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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/10/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
G. n. 9291/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
LA HE Presidente relatrice
SC RI CE
ND SI CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 9291/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
LV DR e LV EL, come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
LV DR e LV EL, come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“1. Le parti saranno libere di vivere separate, portandosi reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Ghedi (BS), in via Montello n. 15, verrà assegnata, con tutti gli arredi, alla moglie, quale collocataria del figlio minore;
1 3. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ai genitori, secondo la disciplina dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale che rimarrà il loro indirizzo di residenza abituale;
entrambi i coniugi sono consapevoli che il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti;
4. Il padre potrà esercitare il diritto di visita del figlio in maniera ampia, potrà trascorrere con il figlio due fine settimana al mese a decorrere dell'uscita scolastica del venerdì e fino alla domenica, dopo cena, pernottamento del venerdì e del sabato compreso. La scelta del fine settimana da trascorrere con il bambino spetterà al padre in ragione del lavoro che svolge, tuttavia detta scelta dovrà essere comunicata alla madre entro il primo venerdì del mese. Il padre, previo accordo e preavviso alla madre potrà andare a prendere il figlio a scuola e pranzare due volte a settimana il martedì e il giovedì, riportando il bambino a casa entro le ore 20:00.Entrambi i genitori prestano il consenso a delegare i nonni/zii al fine di accompagnare il bambino a scuola o a riportarlo a casa in caso di loro impedimento.
5. I coniugi concordano che le festività e le ferie saranno gestite nel modo di seguito descritto, salvo diversi accordi in relazione alla specifica annualità;
1)Festività concesse nel periodo di Dicembre e altre festività
A1) Il bambino trascorrerà con la madre il periodo dal 24 al 26 dicembre cena compresa e il periodo dal 31 dicembre al 1 gennaio cena compresa
A2) Il bambino trascorrerà con il padre la ricorrenza della festa finale del Ramadam cena e pernottamento compreso.
Festività fruibili nel periodo pasquale e altre festività
B) La madre trascorrerà con il figlio le ferie nella festività della santa Pasqua e del lunedì dell'Angelo cena e pernottamento compreso.
B1)Il padre trascorrerà con il figlio la ricorrenza relativa alla festa del sacrificio di cena e Per_1 pernottamento compreso.
I ponti scolastici: Il padre e la madre trascorreranno alternativamente con il bambino nel corso degli anni i ponti scolastici. La facoltà di scelta spetterà per il primo anno a decorrere dal primo ponte scolastico al padre.
Ferie: la madre sarà libera di portare con se il figlio, anche per eventuali viaggi in Italia e all'estero, nel periodo a lei destinato, previa comunicazione all'altro coniuge.
Il padre nel periodo estivo, visto la tenera età del bambino(3 anni) potrà trascorre con il figlio le ferie secondo il seguente prospetto da concordarsi fra i coniugi entro il 30 maggio:
1)due settimane(consecutive o non consecutive) per l'anno 2025
2)20 giorni(consecutivi o non consecutivi) per l'anno 2026
2 3) 25 giorni(consecutivi o non consecutivi) per l'anno 2027 Nel periodo in cui sarà con il padre durante le vacanze estive, sarà facoltà della madre accompagnare il bambino nel luogo prescelto dal padre per le ferie, e vedere il bambino previo accordo e comunicazione con il padre.
Dopo le prime tre annualità riportate nel prospetto, a partire dal compimento del 6 anno il padre sarà libero di portare il bambino con sé, senza l'accompagnamento della madre, anche per eventuali viaggi in
Italia e all'estero, nel periodo destinato alle ferie estive, previa comunicazione all'altro coniuge e assenzo del minore.
6. Ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli il proprio compleanno mentre il compleanno del figlio sarà da quest' ultimo trascorso preferibilmente unitamente ad entrambi i genitori o, in caso di mancato accordo tra questi ultimi, ad anni alterni a pranzo e a cena con l'uno o l'altro genitore. Sono salvi comunque diversi e più ampi accordi tra le parti nell'interesse del minore.
7. Le parti si impegnano a favorire la prosecuzione di una relazione continuativa e significativa del figlio con entrambi i genitori, a essere collaborativi e solidali nella sua educazione e a garantire, quando il minore è con un genitore, il contatto telefonico con l'altro;
8. il padre corrisponderà alla madre - a titolo di concorso nel mantenimento del figlio - la somma mensile di Euro 200,00 , entro il 30 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita, oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate salvo urgenza e comunque debitamente rendicontate, tali intendendosi a titolo esemplificativo spese sanitarie non coperte da SSN
(quali visite mediche specialistiche e cure odontoiatriche, visite e cure oculistiche, fisioterapiche, termali con funzione terapeutica), spese scolastiche (per viaggi di studio, visite di istruzione, ripetizioni private), spese per attività sportive, spese per attività culturali funzionali allo sviluppo psico fisico dei figli. In merito alla regolamentazione delle spese straordinarie si richiama il Protocollo Vigente presso il
Tribunale.
9. Il signor cede alla moglie, sempre a titolo di concorso nel mantenimento del figlio Controparte_1
e fintantoché ne avrà diritto e l'Ente lo erogherà, la sua metà, pari al 50%, dell'assegno unico, che verrà conseguentemente percepito al 100 % dalla signora Pt_1
10. Le parti si autorizzano reciprocamente sin da ora al rilascio del passaporto da parte delle competenti
Autorità fermo che l'eventuale espatrio del minore con un solo genitore dovrà essere previamente concordato tra gli stessi. Il signor si obbliga a comunicare alla moglie ogni eventuale Controparte_1 suo cambiamento di residenza.
Si chiede che venga precisato che la decorrenza dell'obbligo di mantenimento è la data dell'omologa della separazione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 Le parti hanno contratto matrimonio civile a SA (AG) in data 15.7.2021, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di SA (AG) al n. 18, parte II, Serie C, anno 2021, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 14.12.2021. Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di Per_2
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
LA HE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
LA HE Presidente relatrice
SC RI CE
ND SI CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 9291/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
LV DR e LV EL, come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
LV DR e LV EL, come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“1. Le parti saranno libere di vivere separate, portandosi reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Ghedi (BS), in via Montello n. 15, verrà assegnata, con tutti gli arredi, alla moglie, quale collocataria del figlio minore;
1 3. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ai genitori, secondo la disciplina dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale che rimarrà il loro indirizzo di residenza abituale;
entrambi i coniugi sono consapevoli che il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti;
4. Il padre potrà esercitare il diritto di visita del figlio in maniera ampia, potrà trascorrere con il figlio due fine settimana al mese a decorrere dell'uscita scolastica del venerdì e fino alla domenica, dopo cena, pernottamento del venerdì e del sabato compreso. La scelta del fine settimana da trascorrere con il bambino spetterà al padre in ragione del lavoro che svolge, tuttavia detta scelta dovrà essere comunicata alla madre entro il primo venerdì del mese. Il padre, previo accordo e preavviso alla madre potrà andare a prendere il figlio a scuola e pranzare due volte a settimana il martedì e il giovedì, riportando il bambino a casa entro le ore 20:00.Entrambi i genitori prestano il consenso a delegare i nonni/zii al fine di accompagnare il bambino a scuola o a riportarlo a casa in caso di loro impedimento.
5. I coniugi concordano che le festività e le ferie saranno gestite nel modo di seguito descritto, salvo diversi accordi in relazione alla specifica annualità;
1)Festività concesse nel periodo di Dicembre e altre festività
A1) Il bambino trascorrerà con la madre il periodo dal 24 al 26 dicembre cena compresa e il periodo dal 31 dicembre al 1 gennaio cena compresa
A2) Il bambino trascorrerà con il padre la ricorrenza della festa finale del Ramadam cena e pernottamento compreso.
