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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/12/2025, n. 3340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3340 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 802/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: ha Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere istr. est. pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7970/2024, non notificata, pubblicata il 12.09.2024,
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
[...] P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. PICCIRILLI GIOVANNI OSVALDO, elettivamente domiciliato in Via Piave,
30, LANCIANO presso lo Studio di quest'ultimo, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio degli avvocati MARIA CLAUDINA SPONTI, ROSA MARIA D'AGOSTINO e
DESIDERI RD LA, elettivamente domiciliata in Milano, via Cusani 5, presso lo
Studio delle suddette professioniste, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7970/2024, pubblicata il
12/09/2024, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
1 Per Parte_1
:
[...]
“Sia della Giustizia della Corte di Appello di Milano, in riforma della appellata sentenza n.
7970/2024 del Tribunale di Milano, rigettare l'atto di opposizione proposto da avverso CP_1 il decreto ingiuntivo 1393/2021 che va confermato e dichiarato esecutivo. Con condanna di CP_1
al pagamento in favore di delle spese, compensi, spese generali, cap e iva del doppio
[...] Pt_2 grado di giudizio. In via gradata. Voglia la Corte di Appello di Milano, in caso di rigetto del primo motivo di appello, riformare la sentenza n. 79070/2024 del Tribunale di Milano disponendo la compensazione integrale delle spese e compensi di primo grado e condannare al CP_1 pagamento in favore di delle spese, compensi, spese generali, cap e iva del grado di appello” Pt_2
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione: - nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, per i motivi suesposti, con conferma integrale della sentenza del
Tribunale di Milano n. 7970/2024, depositata il 12.09.2024, non notificata, emessa nella causa n.
40962/2021 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 1293/2021. Con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (di seguito ) incardinava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 CP_1
13923/2021 del 02/08/2021, RG n. 26958/2021 del Tribunale di Milano, con il quale era stata condannata al pagamento in favore del Controparte_2
(di seguito ), a titolo di ripetizione ex art. 2033 c.c., dell'importo di
[...] Pt_2
€ 20.074,87 versato nel 2011 all'ingiunta per le addizionali provinciali sulle accise dell'energia elettrica;
il tutto oltre interessi e spese.
2. L'opponente affermava che la normativa interna in materia di accise sarebbe stata, all'epoca dei versamenti, compatibile con quella comunitaria e che la norma italiana – asseritamente in contrasto con la norma unionale – non era disapplicabile, posto che l'istituto della disapplicazione non opera in caso di direttive non self-executive nei rapporti “orizzontali”, bensì solo in quelli
“verticali”, come sancito dalla CGUE, dalla giurisprudenza di merito e da quella di legittimità.
Pertanto, fino all'abrogazione dell'addizionale sull'accisa, avvenuta a decorrere dal 1.1.2012, la normativa italiana era legittima e in vigore. sosteneva, inoltre, il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2 3. L'opponente rilevava, altresì, nel merito l'illeggibilità delle asserite prove di pagamento e sosteneva l'illegittimità della condanna alla rifusione delle spese di lite posta a suo carico, avendo agito in buona fede;
per la stessa ragione non sarebbero comunque dovuti gli interessi in misura superiore al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., a decorrere dalla domanda sino al saldo.
Per tali motivi, in via preliminare, domandava la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, in ogni caso, il rigetto della pretesa avversaria o, in subordine, la riduzione della somma ingiunta.
4. Si costituiva, tardivamente, , che contestava quanto ex adverso dedotto, affermando la non Pt_2 debenza del pagamento delle addizionali provinciali sulle accise dell'energia elettrica e la fondatezza della domanda di ripetizione nei confronti della società somministrante. Ciò anche in quanto la norma istitutiva dell'imposta addizionale risultava priva di “finalità specifica”, pertanto in contrasto con il diritto unionale (Direttiva 2008/118/CE) e disapplicabile da parte del giudice nazionale anche nelle controversie tra privati.
5. Inoltre, versava in atti, come prova del pagamento delle somme oggetto di domanda ex Pt_2 art. 2033 c.c., gli estratti conto e i bonifici bancari eseguiti.
