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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/09/2025, n. 12263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12263 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40635/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Antonino Bosco Parte_1 C.F._1
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luca Ranalli CP_1 C.F._2
CONVENUTA
e
CON LA (C.F. , con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. Gabriele Giorgi
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppina Serago Controparte_4 C.F._3
CONVENUTO ESTROMESSO
Controparte_5
1
[...]
Controparte_6
CONDOMINIO DI VIA MACHIAVELLI N. 50,
Controparte_7
CONVENUTI CONTUMACI
e Controparte_8 Controparte_9
n.q. di eredi di Persona_1
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
Oggetto: opposizione ex art. 619 c.p.c. avverso procc. esecutive riunite iscritte ai n.ri 809/2010 e
1939/2013 R.G.Es.
Conclusioni: parte opponente (come da memoria depositata in data 10.01.2024): “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare, ex artt. 1322, comma 2°, 1325, 1343, 1346, 1418 comma 2°, 1963 e 2744, cod. civ., la nullità del rogito di sottrazione dell'immobile per atto notaio di Roma del Per_2
28.11.2001, rep. 16341, raccolta 3730, della scrittura privata integrativa del 27.11.2001, delle dichiarazioni sottoscritte dall'attrice il 24.9.2001, il 15.10.2001 e il 22.10.2001, dell'acquisto delle quote sociali 6.12.2001 e del contratto di Mutuo per atto Notaio del 28.11.2001, rep.16342, quale negozio di collegamento, erogato dalla Per_2 alla esecutata acquisto dell'immobile di Via Vetulonia, 63, Roma, censito al Catasto CP_10 CP_1
Fabbricati, Foglio 896, particella 169, sub 28, Cat. A/3. Cl. 3, oggetto dell'Esecuzione R.G.E. 809/2010 (riunita 1939/2013);
2) in via subordinata e/o alternativa, accertare e dichiarare, l'annullamento dei contratti e dei negozi di cui al precedente paragrafo, ex artt. 1439, 1429, cod. civ.;
3) in ulteriore via subordinata e/o alternativa, accertare e dichiarare la rescissione dei rogiti e dei contratti ex art. 1448, cod. civ.;
4) condannare il creditore procedente e i creditori intervenuti, in via solidale, e comunque le parti convenute che risulteranno legittimate passive, in favore dell'attrice, al risarcimento degli irreparabili, irrimediabili, gravissimi, danni patrimoniali, morali, biologici, esistenziali, edonistici, subìti e subendi, nessuno escluso dei danni risarcibili, per la vendita illegittima dell'abitazione familiare, dove legittimamente alloggiava, oggetto dell'esecuzione immobiliare R.G.E. 809/2010 (riunita 1939/2013), unico bene immobile dell'attrice, nella misura che risulterà dalla espletanda istruttoria del presente giudizio 6) con condanna dei convenuti, in favore dell'attrice, al pagamento delle spese processuali, del compenso professionale, rimborso spese generali e accessori di legge di entrambi i gradi del procedimento cautelare, previa revoca delle illegittime Ordinanze emesse, la tardività dell'Ordinanza che ha definito il Reclamo, emessa dopo il decreto di trasferimento del bene e, di conseguenza, inutiliter data in violazione dell'art. 6 della Cedu, nonché della presente fase di merito del giudizio”;
( come da comparsa di costituzione e risposta): “…si chiede alla SV di Voler rigettare CP_1
l'opposizione di terzo proposta dalla in quanto del tutto infondata e carente sia in fatto che diritto. Pt_1
Stante la evidente temerarietà delle e sostengono le pretese e le argomentazioni svolte dalla difesa della Pt_1 nonché la insistenza con la quale da ormai oltre un decennio vengono riproposte le medesime doglianze, sempre rigettate dai vari giudici, riteniamo sia corretto chiedere di commi-nare ex art. 96 c.p.c. una sanzione risarcitoria alla parte soccombente che verrà definita dal Tribunale nei termini ritenuti più adeguati alla evidente temerarietà della causa. Vinte in ogni caso le spese di lite oltre accessori come per legge”; ( come da comparsa di costituzione e risposta): “…Piaccia allì'Ill.mo Tribunale Controparte_2 igettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e valutato il comportamento avversario, anche in relazione alla precedente fase sommaria, disporre una ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria e alle spese di giudizio odierno In subordine, in caso di accoglimento dell'opposizione, si richiede al G.E. di ritenere responsabile esclusivamente la cedente in favore della cessionaria . Controparte_6 CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso ex art. 619 c.p.c. depositato in data 29 aprile 2020 introduceva la fase sommaria Parte_1 della opposizione avverso l'esecuzione immobiliare di cui in oggetto con cui, richiamate le risultanze di parallelo procedimento penale per il reato di truffa a carico della parte esecutata e in danno di essa CP_1 opponente in relazione alle vicende che avevano riguardato il trasferimento del bene dalla alla – Pt_1 CP_1 procedimento nell'ambito del quale era stato disposto il sequestro preventivo del compendio pignorato – definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, formulava le seguenti istanze: “ …ex artt.
