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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/12/2024, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vicenza
Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente provvedendo nella causa n.3794/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 25.7.2023 da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] ed Ivi residente in [...], C.F.
, rappresentato e difeso giusta delega in calce al presente ato, C.F._1 dagli avv. Avv.Roberto Atzeni (c.f.: ) Pec C.F._2
e Davide Picco (c.f. Email_1
) Pec: ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Schio, Via Btg. Val Leogra n. 40. attore opponente CONTRO
, (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma Via Adolfo Ravà n. 75, C.F. e P.I. n. , in persona del P.IVA_1 procuratore speciale (CF. ) nato a [...] il CP_2 C.F._4
14.06.1978, giusta procura notarile rilasciata dall'amministratore delegato della predetta società, (C.F. ) nato a Controparte_3 C.F._5
Roma il 20.03.1971, rep. n. 27183, racc. 16617 a firma della dott.ssa Per_1
, Notaio in Roma in data 2.02.2023 , che agisce quale procuratrice, in forza
[...] di procura speciale rep. n. 57.305, racc. n. 26.761, autenticata dal dott. Per_2
Notaio in Milano, in data 17.1.2023 e registrata presso l'Agenzia delle
[...]
Entrate di Milano DPI in data 19.1.2023 al n. 3292 serie 1T , di
[...] di seguito, per brevità, “ ”), con sede Parte_2 Pt_2 legale in AP, Via Santa Brigida n. 39, capitale sociale € 655.153.674 interamente versato, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di AP
, iscritta al n. 458737 del R.E.A. di AP, iscritta all'Albo degli P.IVA_2
Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico Bancario, codice ABI 129338, società che agisce per il tramite e per conto del patrimonio destinato, denominato , costituito ai sensi del d.m. n. CP_4
221 del 22 febbraio 2018, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2017 n. 99, convertito in legge 31 luglio 2017, n. 121 (D.L. 99/2017), munita degli occorrenti poteri in forza del vigente Statuto Sociale nonché di deliberazione
1 del Consiglio di Amministrazione in data 20 aprile 2020, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti rilasciata in calce al presente atto, dall'avv. GIUSEPPE MERCANTI (C.F. ; indirizzo PEC: C.F._6
fax 0458004702) del Foro di Verona il Email_3 quale elegge domicilio presso il suo studio in Verona, Vicolo Pietrone n. 1/b convenuta opposta
In punto : Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1180/2023 conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE
Nel merito 1) In via preliminare, revocarsi la provvisoria esecuvità del decreto ingiunvo opposto, in quanto l'opposizione è fondata su prova scrita e comunque di pronta e facile soluzione in quanto quesone in mero dirito.
2) In principalità ed in accoglimento della proposta opposizione, premessi gli accertamen e le declaratorie del caso, dichiararsi la nullità, l'inefficacia e l'infondatezza, sia in fato che in dirito, del Decreto Ingiunvo emesso dal Tribunale di Vicenza n. 1180/2023 dell'8/6/2023 R.G. n. 2749/2023 e pronunciarsi, con Sentenza, la sua integrale revoca;
3) In ogni caso, premessi gli accertamen e le declaratorie del caso, ed in accoglimento delle sopra formulate eccezioni, dichiararsi nulla essere dovuto dal sig.
nei confron della convenuta opposta Parte_1 Controparte_1 quale procuratrice speciale di er le Parte_2 causali ed i toli di cui all'opposto decreto ingiunvo e dichiararsi, in coerenza, insussistente ed esnto ogni rapporto di debito-credito nonché di garanzia tra le par in giudizio. 4) Rigetarsi tute le domande avversarie formulate da controparte perché radicalmente infondate sia in fato che in dirito. 5) Spese e competenze di causa interamente rifuse. In via istruttoria Si precisano le conclusioni come da memoria di replica ex art. 171 ter cpc depositata il 23.1.24, nel modo seguente: per mero scrupolo difensivo, ove venisse ritenuto necessario, e pur ribadendo la natura documentale ed in puro dirito della controversia, si chiede l'ammissione di una Ctu contabile volta a quanficare e determinare l'eventuale e diverso credito della convenuta opposta e volta a valutare ed accertare la natura contratuale degli accordi e, in parcolare, l'autonomia del contrato di garanzia oggeto di causa rispeto a quello di finanziamento in favore dell'obbligata principale.
