Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/05/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere SENT.N°_______
R.G. N° 878/2021
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore
Cron. N°________ ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
Rep. N° ________ S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia
numero 924/2021 del 14.4.2021, non notificata, nella causa iscritta nel reg. gen. n.
OGGETTO: 3071/2016 del Tribunale di Foggia;
Azione revocatoria ordinaria
tra rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Caso in forza di Parte_1
procura in calce all'atto di appello;
- appellante -;
e e , rappresentati e difesi dall' Avv. Parte_2 Parte_3
Benedetto Paglione in forza di procura in calce;
- appellati -
nonché
, e , CP_1 Controparte_2 CP_3
- appellati contumaci -
* * * * * *
1
per l'appellante: accogliere l'appello e per l'effetto riformare interamente la sentenza
del Tribunale di Foggia-Sez. III Civ. emessa il 14.4.2021 nel processo R.G.n. 3071/2016
ai danni di;
accogliere la domanda, proposta da quest'ultimo, di Parte_1
inefficacia nei suoi confronti dell'atto di vendita del 22.7.2014 intercorso tra il
e la;
condannare e , Parte_2 Parte_3 Parte_2 Parte_3
in solido, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre
accessori di legge;
per gli appellati: dichiarare e ritenere inammissibile ex art. 345 c.p.c. l'atto di appello;
rigettare, in ogni caso, l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
condannare
l'appellante al pagamento delle spese di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha esperito intervento adesivo autonomo di simulazione, nel corso del Parte_1
procedimento promosso da e CP_1 Parte_4 CP_3
nei confronti di e finalizzato ad accertare ex art 1418 Parte_2 Parte_3
cc. e art. 1470 c.c. la nullità dell'atto di compravendita del 22.7.2014 n.58008 e racc.
n.17849 per notar , trascritto alla Conservatoria dei Registri Persona_1
Immobiliari di Lucera il 25.7.2014, al reg. part. n.4798 e reg.grn.5889, per squilibrio sinallagmatico, mancanza e difetto originario della causa, mancanza ed indeterminatezza del prezzo di vendita o, in via subordinata, atto simulato assoluto e/o relativo, o in via ulteriormente subordinata l'inefficacia ex-art. 2901 c.c., oltre alla condanna del convenuto debitore al pagamento in favore di ciascuno Parte_2
degli atti di somme esattamente individuate.
Con tale intervento l'odierno appellante premettendo di essere “creditore nei confronti
di della somma di € 4.000,00 in forza di mutuo accordato a Parte_2
2 quest'ultimo il 25 settembre 2014, con l'impegno da parte del debitore di restituire la
somma entro la fine di gennaio 2015", come accertato con il decreto ingiuntivo n. 253/16
del Giudice di Pace di Lucera divenuto esecutivo per mancanza di opposizione, ha chiesto dichiararsi la simulazione dell'atto di compravendita del 22.7.2014 sopra menzionato.
Tale domanda di intervento veniva ritenuta ammissibile dal giudice di primo grado, che tuttavia la rigettava non ricorrendo sufficienti elementi indiziari idonei a fornire la prova presuntiva della simulazione ai sensi dell'art. 2729 c.c.. o comunque della fittizietà
dell'operazione negoziale tra e . Parte_2 Parte_3
Con atto di appello ha impugnato la sentenza nr. 924/2021, pubblicata Parte_1
il 15.04.2021, emessa dal Tribunale di Foggia nel procedimento civile r.g. n. 3071/2016,
notificato via pec il 26 maggio 2021, con cui ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado e la inefficacia nei suoi confronti dell'atto di vendita del 22.07.2014
intercorso tra il e la . Parte_2 Parte_3
Si sono costituiti gli appellati e la , i quali hanno Parte_2 Parte_3
eccepito la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c. relativo al mancato riconoscimento, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'inefficacia dell'atto di vendita del 22.07.2014 intercorso tra il e la trattandosi di domanda nuova mai Pt_2 Pt_3
proposta dagli appellanti nel giudizio di primo grado, oltre a dedurne la infondatezza nel merito.
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L'appellante sostiene che con l'atto di intervento avrebbe proposto Parte_1
contestualmente ed alternativamente nel giudizio di primo grado sia l'azione di simulazione che quella revocatoria, ponendo quest'ultima in maniera strumentale rispetto alla domanda di simulazione, mentre nel giudizio di impugnazione avrebbe fatto impropriamente riferimento all'azione revocatoria pur chiedendo la riforma integrale 3 della sentenza.
Nel giudizio di primo grado, con l'atto di intervento del 22.04.2017, Parte_1
non ha proposto domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di vendita (né in forma alternativa e né in via subordinata l'una all'altra) ma ha avanzato una autonoma domanda di simulazione dell'atto di vendita tra e Pt_2 Pt_3
Tant'è che il giudice di primo grado ha statuito rigettando la domanda di simulazione senza prendere in considerazione la domanda revocatoria come risulta dalla motivazione della decisione.
