TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/06/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Francesco Venier, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 431/2025 del R.G. in data 20
febbraio 2025, iniziata con ricorso notificato in data 19 marzo 2025 (Cron.
n° 187 avv. Carlo Onesti)
d a
- , con il procuratore e domiciliatario avvocato Parte_1
ONESTI CARLO per procura speciale allegata telematicamente all'atto di citazione,
a t t o r e
c o n t r o
- , Parte_2
c o n v e n u t o – c o n t u m a c e
avente per oggetto: trasferimento di partecipazioni sociali – 1.53.121, trattenuta a sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nell'udienza di discussione del 10 giugno 2025, nella quale l'attore ha formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per l'attore: “Nel merito
- accertarsi l'inadempimento del sig. in relazione agli obblighi Parte_2
assunti con il contratto preliminare di vendita delle partecipazioni sociali del sig. stipulato tra le parti tra marzo e aprile 2024; Parte_1
SENTENZA 10.6.2025 N° 431/25 R.G. Pag.
1 - accertarsi il diritto dell'attore, in virtù del menzionato preliminare, ad ottenere il versamento in suo favore di € 60.000,00, da parte del sig. Pt_2
per effetto della cessione delle quote societarie di cui in narrativa
- emettersi sentenza ex art. 2932 cc in favore dell'attore con condanna del sig. al versamento di € 60.000,00 oltre interessi ex art. 1284 Parte_2
comma 4 cc dalla domanda al saldo nei confronti del sig. , con Pt_1
contestuale trasferimento da parte del sig. delle proprie quote Pt_1
societarie nella società Invita S.r.l.
- spese diritti onorari rifusi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025 ha chiesto Parte_1
che venga data esecuzione in forma specifica al contratto preliminare da lui concluso con , con il quale quest'ultimo si è obbligato ad Parte_2
acquistare la quota societaria del 50% del capitale della società Invita s.r.l.,
della quale il promissario acquirente già possedeva l'altro 50%.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e la causa è pervenuta in decisione senza che siano state assunte prove diverse dai documenti prodotti.
La fondatezza della domanda attorea è provata dai documenti prodotti dal ricorrente.
ha prodotto due copie del contratto preliminare di Parte_1
compravendita della quota societaria, una sottoscritta da lui (suo doc. 2),
l'altra sottoscritta da (suo doc. 3), con sottoscrizione da questi Parte_2
non disconosciuta.
La circostanza che la copia del contratto recante la sottoscrizione del convenuto sia in possesso del ricorrente dimostra che la volontà contrattuale
SENTENZA 10.6.2025 N° 431/25 R.G. Pag. 2 del promissario acquirente è stata portata a conoscenza del promittente venditore e che con ciò il contratto preliminare si è concluso, non risultando che tale volontà sia stata revocata prima di essere conosciuta dal ricorrente.
Il contratto preliminare contiene tutti gli elementi necessari per potervi dare esecuzione coattiva, segnatamente l'oggetto e il prezzo.
Il termine pattuito dalle parti per la stipula del contratto definitivo è già
scaduto e, allo stesso modo, sono scaduti i termini entro i quali avrebbero dovuto essere versate le due rate del corrispettivo, che è pertanto ora interamente dovuto.
Il ricorrente ha prodotto l'invito a presentarsi avanti al notaio per la stipula del contratto definitivo inviato a mezzo PEC a e sarebbe stato Parte_2
onere di quest'ultimo allegare e provare di avere adempiuto a detto invito o le circostanze per le quali l'adempimento all'obbligazione assunta con il contratto preliminare non sarebbe stato possibile.
Onere de ricorrente era infatti solamente quello di provare la esistenza e la scadenza della obbligazione contrattuale assunta dal promissario acquirente,
rimanendo a suo carico l'onere di provare l'adempimento o le ragioni che giustificano il mancato adempimento e , rimanendo Parte_2
contumace, ha rinunciato alla possibilità di offrire tale prova.
La domanda attorea va pertanto integralmente accolta e la quota societaria di proprietà di va trasferita in capo a;
di Parte_1 Parte_2
converso, questi va è tenuto a pagare al venditore il prezzo pattuito, pari a €
60.000,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c., che, attesa la natura costitutiva della presente sentenza, decorreranno dalla data di questa.
Il convenuto va altresì condannato a rimborsare al ricorrente le spese di
SENTENZA 10.6.2025 N° 431/25 R.G. Pag. 3 causa, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della assenza della fase istruttoria e delle modalità della fase decisoria.
p. q. m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Accerta e dichiara che si è reso inadempiente alle Parte_2
obbligazioni assunte con il contratto preliminare di compravendita della partecipazione sociale di e, per l'effetto, Parte_1
2) trasferisce a , ai sensi dell'art. 2932 c.c., la proprietà della Parte_2
quota del 50% del capitale sociale della società Invita s.r.l. di proprietà di
; Parte_1
3) Condanna a pagare a il corrispettivo della Parte_2 Parte_1
compravendita, pari a € 60.000,00, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4
c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
4) Condanna a rifondere a le spese del Parte_2 Parte_1
presente giudizio, liquidate in € 786,00 per esborsi, in € 1.500,00 per la fase di studio, in € 1.000,00 per la fase introduttiva, in € 1.000,00 per la fase decisionale e in € 525,00 per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e
CPA.