2 CONCLUSIONI PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA
I. IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare che l'opposizione proposta dal SI non è fondata su Parte_1 prova scritta né di pronta soluzione e, per l'effetto, confermarsi, ove occorra, la concessa esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1180/2023 (R.G. n. 2749/2023) emesso dal Tribunale di Vicenza.
II. NEL MERITO
2.1. In via principale: rigettare l'opposizione avversaria e comunque rigettare tutte le domande svolte ed eccezioni sollevate dal SI , poiché inammissibili ed infondate sia in fatto sia in diritto per i Parte_1 motivi esposti in atti e a verbale d'udienza, e, di conseguenza, accertata la sussistenza del credito di pari ad € 106.546,18 (di cui € 90.359,90 per debito Controparte_5 residuo in linea capitale derivante dal contratto di conto anticipi n. 147555, ed € 16.186,28 per debito residuo in linea capitale derivante dal contratto di conto corrente n. 6152), oltre agli interessi di mora al tasso contrattualmente convenuto dal 6.07.2000 sino al saldo effettivo ed integrale ed oltre spese della procedura monitoria, respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1180/2023 (RG. 2749/2023) emesso dal Tribunale di Vicenza.
2.2. In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che creditrice del sig. della somma Controparte_6 Parte_1 pari a € 106.546,18 (di cui € 90.359,90 per debito residuo in linea capitale derivante dal contratto di conto anticipi n. 147555, ed € 16.186,28 per debito residuo in linea capitale derivante dal contratto di conto corrente n. 6152), oltre agli interessi di mora al tasso contrattualmente convenuto dal 6.07.2000 sino al saldo effettivo ed integrale e conseguentemente, condannare il predetto debitore a pagare a favore di la somma capitale di € 106.546,18, oltre agli Parte_2 interessi di mora al tasso contrattualmente convenuto dal 6.07.2000 sino al saldo effettivo ed integrale.
III. IN VIA ISTRUTTORIA
Rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti e a verbale d'udienza. IV. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge, anche per la fase monitoria. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti del D.M.
147/2022.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato l'attore Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1180/2023, che gli ingiungeva
[...] il pagamento di euro 106.546,18 oltre accessori in forza di fideiussione prestata in favore della società . Controparte_7
L'attore opponente eccepiva:
-Intervenuta prescrizione del credito in quanto la diffida ad adempiere risaliva a ventitre anni prima e “i rapporti giuridici dedotti sono diversi rispetto a quelli oggetto dell'insinuazione al passivo del Fallimento Zambon Numeric”;
-Intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 C.C per mancata azione contro il garante nel termine semestrale;
-Mancato ed inefficace trasferimento della garanzia nell'ambito dei contratto di cessione del credito conclusi tra Banca Popolare di Vicenza S.p.a. ed CP_8
e tra quest'ultima ed e conseguente
[...] Parte_2
3 carenza di legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta, in quanto il contratto firmato dall'attore era, a suo avviso, non una fideiussione ma un contratto autonomo di garanzia , che “Non è un accessorio del credito, è un rapporto giuridico contrattuale che non può essere ceduto in assenza del consenso di entrambi i contraenti. Ed è del tutto evidente, a sostegno dell'autonomia e delle non automatica trasmissibilità, che non è la stessa cosa obbligarsi verso un istituto di credito, che magari è il proprio, o verso una società che acquista crediti deteriorati o non
“performanti”. Non è lo stesso, vi è l'intuitus personae, un rapporto fiduciario” E' chiaro, per concludere, che la garanzia, nel caso dell'attore opponente, avesse una sua chiara autonomia negoziale rispetto all'obbligazione principale e, per essere validamente ceduta nell'ambito delle due operazioni evocate da controparte in atti, abbisognasse dell'esplicito consenso del sig. . Circostanza Parte_1 però mai verificatasi. Ed al mancato valido trasferimento dell'autonomo contratto di garanzia non potrà che conseguire la radicale inammissibilità ed inefficacia della pretesa azionata in via monitoria da soggetto totalmente sprovvisto di legittimazione attiva.” Per tali ragioni l'attore chiedeva la revoca del decreto opposto e il rigetto dell'istanza di provvisoria esecutività.