6. Con riguardo agli interessi richiesti nella misura prevista dall'art.1284 comma 4 c.c., sosteneva fossero dovuti in ragione del carattere contrattuale del rapporto intercorso fra le parti, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
7. Le parti si scambiavano le memorie e gli scritti conclusionali e di replica.
8. Il Tribunale, con la sentenza gravata, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della opponente in quanto accipiens delle somme di cui si chiedeva la restituzione, nonché le censure relative al difetto di prova documentale dei versamenti effettuati da , ha così Pt_2 deciso: “revoca il decreto ingiuntivo opposto rigetta le domande della opposta;
condanna
Parte_1
a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro 4.000,00, per compensi, oltre CP_1 accessori di legge”.
9. Il Tribunale – svolta un'accurata disamina della disciplina in materia di accise e dei poteri di disapplicazione del giudice in caso di contrasto tra norme interne e disciplina eurounitaria – riteneva che “la disapplicazione della norma italiana non è né conforme al diritto dell'Unione, non sussistendo le condizioni per la disapplicazione necessaria con riguardo alla Direttiva
2008/118/CE e alle pronunzie della CGUE sopra analizzate, né permessa da alcuna norma del nostro ordinamento” e che, tuttavia, in forza del principio di effettività, doveva consentirsi al privato un rimedio diretto nei confronti dello Stato: tale rimedio sarebbe stato garantito dall'art. 14 TUA e “la norma di cui all'art. 14 TUA non esclude la legittimazione attiva della odierna
3 opposta rispetto all'Erario per l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.. Ciò trova autorevole conferma in plurime pronunzie della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. 23518/2008 e
6589/2009).”
10. La sentenza viene impugnata da sulla scorta di due motivi di appello: Pt_2
1) Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione sostenendo che il Tribunale “avrebbe dovuto disapplicare l'art. 6 del decreto legge 511/1988 e ciò non tanto per contrasto di tale norma con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro Stato (e dunque in esecuzione della Direttiva n. 2208/112/CE), quanto per incompatibilità della stessa con il diritto comunitario, come interpretato, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia
UE “ poiché alle sue decisioni va attribuito valore di ulteriore fonte di diritto con efficacia erga omnes nell'ambito comunitario, come da cass. civ. 2577/2012, conformi cass. civ.
5382/2017, 13425/2019.” Una volta disapplicata la norma in discorso, il primo giudice avrebbe dovuto “respingere l'opposizione proposta da con conferma del CP_1 decreto ingiuntivo opposto.”
2) Con il secondo motivo censura la condanna alle spese, assumendo la violazione degli artt. 91
e 92 c.p.c.: “infatti il Tribunale, sebbene abbia dato atto in sentenza della complessità e novità della questione e da essa risolta, negativamente per , sulla base della decisione della Pt_2
Corte Europea di Giustizia dell'11.4.24 ( intervenuta in corso di causa ) avrebbe dovuto compensare integralmente, ex art. 92 del c.p.c., le spese di causa tenendo presente che la domanda è stata introdotta nel 2021, epoca in cui la fattispecie oggetto di causa è stata affrontata inizialmente dal Giudice ordinario.”
11. Costituendosi, “evidenzia che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, CP_1 abrogata nel 2012 è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale
n. 43/2025 del 15 aprile 2025, in quanto, violando i principi unionali di cui alla Direttiva
118/2008/CE, non rispetta il requisito della finalità specifica, prevedendo solo una generica destinazione del gettito in favore delle Province” e che, tuttavia, sino a tale declaratoria, CP_1 aveva applicato correttamente le norme oggetto della stessa, ricevendo perciò in buona fede le somme versatele.
12. L'appellata sottolinea altresì che non ha mai avuto disponibilità delle somme richieste a titolo di indebito, avendole prontamente trasferite all'Erario in conformità con la normativa in materia di accise, pur avendo dovuto subire molteplici giudizi restitutori delle somme oggetto del prelievo.
13. In secondo luogo, afferma che “gli interessi dovranno essere quelli previsti dall'art. CP_1
1284 comma 1 c.c.. Come già accennato, , in quanto fornitore di energia elettrica e mero CP_1 soggetto passivo dell'imposta, non ha ottenuto alcun vantaggio patrimoniale dall'incasso di tali
4 somme dal momento che esse sono state a loro volta versate all'Amministrazione finanziaria, reale beneficiaria degli importi versati a titolo di addizionale provinciale all'energia elettrica.”
A tal proposito, l'appellata cita alcune pronunce di legittimità, che hanno escluso l'applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c. per le obbligazioni pecuniarie derivanti da ripetizione dell'indebito.
14. Da ultimo, chiede, in caso di accoglimento dell'appello, la compensazione delle spese. CP_1
15. All'udienza del 2.12.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 350-bis c.p.c., le parti hanno illustrato le rispettive difese e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
16. L'appello è fondato.
17. La questione della illegittimità della norma istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per contrasto con la direttiva 2008/118/CE (che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, quale si ipotizzava appunto fosse l'addizionale, prive di “finalità specifica”) e della possibilità per il consumatore di chiederne la restituzione al produttore (soggetto passivo dell'imposta che si rivale, appunto, sul consumatore finale addebitandogli l'importo economico dell'imposta stessa) deve ritenersi risolta in considerazione del fatto che, nelle more del giudizio, l'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già abrogato dal legislatore italiano nel 2012 - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, con la sentenza n. 43/2025 del 15/4/2025.
18. Come condivisibilmente osservato da Cass. 22/5/2025 n. 13740, a seguito della caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della suddetta addizionale
– in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale – i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
19. Secondo l'insegnamento del S.C., in altri termini, la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale;
e una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale. Pertanto, fermo restando il principio secondo cui, di regola, il fornitore è solo il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato, in modo da consentire all'Erario un rapporto tributario con pochi soggetti, quindi più efficiente e
5 controllabile (art. 53 TUA); ferma restando, altresì, la facoltà, per il fornitore, di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale, mediante addebito in fattura (art. 56 TUA) l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme. In conclusione, secondo la Corte di legittimità, “in tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito”.
20. Posto il quadro di riferimento, è evidente che aveva diritto a ripetere quanto pagato a Pt_2 titolo di accise al fornitore e, di conseguenza, l'opposizione al decreto ingiuntivo spiegata da non meritava accoglimento da parte del Tribunale. CP_1
21. L'effettivo esborso delle somme oggetto della domanda di ripetizione è stato accertato dal
Tribunale e la pronuncia non è contestata sul punto, con la conseguenza che, alla stregua delle considerazioni svolte, sarà tenuta a restituire le somme indebitamente ricevute da CP_1
. Pt_2
22. Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali andranno computati:
- al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale
(ciò in ragione della buona fede1 dell'accipiens che, nella sua qualità di soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa);
- e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale - nel caso di specie, dalla domanda svolta in via monitoria- al saldo effettivo (ciò in quanto la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie -salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge- per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento, come ribadito da Cass. n. 7677/25 e Cass. n. 61/2023).
23. In conclusione, l'appello proposto è fondato e merita accoglimento, con integrale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 7970/2024 e integrale rigetto – per infondatezza- dell'opposizione proposta da . CP_1
24. Atteso il carattere sostitutivo dell'appello, la cui sentenza è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado, alla declaratoria di rigetto dell'opposizione consegue la condanna di al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo ormai revocato, oltre agli CP_1 interessi maturati.
25. Quanto alle spese di lite, alla riforma della sentenza di primo grado consegue il riesame della pronuncia sulle spese, tra l'altro oggetto di specifica impugnazione da parte dell'appellante.
Ritiene il Collegio di dover integralmente compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio (e ritenere irrepetibili quelle sostenute per il ricorso monitorio) in ragione (i) della non univocità della giurisprudenza al momento dell'insorgere della controversia (che ha indotto le parti ad agire e resistere in assenza di una prognosi ragionevolmente chiara sul potenziale successo o insuccesso del giudizio); (ii) della pronuncia di illegittimità costituzionale (la sentenza n.