623, 624 e 625 c.p.c. affinché l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione, preliminarmente, previ gli incombenti di rito, Voglia disporre, nuovamente, la sospensione dell'esecuzione ricorrendone i documentati, gravissimi motivi in pregiudizio irreparabile della terza opponente e per la pendenza del procedimento penale avanti la Corte di Cassazione a carico della esecutata e altri CP_1 coimputati;
in subordine e/o alternativamente, disporre la sospensione dell'esecuzione ex art. 337 c.p.c. (Cass. SS.UU. n.
21348/2012 et plurimis); ex art. 616 c.p.c., fissare il termine per iniziare il giudizio di merito per formulare le domande per
l'accertamento del dolo, l'errore che ha fuorviato il consenso della opponente, la assenza di causa, l'oggetto, la lesione ultra dimidium e il consequenziale riconoscimento e l'attribuzione della proprietà dell'immobile pignorato in favore della terza opponente, dichiarare privo di efficacia il pignoramento, ordinare la cancellazione della trascrizione dello stesso…”.
Con ordinanza in data 7.03.2021, il GE, per quel che qui rileva, così provvedeva sulle istanze dell'opponente: “ …ritenuto che non ricorrono i presupposti per la sospensione dell'esecuzione in relazione alle diverse ipotesi invocate, alternativamente, dalla opponente;
- non i “gravi motivi” ex art. 624 c.p.c. da intendersi quale valutazione prognostica di fondatezza dell'opposizione sulla base della presumibile caducazione della pretesa del creditore procedente (per fatti impeditivi, modificativi, estintivi della stessa successivamente al formarsi del titolo esecutivo), ovvero in relazione a questioni di puro diritto, che nel caso di specie non si ravvisano poiché: - non viene, allo stato, dedotta chiaramente alcuna fattispecie impeditiva, modificativa, e/o estintiva del diritto di credito azionato dai creditori;
mentre, l'opponente si riserva di formulare nella successiva fase di merito – senza articolarla, come, invece, dovrebbe, nella presente fase sommaria - l'azione per porre nel nulla il contratto di vendita avente ad oggetto il compendio pignorato in danno di il cui esito, CP_1 peraltro, anche ove, in ipotesi favorevole alla opponente, non potrebbe incidere sulle posizioni dei creditori di CP_1 che hanno trascritto pignoramento poiché, a norma dell'art. 2915, comma 2 c.c.: “ Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento”; - in sede penale non si è raggiunto, allo stato, alcun accertamento rilevante nella presente sede esecutiva essendo, peraltro, preclusa al giudice dell'esecuzione la valutazione dell'impugnazione pendente avverso la sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato nei confronti di e ha revocato il sequestro preventivo sul compendio pignorato;
CP_1
- non l'art. 623 c.p.c. che presuppone che la legge o il giudice dell'impugnazione del titolo e/o dell'opposizione a precetto abbiano sospeso l'esecuzione e/o l'efficacia del titolo, circostanza che non ricorre nel caso di specie;
- non l'art. 337 c.p.c. che non si applica in sede esecutiva ma, eventualmente, nella fase di merito dell'opposizione, e che, nel caso di specie, allo stato non può venire in rilievo in difetto di una sentenza la cui autorità possa essere invocata nel presente giudizio di opposizione;
…”.
3 Avverso l'ordinanza del GE veniva interposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che il Collegio rigettava.
Il presente giudizio rappresenta il merito della indicata opposizione ex art. 619 c.p.c. che ha Parte_1 introdotto nel termine assegnato dal GE.