Parte convenuta quale procuratrice di Controparte_1 [...] costituitasi, chiedeva il rigetto Parte_2 dell'opposizione esponendo e documentando che: in data 16.10.1997 poi aveva Controparte_7 Controparte_7 sottoscritto con l'allora poi Controparte_9
Banca Popolare di Vicenza S.p.A. il contratto di conto corrente n. 80/6152, e in data 18.05.1999 aveva sottoscritto presso la Banca il contratto di conto anticipi n. 80/147555
- in data 18.05.1999 e si erano costituiti CP_10 Parte_1 fideiussori per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società nei confronti della Banca (doc. 4, fascicolo monitorio, sub. All. C, cit.);
-con comunicazione a mezzo raccomandata a/r del 5.07.2000, la Banca aveva comunicato a la revoca con effetto immediato degli affidamenti Controparte_7 concessi, chiedendo alla medesima il pagamento rispettivamente di (i) Lire 29.640.421 (pari ad attuali € 15.308,00), per saldo negativo del conto corrente n. 80/6152 (cfr. doc. 2, fascicolo monitorio, sub. All. C, cit.) in linea capitale, oltre a interessi e commissioni, spese ed oneri e (ii) Lire 250.000.000 (pari ad attuali € 129.114,20), per saldo negativo del conto anticipi n. 80/147555 (cfr. doc. 3, fascicolo monitorio, sub. All. C, cit.) in linea capitale, oltre a interessi, commissioni e spese quale anticipo su contratti verso clienti;
analoghe intimazioni erano state inviate CP_1 anche ai SO (doc. 6, fascicolo monitorio, sub. All. C, cit.) e CP_7 Pt_1
, odierno opponente(doc. 7, fascicolo monitorio, sub. All. C, cit.);
[...]
4 - con sentenza n. 78 del 5.09.2000 (doc. 8, fascicolo monitorio, sub. All. C, cit.), il
Tribunale di Vicenza – Sezione Fallimentare, aveva dichiarato il
[...]
(ex ; Controparte_11 Controparte_7
- con domanda del 16.11.2000 (doc. 10, fascicolo monitorio, sub. All. C, cit.) la Banca si è insinuata al passivo del con riferimento al Controparte_11 conto corrente n. 80/6152 e al conto anticipi n. 80/147555, per l'importo di L. 295.840.143, al chirografo;
-in data 6.01.2017 Banca Popolare di Vicenza S.p.A. aveva concluso con CP_8 un contratto di cessione dei crediti deteriorati individuabili in blocco ai sensi e
[...] per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione (L. 130 – 30.04.1999) e dell'art. 58 del TUB, in virtù del quale aveva acquistato pro soluto da Banca Popolare di CP_8
Vicenza S.p.A. crediti per capitale, interessi, anche di mora, spese e altri accessori derivanti dai contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica;
di tale cessione in blocco è stata data notizia mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 14.01.2017 n. 6, Parte Seconda ai sensi del citato art. 58 del TUB (doc. 11 A, fascicolo monitorio, sub. All. C, cit.) e tra i crediti oggetto della cessione di cui sopra, rientra anche quello vantato nei confronti di e dei SO SI e Controparte_7 CP_7
; Parte_1
- con decreto n. 185 del 25.06.2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione di Banca Popolare di
Vicenza S.p.A. a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia – TUB e dell'art. 2 comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017 (convertito nella Legge 121/2017) (doc. 11 B, fascicolo monitorio, sub. All. C, cit.);
- con comunicazione del 5.08.2020, il Curatore del Controparte_11 aveva trasmesso a Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A. il progetto di riparto finale, che non prevedeva alcun pagamento a suo favore (doc. 12, fascicolo monitorio, sub. All. C, cit.);
