volta nelle note di trattazione scritta depositate il 18 marzo 2025 ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c. -, in quanto la domanda è stata tardivamente formulata.
Invero, atteso che il credito ha natura di debito di valuta e non di valore, gli interessi non possono essere liquidati d'ufficio, ma richiedono una esplicita domanda tempestiva, sia al tasso legale di cui all'art. 1284, secondo comma, che al tasso delle transazioni commerciali ex art.1284, quarto comma,
c.c., stante il divieto di pronuncia ultra petita.
Alla luce delle considerazioni svolte, le spettanze dovute all'avv. Parte_1 vanno liquidate nella misura sopra indicata e il CP_1 resistente va condannato al pagamento del relativo importo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base della Tabella n.2 dei parametri forensi di cui al D.M. n.147/2022 con riferimento allo scaglione da €5.201,00 ad € 26.000,00
(in cui ricade la domanda accolta), applicando i valori intermedi tra i minimi e i medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
Così deciso in Palermo il 19 marzo 2025.
Il Giudice
Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con firma digitale dal Giudice
Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.