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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/06/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4706/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 4706/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sabrina Parte_1 C.F._1
Cerantola e Samantha Benozzo
ATTORE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Siotto CP_1 C.F._2
CONVENUTA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: “(i) affidarsi la figlia minore Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'attuale domicilio della madre in Sossano (Vi), via Enrico Fermi, 1
(ii) salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, nella settimana in
pagina 1 di 3 cui lavora di mattina, il mercoledì pomeriggio dalle 17 alle 20e nel fine settimana dalla medesima settimana dal sabato mattina alle ore 9.00 fino domenica alle 20: per quanto concerne le festività, per l'estate 2025, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia dal lunedì 11 agosto alle 9.00 fino al 13 alle 20e venerdì 22 dalle ore 9.00 fino a domenica 24 agosto alle
20; per il Natale 25/26 e per gli anni successivi, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale e quello di
Capodanno; nel corso delle vacanze pasquali, tre giorni consecutivi comprendenti il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis ad anni alterni;
a partire dall'estate 2026sette giorni consecutivi nel corso del periodo feriale estivo, in lassi temporali da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
(iii) l'assegno unico spettante per il figlio verrà percepito al 100% ; CP_1
(iv) il signor contribuirà al mantenimento della figlia minore con la somma mensile di Parte_1
euro 400,00, annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT da versare a entro il CP_1
giorno 20 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat annuale;
le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, saranno a carico dei genitori al
50%;
(v) la signora restituirà a titolo forfettario la somma di € 400,00 per il contributo all'asilo CP_1
nido;
(vi) spese compensate integralmente tra le parti”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto l'accordo raggiunto dalle parti, conclude per il suo accoglimento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 28.9.2023 ha adito l'intestato ufficio chiedendo la Parte_1
regolamentazione del regime di affido, collocamento, visite e mantenimento della figlia minore
[...]
(n. 16.10.2022), nata dalla relazione con . Persona_1 CP_1
Fissata l'udienza del 30.11.2023 per il tentativo di conciliazione delle parti, si costituiva la , CP_1
contrastando le richieste attoree e non era possibile raggiungere un'intesa; ciò neanche all'udienza del
27.2.2024 al cui esito con ordinanza del 28.2.2024 venivano emessi i provvedimenti ex art. 473bis.22
c.p.c., poi modificati con ordinanza del giugno 2024; la causa veniva rinviata per esame delle istanze istruttorie, rigettate e subiva vari rinvii. All'udienza del 28.1.2025 venivano ancora modificati i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c., rinviandosi la causa per verificare l'assetto del regime di visita al 27.5.2025.
A detta udienza le parti raggiungevano un accordo e precisavano congiuntamente le conclusioni pagina 2 di 3 riportate in epigrafe e i difensori rinunciavano agli scritti conclusivi, discutendo oralmente la causa, che veniva trattenuta in decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM, che ha espresso parere favorevole.
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento. Invero, nulla osta all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre e alle altre condizioni concordate.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
i) dispone che il regime di affidamento/mantenimento della minore sia Persona_1
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
ii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Giovanna Sanfratello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 4706/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sabrina Parte_1 C.F._1
Cerantola e Samantha Benozzo
ATTORE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Siotto CP_1 C.F._2
CONVENUTA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: “(i) affidarsi la figlia minore Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'attuale domicilio della madre in Sossano (Vi), via Enrico Fermi, 1
(ii) salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, nella settimana in
pagina 1 di 3 cui lavora di mattina, il mercoledì pomeriggio dalle 17 alle 20e nel fine settimana dalla medesima settimana dal sabato mattina alle ore 9.00 fino domenica alle 20: per quanto concerne le festività, per l'estate 2025, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia dal lunedì 11 agosto alle 9.00 fino al 13 alle 20e venerdì 22 dalle ore 9.00 fino a domenica 24 agosto alle
20; per il Natale 25/26 e per gli anni successivi, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale e quello di
Capodanno; nel corso delle vacanze pasquali, tre giorni consecutivi comprendenti il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis ad anni alterni;
a partire dall'estate 2026sette giorni consecutivi nel corso del periodo feriale estivo, in lassi temporali da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
(iii) l'assegno unico spettante per il figlio verrà percepito al 100% ; CP_1
(iv) il signor contribuirà al mantenimento della figlia minore con la somma mensile di Parte_1
euro 400,00, annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT da versare a entro il CP_1
giorno 20 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat annuale;
le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, saranno a carico dei genitori al
50%;
(v) la signora restituirà a titolo forfettario la somma di € 400,00 per il contributo all'asilo CP_1
nido;
(vi) spese compensate integralmente tra le parti”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto l'accordo raggiunto dalle parti, conclude per il suo accoglimento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 28.9.2023 ha adito l'intestato ufficio chiedendo la Parte_1
regolamentazione del regime di affido, collocamento, visite e mantenimento della figlia minore
[...]
(n. 16.10.2022), nata dalla relazione con . Persona_1 CP_1
Fissata l'udienza del 30.11.2023 per il tentativo di conciliazione delle parti, si costituiva la , CP_1
contrastando le richieste attoree e non era possibile raggiungere un'intesa; ciò neanche all'udienza del
27.2.2024 al cui esito con ordinanza del 28.2.2024 venivano emessi i provvedimenti ex art. 473bis.22
c.p.c., poi modificati con ordinanza del giugno 2024; la causa veniva rinviata per esame delle istanze istruttorie, rigettate e subiva vari rinvii. All'udienza del 28.1.2025 venivano ancora modificati i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c., rinviandosi la causa per verificare l'assetto del regime di visita al 27.5.2025.
A detta udienza le parti raggiungevano un accordo e precisavano congiuntamente le conclusioni pagina 2 di 3 riportate in epigrafe e i difensori rinunciavano agli scritti conclusivi, discutendo oralmente la causa, che veniva trattenuta in decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM, che ha espresso parere favorevole.
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento. Invero, nulla osta all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre e alle altre condizioni concordate.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
i) dispone che il regime di affidamento/mantenimento della minore sia Persona_1
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
ii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Giovanna Sanfratello
pagina 3 di 3