- in data 31.03.2021 aveva concluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB, CP_8 con un contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco, con Pt_2 effetto dal 1 aprile 2021. In virtù di tale contratto ha acquistato a titolo Pt_2 oneroso e pro soluto da un portafoglio di credito e altri rapporti contrattuali di CP_8 diversa natura e forma tecnica, con le relative garanzie;
di tale cessione in blocco è stata data notizia mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 6.04.2021 n. 41, parte Seconda (doc. 13, fascicolo monitorio, sub. All. C, cit.), e tra i crediti oggetto di cessione, rientrano anche quelli vantati nei confronti di e dei Controparte_7
SO, SI e;
CP_7 Parte_1
- con decreto del 31.05.2021 (doc. 14, fascicolo monitorio, sub. All. C, cit.) il Tribunale di Vicenza ha dichiarato la chiusura del fallimento di Controparte_7
stante il riparto finale dell'attivo il quale ha previsto unicamente il parziale
[...] soddisfacimento dei crediti ammessi al privilegio;
5 - con missive del 13.09.2022 (doc. 15, fascicolo monitorio, sub. All. C, cit.), iQera, quale procuratrice di aveva intimato rispettivamente al Signor ed al Pt_2 CP_7
Signor il pagamento essendo ancora creditrice della somma di € Parte_1
106.546,18 (di cui €. 90.359,90 per debito residuo in linea capitale derivante dal contratto di conto anticipi n. 147555, €. 16.186,28 per debito residuo in linea capitale derivante dal contratto di conto corrente n. 6152), come da estratti integrali dei conti nn. 80/147555 e 80/6152 dalla data di apertura dei predetti conti sino alla data di chiusura, prodotti nel fascicolo monitorio (docc. 16 – 17, fascicolo monitorio, sub. All. C, cit.). Tutto ciò premesso, chiedeva il rigetto dell'opposizione atteso che il deposito dell'istanza di ammissione al passivo da parte della Banca nel Controparte_11
(doc. 10, fascicolo monitorio sub. All. C.) aveva interrotto la decorrenza del
[...] termine di prescrizione decennale anche nei confronti dei SO, in quanto solidalmente obbligati con la debitrice principale (cfr. doc. 4, Controparte_7 fascicolo monitorio, All. C, cit.), sia in forza di legge che delle disposizioni contrattuali ( “Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili) e che la domanda di ammissione al passivo depositata dalla Banca nel fallimento aveva ad oggetto il credito derivante dagli stessi rapporti giuridici in Controparte_7 relazione ai quali i e si erano costituiti SO della fallita CP_7 Parte_1
ossia il contratto di conto corrente n. 80/6152 (cfr. doc. 2 e doc. 10, Controparte_7 fascicolo monitorio, sub. All. C, cit.) e il contratto di conto anticipi n. 80/147555 (cfr. doc. 3 e doc. 10, fascicolo monitorio, sub. All. C, cit.). Quanto all'asserita estinzione dell'obbligazione fideiussoria per decorso del termine semestrale ex art. 1957 comma 1 c.c. , osservava che tale articolo prevede che il fideiussore rimanga obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale,
“purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate” e nel caso di specie, la Banca aveva tanto
“proposto” quanto “continuato” e coltivato le proprie “istanze” nei confronti della debitrice principale nel rispetto del predetto termine semestrale, Controparte_7
Inoltre la fideiussione sottoscritta dal all'art. 6 prevede una deroga Parte_1 espressa alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c. disponendo che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobligato o garante entro i temrini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”, e secondo la giurisprudenza “La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.” (Cass. civ. n. 28943 del 4.12.2017).
