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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2487 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 10350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 10350/2024 vertente
TRA
; quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv.to OLIVARES TIZIANA e dall'avv. FERRARI GIANPAOLO
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 6.8.2024 le ricorrenti in epigrafe indicate quali eredi di esponevano Persona_1
che il loro de cuius dopo in ricovero in data 25/09/1990 presso l'Ospedale Monaldi di Napoli con diagnosi di: “valvulopatia”, durante il quale subiva una trasfusione con una sacca di sangue, evidenziavano che successivamente, nel luglio 1995, gli veniva diagnosticata una
“Ipertransaminasemia e positività per HCV” e l'anno seguente una “Epatite cronica mite da HCV con steatosi”; che in considerazione della elettiva via ematologica di trasmissione del “virus C”, attraverso la somministrazione di sangue ed emoderivati, essendo verosimile che il contagio potesse essere avvenuto proprio attraverso la predetta trasfusione, il de cuius inoltrava domanda amministrativa, volta ad ottenere i benefici previsti dall'art. 1 della Legge 210/92; e che la
Competente Commissione Medica Ospedaliera, dichiarava il nesso di causalità tra la trasfusione praticata e l'epatopatia da “virus C”; che pertanto, mediante Decreto Dirigenziale N. 657 del
03/09/2002, al De cuius, veniva riconosciuto ai sensi della Legge 210/92, il diritto all'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, con conseguente liquidazione della relativa prestazione;
che in data 30/03/2023 il loro de cuius veniva ricoverato presso il Pt_2
reparto di Epatologia del “CHU de NICE” – Centro Ospedaliero Universitario a Nizza per
“Carcinoma Epatocellulare Progressivo, su Epatite virale cronica C (HCV) post- trasfusione”, ove in data 24/04/2023 decedeva;
che ritenendo esservi una sicura correlazione evolutiva tra il danno da
“Epatite virale cronica C (HCV) post- trasfusione” e l'“Epatocarcinoma” che portava poi, al decesso del le ricorrenti, chiedevano il riconoscimento del diritto all'Assegno una Tantum, oppure Pt_2 all'Assegno Reversibile;
che nonostante il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, il non aveva dato risposta. CP_1
Tutto ciò premesso le attrici hanno quindi chiesto di dichiarare, il diritto delle ricorrenti, n.q. di eredi ab intestato del De cuius al riconoscimento dell'Assegno una Tantum oppure Persona_1 dell'Assegno Reversibile per quindici anni, di cui all' art.2, comma 3 Legge 25/02/1992, n. 210, come modificato dall'art. 1, comma 3 L. 25/7/1997 n. 238, nella misura di Legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e conseguentemente condannare il al pagamento delle somme CP_1
dovute, oltre interessi e rivalutazione e spese del giudizio
Costituitosi in giudizio il ha chiesto il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto CP_1
con vittoria di spese.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Oggetto del giudizio è la richiesta da parte delle ricorrenti, quali eredi del sig. , Persona_1 dell'assegno reversibile, ovvero dell'assegno una tantum a causa del decesso del de cuius a seguito dell'infezione HCV contratta in ragione della emo-trasfusione subita in data 29.5.1990.
Va tuttavia osservato che per giurisprudenza della SC ormai unanime l'.indennizzo oggetto di causa spetta unicamente agli aventi diritto che possiedono il requisito della vivenza a carico della vittima
(Cass. civ. 25/11/2020 n. 26842 ha infatti chiarito che gli aventi diritto all'.indennizzo sono tali non tanto per il vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto per una condivisione determinata proprio dallo speciale vincolo di convivenza senza il quale la giustificazione della misura assistenziale verrebbe a mancare, in ragione di una concezione di famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento). Afferma infatti la SC (Cass. 26842/2020):
“Questa Corte, con la sentenza n. 11407 del 2018, alla quale va data continuità, interpretando il reticolato normativo scandito dalla successione evidenziata ha già ritenuto rafforzato il requisito, immanente nella legislazione in materia, della vivenza a carico della vittima, giacchè la protezione accordata jure proprio con la prestazione economica in esame poggia sulla concezione di famiglia parentale intesa quale comunità sociale di reciproco sostentamento, i cui appartenenti, nell'ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto per il mero vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto per la condivisione derivante proprio dallo speciale vincolo di convivenza, cardine della legislazione e senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe
a mancare.
