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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/06/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4824 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4824/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto reso in data 16.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/03/1975 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
FRANCOFONTE, VIA TRAPANI N. 30, presso lo studio dell'avv. SCHEPIS ANTONELLA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in FRANCOFONTE, VIA TRAPANI N. 30, presso lo studio dell'avv. SCHEPIS ANTONELLA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 19.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 03/12/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 14.4.1993.
Esponevano in particolare i coniugi:
pagina 1 di 3 - di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 14.4.1993 in Comune di Francofonte;
- che dall'unione sono nati tre figli, oggi tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa (n. 386/2024), emesso da questo
Tribunale in data 17.6.2021 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza la previsione di alcuna condizione di ordine economico.
All'esito dell'udienza del 15.5.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice, preso atto, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 14.4.1993, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Francofonte dell'anno
1993 (Anno 1993 – n. 1 – Parte II – Serie A); omologa le condizioni del divorzio inerenti alle figlie minori e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Francofonte di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 3.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
pagina 2 di 3 dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4824/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto reso in data 16.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/03/1975 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
FRANCOFONTE, VIA TRAPANI N. 30, presso lo studio dell'avv. SCHEPIS ANTONELLA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in FRANCOFONTE, VIA TRAPANI N. 30, presso lo studio dell'avv. SCHEPIS ANTONELLA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 19.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 03/12/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 14.4.1993.
Esponevano in particolare i coniugi:
pagina 1 di 3 - di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 14.4.1993 in Comune di Francofonte;
- che dall'unione sono nati tre figli, oggi tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa (n. 386/2024), emesso da questo
Tribunale in data 17.6.2021 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza la previsione di alcuna condizione di ordine economico.
All'esito dell'udienza del 15.5.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice, preso atto, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 14.4.1993, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Francofonte dell'anno
1993 (Anno 1993 – n. 1 – Parte II – Serie A); omologa le condizioni del divorzio inerenti alle figlie minori e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Francofonte di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 3.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
pagina 2 di 3 dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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