43/2025, oggetto di esame nei precedenti di questa Corte sopra richiamati), intervenuta dopo che la causa è stata incardinata (la quale ha contribuito a variare ulteriormente il quadro in cui le parti hanno agito e resistito); della necessità di una pronuncia giudiziale a carico di a sostegno CP_1 della restituzione delle somme ex art. 14 TUA.
P.Q.M.
D'altronde, non vale invocare la buona fede della rivalsa esercitata a suo tempo per sottrarsi al pagamento dei suddetti interessi: il fornitore conosceva la situazione sull'Addizionale (o avrebbe potuto e dovuto conoscerla, trattandosi, peraltro, di un operatore professionale qualificato ed esperto nel settore), senza considerare che, a differenza del consumatore, aveva a disposizione un sicuro rimedio giurisdizionale (ragion per cui avrebbe potuto non esporre in fattura l'addizionale, invece richiesta) per chiedere allo Stato il risarcimento del danno nella misura degli ulteriori interessi pagati all'utente finale nell'ambito del procedimento tributario. Di tanto era perfettamente consapevole che, nel costituirsi in primo grado, aveva chiesto la chiamata in causa della Presidenza del Pt_3 Consiglio dei Ministri: su tale statuizione il giudice di primo grado si è dichiarato incompetente e tale statuizione non è stata impugnata dall'odierna ricorrente (con conseguente pacifico riconoscimento dell'autonomia del rapporto tributario fra fornitore ed erario dal rapporto civilistico fra fornitore e consumatore).”
7 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 7970/2024, pubblicata il 12/09/2024, disattesa o assorbita ogni altra istanza, in riforma della sentenza gravata, così provvede:
- In accoglimento del proposto appello e in conseguente riforma della sentenza impugnata, condanna a versare, a titolo di ripetizione ex art. 2033 c.c., la somma di € Controparte_1
20.074,87, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, in Milano il 02/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Isabella Ciriaco Dott. Roberto Aponte
Provvedimento scritto con la collaborazione del MOT Dott.ssa Irene Milone
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul tema del rapporto tra operatività dell'art. 1284 comma 4 c.c. e contegno di buona fede dell'accipiens è utile richiamare passaggio, molto chiaro sul punto, di Cassazione civile sez. III, 11/11/2025, n. 29757: “Premesso che anche nella fattispecie sottesa al ricorso in esame l'obbligazione di restituzione azionata ha natura complessivamente contrattuale, del tutto conforme al principio che precede (espressamente richiamato) è la sentenza impugnata, che: a) in primo luogo, ha ritenuto che, trattandosi di ripetizione di indebito, la buona fede dell'accipiens non viene ad incidere sul tasso degli interessi, ma sulla loro decorrenza;
b) quindi, ha ritenuto dato non controverso che nell'ambito del rapporto contrattuale con avesse a quest'ultima Pt_3 Pt_3 addebitato, in via di rivalsa, anche le addizionali oggetto di causa (più esattamente, il pagamento di importo ad esse corrispondente), con la conseguenza che l'illegittimo esercizio della rivalsa aveva comportato un effetto restitutorio nell'ambito del rapporto civilistico tra il Fornitore ed il Consumatore;
c) infine, prendendo in esame il "rapporto civilistico" tra ha ritenuto, da un lato, che la prima aveva ottenuto dalla seconda Pt_3 la corresponsione degli importi poi chiesti in ripetizione ed il fatto che li aveva "riversati" all'Amministrazione finanziaria non incideva su tale rapporto ai fini di causa, e, dall'altro, ha ritenuto che l'asserita impossibilità di ripetere, oltre all'imposta, gli interessi pagati al Consumatore non poteva pregiudicarne la posizione e derogare ai principi regolanti la ripetizione di indebito "regolando l'art. 2033 c.c. anche la debenza degli interessi". In definitiva, nel caso di specie la corte di merito, all'esito di un articolato percorso motivazionale, ha espressamente e correttamente ritenuto applicabili gli interessi legali al tasso incrementato come definito dall'art. 1284, comma 4, c.c. "dalla data della domanda giudiziale al saldo".