Con la citazione introduttiva della presente fase di merito – premesse, come già aveva fatto Parte_1 con il ricorso introduttivo della fase sommaria, le vicende del processo penale per truffa ai suoi danni svoltosi nei confronti di e definito con declaratoria di non doversi procedere per prescrizione del reato– ha CP_1 così, per la prima volta, articolato i motivi di opposizione:
a) Nullità del rogito di sottrazione per atto notaio di Roma del 28.11.2001, rep. 16341, raccolta 3730, Per_2 della scrittura privata integrativa del 27.11.2001, dichiarazioni sottoscritte dall'attrice il 24.9.2001, il 15 e il
22.10.2001, proposta acquisto quote sociali 6.12.2001 e del Contratto di Mutuo per atto Notaio del Per_2
28.11.2001, rep.16342, erogato dal creditore procedente alla esecutata per l'acquisto dell'immobile oggetto CP_1 dell'Esecuzione, quale negozio di collegamento, ex artt. 1322 comma 2°, 1325, 1343, 1346, 1418 comma 2° del cod. civ.;
b) Annullabilità ex artt. 1439, 1429, cod. civ. dei contratti conclusi;
c) Rescissione dei contratti ex art. 1448, cod. civ.;
d) Risarcimento dei danni patrimoniali, morali, biologici, esistenziali, edonistici, nessuno escluso dei danni risarcibili.
Con comparsa depositata in data 27.01.2022 si è costituita con la mandataria Controparte_2 CP_3 contestando la fondatezza della opposizione di di cui ha chiesto il rigetto. Parte_1
Con provvedimento del 4 febbraio 2022, a fronte della ricusazione proposta dalla opponente, il tribunale non ha sospeso il giudizio trasmettendo, comunque, il fascicolo al Collegio competente per il merito che ha, poi, rigettato il ricorso. Con il medesimo provvedimento del 4 febbraio 2002, si è dichiarata la contumacia di CP_1
e la nullità delle notifiche della citazione a Condominio di via
[...] Persona_1 Controparte_6
Machiavelli n. 50, e assegnandosi il termine per il rinnovo delle indicate Controparte_7 Controparte_4 CP_1 notifiche e disponendosi il deposito di prova della notifica ad .
Con comparsa in data 13.04.2022, si è costituito l'avv. citato quale custode giudiziario e CP_4 Controparte_4 poi professionista delegato nominato nella procedura esecutiva, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e chiesto di venire estromesso dal giudizio.
CP_1 Con successivo provvedimento del 13 maggio 2022 si è dichiarata la contumacia di , Controparte_6
Condominio di via Machiavelli n. 50 ed ( la dichiarazione di contumacia di resa Controparte_7 CP_3 per errore, è stata poi revocata) e, una volta acquisita prova dell'intervenuto decesso di Persona_1 in data anteriore alla sua costituzione in giudizio, si è dichiarata l'interruzione del processo con ordinanza dell'11 luglio 2022.
4 Riassunto il giudizio su impulso di parte opponente, si è disposta l'estromissione dell'avv. Controparte_4 sull'accordo delle parti e si è dichiarata la contumacia di e di Controparte_9 [...]
, citati in giudizio in riassunzione quali eredi di Controparte_8 Persona_1
Alla scadenza dei termini per le memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., le richieste istruttorie di parte opponente sono state rigettate con ordinanza del 22 agosto 2024 e la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate,
è stata trattenuta per la decisione all'esito di discussione orale.
L'opposizione è infondata.
In punto di diritto, è opportuno il richiamo sintetico alla natura, all'oggetto e alla legittimazione riguardanti lo strumento di tutela utilizzato da per opporsi all'esecuzione. Parte_1
L'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. non investe l'an dell'azione esecutiva del creditore ma consente di farne rilevare l'illegittimità per essersi svolta in danno del soggetto ( il terzo) che vanti un diritto prevalente su quello dei creditori, alla cui soddisfazione i beni sui quali è esercitata l'esecuzione non possono essere destinati per non appartenere detti beni al soggetto passivo del rapporto obbligatorio e/o al soggetto assoggettato all'esecuzione ex art. 602 c.p.c..
Il “terzo” legittimato all'opposizione de qua è colui che subisce un pregiudizio dall'espropriazione senza essere soggetto passivo del processo esecutivo, posizione quest'ultima che non gli consente, per consolidato orientamento interpretativo, di proporre opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. ( cfr. Cass. Civ. n. 8397/2009).
