TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1714/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1714/2016 promossa da:
NON IN PROPRIO MA QUALE EREDE DELL¿ AVV. ALBERTO BOTTARI Pt_1 BOTTARI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTARI UR e dell'avv. , C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GAETANO MAGNOLFI 14 59100 PRATOpresso il difensore avv.
BOTTARI UR
ELENA NON IN PROPRIO MA QUALE EREDE DELL¿ AVV. ALBERTO BOTTARI BOTTARI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTARI UR e dell'avv. , C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA GAETANO MAGNOLFI 14 59100 PRATOpresso il difensore avv.
BOTTARI UR
ISABELLA NON IN PROPRIO MA QUALE EREDE DELL¿ AVV. ALBERTO BOTTARI BOTTARI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTARI UR e dell'avv. , C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA GAETANO MAGNOLFI 14 59100 PRATOpresso il difensore avv.
BOTTARI UR
GIOVANNI NON IN PROPRIO MA QUALE EREDE DELL¿ AVV. ALBERTO BOTTARI BOTTARI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOTTARI UR e dell'avv. , C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA GAETANO MAGNOLFI 14 59100 PRATOpresso il difensore avv.
BOTTARI UR
PAOLA ELENA LUISA NON IN PROPRIO MA QUALE EREDE DELL¿ AVV.
[...] (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOTTARI Parte_2 C.F._5
UR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GAETANO MAGNOLFI 14 59100 PRATOpresso il difensore avv. BOTTARI UR
ATTORE/I contro
QUALE PROCURATRICE SPECIALE DI (C.F. Controparte_1 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. BERTAGLIA UGO C.F._6
( PIAZZA MAZZINI 10 41121 MODENA;
C.F._7 Parte_3
( ) VIA LIA 3 REGGIO DI CALABRIA;
, elettivamente domiciliato in presso C.F._8 il difensore avv.
AURELIO DELL'AFFETTO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._9 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
pagina 1 di 6 CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive comparse conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato in data 27 gennaio 2016, i sig.ri AU, EL, LA
e Giovanni Bottari, quali eredi dell'Avv. Alberto Bottari, convenivano in giudizio la sig.ra al fine di dichiarare la revoca e/o la simulazione dell'atto di CP_3 fondo patrimoniale che la sig.ra aveva costituito nell'anno 2010 su un bene CP_2
immobile di sua proprietà, in forza di titoli esecutivi nascenti da sentenze emesse dal
Tribunale di Firenze nei confronti della convenuta. In particolare, gli attori chiedevano
“in tesi, accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale avvenuta con atto pubblico in data 17.2.2011 rogito Notaio Dr. Per_1
, registrato a Firenze il 28.2.2011, trascritto presso la Conservatoria dei RR di
[...]
Firenze in data 1.3.2011 Reg. gen. 7342, Reg. part. 4842 ed annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 8.3.2011 e di cui all'atto pubblico citato, e per l'effetto dichiararne la nullità; 2) in ipotesi, dichiarare, ex art. 2901 c.c., privo di ogni e qualsiasi giuridico effetto nei confronti degli eredi dell'Avv. Alberto Bottari l'atto costitutivo di fondo patrimoniale avvenuto con atto pubblico in data 17.2.2011 rogito
Notaio Dr. , registrato a Firenze il 28.2.2011, trascritto presso la Persona_1
Conservatoria dei RR di Firenze in data 1.3.2011 Reg. gen. 7342, Reg. part. 4842 ed annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 8.3.2011 e di cui all'atto pubblico citato. Con la condanna in via solidale dei convenuti al pagamento delle spese vive e competenze di causa, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario 15% come per legge”.
***
La sig.ra si costituiva in giudizio, contestando tutto quando addotto CP_3 dagli attori, e chiedeva “- accertare e dichiarare inammissibile ed infondata l'azione revocatoria e/ o di simulazione avanzata da controparte per le ragioni di cui in parte motiva;
- accertare e dichiarare che la sig.ra ha subito gravissimi CP_3
pagina 2 di 6 danni patrimoniali e non a causa della condotta delle controparti e, conseguentemente, condannare gli stessi al risarcimento nella misura sopra indicata
e/o nella misura, anche diversa, meglio vista dall'Ill.mo Giudicante;
- con condanna degli eredi Bottari ai sensi dell'art 96 c.p.c.”.
