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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 9648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9648 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 15194/2025
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 1/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PAOLA ZANGRILLI
ricorrente contro
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA MARIA P.IVA_1
GIUSEPPINA ADIMARI resistente nonché contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. SIMONA BARLETTA resistente
OGGETTO: Opposizione a comunicazione preventiva iscrizione di ipoteca n. 09776202500000265000 (limitatamente agli Avvisi di addebito
39720220026357556000 e 39720230012341429000)
Conclusioni Per la parte ricorrente: “In via principale Accertare la mancata individuazione nella comunicazione preventiva che si impugna dei beni su cui destinare il vincolo ipotecario e, pertanto, dichiararla nulla
e/annullabile e come tale illegittima Accertare e dichiarare nulle e non dovute e/o altrimenti illegittime le somme ivi richieste non essendo dovute, per i motivi di diritto sopra esposti relative alle cartelle: Avviso di addebito
39720220026357556000 con indicazione della data di notifica 14.02.2023
Ente sede di Ostia lido per contributi IVS fissi/percentuale sul CP_3
minimale anno di riferimento 2021 per complessivi € 1.135,16; Avviso di addebito 39720230012341429000 con indicazione della data di notifica
13.01.2024 Ente sede di Ostia lido per contributi IVS fissi/percentuale CP_3
sul minimale anno di riferimento 2021/2022 per complessivi € 4.667,79 e per l'effetto provvedere all'annullamento delle medesime, dichiarando, altresì, non dovute le somme iscritte nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione ed istanza nei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per : “- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del CP_3
ricorso per tutti i motivi evidenziati;
- in via principale, rigettare
l'opposizione stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma dell'atto oggi impugnato e degli avvisi di addebito ad esso sottesi, con condanna del ricorrente al pagamento delle somme ancora dovute oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande sino al saldo;
- in via gradata dichiarare che controparte è tenuta al pagamento degli importi che risulteranno per dovuti all'esito dell'istruttoria oltre alle somme per
Pag. 2 di 10 l'effetto condannarla al relativo pagamento;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per “IN VIA Controparte_2
PRELIMINARE 1) Rigettare l'istanza di sospensione come formulata perché inammissibile, improcedibile e carente dei requisiti del fumus boni iuris, di periculum in mora, di pericolo di danno o pregiudizio grave ed irreparabile per l'opponente, insussistenti e non provati;
2) Rigettare l'opposizione relativamente alle eccezioni formulate in merito all'atto opposto perché tardive e dichiarare il ricorso inammissibile nei confronti della scriventi
; NEL MERITO 3) Dichiarare la piena Controparte_4
legittimità dell'operato dell e la sua Controparte_4
carenza di legittimazione passiva e conseguentemente estromettere
l'opposta dal presente giudizio;
4) In subordine, tenere in ogni caso, indenne
e manlevare l'Agente della Riscossione da ogni onere o conseguenza
Pag. 3 di 10 pregiudizievole che dovranno ricadere tutte a carico dell'ente creditore;
5)
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Natura ed impugnazione della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria
L'iscrizione ipotecaria è uno strumento posto a tutela del diritto del creditore e costituisce un atto prodromico all'azione esecutiva, che si fonda su una precedente cartella, ovvero su un precedente avviso, costituente autonomo titolo;
attraverso l'iscrizione il contribuente può venire a conoscenza dell'imminente espletamento nei suoi confronti di una procedura esecutiva.
Pertanto, l'iscrizione (e la sua comunicazione preventiva) ben può essere oggetto di rilievi, attraverso gli strumenti processuali specificamente predisposti dal legislatore.
Quanto alle modalità di impugnazione, il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al fondamento della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, davanti al giudice del lavoro, nel termine di giorni 40 dalla notifica del titolo;
Pag. 4 di 10 b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, ovvero a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata, la prescrizione successiva alla notifica) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per i vizi formali del titolo (quali, ad esempio, quelli attinenti la notifica e la motivazione), anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.), nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo .
Il debitore che intenda contestare la regolarità “formale” degli atti di esecuzione dovrà così necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi entro il termine perentorio di venti giorni;
nel caso in cui, invece, la contestazione attenga al “merito” della pretesa, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di quaranta giorni.