Le categorie dei soggetti legittimati a proporre opposizione ex art. 619 c.p.c. sono:
a) i titolari di “proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati”, come espressamente previsto dall'art. 619
c.p.c.;
b) i titolari di situazioni giuridiche soggettive in conflitto con il diritto vantato dai creditori ( quali, per esempio, i coeredi pregiudicati da disposizioni testamentarie - Cass. Civ. n. 3896/1968; i titolari o contitolari del credito pignorato – Cass. Civ. n. 10028/1998; chi abbia trascritto domande giudiziali per l'esercizio di un'azione idonea a produrre effetti reali sull'oggetto dell'esecuzione Cass. Civ. n.
1324/1995 secondo cui: “Il creditore ipotecario, per soddisfare i suoi diritti, deve seguire le forme ordinarie dell'esecuzione diretta contro il debitore che risulta dai registri immobiliari e non deve procedere esecutivamente con le forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario (art. 602 cod. proc. civ.) nei confronti di colui che, dopo l'iscrizione dell'ipoteca ma prima del pignoramento, abbia trascritto la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento dell'immobile. A sua volta, il terzo acquirente, allorquando l'espropriazione non sia rivolta nei suoi confronti, ha interesse a proporre opposizione di terzo all'esecuzione e chiedere in questo processo la sospensione del giudizio di opposizione in attesa della definizione di quello pregiudiziale provocato dalla domanda trascritta di riconoscimento del suo diritto di proprietà”), secondo consolidato orientamento interpretativo;
c) l'acquirente a titolo particolare dell'immobile staggito, il quale, pur non rivestendo la qualità di parte del processo esecutivo, è ammesso a far valere l'eventuale inesistenza e/o nullità della trascrizione del
5 pignoramento, per sottrarre il bene acquistato all'espropriazione che, altrimenti, subirebbe ( cfr. Cass.
Civ. n. 22807/2013).
Tanto premesso in punto di diritto e venendo al caso in esame, al momento in cui il Parte_1 pignoramento è stato notificato e trascritto ( giugno 2010) ai danni di da parte di Unicredit CP_1
Consumer Financing Bank s.p.a. ( titolare originaria del credito poi pervenuto per cessione alla odierna
[...]
non rivestiva alcuna delle qualità di cui ai punti a), b) e c) sopra richiamati in quanto, per quel che qui CP_2 rileva:
- non era proprietaria del compendio pignorato per averlo venduto il 28 novembre 2001 alla parte esecutata con atto trascritto in data 30 novembre 2001 e non esserne più tornata titolare;
CP_1
- non era titolare di situazioni giuridiche soggettive in conflitto con il diritto vantato dai creditori non risultando a suo favore trascrizione alcuna ( né prima né dopo la trascrizione del pignoramento) di azioni idonee a produrre effetti reali sull'oggetto dell'esecuzione. Ed, infatti, le azioni di nullità e/o annullamento e/o rescissione del contratto di compravendita del bene pignorato sono state formulate, per la prima volta, nella presente sede di merito della opposizione proposta ex art. 619 c.p.c. ( peraltro, in violazione della natura necessariamente bifasica della stessa che richiede identità dei motivi tra le due fasi) né consta siano state fatte oggetto di trascrizione che, in ogni caso, in quanto successiva alla trascrizione del pignoramento, non consentirebbe alla TI di prevalere sul creditore pignorante.
che, come appena precisato, non ha alcun titolo di legittimazione per proporre opposizione Parte_1 avverso l'esecuzione ex art. 619 c.p.c., a fortiori, in quanto soggetto estraneo alla procedura e ai titoli azionati in essa, non può dolersi né dell'an né del quomodo della stessa secondo i principi di diritto sopra richiamati. Sono, pertanto, inammissibili le doglianze svolte in relazione al contratto di mutuo concluso azionato dal creditore pignorante nella procedura portante e anche le pretese risarcitorie svolte dalla ma estranee alla procedura Pt_1 esecutiva.
Da quanto motivato discende il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014 ( causa di valore indeterminabile/complessità bassa/valore minimo per ciascuna delle 4 fasi processuali).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da e da Parte_1 CP_1 CP_3 quale mandataria di spese che liquida in € 3.809,00 per compensi oltre spese
[...] Controparte_2 generali, Iva e cpa, in favore di ciascuna delle indicate parti vittoriose.