Così deciso in Udine, il 10 giugno 2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
SENTENZA 10.6.2025 N° 431/25 R.G. Pag. 4
TRIBUNALE DI UDINE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Francesco Venier, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 431/2025 del R.G. in data 20
febbraio 2025, iniziata con ricorso notificato in data 19 marzo 2025 (Cron.
n° 187 avv. Carlo Onesti)
d a
- , con il procuratore e domiciliatario avvocato Parte_1
ONESTI CARLO per procura speciale allegata telematicamente all'atto di citazione,
a t t o r e
c o n t r o
- , Parte_2
c o n v e n u t o – c o n t u m a c e
avente per oggetto: trasferimento di partecipazioni sociali – 1.53.121, trattenuta a sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nell'udienza di discussione del 10 giugno 2025, nella quale l'attore ha formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per l'attore: “Nel merito
- accertarsi l'inadempimento del sig. in relazione agli obblighi Parte_2
assunti con il contratto preliminare di vendita delle partecipazioni sociali del sig. stipulato tra le parti tra marzo e aprile 2024; Parte_1
SENTENZA 10.6.2025 N° 431/25 R.G. Pag.
1 - accertarsi il diritto dell'attore, in virtù del menzionato preliminare, ad ottenere il versamento in suo favore di € 60.000,00, da parte del sig. Pt_2
per effetto della cessione delle quote societarie di cui in narrativa
- emettersi sentenza ex art. 2932 cc in favore dell'attore con condanna del sig. al versamento di € 60.000,00 oltre interessi ex art. 1284 Parte_2
comma 4 cc dalla domanda al saldo nei confronti del sig. , con Pt_1
contestuale trasferimento da parte del sig. delle proprie quote Pt_1
societarie nella società Invita S.r.l.
- spese diritti onorari rifusi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025 ha chiesto Parte_1
che venga data esecuzione in forma specifica al contratto preliminare da lui concluso con , con il quale quest'ultimo si è obbligato ad Parte_2
acquistare la quota societaria del 50% del capitale della società Invita s.r.l.,
della quale il promissario acquirente già possedeva l'altro 50%.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e la causa è pervenuta in decisione senza che siano state assunte prove diverse dai documenti prodotti.
La fondatezza della domanda attorea è provata dai documenti prodotti dal ricorrente.
ha prodotto due copie del contratto preliminare di Parte_1
compravendita della quota societaria, una sottoscritta da lui (suo doc. 2),
l'altra sottoscritta da (suo doc. 3), con sottoscrizione da questi Parte_2
non disconosciuta.
La circostanza che la copia del contratto recante la sottoscrizione del convenuto sia in possesso del ricorrente dimostra che la volontà contrattuale
SENTENZA 10.6.2025 N° 431/25 R.G. Pag. 2 del promissario acquirente è stata portata a conoscenza del promittente venditore e che con ciò il contratto preliminare si è concluso, non risultando che tale volontà sia stata revocata prima di essere conosciuta dal ricorrente.
Il contratto preliminare contiene tutti gli elementi necessari per potervi dare esecuzione coattiva, segnatamente l'oggetto e il prezzo.
Il termine pattuito dalle parti per la stipula del contratto definitivo è già
scaduto e, allo stesso modo, sono scaduti i termini entro i quali avrebbero dovuto essere versate le due rate del corrispettivo, che è pertanto ora interamente dovuto.
Il ricorrente ha prodotto l'invito a presentarsi avanti al notaio per la stipula del contratto definitivo inviato a mezzo PEC a e sarebbe stato Parte_2
onere di quest'ultimo allegare e provare di avere adempiuto a detto invito o le circostanze per le quali l'adempimento all'obbligazione assunta con il contratto preliminare non sarebbe stato possibile.
Onere de ricorrente era infatti solamente quello di provare la esistenza e la scadenza della obbligazione contrattuale assunta dal promissario acquirente,
rimanendo a suo carico l'onere di provare l'adempimento o le ragioni che giustificano il mancato adempimento e , rimanendo Parte_2
contumace, ha rinunciato alla possibilità di offrire tale prova.
La domanda attorea va pertanto integralmente accolta e la quota societaria di proprietà di va trasferita in capo a;
di Parte_1 Parte_2
converso, questi va è tenuto a pagare al venditore il prezzo pattuito, pari a €
60.000,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c., che, attesa la natura costitutiva della presente sentenza, decorreranno dalla data di questa.
Il convenuto va altresì condannato a rimborsare al ricorrente le spese di
SENTENZA 10.6.2025 N° 431/25 R.G. Pag. 3 causa, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della assenza della fase istruttoria e delle modalità della fase decisoria.
p. q. m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Accerta e dichiara che si è reso inadempiente alle Parte_2
obbligazioni assunte con il contratto preliminare di compravendita della partecipazione sociale di e, per l'effetto, Parte_1
2) trasferisce a , ai sensi dell'art. 2932 c.c., la proprietà della Parte_2
quota del 50% del capitale sociale della società Invita s.r.l. di proprietà di
; Parte_1
3) Condanna a pagare a il corrispettivo della Parte_2 Parte_1
compravendita, pari a € 60.000,00, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4
c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
4) Condanna a rifondere a le spese del Parte_2 Parte_1
presente giudizio, liquidate in € 786,00 per esborsi, in € 1.500,00 per la fase di studio, in € 1.000,00 per la fase introduttiva, in € 1.000,00 per la fase decisionale e in € 525,00 per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e
CPA.
Così deciso in Udine, il 10 giugno 2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
SENTENZA 10.6.2025 N° 431/25 R.G. Pag. 4