20. Qualora dovesse considerarsi abolito il requisito della vivenza a carico, solo perchè non ripetuto dal legislatore del 1997, in un corpo normativo che non si occupa affatto della natura dell'istituto ma si preoccupa di evidenziare la non necessaria esclusività del contributo economico della vittima al sostentamento della famiglia, l'assegno una tantum perderebbe la sua peculiare funzione pubblicistica assistenziale di ristoro, anche economico, garantito dall'ordinamento agli stretti familiari del congiunto deceduto per assumere la diversa connotazione, latamente risarcitoria, dei cui presupposti non vi è, però, traccia alcuna nell'attuale sistema normativo della provvidenza qui trattata.
21. La disciplina complessivamente richiamata della provvidenza assistenziale in esame si fonda, invero, sul riconoscimento del diritto soggettivo alla prestazione economica a carattere assistenziale
(Cass., Sez.Un. 10418 del 2006) e trova il suo fondamento nei principi richiamati dalla Corte
Costituzionale (v., per tutte, Corte Cost. n. 307 del 1990) e, sostanzialmente, nell'art. 32 Cost., in collegamento con l'art. 2, perchè volta ad operare il bilanciamento tra il sacrificio della salute di ciascuno e la tutela della salute degli altri, alla base dei trattamenti vaccinali, tenuto conto del dovere di solidarietà sociale, di cui agli artt. 2 e 38 Cost., giacchè "in un'ottica più avanzata di socializzazione del danno incolpevole il legislatore ordinario può individuare ipotesi, maggiormente rilevanti o ritenute meritevoli, in cui la collettività partecipa, con un indennizzo, a compensare tale danno altrimenti non risarcibile" (Cass., Sez. Un., n. 8064 del 2010; v., inoltre, fra le altre, Cass. n.
20322 del 2018)
Nel caso di specie parte ricorrente nulla ha allegato in merito al possesso della “vivenza a carico”
Ne consegue il rigetto del ricorso, restando le ulteriori eccezioni del resistente assorbite CP_1
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1200,oo oltre IVA CPA e rimborso come per legge
Aversa 4.6.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 10350/2024 vertente
TRA
; quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv.to OLIVARES TIZIANA e dall'avv. FERRARI GIANPAOLO
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 6.8.2024 le ricorrenti in epigrafe indicate quali eredi di esponevano Persona_1
che il loro de cuius dopo in ricovero in data 25/09/1990 presso l'Ospedale Monaldi di Napoli con diagnosi di: “valvulopatia”, durante il quale subiva una trasfusione con una sacca di sangue, evidenziavano che successivamente, nel luglio 1995, gli veniva diagnosticata una
“Ipertransaminasemia e positività per HCV” e l'anno seguente una “Epatite cronica mite da HCV con steatosi”; che in considerazione della elettiva via ematologica di trasmissione del “virus C”, attraverso la somministrazione di sangue ed emoderivati, essendo verosimile che il contagio potesse essere avvenuto proprio attraverso la predetta trasfusione, il de cuius inoltrava domanda amministrativa, volta ad ottenere i benefici previsti dall'art. 1 della Legge 210/92; e che la
Competente Commissione Medica Ospedaliera, dichiarava il nesso di causalità tra la trasfusione praticata e l'epatopatia da “virus C”; che pertanto, mediante Decreto Dirigenziale N. 657 del
03/09/2002, al De cuius, veniva riconosciuto ai sensi della Legge 210/92, il diritto all'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, con conseguente liquidazione della relativa prestazione;
che in data 30/03/2023 il loro de cuius veniva ricoverato presso il Pt_2
reparto di Epatologia del “CHU de NICE” – Centro Ospedaliero Universitario a Nizza per
“Carcinoma Epatocellulare Progressivo, su Epatite virale cronica C (HCV) post- trasfusione”, ove in data 24/04/2023 decedeva;
che ritenendo esservi una sicura correlazione evolutiva tra il danno da
“Epatite virale cronica C (HCV) post- trasfusione” e l'“Epatocarcinoma” che portava poi, al decesso del le ricorrenti, chiedevano il riconoscimento del diritto all'Assegno una Tantum, oppure Pt_2 all'Assegno Reversibile;
che nonostante il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, il non aveva dato risposta. CP_1
Tutto ciò premesso le attrici hanno quindi chiesto di dichiarare, il diritto delle ricorrenti, n.q. di eredi ab intestato del De cuius al riconoscimento dell'Assegno una Tantum oppure Persona_1 dell'Assegno Reversibile per quindici anni, di cui all' art.2, comma 3 Legge 25/02/1992, n. 210, come modificato dall'art. 1, comma 3 L. 25/7/1997 n. 238, nella misura di Legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e conseguentemente condannare il al pagamento delle somme CP_1
dovute, oltre interessi e rivalutazione e spese del giudizio
Costituitosi in giudizio il ha chiesto il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto CP_1
con vittoria di spese.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Oggetto del giudizio è la richiesta da parte delle ricorrenti, quali eredi del sig. , Persona_1 dell'assegno reversibile, ovvero dell'assegno una tantum a causa del decesso del de cuius a seguito dell'infezione HCV contratta in ragione della emo-trasfusione subita in data 29.5.1990.
