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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1762/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1762 /2023 promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e C.F. , in qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3 di eredi di rappresentati e difesi dall'Avv. PAOLO COLI ed elettivamente Persona_1 domiciliati presso il suo studio in Reggio Emilia, via Vittorio Veneto n. 5;
-Appellanti in riassunzione- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
ANTONELLA MICELE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casalecchio di Reno (BO), via Mazzini. 9;
DIRETTORE GENERALE DELL' Controparte_2
in qualità di commissario liquidatore dell' (C.F. , rappresentato
[...] Parte_4 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. GIUSEPPE DANILO SELVAGGIO e dall'Avv. CHIARA BICOCCHI ed elettivamente domiciliata presso la sede legale in Reggio Emilia, via Amendola n. 2;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI GIORGI ed CP_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC Email_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4 P.IVA_4
GIOVANNI GIORGI ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC
Email_1 -Appellati-
In punto a: giudizio di rinvio a seguito di riassunzione ex art. 392 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 3.9.2024.
Motivi della decisione
L'odierna controversia scaturisce dalla asserita responsabilità professionale dei sanitari dell'
[...]
né Monti in relazione al trattamento endoscopico di “rettosigmoidoscopia” praticato CP_5 in data 26.2.1991 sulla persona di affetto da morbo di Chron, diagnosticato sin Persona_1 dall'anno 1987.
Il ha citato in giudizio, avanti al Tribunale di Ferrara, la e il Pt_2 Controparte_1
Direttore Generale dell' in qualità di Commissario Liquidatore della disciolta Parte_5
, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, deducendo che Parte_4
l'intervento in endoscopia non era indicato per la patologia e le condizioni cliniche del paziente;
che, comunque, detto intervento non era stato correttamente eseguito, cagionandogli una grave perforazione intestinale;
che non era stato acquisito un valido consenso informato;
che, infine, anche la condotta nella fase post-operatoria non era stata adeguata, aggravando le conseguenze dannose dell'errore già commesso.
Il Tribunale di Reggio Emilia prima (sent. n.1771/2013) e la Corte d'Appello di Bologna poi (sent.
n. 2562/2019) hanno rigettato le domande attoree sul rilievo dell'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno in quanto – individuato il dies a quo del decorso del termine decennale nel giorno dell'intervento (26.2.1991) – il primo atto interruttivo (lettera raccomandata datata 26.2.1996) antecedente alla notifica dell'atto di citazione (21.6.2005) risultava indirizzato non alla Gestione
Liquidatoria della disciolta , né al Direttore Generale dell' in qualità di Commissario Parte_4 Pt_5
Liquidatore della stessa disciolta , bensì alla Parte_4 Controparte_6
“soggetto privo di legittimazione/titolarità passiva dei rapporti obbligatori facenti capo alle
[...]
Part ed insorti anteriormente alla data di loro soppressione, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica distinta sia da quella della sia da quella della gestione liquidatoria della ex , soggetti per i quali, CP_1 Pt_4 quindi, la prescrizione aveva continuato a decorrere. Gli eredi del deceduto nel corso del giudizio di primo grado) hanno proposto ricorso innanzi Pt_2 alla Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 25650/2023, accogliendo il primo motivo (“Violazione
e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 numero 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione dell'articolo 6 comma 1 ultima parte della legge 23 dicembre 1994 n. 724. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 comma 14 della legge 28 dicembre 1995 n. 549. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, non avendo accertato la Corte d'Appello che le sono la Pt_5 struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica delle Gestioni Liquidatorie delle Part disciolte ) e dichiarando assorbiti quelli seguenti, ha cassato la sentenza emessa da questa Corte rinviando il giudizio a diverso Collegio.
Gli eredi del anno, pertanto, riassunto tempestivamente la causa, riproponendo i motivi di Pt_2 gravame avverso la decisione del Tribunale di Ferrara di dichiarare prescritto il diritto azionato, ingiustamente rigettati dalla sentenza cassata (1.“Errore sui presupposti di fatto. Travisamento dei fatti. Omessa considerazione di fatti provati in giudizio. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Errata dichiarazione di intervenuta prescrizione del diritto. Errata affermazione della inidoneità dell'atto 26 febbraio 1996 a costituire in mora i convenuti”; 2. “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione e falsa applicazione di norme in materia di obbligazioni solidali e di obbligazioni indivisibili. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1310 codice civile”), e, di conseguenza, chiedendo l'accoglimento nel merito delle domande proposte da parte attrice sin dal primo grado.