6 Circa la avversa contestazione della carenza di legittimazione attiva in capo ad sotto il profilo che la fideiussione sarebbe in realtà un “contratto autonomo Pt_2 di garanzia” e che quindi non sarebbe stata oggetto di trasferimento a seguito delle cessioni del credito intervenute tra le parti, stante la mancata “accettazione da parte del Garante” , la convenuta replicava che il contratto sottoscritto dal era Parte_1 riconducibile allo schema negoziale dalla fideiussione : il contratto, infatti, è finalizzato a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla debitrice principale fino all'importo massimo garantito di Lire 401.080.000 Controparte_7 avendo i fideiussori assunto, al pari della debitrice principale, la qualifica di debitori verso la Banca essendosi obbligati a garantire in modo diretto “l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura (…). La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazioni che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta Banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta Banca nell'interesse di terzi, per le quali vi dichiaro/dichiariamo sin d'ora di considerarmi/ci solidalmente obbligato/i nei confronti di codesta Banca e ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948 cod. civ.”. Pertanto ai sensi dell'art. 58 TUB era da considerarsi compreso nel perimetro della cessione anche il contratto di fideiussione, avendo il predetto negozio giuridico natura accessoria del credito e pertanto, quale cessionaria, è Pt_2 legittimata ad esigere la prestazione oggetto di garanzia dal Signor . Parte_1
La convenuta dimetteva per mero scrupolo, le due dichiarazioni attestanti la cessione del credito azionato in via monitoria e rilasciate rispettivamente da Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in LCA e da e chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_8
All'esito della prima udienza veniva concessa la provvisoria esecutorietà al decreto opposto e la causa veniva rinviata per la remissione in decisione all'udienza del 22.11.2024. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto inammissibili e irrilevanti. Infatti la CTU richiesta da parte attrice opponente avrebbe carattere del tutto esplorativo atteso che l'attore non ha sollevato alcuna contestazione degli importi richiesti, portati dagli estratti conto dei conti correnti n. 80/6152 e n. 80/14755, e dai contratti prodotti dalla convenuta (allegato C: fascicolo monitorio). Nel merito si osserva che l'opposizione è infondata e va rigettata. L'eccezione di prescrizione è infondata atteso che, dopo la revoca degli affidamenti e la richiesta di pagamento, inviata sia al debitore principale il CP_7
5.7.2000 (doc.5 monitorio) che al fideiussore con raccomandata ricevuta l'8.7.2000 (doc.7 monitorio), il debitore principale era stato dichiarato fallito con sentenza del 5.9.2000, la banca aveva presentato domanda di ammissione al passivo in data 16.11.2000 (doc.10 mon.) e il fallimento era stato dichiarato chiuso in data 31.5. 2021
(doc.14 mon.) Per costante giurisprudenza trattandosi di obbligazioni solidali, il fallimento del debitore principale interrompe la prescrizione anche nei confronti del
7 fideiussore e la prescrizione inizia a ridecorrere solo dopo la chiusura del fallimento.
( cfr. Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 9638 del 19/04/2018 :La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c..
Conf.Sez. L, Sentenza n. 17412 del 30/08/2016 )
Dal confronto dei docc. 2 e 3 col doc. 10 del fascicolo monitorio risulta provato che i debiti per i quali la banca aveva agito contro il debitore principale sono i medesimi per i quali oggi procede contro il fideiussore, ossia quelli derivanti dal conto corrente 80.6152 e dal conto anticipi 80.147555. E' infondata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. perché, come visto, il creditore ha presentato le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione (istanza di ammissione al passivo del fallimento in data 16.11.2000 a fronte della revoca degli affidamenti nel luglio 2000). Peraltro nella fideiussione è contenuta espressa deroga all'art. 1957c.c., deroga di per sé legittima (ove non censurata sotto il profilo della uniformità in violazione della normativa antitrust, eccezione non sollevata dall'attore opponente).
Infondata è parimenti l'eccezione di mancato trasferimento della fideiussione al cessionario in quanto il contratto firmato sarebbe un contratto autonomo di garanzia e come tale sarebbe non trasferibile in assenza di consenso del garante. In realtà il contratto firmato dall'attore è una tipica fideiussione omnibus, con la quale l'attore garantisce, entro un importo determinato, qualsiasi obbligazione del debitore principale, assumendo obbligazione accessoria
Come visto, la fideiussione prestata dal (doc. 4 fasc. monitorio) Parte_1 espressamente prevede il mantenimento dell'obbligo di garanzia anche in caso di fusione, incorporazione, cessione , successione a qualsiasi titolo del creditore. In ogni caso anche ove si volesse attribuire alla fideiussione la natura di contratto autonomo di garanzia anch'esso si dovrebbe intendere ceduto al cessionario, ai sensi dell'art. 1263 c.c. e 58 TUB co. 3, secondo il quale “. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì 8 applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. L'opposizione va pertanto rigettata con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplicità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)rigetta l'opposizione, integralmente confermando il decreto ingiuntivo 1180/2023;
2) condanna l'attore opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in euro 7052,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Vicenza il 20.12.2024 Il giudice
Dr. Eloisa Pesenti
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