Va tuttavia osservato che per giurisprudenza della SC ormai unanime l'.indennizzo oggetto di causa spetta unicamente agli aventi diritto che possiedono il requisito della vivenza a carico della vittima
(Cass. civ. 25/11/2020 n. 26842 ha infatti chiarito che gli aventi diritto all'.indennizzo sono tali non tanto per il vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto per una condivisione determinata proprio dallo speciale vincolo di convivenza senza il quale la giustificazione della misura assistenziale verrebbe a mancare, in ragione di una concezione di famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento). Afferma infatti la SC (Cass. 26842/2020):
“Questa Corte, con la sentenza n. 11407 del 2018, alla quale va data continuità, interpretando il reticolato normativo scandito dalla successione evidenziata ha già ritenuto rafforzato il requisito, immanente nella legislazione in materia, della vivenza a carico della vittima, giacchè la protezione accordata jure proprio con la prestazione economica in esame poggia sulla concezione di famiglia parentale intesa quale comunità sociale di reciproco sostentamento, i cui appartenenti, nell'ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto per il mero vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto per la condivisione derivante proprio dallo speciale vincolo di convivenza, cardine della legislazione e senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe
a mancare.
20. Qualora dovesse considerarsi abolito il requisito della vivenza a carico, solo perchè non ripetuto dal legislatore del 1997, in un corpo normativo che non si occupa affatto della natura dell'istituto ma si preoccupa di evidenziare la non necessaria esclusività del contributo economico della vittima al sostentamento della famiglia, l'assegno una tantum perderebbe la sua peculiare funzione pubblicistica assistenziale di ristoro, anche economico, garantito dall'ordinamento agli stretti familiari del congiunto deceduto per assumere la diversa connotazione, latamente risarcitoria, dei cui presupposti non vi è, però, traccia alcuna nell'attuale sistema normativo della provvidenza qui trattata.
21. La disciplina complessivamente richiamata della provvidenza assistenziale in esame si fonda, invero, sul riconoscimento del diritto soggettivo alla prestazione economica a carattere assistenziale
(Cass., Sez.Un. 10418 del 2006) e trova il suo fondamento nei principi richiamati dalla Corte
Costituzionale (v., per tutte, Corte Cost. n. 307 del 1990) e, sostanzialmente, nell'art. 32 Cost., in collegamento con l'art. 2, perchè volta ad operare il bilanciamento tra il sacrificio della salute di ciascuno e la tutela della salute degli altri, alla base dei trattamenti vaccinali, tenuto conto del dovere di solidarietà sociale, di cui agli artt. 2 e 38 Cost., giacchè "in un'ottica più avanzata di socializzazione del danno incolpevole il legislatore ordinario può individuare ipotesi, maggiormente rilevanti o ritenute meritevoli, in cui la collettività partecipa, con un indennizzo, a compensare tale danno altrimenti non risarcibile" (Cass., Sez. Un., n. 8064 del 2010; v., inoltre, fra le altre, Cass. n.
20322 del 2018)
Nel caso di specie parte ricorrente nulla ha allegato in merito al possesso della “vivenza a carico”
Ne consegue il rigetto del ricorso, restando le ulteriori eccezioni del resistente assorbite CP_1
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1200,oo oltre IVA CPA e rimborso come per legge
Aversa 4.6.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo