Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/1971, n. 1489
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Sentenza 18 maggio 1971

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Non e consentito, in Sede di legittimita, un riesame della controversia, neppure attraverso il tramite strumentale del n 5 dell'art 360 cod proc civ, che nei suoi limiti e nelle finalita proprie e volto unicamente al controllo del modo e dei mezzi adoperati dal giudice nella motivazione delle fonti del suo convincimento, in modo da rendere possibile seguirne il processo logico. La valutazione delle circostanze e delle ragioni poste a base di tale convincimento costituiscono una res facti, insindacabile in Sede di legittimita, se non sussistano errori di diritto. ( Conf 3617'69, mass n 343826).*

L'atto compiuto da un organo di una persona giuridica a legittimazione limitata, pur non essendo nullo, non e riferibile alla persona giuridica, ma e produttivo di conseguenze giuridiche soltanto nei confronti della persona fisica che lo ha posto in essere (liquidatore), sia pure a titolo di sanzione.*

La societa, sia di capitali che di persone, dopo il suo scioglimento per qualsiasi causa, non rappresenta nella fase di liquidazione un ente diverso da quello originario dato che continua ad esistere con la stessa individualita, struttura ed organizzazione di prima, ma con una ristretta capacita, per la modificazione dello scopo che non e piu quello dell'Esercizio dell'impresa, bensi quello della sua liquidazione, attraverso la definizione dei rapporti di credito e di debito verso i terzi. Con la messa in liquidazione, la societa, pur continuando a sopravvivere, ha uno scopo diverso da quello per cui fu costituita, ossia non piu quello di svolgere un'attivita di imprenditrice, ma quello di liquidare i risultati della precedente attivita sociale. ( V 1849'68, mass n 333795).*

Il divieto, imposto dall'art 2279 cod civ, ai liquidatori di compiere nuove operazioni non rappresenta altro se non la proiezione di una preclusione propria della persona giuridica che opera necessariamente mediante organi. Agendo,infatti, la persona giuridica necessariamente mediante organi ove a nessuno di questi sia dato compiere un determinato atto, ne deriva la logica conseguenza che tale atto e precluso anche alla stessa persona giuridica. Deve percio affermarsi che alla messa in liquidazione della societa si ricollega un vero e proprio difetto di legittimazione della persona giuridica, intesa la legittimazione come particolare modo di atteggiarsi del soggetto, come idoneita, cioe, a realizzare il negozio concreto.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/1971, n. 1489
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1489
    Data del deposito : 18 maggio 1971

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