***
La domanda degli attori merita accoglimento. Preliminarmente va rilevato che il fondo patrimoniale di cui si chiede la caducazione è stato costituito su un bene che era – già all'atto della costituzione del fondo stesso - interessato dalla procedura esecutiva n.74/2010 RGE che, come chiarito dalla Cassazione nell'àmbito del giudizio esecutivo in argomento (sentenza n.18758 del 2017), è stata regolarmente attivata e pertanto è valida. La Suprema Corte ha chiarito che “La costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., trattandosi di mezzo di tutela del creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, poiché con l'azione de qua viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170
c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901, comma 1, c.c., senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore del debitore avuto di mira nel compimento dell'atto dispositivo.” (…) “Il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituito in fondo patrimoniale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il medesimo creditore era consapevole, al momento del perfezionamento dell'atto dal quale deriva l'obbligazione, che questa era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia ancorché intesi in senso lato ovvero volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità c.d. essenziali o indispensabili della famiglia ma anche esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al miglioramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi” (Cass. Civ., Sezione III, 8 febbraio 2021, n.2904). Nella fattispecie, la sig.ra non ha fornito tale prova, avendo esclusivamente eccepito CP_2
a proprio sostegno la sospensione della procedura esecutiva 74/2010 RGE, poi definita pagina 3 di 6 mediante pronuncia della Cassazione del 2017 che ne ha sancito la legittimità, nonché la circostanza che una delle sentenze che costituiscono titolo esecutivo – segnatamente, sentenza n.3190/2008 emessa dal Tribunale di Firenze - è stata emessa non già nei confronti della sig.ra “personalmente”, ma nei confronti della CP_2
curatela del fallimento della società riconducibile alla stessa, la C. Controparte_4
Ulteriore circostanza sintomatica dell'intento della convenuta di sottrarsi alla procedura di esecuzione preservando l'immobile da qualsiasi azione si rinviene dall'atto di costituzione del fondo patrimoniale, in cui si desume che la e il CP_2 coniuge, , non avessero la residenza al medesimo indirizzo. Ciò Controparte_5
denota la consapevolezza del sig. Dell'Affetto dei debiti gravanti sulla sig.ra
[...]
e dell'intenzione dell'Avv. Bottari prima e dei suoi eredi poi di agire in via CP_3
esecutiva sull'immobile.
Ma vi è di più.
La sig.ra neppure ha provato che il creditore era a conoscenza del fatto che i CP_2
debiti sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, come sancito dall'art. 170 c.c. secondo cui “L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. I presupposti dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 del codice civile sono da ritenersi sussistenti. Vi è, infatti, prova della sussistenza di un credito del revocante nei confronti del debitore revocando;
dell'atto di disposizione del debitore;
il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore (c.d. eventus damni); il c.d. consilium fraudis del debitore, consistente nella consapevolezza da parte del debitore di arrecare con il proprio atto un pregiudizio al creditore. Segnatamente, i crediti vantati dall'attore (e dai suoi eredi) sono stati documentalmente provati in forza della sentenza del Tribunale di Firenze n.