Festività fruibili nel periodo pasquale e altre festività
B) La madre trascorrerà con il figlio le ferie nella festività della santa Pasqua e del lunedì dell'Angelo cena e pernottamento compreso.
B1)Il padre trascorrerà con il figlio la ricorrenza relativa alla festa del sacrificio di cena e Per_1 pernottamento compreso.
I ponti scolastici: Il padre e la madre trascorreranno alternativamente con il bambino nel corso degli anni i ponti scolastici. La facoltà di scelta spetterà per il primo anno a decorrere dal primo ponte scolastico al padre.
Ferie: la madre sarà libera di portare con se il figlio, anche per eventuali viaggi in Italia e all'estero, nel periodo a lei destinato, previa comunicazione all'altro coniuge.
Il padre nel periodo estivo, visto la tenera età del bambino(3 anni) potrà trascorre con il figlio le ferie secondo il seguente prospetto da concordarsi fra i coniugi entro il 30 maggio:
1)due settimane(consecutive o non consecutive) per l'anno 2025
2)20 giorni(consecutivi o non consecutivi) per l'anno 2026
2 3) 25 giorni(consecutivi o non consecutivi) per l'anno 2027 Nel periodo in cui sarà con il padre durante le vacanze estive, sarà facoltà della madre accompagnare il bambino nel luogo prescelto dal padre per le ferie, e vedere il bambino previo accordo e comunicazione con il padre.
Dopo le prime tre annualità riportate nel prospetto, a partire dal compimento del 6 anno il padre sarà libero di portare il bambino con sé, senza l'accompagnamento della madre, anche per eventuali viaggi in
Italia e all'estero, nel periodo destinato alle ferie estive, previa comunicazione all'altro coniuge e assenzo del minore.
6. Ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli il proprio compleanno mentre il compleanno del figlio sarà da quest' ultimo trascorso preferibilmente unitamente ad entrambi i genitori o, in caso di mancato accordo tra questi ultimi, ad anni alterni a pranzo e a cena con l'uno o l'altro genitore. Sono salvi comunque diversi e più ampi accordi tra le parti nell'interesse del minore.
7. Le parti si impegnano a favorire la prosecuzione di una relazione continuativa e significativa del figlio con entrambi i genitori, a essere collaborativi e solidali nella sua educazione e a garantire, quando il minore è con un genitore, il contatto telefonico con l'altro;
8. il padre corrisponderà alla madre - a titolo di concorso nel mantenimento del figlio - la somma mensile di Euro 200,00 , entro il 30 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita, oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate salvo urgenza e comunque debitamente rendicontate, tali intendendosi a titolo esemplificativo spese sanitarie non coperte da SSN
(quali visite mediche specialistiche e cure odontoiatriche, visite e cure oculistiche, fisioterapiche, termali con funzione terapeutica), spese scolastiche (per viaggi di studio, visite di istruzione, ripetizioni private), spese per attività sportive, spese per attività culturali funzionali allo sviluppo psico fisico dei figli. In merito alla regolamentazione delle spese straordinarie si richiama il Protocollo Vigente presso il
Tribunale.
9. Il signor cede alla moglie, sempre a titolo di concorso nel mantenimento del figlio Controparte_1
e fintantoché ne avrà diritto e l'Ente lo erogherà, la sua metà, pari al 50%, dell'assegno unico, che verrà conseguentemente percepito al 100 % dalla signora Pt_1
10. Le parti si autorizzano reciprocamente sin da ora al rilascio del passaporto da parte delle competenti
Autorità fermo che l'eventuale espatrio del minore con un solo genitore dovrà essere previamente concordato tra gli stessi. Il signor si obbliga a comunicare alla moglie ogni eventuale Controparte_1 suo cambiamento di residenza.
Si chiede che venga precisato che la decorrenza dell'obbligo di mantenimento è la data dell'omologa della separazione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 Le parti hanno contratto matrimonio civile a SA (AG) in data 15.7.2021, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di SA (AG) al n. 18, parte II, Serie C, anno 2021, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 14.12.2021. Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di Per_2
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
LA HE
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