TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/10/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3251/2024
Udienza “cartolare” del 6.10.2025
Il Giudice, viste le note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. OM TE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3251/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 135 del
9.10.2024 della Provincia di Lucca notificata in data 16.10.2024, promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Franco Parte_1 C.F._1
ER (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Altopascio (LU), via Roma n. 22, come da mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
NC DI CA (C.F. - P.IVA ), in persona del Presidente e P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, dott. rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
IC MA (C.F. e LA IA (C.F. ) C.F._3 C.F._4 dell'Avvocatura Provinciale, in forza della determina dirigenziale d'incarico n. 54 del 17.1.2025 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della Provincia di Lucca in Lucca, Piazza
Napoleone, n.1 Palazzo Ducale, giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c.;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: “chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia per i motivi sopra dedotti annullare
l'ordinanza n.135 del 9.10.2024 relativa al verbale n.11 del 14.03.2022 emesso dalla Polizia
Municipale di Altopascio con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per la resistente: “Piaccia al Giudice adito respingere l'opposizione di controparte in quanto infondata nel merito, confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata n. 135 del 09.10.2024 a
firma del dirigente della Provincia Parte_2
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri come per legge”.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 22 L. 689/81 proponeva opposizione avverso l'ordinanza- Parte_1 ingiunzione della Provincia di Lucca n. 135 del 9.10.2024, notificata in data 16.10.2024, al fine di ottenerne l'annullamento.
L'ordinanza opposta, richiamando il verbale di accertamento n. 11/2022 emesso dalla Polizia
Municipale di Altopascio in data 14.3.2022, accertava in capo all'opponente la violazione dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 209/2003, sanzionata dall'art. 13, co. 2 del medesimo decreto legislativo, per aver abbandonato, in qualità di detentore, il veicolo Ford Fiesta targato AA430SZ in evidente stato di abbandono, frammisto a vegetazione, su terreno di sua proprietà, ingiungendo allo stesso il pagamento della somma complessiva di € 1.681,00, di cui € 1.667,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 14,00 per rimborso spese di procedimento.
Con un unico motivo di opposizione, il ricorrente lamentava l'infondatezza della contestazione dal momento che la norma violata non ha lo scopo di imporre una demolizione, bensì di regolamentarla, e che non poteva prendere l'iniziativa di smaltire il veicolo in quanto non proprietario;
chiedeva altresì la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato per gravi motivi.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente, contestando puntualmente tutte le rimostranze dell'opponente e concludendo per il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta, e la causa veniva istruita con sole produzioni documentali.
All'udienza del 14.4.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la discussione l'udienza del 6.10.2025 da tenersi con modalità “cartolari”, con termine per memorie e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da non è fondata e, pertanto, non merita accoglimento. Parte_1
E? pacifico che l'autovettura collocata sul terreno di proprietà del ricorrente è in evidente stato di abbandono e che, in quanto tale, costituisce un “veicolo fuori uso” e, cioè, “rifiuto” ai sensi dell'art. 183 co. 1 lettera a) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, definito come
“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”. Peraltro, come risulta dalla visura prodotta dall'opponente, la stessa è stata cancellata d'ufficio dal
PRA nel 2019; poiché ridotta a rifiuto, l'autovettura costituisce oggetto dell'obbligo ex lege di consegnarla ad un centro di raccolta.
Infatti, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, l'art. 5 co. 1 del D. Lgs. n. 203/2009 prevede espressamente che, a fronte della detenzione di un veicolo fuori uso, sorga tale obbligo in capo al detentore.
In questo senso è dirimente il dato testuale: il comma 1 della norma dispone, per l'appunto, che: “il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta …”.
Come noto, nella redazione delle disposizioni normative, l'indicativo presente viene usato con valore prescrittivo al posto del costrutto dovere più infinito.
In secondo luogo, il soggetto su cui sorge l'obbligo di smaltimento non è soltanto il proprietario del veicolo fuori uso ma anche “colui che lo detiene a qualsiasi titolo” ex art. 3 comma 1 lettera c) del
D. Lgs. n. 209/2003.
Di conseguenza, risulta infondato quanto dedotto dall'opponente in ordine all'impossibilità di prendere l'iniziativa di smaltire il veicolo in quanto non proprietario dello stesso.
Il ricorrente, a fronte della presenza di rifiuti asseritamente provenienti da altri sul proprio terreno, avrebbe dovuto segnalare il fatto alle forze dell'ordine ma ciò non è avvenuto.
Al contrario, il , per trascuratezza, negligenza ed incuria, ha tollerato la presenza di veicoli Pt_1 altrui sul suo terreno, trasformandolo di fatto in un deposito di veicoli in stato di abbandono.
Da tali considerazioni emerge con evidenza l'infondatezza e la pretestuosità della ricostruzione fornita dal ricorrente per tentare di sottrarsi all'obbligo ex art. 5 co. 1 del D. Lgs. n. 203/2009.
In definitiva, a fronte della rilevazione di un veicolo in stato di totale abbandono su area privata, la polizia municipale ha correttamente contestato al detentore dello stesso la violazione amministrativa di cui agli artt. 5 co. 1 e 13 co. 2 del D. Lgs. n. 203/2009.
L'opposizione deve essere pertanto rigettata e confermata l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate nel dispositivo tenuto conto dei minimi tabellari in considerazione della relativa semplicità della controversia e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza- ingiunzione n. 135/2024 emessa dalla Provincia di Lucca in data 9.10.2024; condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della Parte_1
Provincia di Lucca liquidate in €. 852,00 per compenso professionale oltre maggiorazione spese generali e oneri come per legge.
Il Giudice
OM TE