2619/2008 (depositata in data 30.6.2008); sentenza del Tribunale di Firenze
n.3190/2008 (depositata in data 6.9.2008); sentenza del Tribunale di Firenze
n.1522/2012; sentenza della Corte di Appello di Firenze n.254/2014 (depositata il
7.2.2014). La Suprema Corte ha chiarito che “Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, perché sussista il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto
pagina 4 di 6 impugnato è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile…….per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito
a tutela del quale la predetta azione viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale” (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2005; Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 8013 del 02/09/1996; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1050 del 10/02/1996). È noto che l'azione revocatoria ordinaria sia esperibile anche in presenza di una mera aspettativa di credito, o di un credito potenziale ed è in uno stato “litigioso” (Cass. sez. 6-3,
Ordinanza 19 febbraio 2020, n. 4212); anche il credito eventuale è, difatti, idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
La mancata certezza del credito non è ostativa alla proposizione dell'azione revocatoria, il che è coerente con la specifica funzione dell'azione stessa, che non ha scopi restauratori ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori. Pacifico, altresì, che la costituzione del fondo patrimoniale sia avvenuta con atto pubblico del 17.2.2011 e trascritto l'1.3.2011 e annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 8.3.2011. È evidente che il pregiudizio arrecato all'attore sussista e concerni la lesione delle proprie ragioni creditizie a fronte della indisponibilità del bene, atteso che la costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta in data successiva alla procedura esecutiva “genetica” n. 74/2010 RGE, sulla cui regolarità si è pronunciata definitivamente la Cassazione nel 2017. La circostanza che il fondo sia successivo comprova l'intenzionalità della a sottrarsi alle ragioni CP_2
creditorie, posto che la stessa era a conoscenza della procedura sopra menzionata e quindi, al contempo, era consapevole che con l'atto in argomento venivano arrecati pregiudizi al Bottari. Sul presupposto del consilium fraudis o scientia damni, per costante giurisprudenza della Suprema Corte è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie pagina 5 di 6 dal compimento dell'atto e, stante l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo per cui è processo, non può dubitarsi che alla data del 17.02.2011 fosse CP_3
consapevole delle pretese creditorie dell'attore, derivanti dalle sentenza del Tribunale di Firenze sopra emarginate, n. 3126/2017, pubblicata il 3.10.2017. infine, il requisito della scientia damni non presuppone che nel debitore vi sia la specifica volontà di nuocere ai creditori ma la semplice consapevolezza di rendere più difficile o incerta l'esecuzione. Sulla scorta di quanto sopra esposto, questo Giudice ritiene sussistenti i presupposti per la declaratoria di inefficacia del fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 2901 del codice civile.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, disattesa ogni altra istanze e/o eccezione, così decide:
1) Accoglie la domanda proposta da parte attrice e dichiara l'inefficacia ex art. 2901 del codice civile del fondo patrimoniale costituito in data 17.2.2011 e trascritto l'1.3.2011 e annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 8.3.2011 sull'immobile gravato dalla procedura esecutiva n.74/2010 R.G.E.;
2) Condanna la sig.ra al pagamento delle spese processuali a favore CP_3
della parte attrice che sono liquidate nella misura pari ad euro 9.000,00 di cui euro
545,00 per spese non imponibili
Firenze, 23.01.2025
Il Giudice
Dott. Mario Ferreri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1714/2016 promossa da:
NON IN PROPRIO MA QUALE EREDE DELL¿ AVV. ALBERTO BOTTARI Pt_1 BOTTARI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTARI UR e dell'avv. , C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GAETANO MAGNOLFI 14 59100 PRATOpresso il difensore avv.
BOTTARI UR
ELENA NON IN PROPRIO MA QUALE EREDE DELL¿ AVV. ALBERTO BOTTARI BOTTARI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTARI UR e dell'avv. , C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA GAETANO MAGNOLFI 14 59100 PRATOpresso il difensore avv.
BOTTARI UR
ISABELLA NON IN PROPRIO MA QUALE EREDE DELL¿ AVV. ALBERTO BOTTARI BOTTARI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTARI UR e dell'avv. , C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA GAETANO MAGNOLFI 14 59100 PRATOpresso il difensore avv.
BOTTARI UR
GIOVANNI NON IN PROPRIO MA QUALE EREDE DELL¿ AVV. ALBERTO BOTTARI BOTTARI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOTTARI UR e dell'avv. , C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA GAETANO MAGNOLFI 14 59100 PRATOpresso il difensore avv.
BOTTARI UR
PAOLA ELENA LUISA NON IN PROPRIO MA QUALE EREDE DELL¿ AVV.
[...] (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOTTARI Parte_2 C.F._5
UR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GAETANO MAGNOLFI 14 59100 PRATOpresso il difensore avv. BOTTARI UR
ATTORE/I contro
QUALE PROCURATRICE SPECIALE DI (C.F. Controparte_1 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. BERTAGLIA UGO C.F._6
( PIAZZA MAZZINI 10 41121 MODENA;
C.F._7 Parte_3
( ) VIA LIA 3 REGGIO DI CALABRIA;
, elettivamente domiciliato in presso C.F._8 il difensore avv.