6 Roma, 7 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Bianca Ferramosca
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40635/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Antonino Bosco Parte_1 C.F._1
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luca Ranalli CP_1 C.F._2
CONVENUTA
e
CON LA (C.F. , con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. Gabriele Giorgi
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppina Serago Controparte_4 C.F._3
CONVENUTO ESTROMESSO
Controparte_5
1
[...]
Controparte_6
CONDOMINIO DI VIA MACHIAVELLI N. 50,
Controparte_7
CONVENUTI CONTUMACI
e Controparte_8 Controparte_9
n.q. di eredi di Persona_1
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
Oggetto: opposizione ex art. 619 c.p.c. avverso procc. esecutive riunite iscritte ai n.ri 809/2010 e
1939/2013 R.G.Es.
Conclusioni: parte opponente (come da memoria depositata in data 10.01.2024): “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare, ex artt. 1322, comma 2°, 1325, 1343, 1346, 1418 comma 2°, 1963 e 2744, cod. civ., la nullità del rogito di sottrazione dell'immobile per atto notaio di Roma del Per_2
28.11.2001, rep. 16341, raccolta 3730, della scrittura privata integrativa del 27.11.2001, delle dichiarazioni sottoscritte dall'attrice il 24.9.2001, il 15.10.2001 e il 22.10.2001, dell'acquisto delle quote sociali 6.12.2001 e del contratto di Mutuo per atto Notaio del 28.11.2001, rep.16342, quale negozio di collegamento, erogato dalla Per_2 alla esecutata acquisto dell'immobile di Via Vetulonia, 63, Roma, censito al Catasto CP_10 CP_1
Fabbricati, Foglio 896, particella 169, sub 28, Cat. A/3. Cl. 3, oggetto dell'Esecuzione R.G.E. 809/2010 (riunita 1939/2013);
2) in via subordinata e/o alternativa, accertare e dichiarare, l'annullamento dei contratti e dei negozi di cui al precedente paragrafo, ex artt. 1439, 1429, cod. civ.;
3) in ulteriore via subordinata e/o alternativa, accertare e dichiarare la rescissione dei rogiti e dei contratti ex art. 1448, cod. civ.;
4) condannare il creditore procedente e i creditori intervenuti, in via solidale, e comunque le parti convenute che risulteranno legittimate passive, in favore dell'attrice, al risarcimento degli irreparabili, irrimediabili, gravissimi, danni patrimoniali, morali, biologici, esistenziali, edonistici, subìti e subendi, nessuno escluso dei danni risarcibili, per la vendita illegittima dell'abitazione familiare, dove legittimamente alloggiava, oggetto dell'esecuzione immobiliare R.G.E. 809/2010 (riunita 1939/2013), unico bene immobile dell'attrice, nella misura che risulterà dalla espletanda istruttoria del presente giudizio 6) con condanna dei convenuti, in favore dell'attrice, al pagamento delle spese processuali, del compenso professionale, rimborso spese generali e accessori di legge di entrambi i gradi del procedimento cautelare, previa revoca delle illegittime Ordinanze emesse, la tardività dell'Ordinanza che ha definito il Reclamo, emessa dopo il decreto di trasferimento del bene e, di conseguenza, inutiliter data in violazione dell'art. 6 della Cedu, nonché della presente fase di merito del giudizio”;
( come da comparsa di costituzione e risposta): “…si chiede alla SV di Voler rigettare CP_1
l'opposizione di terzo proposta dalla in quanto del tutto infondata e carente sia in fatto che diritto. Pt_1
Stante la evidente temerarietà delle e sostengono le pretese e le argomentazioni svolte dalla difesa della Pt_1 nonché la insistenza con la quale da ormai oltre un decennio vengono riproposte le medesime doglianze, sempre rigettate dai vari giudici, riteniamo sia corretto chiedere di commi-nare ex art. 96 c.p.c. una sanzione risarcitoria alla parte soccombente che verrà definita dal Tribunale nei termini ritenuti più adeguati alla evidente temerarietà della causa. Vinte in ogni caso le spese di lite oltre accessori come per legge”; ( come da comparsa di costituzione e risposta): “…Piaccia allì'Ill.mo Tribunale Controparte_2 igettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e valutato il comportamento avversario, anche in relazione alla precedente fase sommaria, disporre una ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria e alle spese di giudizio odierno In subordine, in caso di accoglimento dell'opposizione, si richiede al G.E. di ritenere responsabile esclusivamente la cedente in favore della cessionaria . Controparte_6 CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso ex art. 619 c.p.c. depositato in data 29 aprile 2020 introduceva la fase sommaria Parte_1 della opposizione avverso l'esecuzione immobiliare di cui in oggetto con cui, richiamate le risultanze di parallelo procedimento penale per il reato di truffa a carico della parte esecutata e in danno di essa CP_1 opponente in relazione alle vicende che avevano riguardato il trasferimento del bene dalla alla – Pt_1 CP_1 procedimento nell'ambito del quale era stato disposto il sequestro preventivo del compendio pignorato – definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, formulava le seguenti istanze: “ …ex artt.
