Versione
16 agosto 1957
16 agosto 1957
Art. 13.
I benefici dipendenti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge, avranno decorrenza dal 1 luglio 1957 e verranno corrisposti di ufficio, agli invalidi fino alla sesta categoria nel modo seguente:
20 per cento dall'esercizio 1957-58;
50 per cento dall'esercizio 1958-59, 100 per cento dall'esercizio 1959-60.
Le percentuali di cui al precedente comma verranno calcolate per gli invalidi di guerra ascritti alla settima ed ottava categoria sui rispettivi ammontari annui fissati dalle annesse tabelle, ridotti di lire 12 mila annue; tale differenza, invece, verra' corrisposta dall'esercizio 1960-61.
Tutti gli altri benefici dipendenti dall'applicazione della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1956; quelli previsti dagli articoli 1 e 8 verranno concessi d'ufficio; gli altri su presentazione di domanda degli interessati. Ove tale domanda venga presentata oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione della legge, i benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa presentazione.
I benefici dipendenti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge, avranno decorrenza dal 1 luglio 1957 e verranno corrisposti di ufficio, agli invalidi fino alla sesta categoria nel modo seguente:
20 per cento dall'esercizio 1957-58;
50 per cento dall'esercizio 1958-59, 100 per cento dall'esercizio 1959-60.
Le percentuali di cui al precedente comma verranno calcolate per gli invalidi di guerra ascritti alla settima ed ottava categoria sui rispettivi ammontari annui fissati dalle annesse tabelle, ridotti di lire 12 mila annue; tale differenza, invece, verra' corrisposta dall'esercizio 1960-61.
Tutti gli altri benefici dipendenti dall'applicazione della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1956; quelli previsti dagli articoli 1 e 8 verranno concessi d'ufficio; gli altri su presentazione di domanda degli interessati. Ove tale domanda venga presentata oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione della legge, i benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa presentazione.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 21/12/2016, n. 232Provvedimento: […] Il Ministero dell'Economia e Finanze, con memoria depositata l'11.10.2016, con riferimento all'assegno di previdenza, in aggiunta al trattamento economico di guerra, concesso ai sensi dell'art. 41, della Legge n. 648 del 1950, con il decreto n. 1015 del 14 marzo 1958, emanato a seguito della domanda presentata il 3 febbraio 1958, fa presente che la decorrenza del 1° luglio 1956 è fissata normativamente dall'art. 13, della Legge 26 luglio 1957, n. 616 (Adeguamento delle pensioni dirette di guerra). Pertanto, ogni richiesta di retrodatazione del beneficio pensionistico già concesso dal Ministero del Tesoro si pone in palese violazione con il disposto della norma citata, è priva di fondamento giuridico e non può essere rivolta oggi all'Amministrazione, in sede di giudizio di riassunzione.Leggi di più...
- art. 2945 c.c.·
- pensioni di guerra·
- inammissibilità ricorso·
- decorrenza beneficio pensionistico·
- interruzione giudizio·
- requisito reddituale·
- riassunzione giudizio·
- compensazione spese·
- art. 5 legge 205/2000·
- assegno di previdenza·
- prescrizione·
- art. 305 c.p.c.·
- art. 125 disp. att. c.p.c.·
- legge 616/1957·
- art. 41 legge 648/1950