Pag. 5 di 10 Va precisato che i termini indicati decorrono, qualora siano stati emessi e notificati una cartella o un avviso, dal momento della loro notificazione, ovvero, in ogni caso, dal successivo momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza della posizione debitoria. Come evidenziato dalla Suprema
Corte infatti, “…nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo
a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (v Cass. Lav., ordinanza n. 24506 del
30/11/2016: nella specie, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento;
v. anche Cass. Sez. L - , Sentenza
n. 7156 del 10/03/2023).
2. La comunicazione di iscrizione ipotecaria oggetto di opposizione
La comunicazione di iscrizione ipotecaria oggetto di opposizione è stata pacificamente conosciuta dalla parte ricorrente il 25.3.2025; il ricorso in
Pag. 6 di 10 opposizione. depositato in data 24.4.2025, riguarda i crediti contributivi riportati nei seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 39720220026357556000, indicato come notificato il 14.2.2023, relativo a contributi IVS anno 2021, dell'importo di € 1.135,16;
2) avviso di addebito n. 39720230012341429000, indicato come notificato il
13.01.2024 e relativo a contributi IVS anni 2021-2022, dell'importo di €
4.667,79.
3. La legittimazione passiva delle parti convenute
La parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione di iscrizione deducendo - oltre a motivi attinenti alla fondatezza delle pretese creditorie e alla notifica degli avvisi di addebito, in relazione ai quali l' CP_3
è passivamente legittimato - anche rilievi in ordine alla omessa individuazione dei beni di destinazione del vincolo ipotecario, riguardo ai quali appare legittimata l . Controparte_5
4. L'inammissibilità dell'opposizione nel caso concreto riguardo ai motivi “formali”
4.1. Come rilevato, la comunicazione di iscrizione ipotecaria oggetto di opposizione è stata pacificamente conosciuta dalla parte ricorrente il
25.3.2025 e il ricorso in opposizione è stato depositato il 24.4.2025.
4.2. I motivi “formali” di opposizione avverso la comunicazione di iscrizione delineati nella narrativa del ricorso (relativi alla “mancata individuazione beni su cui destinare il vincolo ipotecario” – punto 3 del ricorso) non possono pertanto essere esaminati, in quanto avrebbero dovuto essere tempestivamente proposti con apposita opposizione entro il termine
Pag. 7 di 10 perentorio di 20 giorni, decorrenti dal momento di conoscenza dell'iscrizione.
4.3. Analoga valutazione deve essere effettuata in merito alle doglianze relative alla “mancata notifica degli avvisi di addebito” sottesi all'iscrizione
(punto 1 ricorso), poiché, come precisato dalla Suprema Corte, se il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa (ossia, nel caso, la comunicazione di iscrizione), è comunque rispetto a tale atto che deve essere verificata la tempestività dell'opposizione, che doveva quindi proporsi sempre entro i 20 giorni dalla sua conoscenza.
Peraltro, l' ha dedotto e provato di aver effettivamente notificato alla CP_3
parte ricorrente l'avviso di addebito n. 39720220026357556000 in data
14.02.2023 (all.
1-2 bis) e l'avviso di addebito 39720230012341429000 in data 13.01.2024 (all.
2-1bis); nessuna specifica contestazione è stata operata dalla parte ricorrente in merito a tale circostanze, né alla valenza probatoria
Pag. 8 di 10 della documentazione allegata alla memoria, a seguito della costituzione dell'ente.
5. L'inammissibilità dell'opposizione nel caso concreto riguardo ai motivi “sostanziali”
La parte ricorrente ha affemato la “non debenza delle somme richieste” oggetto degli avvisi sottesi alla comunicazione di iscrizione.
Risulta tuttavia inammissibile ogni doglianza relativa ai crediti oggetto degli avvisi, che la parte ricorrente non ha tempestivamente fatto valere nel termine di 40 giorni decorrenti dalla notificazione dei predetti avvisi, così determinandosi la definitività e l'incontestabilità delle relative pretese creditorie.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni considerazione sulle diverse deduzioni ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, il ricorso va quindi rigettato.