***
Preliminarmente, non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione per violazione del principio di sinteticità e per la asserita genericità del contenuto. L'atto, infatti, pur riproponendo pedissequamente le stesse argomentazioni esposte nei gradi precedenti, illustra senza eccessive dilungazioni gli elementi di fatto e di diritto rilevanti e ben consente di individuare la pronuncia richiesta alla Corte adita e, di conseguenza, alle controparti di difendersi.
I motivi di appello riproposti a questo Collegio hanno a oggetto il tema della prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito a causa dell'intervento di “rettosigmoidoscopia” del 26.2.1991.
La questione, nello specifico, attiene alla idoneità della lettera raccomandata del 26.2.1996, inviata all' di Reggio Emilia, senza ulteriore specificazione, a interrompere la prescrizione nei Pt_5 confronti della Regione e della Gestione Liquidatoria per la disciolta CP_1 Parte_4
(nella persona del Commissario Liquidatore) e va risolta in conformità alla statuizione resa sul punto dalla Corte di Cassazione.
I giudici di legittimità hanno affermato che “l'Ausl è l'unica struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica della quale può avvalersi, e si avvale, il Direttore Generale dell' per lo Pt_5 svolgimento delle funzioni di Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria. Da ciò deriva che la struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica della Gestione Liquidatoria così come del Commissario Liquidatore altro non è che la struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica dell' Conseguentemente, se per condurre gli affari dell'ente di Gestione Pt_5
Liquidatoria (Cass. n. 9241/2020), in persona del Commissario Liquidatore, si utilizza l'Ufficio di altro Ente (AUSL) e quest'ultima riceve una richiesta risarcitoria per fatti che riguardano il
Commissario liquidatore non si può fare riferimento al dato formale e ritenere non pervenuta la richiesta in quanto tale soluzione si risolverebbe in una superfetazione metanormativa del sistema.
Quando la struttura operativa è la stessa, non è, pertanto, sufficiente fare riferimento al solo dato formale, anche in applicazione dei principi di affidamento e buona fede che permeano tutti i rapporti obbligatori, e maggior ragione, anche quelli con enti pubblici”.
In altri termini, pur senza mettere in discussione l'alterità soggettiva tra la nuova Parte_5
e la unico soggetto giuridico obbligato ad assumere a proprio
[...] CP_1 CP_1 carico i debiti degli organismi soppressi ( mediante apposite gestioni a stralcio (di pertinenza Pt_4 delle Regioni anche dopo la trasformazione in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende), la Corte Suprema ha valorizzato la circostanza che la funzione di Commissario
Liquidatore sia, in concreto, svolta dal direttore generale dell' e che, dopo la riforma degli anni Pt_5
1992-1995, ciò comportava che costui potesse avvalersi degli uffici e delle strutture amministrative dell cui era assegnato. CP_2
E allora, ai fini che qui interessano, ovvero ai fini del giudizio sulla attitudine della lettera raccomandata del 26.2.1996 a spiegare i suoi effetti interruttivi della prescrizione nei confronti di soggetti formalmente diversi da quello cui era effettivamente indirizzata, il dato sostanziale della coincidenza della struttura organizzativa dell' con quella in cui opera il Commissario Pt_5
Liquidatore non può che prevalere sul dato formale della diversa soggettività giuridica tra e Pt_5
e della distinzione tra funzioni svolte dal direttore generale dell' in quanto tale e in CP_1 Pt_5 qualità di Commissario Liquidatore. Sicché tale giudizio non può che risolversi in senso positivo.
Nemmeno le odierne parti appellate contestano il contenuto della decisione della Suprema Corte nel senso appena spiegato. Pertanto, questa Corte afferma, in accoglimento del primo motivo di appello e in riforma della sentenza di prime cure, che il diritto al risarcimento del danno vantato da Per_1 ora, per lui, dai suoi eredi) non è prescritto.
[...]
Ne consegue l'assorbimento del secondo motivo di appello, con cui gli eredi lamentano che l'eccezione di prescrizione era stata sollevata solo dalla e non anche dal Commissario CP_1
Liquidatore. Venendo al merito, la pretesa risarcitoria avanzata è fondata, essendovi prova della responsabilità dei sanitari dell'Ospedale di Castelnuovo ne' Monti per i danni cagionati a a causa Persona_1 dell'imperita esecuzione dell'intervento di colonscopia del 26.2.1991.