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: ha Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere istr. est. pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7970/2024, non notificata, pubblicata il 12.09.2024,
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
[...] P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. PICCIRILLI GIOVANNI OSVALDO, elettivamente domiciliato in Via Piave,
30, LANCIANO presso lo Studio di quest'ultimo, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio degli avvocati MARIA CLAUDINA SPONTI, ROSA MARIA D'AGOSTINO e
DESIDERI RD LA, elettivamente domiciliata in Milano, via Cusani 5, presso lo
Studio delle suddette professioniste, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7970/2024, pubblicata il
12/09/2024, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
1 Per Parte_1
:
[...]
“Sia della Giustizia della Corte di Appello di Milano, in riforma della appellata sentenza n.
7970/2024 del Tribunale di Milano, rigettare l'atto di opposizione proposto da avverso CP_1 il decreto ingiuntivo 1393/2021 che va confermato e dichiarato esecutivo. Con condanna di CP_1
al pagamento in favore di delle spese, compensi, spese generali, cap e iva del doppio
[...] Pt_2 grado di giudizio. In via gradata. Voglia la Corte di Appello di Milano, in caso di rigetto del primo motivo di appello, riformare la sentenza n. 79070/2024 del Tribunale di Milano disponendo la compensazione integrale delle spese e compensi di primo grado e condannare al CP_1 pagamento in favore di delle spese, compensi, spese generali, cap e iva del grado di appello” Pt_2
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione: - nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, per i motivi suesposti, con conferma integrale della sentenza del
Tribunale di Milano n. 7970/2024, depositata il 12.09.2024, non notificata, emessa nella causa n.
40962/2021 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 1293/2021. Con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (di seguito ) incardinava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 CP_1
13923/2021 del 02/08/2021, RG n. 26958/2021 del Tribunale di Milano, con il quale era stata condannata al pagamento in favore del Controparte_2
(di seguito ), a titolo di ripetizione ex art. 2033 c.c., dell'importo di
[...] Pt_2
€ 20.074,87 versato nel 2011 all'ingiunta per le addizionali provinciali sulle accise dell'energia elettrica;
il tutto oltre interessi e spese.
2. L'opponente affermava che la normativa interna in materia di accise sarebbe stata, all'epoca dei versamenti, compatibile con quella comunitaria e che la norma italiana – asseritamente in contrasto con la norma unionale – non era disapplicabile, posto che l'istituto della disapplicazione non opera in caso di direttive non self-executive nei rapporti “orizzontali”, bensì solo in quelli
“verticali”, come sancito dalla CGUE, dalla giurisprudenza di merito e da quella di legittimità.
Pertanto, fino all'abrogazione dell'addizionale sull'accisa, avvenuta a decorrere dal 1.1.2012, la normativa italiana era legittima e in vigore. sosteneva, inoltre, il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2 3. L'opponente rilevava, altresì, nel merito l'illeggibilità delle asserite prove di pagamento e sosteneva l'illegittimità della condanna alla rifusione delle spese di lite posta a suo carico, avendo agito in buona fede;
per la stessa ragione non sarebbero comunque dovuti gli interessi in misura superiore al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., a decorrere dalla domanda sino al saldo.
Per tali motivi, in via preliminare, domandava la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, in ogni caso, il rigetto della pretesa avversaria o, in subordine, la riduzione della somma ingiunta.
4. Si costituiva, tardivamente, , che contestava quanto ex adverso dedotto, affermando la non Pt_2 debenza del pagamento delle addizionali provinciali sulle accise dell'energia elettrica e la fondatezza della domanda di ripetizione nei confronti della società somministrante. Ciò anche in quanto la norma istitutiva dell'imposta addizionale risultava priva di “finalità specifica”, pertanto in contrasto con il diritto unionale (Direttiva 2008/118/CE) e disapplicabile da parte del giudice nazionale anche nelle controversie tra privati.
5. Inoltre, versava in atti, come prova del pagamento delle somme oggetto di domanda ex Pt_2 art. 2033 c.c., gli estratti conto e i bonifici bancari eseguiti.