6.Le spese processuali
In ragione della soccombenza, parte ricorrente va condannata nei confronti di ciascuna parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto del valore complessivo, della natura e della limitata complessità della controversia, in relazione alle fasi di studio (€465,00), introduttiva (€389,00)
e decisoria (€ 1.011,00) del giudizio.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
Pag. 9 di 10 - condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese processuali, che si liquidano in Controparte_4
complessivi € 2.144,75, di cui € 279,75 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese CP_3
processuali, che si liquidano in complessivi € 2.144,75, di cui € 279,75 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
Roma, 1.10.2025 Il Giudice
Rossella Masi
Pag. 10 di 10
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 15194/2025
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 1/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PAOLA ZANGRILLI
ricorrente contro
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA MARIA P.IVA_1
GIUSEPPINA ADIMARI resistente nonché contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. SIMONA BARLETTA resistente
OGGETTO: Opposizione a comunicazione preventiva iscrizione di ipoteca n. 09776202500000265000 (limitatamente agli Avvisi di addebito
39720220026357556000 e 39720230012341429000)
Conclusioni Per la parte ricorrente: “In via principale Accertare la mancata individuazione nella comunicazione preventiva che si impugna dei beni su cui destinare il vincolo ipotecario e, pertanto, dichiararla nulla
e/annullabile e come tale illegittima Accertare e dichiarare nulle e non dovute e/o altrimenti illegittime le somme ivi richieste non essendo dovute, per i motivi di diritto sopra esposti relative alle cartelle: Avviso di addebito
39720220026357556000 con indicazione della data di notifica 14.02.2023
Ente sede di Ostia lido per contributi IVS fissi/percentuale sul CP_3
minimale anno di riferimento 2021 per complessivi € 1.135,16; Avviso di addebito 39720230012341429000 con indicazione della data di notifica
13.01.2024 Ente sede di Ostia lido per contributi IVS fissi/percentuale CP_3
sul minimale anno di riferimento 2021/2022 per complessivi € 4.667,79 e per l'effetto provvedere all'annullamento delle medesime, dichiarando, altresì, non dovute le somme iscritte nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione ed istanza nei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per : “- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del CP_3
ricorso per tutti i motivi evidenziati;
- in via principale, rigettare
l'opposizione stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma dell'atto oggi impugnato e degli avvisi di addebito ad esso sottesi, con condanna del ricorrente al pagamento delle somme ancora dovute oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande sino al saldo;
- in via gradata dichiarare che controparte è tenuta al pagamento degli importi che risulteranno per dovuti all'esito dell'istruttoria oltre alle somme per
Pag. 2 di 10 l'effetto condannarla al relativo pagamento;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per “IN VIA Controparte_2
PRELIMINARE 1) Rigettare l'istanza di sospensione come formulata perché inammissibile, improcedibile e carente dei requisiti del fumus boni iuris, di periculum in mora, di pericolo di danno o pregiudizio grave ed irreparabile per l'opponente, insussistenti e non provati;
2) Rigettare l'opposizione relativamente alle eccezioni formulate in merito all'atto opposto perché tardive e dichiarare il ricorso inammissibile nei confronti della scriventi
; NEL MERITO 3) Dichiarare la piena Controparte_4
legittimità dell'operato dell e la sua Controparte_4
carenza di legittimazione passiva e conseguentemente estromettere
l'opposta dal presente giudizio;
4) In subordine, tenere in ogni caso, indenne
e manlevare l'Agente della Riscossione da ogni onere o conseguenza
Pag. 3 di 10 pregiudizievole che dovranno ricadere tutte a carico dell'ente creditore;
5)
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Natura ed impugnazione della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria
L'iscrizione ipotecaria è uno strumento posto a tutela del diritto del creditore e costituisce un atto prodromico all'azione esecutiva, che si fonda su una precedente cartella, ovvero su un precedente avviso, costituente autonomo titolo;
attraverso l'iscrizione il contribuente può venire a conoscenza dell'imminente espletamento nei suoi confronti di una procedura esecutiva.
Pertanto, l'iscrizione (e la sua comunicazione preventiva) ben può essere oggetto di rilievi, attraverso gli strumenti processuali specificamente predisposti dal legislatore.
Quanto alle modalità di impugnazione, il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al fondamento della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, davanti al giudice del lavoro, nel termine di giorni 40 dalla notifica del titolo;
Pag. 4 di 10 b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, ovvero a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata, la prescrizione successiva alla notifica) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per i vizi formali del titolo (quali, ad esempio, quelli attinenti la notifica e la motivazione), anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.), nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo .
Il debitore che intenda contestare la regolarità “formale” degli atti di esecuzione dovrà così necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi entro il termine perentorio di venti giorni;
nel caso in cui, invece, la contestazione attenga al “merito” della pretesa, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di quaranta giorni.
Pag. 5 di 10 Va precisato che i termini indicati decorrono, qualora siano stati emessi e notificati una cartella o un avviso, dal momento della loro notificazione, ovvero, in ogni caso, dal successivo momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza della posizione debitoria. Come evidenziato dalla Suprema
Corte infatti, “…nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo
a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (v Cass. Lav., ordinanza n. 24506 del
30/11/2016: nella specie, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento;
v. anche Cass. Sez. L - , Sentenza
n. 7156 del 10/03/2023).
2. La comunicazione di iscrizione ipotecaria oggetto di opposizione
La comunicazione di iscrizione ipotecaria oggetto di opposizione è stata pacificamente conosciuta dalla parte ricorrente il 25.3.2025; il ricorso in
Pag. 6 di 10 opposizione. depositato in data 24.4.2025, riguarda i crediti contributivi riportati nei seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 39720220026357556000, indicato come notificato il 14.2.2023, relativo a contributi IVS anno 2021, dell'importo di € 1.135,16;
2) avviso di addebito n. 39720230012341429000, indicato come notificato il
13.01.2024 e relativo a contributi IVS anni 2021-2022, dell'importo di €
4.667,79.
3. La legittimazione passiva delle parti convenute
La parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione di iscrizione deducendo - oltre a motivi attinenti alla fondatezza delle pretese creditorie e alla notifica degli avvisi di addebito, in relazione ai quali l' CP_3
è passivamente legittimato - anche rilievi in ordine alla omessa individuazione dei beni di destinazione del vincolo ipotecario, riguardo ai quali appare legittimata l . Controparte_5
4. L'inammissibilità dell'opposizione nel caso concreto riguardo ai motivi “formali”
4.1. Come rilevato, la comunicazione di iscrizione ipotecaria oggetto di opposizione è stata pacificamente conosciuta dalla parte ricorrente il
25.3.2025 e il ricorso in opposizione è stato depositato il 24.4.2025.
4.2. I motivi “formali” di opposizione avverso la comunicazione di iscrizione delineati nella narrativa del ricorso (relativi alla “mancata individuazione beni su cui destinare il vincolo ipotecario” – punto 3 del ricorso) non possono pertanto essere esaminati, in quanto avrebbero dovuto essere tempestivamente proposti con apposita opposizione entro il termine
Pag. 7 di 10 perentorio di 20 giorni, decorrenti dal momento di conoscenza dell'iscrizione.
4.3. Analoga valutazione deve essere effettuata in merito alle doglianze relative alla “mancata notifica degli avvisi di addebito” sottesi all'iscrizione
(punto 1 ricorso), poiché, come precisato dalla Suprema Corte, se il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa (ossia, nel caso, la comunicazione di iscrizione), è comunque rispetto a tale atto che deve essere verificata la tempestività dell'opposizione, che doveva quindi proporsi sempre entro i 20 giorni dalla sua conoscenza.
Peraltro, l' ha dedotto e provato di aver effettivamente notificato alla CP_3
parte ricorrente l'avviso di addebito n. 39720220026357556000 in data
14.02.2023 (all.
1-2 bis) e l'avviso di addebito 39720230012341429000 in data 13.01.2024 (all.
2-1bis); nessuna specifica contestazione è stata operata dalla parte ricorrente in merito a tale circostanze, né alla valenza probatoria
Pag. 8 di 10 della documentazione allegata alla memoria, a seguito della costituzione dell'ente.
5. L'inammissibilità dell'opposizione nel caso concreto riguardo ai motivi “sostanziali”
La parte ricorrente ha affemato la “non debenza delle somme richieste” oggetto degli avvisi sottesi alla comunicazione di iscrizione.
Risulta tuttavia inammissibile ogni doglianza relativa ai crediti oggetto degli avvisi, che la parte ricorrente non ha tempestivamente fatto valere nel termine di 40 giorni decorrenti dalla notificazione dei predetti avvisi, così determinandosi la definitività e l'incontestabilità delle relative pretese creditorie.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni considerazione sulle diverse deduzioni ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, il ricorso va quindi rigettato.
6.Le spese processuali
In ragione della soccombenza, parte ricorrente va condannata nei confronti di ciascuna parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto del valore complessivo, della natura e della limitata complessità della controversia, in relazione alle fasi di studio (€465,00), introduttiva (€389,00)
e decisoria (€ 1.011,00) del giudizio.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
Pag. 9 di 10 - condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese processuali, che si liquidano in Controparte_4
complessivi € 2.144,75, di cui € 279,75 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese CP_3
processuali, che si liquidano in complessivi € 2.144,75, di cui € 279,75 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
Roma, 1.10.2025 Il Giudice
Rossella Masi
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