AURELIO DELL'AFFETTO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._9 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
pagina 1 di 6 CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive comparse conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato in data 27 gennaio 2016, i sig.ri AU, EL, LA
e Giovanni Bottari, quali eredi dell'Avv. Alberto Bottari, convenivano in giudizio la sig.ra al fine di dichiarare la revoca e/o la simulazione dell'atto di CP_3 fondo patrimoniale che la sig.ra aveva costituito nell'anno 2010 su un bene CP_2
immobile di sua proprietà, in forza di titoli esecutivi nascenti da sentenze emesse dal
Tribunale di Firenze nei confronti della convenuta. In particolare, gli attori chiedevano
“in tesi, accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale avvenuta con atto pubblico in data 17.2.2011 rogito Notaio Dr. Per_1
, registrato a Firenze il 28.2.2011, trascritto presso la Conservatoria dei RR di
[...]
Firenze in data 1.3.2011 Reg. gen. 7342, Reg. part. 4842 ed annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 8.3.2011 e di cui all'atto pubblico citato, e per l'effetto dichiararne la nullità; 2) in ipotesi, dichiarare, ex art. 2901 c.c., privo di ogni e qualsiasi giuridico effetto nei confronti degli eredi dell'Avv. Alberto Bottari l'atto costitutivo di fondo patrimoniale avvenuto con atto pubblico in data 17.2.2011 rogito
Notaio Dr. , registrato a Firenze il 28.2.2011, trascritto presso la Persona_1
Conservatoria dei RR di Firenze in data 1.3.2011 Reg. gen. 7342, Reg. part. 4842 ed annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 8.3.2011 e di cui all'atto pubblico citato. Con la condanna in via solidale dei convenuti al pagamento delle spese vive e competenze di causa, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario 15% come per legge”.
***
La sig.ra si costituiva in giudizio, contestando tutto quando addotto CP_3 dagli attori, e chiedeva “- accertare e dichiarare inammissibile ed infondata l'azione revocatoria e/ o di simulazione avanzata da controparte per le ragioni di cui in parte motiva;
- accertare e dichiarare che la sig.ra ha subito gravissimi CP_3
pagina 2 di 6 danni patrimoniali e non a causa della condotta delle controparti e, conseguentemente, condannare gli stessi al risarcimento nella misura sopra indicata
e/o nella misura, anche diversa, meglio vista dall'Ill.mo Giudicante;
- con condanna degli eredi Bottari ai sensi dell'art 96 c.p.c.”.
***
La domanda degli attori merita accoglimento. Preliminarmente va rilevato che il fondo patrimoniale di cui si chiede la caducazione è stato costituito su un bene che era – già all'atto della costituzione del fondo stesso - interessato dalla procedura esecutiva n.74/2010 RGE che, come chiarito dalla Cassazione nell'àmbito del giudizio esecutivo in argomento (sentenza n.18758 del 2017), è stata regolarmente attivata e pertanto è valida. La Suprema Corte ha chiarito che “La costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., trattandosi di mezzo di tutela del creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, poiché con l'azione de qua viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170
c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901, comma 1, c.c., senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore del debitore avuto di mira nel compimento dell'atto dispositivo.” (…) “Il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituito in fondo patrimoniale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il medesimo creditore era consapevole, al momento del perfezionamento dell'atto dal quale deriva l'obbligazione, che questa era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia ancorché intesi in senso lato ovvero volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità c.d. essenziali o indispensabili della famiglia ma anche esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al miglioramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi” (Cass. Civ., Sezione III, 8 febbraio 2021, n.2904). Nella fattispecie, la sig.ra non ha fornito tale prova, avendo esclusivamente eccepito CP_2
a proprio sostegno la sospensione della procedura esecutiva 74/2010 RGE, poi definita pagina 3 di 6 mediante pronuncia della Cassazione del 2017 che ne ha sancito la legittimità, nonché la circostanza che una delle sentenze che costituiscono titolo esecutivo – segnatamente, sentenza n.3190/2008 emessa dal Tribunale di Firenze - è stata emessa non già nei confronti della sig.ra “personalmente”, ma nei confronti della CP_2
curatela del fallimento della società riconducibile alla stessa, la C. Controparte_4
Ulteriore circostanza sintomatica dell'intento della convenuta di sottrarsi alla procedura di esecuzione preservando l'immobile da qualsiasi azione si rinviene dall'atto di costituzione del fondo patrimoniale, in cui si desume che la e il CP_2 coniuge, , non avessero la residenza al medesimo indirizzo. Ciò Controparte_5
denota la consapevolezza del sig. Dell'Affetto dei debiti gravanti sulla sig.ra
[...]
e dell'intenzione dell'Avv. Bottari prima e dei suoi eredi poi di agire in via CP_3
esecutiva sull'immobile.
Ma vi è di più.
La sig.ra neppure ha provato che il creditore era a conoscenza del fatto che i CP_2
debiti sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, come sancito dall'art. 170 c.c. secondo cui “L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. I presupposti dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 del codice civile sono da ritenersi sussistenti. Vi è, infatti, prova della sussistenza di un credito del revocante nei confronti del debitore revocando;
dell'atto di disposizione del debitore;
il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore (c.d. eventus damni); il c.d. consilium fraudis del debitore, consistente nella consapevolezza da parte del debitore di arrecare con il proprio atto un pregiudizio al creditore. Segnatamente, i crediti vantati dall'attore (e dai suoi eredi) sono stati documentalmente provati in forza della sentenza del Tribunale di Firenze n.
2619/2008 (depositata in data 30.6.2008); sentenza del Tribunale di Firenze
n.3190/2008 (depositata in data 6.9.2008); sentenza del Tribunale di Firenze
n.1522/2012; sentenza della Corte di Appello di Firenze n.254/2014 (depositata il
7.2.2014). La Suprema Corte ha chiarito che “Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, perché sussista il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto
pagina 4 di 6 impugnato è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile…….per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito
a tutela del quale la predetta azione viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale” (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2005; Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 8013 del 02/09/1996; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1050 del 10/02/1996). È noto che l'azione revocatoria ordinaria sia esperibile anche in presenza di una mera aspettativa di credito, o di un credito potenziale ed è in uno stato “litigioso” (Cass. sez. 6-3,
Ordinanza 19 febbraio 2020, n. 4212); anche il credito eventuale è, difatti, idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
La mancata certezza del credito non è ostativa alla proposizione dell'azione revocatoria, il che è coerente con la specifica funzione dell'azione stessa, che non ha scopi restauratori ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori. Pacifico, altresì, che la costituzione del fondo patrimoniale sia avvenuta con atto pubblico del 17.2.2011 e trascritto l'1.3.2011 e annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 8.3.2011. È evidente che il pregiudizio arrecato all'attore sussista e concerni la lesione delle proprie ragioni creditizie a fronte della indisponibilità del bene, atteso che la costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta in data successiva alla procedura esecutiva “genetica” n. 74/2010 RGE, sulla cui regolarità si è pronunciata definitivamente la Cassazione nel 2017. La circostanza che il fondo sia successivo comprova l'intenzionalità della a sottrarsi alle ragioni CP_2
creditorie, posto che la stessa era a conoscenza della procedura sopra menzionata e quindi, al contempo, era consapevole che con l'atto in argomento venivano arrecati pregiudizi al Bottari. Sul presupposto del consilium fraudis o scientia damni, per costante giurisprudenza della Suprema Corte è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie pagina 5 di 6 dal compimento dell'atto e, stante l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo per cui è processo, non può dubitarsi che alla data del 17.02.2011 fosse CP_3
consapevole delle pretese creditorie dell'attore, derivanti dalle sentenza del Tribunale di Firenze sopra emarginate, n. 3126/2017, pubblicata il 3.10.2017. infine, il requisito della scientia damni non presuppone che nel debitore vi sia la specifica volontà di nuocere ai creditori ma la semplice consapevolezza di rendere più difficile o incerta l'esecuzione. Sulla scorta di quanto sopra esposto, questo Giudice ritiene sussistenti i presupposti per la declaratoria di inefficacia del fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 2901 del codice civile.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, disattesa ogni altra istanze e/o eccezione, così decide:
1) Accoglie la domanda proposta da parte attrice e dichiara l'inefficacia ex art. 2901 del codice civile del fondo patrimoniale costituito in data 17.2.2011 e trascritto l'1.3.2011 e annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 8.3.2011 sull'immobile gravato dalla procedura esecutiva n.74/2010 R.G.E.;
2) Condanna la sig.ra al pagamento delle spese processuali a favore CP_3
della parte attrice che sono liquidate nella misura pari ad euro 9.000,00 di cui euro
545,00 per spese non imponibili
Firenze, 23.01.2025
Il Giudice
Dott. Mario Ferreri
pagina 6 di 6