Sul punto, questa Corte ritiene di aderire alle risultanze della CTU medico legale esperita dal dott. nel corso del primo grado di giudizio, in quanto compiutamente motivata e Persona_2 logicamente argomentata e, del resto, non specificamente contestata dalle parti appellate, le cui obiezioni sono rimaste su un piano generico e non supportate da dati di natura tecnico-scientifica.
Il consulente, pur ritenendo corretta l'indicazione all'effettuazione dell'esame endoscopico e congrui, oltre che irrilevanti, i tempi di programmazione dello stesso (“non è stata quindi l'anticipazione nella ripetizione dell'esame all'origine della complicanza”), ha rilevato che la perforazione dell'intestino cieco verificatasi nel corso dell'intervento ha avuto origine in un barotrauma, esito di una eccessiva insufflazione di aria nell'intestino, dovuta a una “imprudente eccessiva introduzione di aria con
l'endoscopio”, probabilmente quale conseguenza di ripetuti tentativi di valicare il tratto stenotico del colon. Infatti, “l'insufflazione continuata di aria (utile e necessaria per distendere il tratto di intestino da esplorare), in presenza di una valvola ileo-cecale continente (che non consentiva la risalita di aria verso l'ileo) ha verosimilmente determinato un'abnorme distensione dei tratti intestinali a monte della stenosi con fissurazione del cieco, la porzione del cieco con diametro maggiore”.
Il fatto che la perforazione dell'intestino sia definita dal CTU quale “complicanza”, peraltro estremamente rara, non vale a escludere, come vorrebbe la difesa delle parti appellate, la responsabilità del personale medico, atteso che “Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile,
e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile” (Cass. civ., n. 5024/2022).
Nel caso di specie, la complicanza era prevedibile e certamente prevenibile dall'operatore che “non ha tenuto conto che mentre lo strumento non riusciva a superare il tratto ristretto, l'aria invece superava tale livello giungendo nello spazio del colon trasverso e ascendente”. Infatti, “Conoscendo il rischio e la possibile esistenza di sedi di minor resistenza (patologica) della parete colica
l'operatore si sarebbe dovuto fermare dopo i primi tentativi e evitare quindi di continuare a insufflare aria al fine di evitare il rischio (poi concretizzatosi) di ledere la parete colica” (cfr. pag. 21 CTU). Sebbene non sia nota la quantità di aria effettivamente introdotta, tali conclusioni trovano riscontro nel contenuto del verbale dell'intervento endoscopico del 26.2.1991 (“la stenosi non consente il passaggio dello strumento”), che lascia presumere l'effettuazione di tentativi per il passaggio dell'endoscopio e che, seppur non presente agli atti del processo, come rilevato anche dal CTU, non
è contestato dalle controparti per come riportato dall'attore (e, anzi, ammesso dal dott. cfr. Pt_6 doc. 7 fasc. Regione). Il consulente, peraltro, ha valorizzato l'oggettiva presenza della perforazione, confermata al tavolo operatorio il giorno seguente alla colonscopia e dall'esame istologico sul pezzo resecato.
L'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria, dunque, lungi dal rimanere una mera presunzione, è supportata da dati di fatto che le parti contestano solo genericamente e non si premurano di smentire offrendo alternative scientificamente validate.
Il a chiesto, in conseguenza della detta responsabilità, la liquidazione del danno biologico, Pt_2 permanente e temporaneo, con aumento a titolo di personalizzazione nella misura massima.
Il CTU ha riconosciuto in capo al danneggiato un danno biologico permanente, “attribuibile alla colposamente erronea complicanza endoscopica”, quantificabile nella misura del 20%. Poiché la menomazione dovuta alla malpractice ha aggravato la situazione patologica (corrispondente a un grado di invalidità del 30%) nella quale già si trovava il paziente (“il sacrificio del colon ha interessato un tratto intestinale già malato e quindi funzionalmente svalutato”), essa deve essere liquidata come c.d. “danno differenziale”, ovvero sottraendo dalla percentuale di invalidità da cui il paziente è risultato complessivamente affetto all'esito dell'errore medico (50%), il quantum (30%) non imputabile a detto errore, in quanto, “stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0 al punto d'invalidità aritmeticamente corrispondente alla sottrazione, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale” (cfr. Cass. civ., n. 4680/2025).
Ai fini della liquidazione, occorre peraltro tener conto del fatto che il deceduto in corso di Pt_2 causa, precisamente il 21.12.2006, per cause diverse da quelle oggetto di controversia.