Nel giudizio di appello, l'appellante nell'introdurre il motivo di gravame oltre a fare esplicito riferimento alla errata interpretazione dell'art. 2901 c.c. ha trattato il gravame in relazione ai presupposti dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., come riporta l'atto di impugnazione a pag 9 e seguenti, richiamando più volte la stessa norma.
La differenza tra l'azione di simulazione e l'azione revocatoria sta nel fatto che mentre l'azione revocatoria ordinaria mira a ricostruire la garanzia generica sul patrimonio del debitore attraverso la declaratoria di inefficacia di ogni atto dispositivo compiuto da quest'ultimo; condizioni per l'esercizio della revocatoria sono l'eventus damni ed il
consilium fraudis; la simulazione si ha quando v'è difformità tra volontà effettiva delle parti e quanto dalle stesse dichiarato;
essa può essere assoluta o relativa a seconda che le parti pongano in essere un contratto senza l'intenzione di costituire alcun rapporto,
oppure vogliano costituirne uno diverso da quello poi effettivamente posto in essere.
Da tale differenza tra le due azioni deriva che esse, diverse per contenuto e finalità,
possono essere proposte nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro oppure in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra trattandosi, tuttavia, di due azioni completamente differenti.
Quindi, la domanda revocatoria proposta dall'appellante in sede di gravame è
certamente inammissibile in quanto domanda nuova proposta per la prima volta nel giudizio di appello.
4 L'appellante ha insistito che al di là del richiamo formale alle norme dell'azione revocatoria, il contenuto dovesse essere inteso come impugnazione al rigetto della domanda di simulazione.
Il motivo di gravame è comunque infondato.
In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, a integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla.
Le circostanze valorizzate dall'attore, come già rilevato dal giudice di primo grado, non sono sufficienti a ritenere provata la sussistenza, tra le parti convenute, accordo simulatorio avente a oggetto la vendita dell'immobile oggetto di causa.
A sostegno della domanda di accertamento della simulazione dell'atto, parte attrice si è,
in sostanza, limitata ad allegare che la vendita era avvenuta nell'ambito di un rapporto di stabile di convivenza more uxorio tra e la da oltre quindici anni, e Pt_2 Pt_3
che il primo aveva continuato a vivere nell'immobile ceduto, sicché l'atto non poteva che essere stato posto in essere per altra ragione se non per frodare i creditori.
Ritiene tuttavia la Corte che le circostanze valorizzate dall'attore non siano sufficienti a ritenere provata la sussistenza, tra le parti convenute, di un accordo simulatorio avente ad oggetto la vendita dell'immobile.
In primo luogo, infatti, come già sottolineato, il fatto, anche ove provato, che il debitore abbia alienato l'immobile per frodare i creditori non sarebbe sufficiente di per sé a dimostrare la natura simulata dell'atto, ossia che né l'alienante intendesse dismettere la titolarità del diritto, né l'acquirente intendesse acquisirlo.
In secondo luogo, il fatto che il negozio sia avvenuto tra conviventi e che l'alienante abbia continuato a vivere nell'immobile anche dopo la vendita non costituisce indizio
5 preciso e, cioè, inequivoco, dell'esistenza di un accordo simulatorio, potendo l'alienazione risultare compatibile con l'effettiva volontà di trasferimento del bene nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali tra conviventi e,
comunque, non appare incoerente con l'avvenuta alienazione dell'abitazione il fatto che il convenuto continuò a vivere nell'immobile, circostanza, anzi, pienamente giustificata dal fatto che l'acquirente era il convivente della da lungo tempo e l'immobile era Pt_3
già adibito a casa dove avevano stabilito il loro nucleo di convivenza.
In terzo luogo, deve osservarsi che la vendita è avvenuta dietro quietanza del 30.6.2006
con cui il ha riconosciuto di aver ricevuto dalla la somma complessiva Pt_2 Pt_3
di € 72.584.84, la stessa somma indicata nell'atto di vendita del 22.7.2014, e dopo la vendita comunicò all'ufficio Tributi del Comune di Lucera la cessazione Pt_2
della detenzione dello stesso immobile, mentre la comunicò la relativa Pt_3
occupazione, così come le utenze risultano tutte intestate alla ivi comprese le Pt_3
quote condominiali.
Poiché l'attore oltre a non aver dedotto, neppure in via di eccezione, la simulazione del contratto preliminare del 1.12.2002 antecedente alla vendita, la dichiarazione di quietanza del 30.6.2006, sicché non vi è motivo di ritenere che, a fronte del pagamento le parti non si fossero accordate per trasferire effettivamente la proprietà dell'immobile di titolarità del convenuto.
La domanda di simulazione, pertanto, è stata correttamente rigettata dal giudice di primo grado, siccome infondata, non potendo ritenersi, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del giudizio, che gli effetti dell'atto non fossero effettivamente voluti dalle parti.
Pertanto l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidati in dispositivo sul valore del credito in contestazione (1.100-5200).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando 6 sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Foggia del 14.4.2021, non notificata, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda revocatoria;
2) rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati che liquida in Euro 2.915,00 oltre alle spese generali, CAP ed IVA come per legge.
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Cosi deciso in videoconferenza in data 22.04.2025
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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