623, 624 e 625 c.p.c. affinché l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione, preliminarmente, previ gli incombenti di rito, Voglia disporre, nuovamente, la sospensione dell'esecuzione ricorrendone i documentati, gravissimi motivi in pregiudizio irreparabile della terza opponente e per la pendenza del procedimento penale avanti la Corte di Cassazione a carico della esecutata e altri CP_1 coimputati;
in subordine e/o alternativamente, disporre la sospensione dell'esecuzione ex art. 337 c.p.c. (Cass. SS.UU. n.
21348/2012 et plurimis); ex art. 616 c.p.c., fissare il termine per iniziare il giudizio di merito per formulare le domande per
l'accertamento del dolo, l'errore che ha fuorviato il consenso della opponente, la assenza di causa, l'oggetto, la lesione ultra dimidium e il consequenziale riconoscimento e l'attribuzione della proprietà dell'immobile pignorato in favore della terza opponente, dichiarare privo di efficacia il pignoramento, ordinare la cancellazione della trascrizione dello stesso…”.
Con ordinanza in data 7.03.2021, il GE, per quel che qui rileva, così provvedeva sulle istanze dell'opponente: “ …ritenuto che non ricorrono i presupposti per la sospensione dell'esecuzione in relazione alle diverse ipotesi invocate, alternativamente, dalla opponente;
- non i “gravi motivi” ex art. 624 c.p.c. da intendersi quale valutazione prognostica di fondatezza dell'opposizione sulla base della presumibile caducazione della pretesa del creditore procedente (per fatti impeditivi, modificativi, estintivi della stessa successivamente al formarsi del titolo esecutivo), ovvero in relazione a questioni di puro diritto, che nel caso di specie non si ravvisano poiché: - non viene, allo stato, dedotta chiaramente alcuna fattispecie impeditiva, modificativa, e/o estintiva del diritto di credito azionato dai creditori;
mentre, l'opponente si riserva di formulare nella successiva fase di merito – senza articolarla, come, invece, dovrebbe, nella presente fase sommaria - l'azione per porre nel nulla il contratto di vendita avente ad oggetto il compendio pignorato in danno di il cui esito, CP_1 peraltro, anche ove, in ipotesi favorevole alla opponente, non potrebbe incidere sulle posizioni dei creditori di CP_1 che hanno trascritto pignoramento poiché, a norma dell'art. 2915, comma 2 c.c.: “ Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento”; - in sede penale non si è raggiunto, allo stato, alcun accertamento rilevante nella presente sede esecutiva essendo, peraltro, preclusa al giudice dell'esecuzione la valutazione dell'impugnazione pendente avverso la sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato nei confronti di e ha revocato il sequestro preventivo sul compendio pignorato;
CP_1
- non l'art. 623 c.p.c. che presuppone che la legge o il giudice dell'impugnazione del titolo e/o dell'opposizione a precetto abbiano sospeso l'esecuzione e/o l'efficacia del titolo, circostanza che non ricorre nel caso di specie;
- non l'art. 337 c.p.c. che non si applica in sede esecutiva ma, eventualmente, nella fase di merito dell'opposizione, e che, nel caso di specie, allo stato non può venire in rilievo in difetto di una sentenza la cui autorità possa essere invocata nel presente giudizio di opposizione;
…”.
3 Avverso l'ordinanza del GE veniva interposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che il Collegio rigettava.
Il presente giudizio rappresenta il merito della indicata opposizione ex art. 619 c.p.c. che ha Parte_1 introdotto nel termine assegnato dal GE.