Dunque, l'ammontare del danno spettante agli eredi iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita residua, che è ormai un dato certo, e non a quella probabile.
In merito al criterio da seguire, la Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. civ., n. 8481/2025) ha precisato che “In tema di danno biologico patito da persona deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, le tabelle milanesi sul cosiddetto danno da premorienza - secondo le quali il pregiudizio è maggiore in prossimità dell'evento, per poi diminuire progressivamente - non costituiscono un valido parametro di liquidazione equitativa del danno spettante "iure successionis" agli eredi sia sul piano logico, non essendo ipotizzabile che un danno definito permanente possa decrescere, sia sul piano giuridico, non corrispondendo ad equità che il pregiudizio già sopportato per un tempo certo possa essere liquidato meno di quello che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco temporale.”, dovendo avvenire la liquidazione secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti (Cass. civ., n.
29832/2024).
Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza
(dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità (cfr. sent. citata).
Nel caso di specie, la somma cui avrebbe avuto diritto il uale danno biologico differenziale Pt_2 laddove fosse rimasto in vita fino alla fine del giudizio è pari (assumendo come parametro le tabelle del Tribunale di Milano 2024, attualmente vigenti) euro 178.100,00, derivanti dalla sottrazione, dall'importo di euro 299.773,00 (i.p. pari al 50% in uomo di anni 39), di quello di euro 121.673,00
(i.p. del 30% in uomo di anni 39).
Dividendo per gli anni di vita residua (37,640 per un uomo di anni 39 nell'anno 1991 nella Regione
si ottiene la cifra di 4.731,70 che, moltiplicata per gli anni di vita residua effettiva CP_1
(15 anni e 10 mesi), ammonta ad euro 74.918,60, calcolata all'attualità.
Sempre secondo quanto accertato dal CTU, il danno biologico temporaneo subito dal mmonta Pt_2
a euro 4.743,75, ancora all'attualità (euro 1.725,00 per 15 giorni di I.T. totale, euro 1293,75 per 15 giorni di I.T. al 75% e euro 1.725,00 per 30 giorni di I.T. al 50%).
Non sussistono i presupposti per la richiesta personalizzazione, non avendo il llegato, ancor Pt_2 prima che provato, circostanze idonee a giustificare il riconoscimento di un aumento percentuale del risarcimento di base previsto per il danno biologico. Ciò in ragione del principio, ormai costante nella giurisprudenza, secondo cui “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 5865/2021).
Nel caso di specie, la difesa degli appellanti non ha nemmeno indicato per quale ragione i postumi permanenti patiti dal vrebbero provocato una più incisiva compromissione della vita della Pt_2 vittima, rispetto ai casi analoghi.
La liquidazione del danno morale, che ha autonoma rilevanza rispetto al danno dinamico-relazionale, trattandosi di distinte voci di pregiudizio, non è stata richiesta.
Del pari, non merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno per lesione del consenso informato. Non vi è prova che il paziente, ove debitamente e compiutamente informato circa il rischio del verificarsi di perforazioni dell'intestino, non si sarebbe sottoposto all'esame e, anzi, è presumibile il contrario, attesa l'incidenza estremamente rara della complicanza (tra lo 0,03% e lo 0,8%, cfr. CTU pag. 21), la periodicità e frequenza con cui si egli sottoponeva a esami della stessa natura e, comunque, la necessità dell'intervento, “essenziale per valutare l'estensione del processo patologico”.
Né il ha mai allegato (né comunque esplicitamente domandato) un danno conseguenza Pt_2 concretamente risarcibile, derivante dalla lesione del diritto alla autodeterminazione e diverso dal danno alla salute.
In definitiva, la somma complessivamente dovuta agli appellanti ammonta a euro 79.662,35 a titolo di risarcimento iure hereditatis.
Su detta somma vanno conteggiati gli interessi compensativi da calcolarsi sulla somma capitale
(determinata nel giorno dell'insorgenza del credito, ossia devalutata alla data del sinistro) via via rivalutata anno per anno, conformemente all'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (sent. n. 1712/1995).
Applicando, dunque, i criteri esposti, la Regione e il Direttore Generale CP_1 dell' in qualità di Commissario Liquidatore Controparte_6 dell' vanno condannate al pagamento in favore di e e Parte_4 Parte_1 Pt_2 [...] della somma di euro 140.755,35 (di cui euro 61.093,01 per interessi), oltre interessi Parte_3 legali dalla data della odierna sentenza sino al saldo effettivo.