6. Con riguardo agli interessi richiesti nella misura prevista dall'art.1284 comma 4 c.c., sosteneva fossero dovuti in ragione del carattere contrattuale del rapporto intercorso fra le parti, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
7. Le parti si scambiavano le memorie e gli scritti conclusionali e di replica.
8. Il Tribunale, con la sentenza gravata, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della opponente in quanto accipiens delle somme di cui si chiedeva la restituzione, nonché le censure relative al difetto di prova documentale dei versamenti effettuati da , ha così Pt_2 deciso: “revoca il decreto ingiuntivo opposto rigetta le domande della opposta;
condanna
Parte_1
a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro 4.000,00, per compensi, oltre CP_1 accessori di legge”.
9. Il Tribunale – svolta un'accurata disamina della disciplina in materia di accise e dei poteri di disapplicazione del giudice in caso di contrasto tra norme interne e disciplina eurounitaria – riteneva che “la disapplicazione della norma italiana non è né conforme al diritto dell'Unione, non sussistendo le condizioni per la disapplicazione necessaria con riguardo alla Direttiva
2008/118/CE e alle pronunzie della CGUE sopra analizzate, né permessa da alcuna norma del nostro ordinamento” e che, tuttavia, in forza del principio di effettività, doveva consentirsi al privato un rimedio diretto nei confronti dello Stato: tale rimedio sarebbe stato garantito dall'art. 14 TUA e “la norma di cui all'art. 14 TUA non esclude la legittimazione attiva della odierna
3 opposta rispetto all'Erario per l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.. Ciò trova autorevole conferma in plurime pronunzie della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. 23518/2008 e
6589/2009).”
10. La sentenza viene impugnata da sulla scorta di due motivi di appello: Pt_2
1) Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione sostenendo che il Tribunale “avrebbe dovuto disapplicare l'art. 6 del decreto legge 511/1988 e ciò non tanto per contrasto di tale norma con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro Stato (e dunque in esecuzione della Direttiva n. 2208/112/CE), quanto per incompatibilità della stessa con il diritto comunitario, come interpretato, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia
UE “ poiché alle sue decisioni va attribuito valore di ulteriore fonte di diritto con efficacia erga omnes nell'ambito comunitario, come da cass. civ. 2577/2012, conformi cass. civ.
5382/2017, 13425/2019.” Una volta disapplicata la norma in discorso, il primo giudice avrebbe dovuto “respingere l'opposizione proposta da con conferma del CP_1 decreto ingiuntivo opposto.”
2) Con il secondo motivo censura la condanna alle spese, assumendo la violazione degli artt. 91
e 92 c.p.c.: “infatti il Tribunale, sebbene abbia dato atto in sentenza della complessità e novità della questione e da essa risolta, negativamente per , sulla base della decisione della Pt_2
Corte Europea di Giustizia dell'11.4.24 ( intervenuta in corso di causa ) avrebbe dovuto compensare integralmente, ex art. 92 del c.p.c., le spese di causa tenendo presente che la domanda è stata introdotta nel 2021, epoca in cui la fattispecie oggetto di causa è stata affrontata inizialmente dal Giudice ordinario.”
11. Costituendosi, “evidenzia che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, CP_1 abrogata nel 2012 è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale
n. 43/2025 del 15 aprile 2025, in quanto, violando i principi unionali di cui alla Direttiva
118/2008/CE, non rispetta il requisito della finalità specifica, prevedendo solo una generica destinazione del gettito in favore delle Province” e che, tuttavia, sino a tale declaratoria, CP_1 aveva applicato correttamente le norme oggetto della stessa, ricevendo perciò in buona fede le somme versatele.
12. L'appellata sottolinea altresì che non ha mai avuto disponibilità delle somme richieste a titolo di indebito, avendole prontamente trasferite all'Erario in conformità con la normativa in materia di accise, pur avendo dovuto subire molteplici giudizi restitutori delle somme oggetto del prelievo.