Con la citazione introduttiva della presente fase di merito – premesse, come già aveva fatto Parte_1 con il ricorso introduttivo della fase sommaria, le vicende del processo penale per truffa ai suoi danni svoltosi nei confronti di e definito con declaratoria di non doversi procedere per prescrizione del reato– ha CP_1 così, per la prima volta, articolato i motivi di opposizione:
a) Nullità del rogito di sottrazione per atto notaio di Roma del 28.11.2001, rep. 16341, raccolta 3730, Per_2 della scrittura privata integrativa del 27.11.2001, dichiarazioni sottoscritte dall'attrice il 24.9.2001, il 15 e il
22.10.2001, proposta acquisto quote sociali 6.12.2001 e del Contratto di Mutuo per atto Notaio del Per_2
28.11.2001, rep.16342, erogato dal creditore procedente alla esecutata per l'acquisto dell'immobile oggetto CP_1 dell'Esecuzione, quale negozio di collegamento, ex artt. 1322 comma 2°, 1325, 1343, 1346, 1418 comma 2° del cod. civ.;
b) Annullabilità ex artt. 1439, 1429, cod. civ. dei contratti conclusi;
c) Rescissione dei contratti ex art. 1448, cod. civ.;
d) Risarcimento dei danni patrimoniali, morali, biologici, esistenziali, edonistici, nessuno escluso dei danni risarcibili.
Con comparsa depositata in data 27.01.2022 si è costituita con la mandataria Controparte_2 CP_3 contestando la fondatezza della opposizione di di cui ha chiesto il rigetto. Parte_1
Con provvedimento del 4 febbraio 2022, a fronte della ricusazione proposta dalla opponente, il tribunale non ha sospeso il giudizio trasmettendo, comunque, il fascicolo al Collegio competente per il merito che ha, poi, rigettato il ricorso. Con il medesimo provvedimento del 4 febbraio 2002, si è dichiarata la contumacia di CP_1
e la nullità delle notifiche della citazione a Condominio di via
[...] Persona_1 Controparte_6
Machiavelli n. 50, e assegnandosi il termine per il rinnovo delle indicate Controparte_7 Controparte_4 CP_1 notifiche e disponendosi il deposito di prova della notifica ad .
Con comparsa in data 13.04.2022, si è costituito l'avv. citato quale custode giudiziario e CP_4 Controparte_4 poi professionista delegato nominato nella procedura esecutiva, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e chiesto di venire estromesso dal giudizio.
CP_1 Con successivo provvedimento del 13 maggio 2022 si è dichiarata la contumacia di , Controparte_6
Condominio di via Machiavelli n. 50 ed ( la dichiarazione di contumacia di resa Controparte_7 CP_3 per errore, è stata poi revocata) e, una volta acquisita prova dell'intervenuto decesso di Persona_1 in data anteriore alla sua costituzione in giudizio, si è dichiarata l'interruzione del processo con ordinanza dell'11 luglio 2022.
4 Riassunto il giudizio su impulso di parte opponente, si è disposta l'estromissione dell'avv. Controparte_4 sull'accordo delle parti e si è dichiarata la contumacia di e di Controparte_9 [...]
, citati in giudizio in riassunzione quali eredi di Controparte_8 Persona_1
Alla scadenza dei termini per le memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., le richieste istruttorie di parte opponente sono state rigettate con ordinanza del 22 agosto 2024 e la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate,
è stata trattenuta per la decisione all'esito di discussione orale.
L'opposizione è infondata.
In punto di diritto, è opportuno il richiamo sintetico alla natura, all'oggetto e alla legittimazione riguardanti lo strumento di tutela utilizzato da per opporsi all'esecuzione. Parte_1
L'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. non investe l'an dell'azione esecutiva del creditore ma consente di farne rilevare l'illegittimità per essersi svolta in danno del soggetto ( il terzo) che vanti un diritto prevalente su quello dei creditori, alla cui soddisfazione i beni sui quali è esercitata l'esecuzione non possono essere destinati per non appartenere detti beni al soggetto passivo del rapporto obbligatorio e/o al soggetto assoggettato all'esecuzione ex art. 602 c.p.c..
Il “terzo” legittimato all'opposizione de qua è colui che subisce un pregiudizio dall'espropriazione senza essere soggetto passivo del processo esecutivo, posizione quest'ultima che non gli consente, per consolidato orientamento interpretativo, di proporre opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. ( cfr. Cass. Civ. n. 8397/2009).