Quanto al rapporto di garanzia tra le convenute e le compagnie di assicurazione chiamate in causa, va accolta l'eccezione di prescrizione da queste tempestivamente sollevata sin dal primo grado di giudizio con deposito di memorie autorizzate ex art. 180 c.p.c. (vigente ratione temporis).
Invero, è decorso il termine biennale previsto dall'art. 2952 comma 2 c.c. tra la prima richiesta di risarcimento del danno in data 26.2.1996 e la domanda in garanzia, avvenuta con l'atto di citazione per chiamata in causa di terzi dell'ottobre 2005. Invero, essendo stato accertato che la lettera raccomandata contenente la prima formulazione della domanda risarcitoria era stata correttamente notificata dal danneggiato alla Regione CP_1
(seppur formalmente, all' di Reggio Emilia), l'efficacia della missiva in parola non può essere Pt_5 negata nel rapporto tra la stessa destinataria e la sua assicurazione: la prima, ricevuta l'esplicita richiesta risarcitoria e, quindi, vedendo concretamente minacciato il suo patrimonio, era tenuta a darne comunicazione alla seconda entro il termine biennale (Cass. civ., n.2971/2019).
La difesa della del resto, al riguardo, si è limitata a ribadire la propria estraneità rispetto alla CP_1 missiva, in quanto indirizzata all' di Reggio Emilia, ma non ha offerto elementi utili a Pt_5 dimostrare di averne notiziato la compagnia assicurativa, in modo da sospendere il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2952 comma 3 c.p.c.
È inidoneo a tal fine il doc. 7, depositato dalla nel primo grado di giudizio, nel totale silenzio CP_1 delle parti in ordine al suo contenuto: a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata da
[...]
e da , spettava all'assicurata dare prova di aver effettivamente provveduto CP_4 CP_3 all'inoltro della richiesta risarcitoria, ciò che, invece, non risulta dalla produzione di una copia di una lettera sì rivolta a RAS, ma priva di riferimenti postali che ne attestino la concreta spedizione e ricezione.
La domanda di garanzia, dunque, non può che essere rigettata.
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio (primo e secondo grado, giudizio di cassazione e di rinvio) seguono la soccombenza, anche nel rapporto tra e assicurazioni, e si liquidano come da CP_1 dispositivo, ex D.M. 55/2014 (cfr. cass.19989/21), tenuto conto della natura e del valore della causa e della complessità della materia, delle attività processuali effettivamente svolte nonché di tutti i parametri indicati nel citato decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2 in qualità di eredi di avverso la sentenza n. 1171/2013 del
[...] Parte_3 Persona_1
Tribunale di Reggio Emilia ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- Accerta la responsabilità dell' della Regione per i danni patiti da Parte_4 CP_1 per i fatti di cui è causa;
Persona_1
- Per l'effetto, condanna la e il Commissario Liquidatore dell' CP_1 CP_1 [...]
al pagamento, a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis, in favore di Pt_4 Parte_1
e della somma di euro 140.755,35, oltre
[...] Parte_2 Parte_3 interessi dalla odierna sentenza al saldo effettivo: - Condanna la e il Commissario Liquidatore dell' alla CP_1 CP_1 Parte_4 rifusione, in favore degli appellanti, delle spese di lite di ogni grado di giudizio, che liquida:
o Per il primo grado, in euro 11.900,00 per compensi e 500,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, oltre spese di CTU;
o Per il secondo grado, in euro 9.600,00 per compensi ed euro 1.138,50 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA;
o Per il giudizio di cassazione, in euro 4.000,00 per compensi ed euro 27,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA;
o Per il presente giudizio, in euro 7.160,00 per compensi ed euro 786,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA;
- Rigetta la domanda di manleva formulata nei confronti di e CP_3 [...]
Controparte_4
- Condanna la Regione e il Commissario Liquidatore dell' alla CP_1 Parte_4 rifusione, in favore di e delle spese di lite di ogni CP_3 Controparte_4 grado di giudizio, che liquida:
o Per il primo grado, in euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
o Per il secondo grado, in euro 7.160,00 per compensi e per spese, oltre spese generali,
IVA e CPA;
o Per il giudizio di cassazione, in euro 3.830,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
e CPA;
o Per il presente giudizio, in euro 7.160,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA;
Così deciso in Bologna il 11.7.2025.
Il Consigliere est.
Maria Laura Benini
Il Presidente
Mariacolomba Giuliano