13. In secondo luogo, afferma che “gli interessi dovranno essere quelli previsti dall'art. CP_1
1284 comma 1 c.c.. Come già accennato, , in quanto fornitore di energia elettrica e mero CP_1 soggetto passivo dell'imposta, non ha ottenuto alcun vantaggio patrimoniale dall'incasso di tali
4 somme dal momento che esse sono state a loro volta versate all'Amministrazione finanziaria, reale beneficiaria degli importi versati a titolo di addizionale provinciale all'energia elettrica.”
A tal proposito, l'appellata cita alcune pronunce di legittimità, che hanno escluso l'applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c. per le obbligazioni pecuniarie derivanti da ripetizione dell'indebito.
14. Da ultimo, chiede, in caso di accoglimento dell'appello, la compensazione delle spese. CP_1
15. All'udienza del 2.12.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 350-bis c.p.c., le parti hanno illustrato le rispettive difese e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
16. L'appello è fondato.
17. La questione della illegittimità della norma istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per contrasto con la direttiva 2008/118/CE (che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, quale si ipotizzava appunto fosse l'addizionale, prive di “finalità specifica”) e della possibilità per il consumatore di chiederne la restituzione al produttore (soggetto passivo dell'imposta che si rivale, appunto, sul consumatore finale addebitandogli l'importo economico dell'imposta stessa) deve ritenersi risolta in considerazione del fatto che, nelle more del giudizio, l'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già abrogato dal legislatore italiano nel 2012 - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, con la sentenza n. 43/2025 del 15/4/2025.
18. Come condivisibilmente osservato da Cass. 22/5/2025 n. 13740, a seguito della caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della suddetta addizionale
– in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale – i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
19. Secondo l'insegnamento del S.C., in altri termini, la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale;
e una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale. Pertanto, fermo restando il principio secondo cui, di regola, il fornitore è solo il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato, in modo da consentire all'Erario un rapporto tributario con pochi soggetti, quindi più efficiente e
5 controllabile (art. 53 TUA); ferma restando, altresì, la facoltà, per il fornitore, di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale, mediante addebito in fattura (art. 56 TUA) l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme. In conclusione, secondo la Corte di legittimità, “in tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito”.
20. Posto il quadro di riferimento, è evidente che aveva diritto a ripetere quanto pagato a Pt_2 titolo di accise al fornitore e, di conseguenza, l'opposizione al decreto ingiuntivo spiegata da non meritava accoglimento da parte del Tribunale. CP_1
21. L'effettivo esborso delle somme oggetto della domanda di ripetizione è stato accertato dal
Tribunale e la pronuncia non è contestata sul punto, con la conseguenza che, alla stregua delle considerazioni svolte, sarà tenuta a restituire le somme indebitamente ricevute da CP_1
. Pt_2
22. Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali andranno computati:
- al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale
(ciò in ragione della buona fede1 dell'accipiens che, nella sua qualità di soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa);
- e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale - nel caso di specie, dalla domanda svolta in via monitoria- al saldo effettivo (ciò in quanto la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie -salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge- per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento, come ribadito da Cass. n. 7677/25 e Cass. n. 61/2023).
23. In conclusione, l'appello proposto è fondato e merita accoglimento, con integrale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 7970/2024 e integrale rigetto – per infondatezza- dell'opposizione proposta da . CP_1
24. Atteso il carattere sostitutivo dell'appello, la cui sentenza è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado, alla declaratoria di rigetto dell'opposizione consegue la condanna di al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo ormai revocato, oltre agli CP_1 interessi maturati.
25. Quanto alle spese di lite, alla riforma della sentenza di primo grado consegue il riesame della pronuncia sulle spese, tra l'altro oggetto di specifica impugnazione da parte dell'appellante.
Ritiene il Collegio di dover integralmente compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio (e ritenere irrepetibili quelle sostenute per il ricorso monitorio) in ragione (i) della non univocità della giurisprudenza al momento dell'insorgere della controversia (che ha indotto le parti ad agire e resistere in assenza di una prognosi ragionevolmente chiara sul potenziale successo o insuccesso del giudizio); (ii) della pronuncia di illegittimità costituzionale (la sentenza n.
