Articolo 13 della Legge 26 luglio 1957, n. 616
Articolo 12Articolo 14
Versione
16 agosto 1957
Art. 13.
I benefici dipendenti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge, avranno decorrenza dal 1 luglio 1957 e verranno corrisposti di ufficio, agli invalidi fino alla sesta categoria nel modo seguente:
20 per cento dall'esercizio 1957-58;
50 per cento dall'esercizio 1958-59, 100 per cento dall'esercizio 1959-60.
Le percentuali di cui al precedente comma verranno calcolate per gli invalidi di guerra ascritti alla settima ed ottava categoria sui rispettivi ammontari annui fissati dalle annesse tabelle, ridotti di lire 12 mila annue; tale differenza, invece, verra' corrisposta dall'esercizio 1960-61.
Tutti gli altri benefici dipendenti dall'applicazione della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1956; quelli previsti dagli articoli 1 e 8 verranno concessi d'ufficio; gli altri su presentazione di domanda degli interessati. Ove tale domanda venga presentata oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione della legge, i benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa presentazione.
Entrata in vigore il 16 agosto 1957
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