Le categorie dei soggetti legittimati a proporre opposizione ex art. 619 c.p.c. sono:
a) i titolari di “proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati”, come espressamente previsto dall'art. 619
c.p.c.;
b) i titolari di situazioni giuridiche soggettive in conflitto con il diritto vantato dai creditori ( quali, per esempio, i coeredi pregiudicati da disposizioni testamentarie - Cass. Civ. n. 3896/1968; i titolari o contitolari del credito pignorato – Cass. Civ. n. 10028/1998; chi abbia trascritto domande giudiziali per l'esercizio di un'azione idonea a produrre effetti reali sull'oggetto dell'esecuzione Cass. Civ. n.
1324/1995 secondo cui: “Il creditore ipotecario, per soddisfare i suoi diritti, deve seguire le forme ordinarie dell'esecuzione diretta contro il debitore che risulta dai registri immobiliari e non deve procedere esecutivamente con le forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario (art. 602 cod. proc. civ.) nei confronti di colui che, dopo l'iscrizione dell'ipoteca ma prima del pignoramento, abbia trascritto la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento dell'immobile. A sua volta, il terzo acquirente, allorquando l'espropriazione non sia rivolta nei suoi confronti, ha interesse a proporre opposizione di terzo all'esecuzione e chiedere in questo processo la sospensione del giudizio di opposizione in attesa della definizione di quello pregiudiziale provocato dalla domanda trascritta di riconoscimento del suo diritto di proprietà”), secondo consolidato orientamento interpretativo;
c) l'acquirente a titolo particolare dell'immobile staggito, il quale, pur non rivestendo la qualità di parte del processo esecutivo, è ammesso a far valere l'eventuale inesistenza e/o nullità della trascrizione del
5 pignoramento, per sottrarre il bene acquistato all'espropriazione che, altrimenti, subirebbe ( cfr. Cass.
Civ. n. 22807/2013).
Tanto premesso in punto di diritto e venendo al caso in esame, al momento in cui il Parte_1 pignoramento è stato notificato e trascritto ( giugno 2010) ai danni di da parte di Unicredit CP_1
Consumer Financing Bank s.p.a. ( titolare originaria del credito poi pervenuto per cessione alla odierna
[...]
non rivestiva alcuna delle qualità di cui ai punti a), b) e c) sopra richiamati in quanto, per quel che qui CP_2 rileva:
- non era proprietaria del compendio pignorato per averlo venduto il 28 novembre 2001 alla parte esecutata con atto trascritto in data 30 novembre 2001 e non esserne più tornata titolare;
CP_1
- non era titolare di situazioni giuridiche soggettive in conflitto con il diritto vantato dai creditori non risultando a suo favore trascrizione alcuna ( né prima né dopo la trascrizione del pignoramento) di azioni idonee a produrre effetti reali sull'oggetto dell'esecuzione. Ed, infatti, le azioni di nullità e/o annullamento e/o rescissione del contratto di compravendita del bene pignorato sono state formulate, per la prima volta, nella presente sede di merito della opposizione proposta ex art. 619 c.p.c. ( peraltro, in violazione della natura necessariamente bifasica della stessa che richiede identità dei motivi tra le due fasi) né consta siano state fatte oggetto di trascrizione che, in ogni caso, in quanto successiva alla trascrizione del pignoramento, non consentirebbe alla TI di prevalere sul creditore pignorante.
che, come appena precisato, non ha alcun titolo di legittimazione per proporre opposizione Parte_1 avverso l'esecuzione ex art. 619 c.p.c., a fortiori, in quanto soggetto estraneo alla procedura e ai titoli azionati in essa, non può dolersi né dell'an né del quomodo della stessa secondo i principi di diritto sopra richiamati. Sono, pertanto, inammissibili le doglianze svolte in relazione al contratto di mutuo concluso azionato dal creditore pignorante nella procedura portante e anche le pretese risarcitorie svolte dalla ma estranee alla procedura Pt_1 esecutiva.
Da quanto motivato discende il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014 ( causa di valore indeterminabile/complessità bassa/valore minimo per ciascuna delle 4 fasi processuali).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da e da Parte_1 CP_1 CP_3 quale mandataria di spese che liquida in € 3.809,00 per compensi oltre spese
[...] Controparte_2 generali, Iva e cpa, in favore di ciascuna delle indicate parti vittoriose.
6 Roma, 7 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Bianca Ferramosca
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