43/2025, oggetto di esame nei precedenti di questa Corte sopra richiamati), intervenuta dopo che la causa è stata incardinata (la quale ha contribuito a variare ulteriormente il quadro in cui le parti hanno agito e resistito); della necessità di una pronuncia giudiziale a carico di a sostegno CP_1 della restituzione delle somme ex art. 14 TUA.
P.Q.M.
D'altronde, non vale invocare la buona fede della rivalsa esercitata a suo tempo per sottrarsi al pagamento dei suddetti interessi: il fornitore conosceva la situazione sull'Addizionale (o avrebbe potuto e dovuto conoscerla, trattandosi, peraltro, di un operatore professionale qualificato ed esperto nel settore), senza considerare che, a differenza del consumatore, aveva a disposizione un sicuro rimedio giurisdizionale (ragion per cui avrebbe potuto non esporre in fattura l'addizionale, invece richiesta) per chiedere allo Stato il risarcimento del danno nella misura degli ulteriori interessi pagati all'utente finale nell'ambito del procedimento tributario. Di tanto era perfettamente consapevole che, nel costituirsi in primo grado, aveva chiesto la chiamata in causa della Presidenza del Pt_3 Consiglio dei Ministri: su tale statuizione il giudice di primo grado si è dichiarato incompetente e tale statuizione non è stata impugnata dall'odierna ricorrente (con conseguente pacifico riconoscimento dell'autonomia del rapporto tributario fra fornitore ed erario dal rapporto civilistico fra fornitore e consumatore).”
7 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 7970/2024, pubblicata il 12/09/2024, disattesa o assorbita ogni altra istanza, in riforma della sentenza gravata, così provvede:
- In accoglimento del proposto appello e in conseguente riforma della sentenza impugnata, condanna a versare, a titolo di ripetizione ex art. 2033 c.c., la somma di € Controparte_1
20.074,87, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, in Milano il 02/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Isabella Ciriaco Dott. Roberto Aponte
Provvedimento scritto con la collaborazione del MOT Dott.ssa Irene Milone
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul tema del rapporto tra operatività dell'art. 1284 comma 4 c.c. e contegno di buona fede dell'accipiens è utile richiamare passaggio, molto chiaro sul punto, di Cassazione civile sez. III, 11/11/2025, n. 29757: “Premesso che anche nella fattispecie sottesa al ricorso in esame l'obbligazione di restituzione azionata ha natura complessivamente contrattuale, del tutto conforme al principio che precede (espressamente richiamato) è la sentenza impugnata, che: a) in primo luogo, ha ritenuto che, trattandosi di ripetizione di indebito, la buona fede dell'accipiens non viene ad incidere sul tasso degli interessi, ma sulla loro decorrenza;
b) quindi, ha ritenuto dato non controverso che nell'ambito del rapporto contrattuale con avesse a quest'ultima Pt_3 Pt_3 addebitato, in via di rivalsa, anche le addizionali oggetto di causa (più esattamente, il pagamento di importo ad esse corrispondente), con la conseguenza che l'illegittimo esercizio della rivalsa aveva comportato un effetto restitutorio nell'ambito del rapporto civilistico tra il Fornitore ed il Consumatore;
c) infine, prendendo in esame il "rapporto civilistico" tra ha ritenuto, da un lato, che la prima aveva ottenuto dalla seconda Pt_3 la corresponsione degli importi poi chiesti in ripetizione ed il fatto che li aveva "riversati" all'Amministrazione finanziaria non incideva su tale rapporto ai fini di causa, e, dall'altro, ha ritenuto che l'asserita impossibilità di ripetere, oltre all'imposta, gli interessi pagati al Consumatore non poteva pregiudicarne la posizione e derogare ai principi regolanti la ripetizione di indebito "regolando l'art. 2033 c.c. anche la debenza degli interessi". In definitiva, nel caso di specie la corte di merito, all'esito di un articolato percorso motivazionale, ha espressamente e correttamente ritenuto applicabili gli interessi legali al tasso incrementato come definito dall'art. 1284, comma 4, c.c. "dalla data della domanda giudiziale al saldo".
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