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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
riunita in camera di consiglio e così composta:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 491/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22 gennaio 2025, vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, alla Via Marconi Parte_1 Parte_2
n. 24, presso lo studio dell'Avv. Claudia Romano (pec che li Email_1 rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Domenico Colaci (pec
, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del Email_2 fascicolo telematico;
ATTORI
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Mariastella Paolì, giusta procura speciale alla lite depositata nel fascicolo telematico, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via F. Crispi n. 5 presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppina Ludovico;
CONVENUTO
CONCLUSIONI:
Per e : “Chiedono all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita di voler Parte_1 Parte_2 fissare ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c. l'udienza di comparizione delle parti, assegnando all'ente convenuto un termine per la sua costituzione, provvedendo, all'esito del giudizio, nel modo che segue:
Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere la determinazione giudiziale dell'indennizzo per il bene espropriato e per quello inerente i danni alla proprietà residua, con conseguente relativa determinazione e parallelo riconoscimento a favore dei medesimi ricorrenti dell'importo di euro
244.000,00 ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda
1 sino al soddisfo;
B) condannare il a corrispondere, ai predetti titoli, ai Controparte_1 ricorrenti la somma di euro 224.000,00 ovvero la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda sino al soddisfo;
C) condannare il al pagamento Controparte_1 delle spese competenze ed onorari di causa.
Voglia, in via istruttoria, nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio cui affidare il compito di provvedere alla stima di quanto dovuto ai ricorrenti, tenendo conto dei criteri indicati nel presente ricorso e, in particolare, del valore di mercato del terreno espropriato, della relativa effettiva estensione e dei danni arrecati alla proprietà residua”.
Per il convenuto: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita di accertare e dichiarare in via preliminare
l'inammissibilità del presente giudizio per la sua palese tardività; in via subordinata accertare e dichiarare equa e giusta l'indennità così come determinata dal nel decreto Controparte_1 di espropriazione prot. n. 12555 del 9.3.2023, confermandone il suo valore, con rigetto integrale delle ulteriori richieste, domande risarcitorie e maggiorazioni richieste perché infondate in fatto ed in diritto.
Con condanna di controparte alle spese e competenze di lite”.
FATTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. presentato, telematicamente, il 2 aprile 2024, Parte_2
e hanno chiesto alla Corte di Appello di Catanzaro la determinazione giudiziale Parte_1 dell'indennità di esproprio dei terreni in loro proprietà e il risarcimento del danno alla proprietà residua, con condanna del al pagamento, ai predetti titoli, della complessiva somma Controparte_1 di euro 244.000,00, ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo. Vinte le spese di lite.
A sostegno della domanda hanno esposto che:
- i signori e sono proprietari di un terreno a destinazione non agricola e a Pt_2 Parte_1 vocazione edificabile sito nel Comune di Vibo Valentia dell'estensione complessiva di circa are 2.720 mq, identificato nel C.T. di Vibo Valentia al foglio 39, particella 22, redditi: dominicale euro 4,21 e agrario euro 2,11, superficie 2.720 (per come si evince dal rogito notarile del 19 dicembre 2016, rep. n. 123794 e racc. n. 30200);
- con decreto di esproprio prot. n. 12555 del 9 marzo 2023, il Comune di Vibo Valentia ha espropriato una porzione del detto terreno per una superficie complessiva di 1.305 metri quadrati ed a titolo di indennità provvisoria ha determinato una somma irrisoria, che non è stata accettata;
- con nota del 5 maggio 2023, acquisita al protocollo comunale al n. 22665 del 5 maggio 2023,
i ricorrenti hanno chiesto al Comune di Vibo Valentia l'immediato avvio del procedimento di liquidazione definitiva di esproprio, evidenziando che tale indennità dovrà essere quantificata in base al reale valore di mercato dell'area espropriata che, alla luce della sua vocazione
2 edificatoria e della sua particolare collocazione in un contesto urbano dotato di tutti i servizi e a ridosso della strada che collega il Comune di Vibo Valentia al Controparte_2
- che, alla nota del 5 maggio 2023, ha fatto seguito la nota prot. n. 24741 del 16 maggio 2023 del Dirigente del Settore 5 del Comune di Vibo Valentia;
- che i ricorrenti, con diffida del 15 giugno 2023, hanno diffidato il Dirigente del Settore n. 5 del
Comune di Vibo Valentia ad attivare, entro e non oltre i prossimi trenta giorni, il procedimento volto alla determinazione della giusta indennità di espropriazione definitiva;
- che, però, con nota protocollo n. 35849 del 14 luglio 2023, il Dirigente del Settore n. 5 del
Comune ha ribadito il corretto operato dell'Ente, specificando altresì che l'area Controparte_1 oggetto di intervento non può essere considerata assolutamente a “vocazione edificatoria”, e ha allegato certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno;
- che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di Vibo Valentia, il terreno espropriato per le sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche ha, di fatto, una chiara vocazione edificatoria e, quindi, per la quantificazione della relativa indennità vanno applicati i criteri previsti dalla legge per i suoli che hanno siffatta vocazione;
- che il sacrificio del diritto di proprietà provata per il perseguimento dei pubblici interessi connessi ad una procedura espropriativa deve trovare adeguato e serio ristoro per come riconosciuto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), per la quale l'indennizzo non è legittimo se non consiste in una somma che si ponga “in rapporto ragionevole con il valore del bene”;
- che ad analoghe conclusioni è giunta la giurisprudenza interna, sia di merito che di legittimità;
- che, a fronte dell'inerzia dell'Amministrazione ed in assenza di stima definitiva, il proprietario espropriato, una volta emesso il decreto di esproprio, è abilitato ad attivare, in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 67/1990, il procedimento di determinazione della giusta indennità, per la cui definizione, non si pone alcun problema di decadenza poiché, in mancanza della stima definitiva, difetta il momento iniziale da cui far decorrere il termine per proporre opposizione alla stima;
- che, nella vicenda in esame il calcolo dell'indennizzo deve essere effettuato tenendo conto del valore effettivo del bene espropriato, della sua reale estensione e dei gravi nocumenti arrecati alla residua proprietà;
- che, in conclusione, i ricorrenti hanno diritto ad ottenere la determinazione giudiziale dell'indennizzo a loro spettante in conseguenza dell'esproprio e, a tal fine, occorre tenere conto dell'effettivo valore del terreno espropriato, della relativa concreta estensione, dei danni arrecati alla proprietà residua.
2. Con decreto del 17 aprile 2024, il Presidente della Seconda Sezione Civile ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del giorno 8 luglio 2024, disponendo la notificazione del ricorso
3 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a cura dell'attore nel termine indicato dall'art. 281- undecies c.p.c.
3. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, deducendo: 1) in via preliminare, la tardività del presente giudizio e quindi la sua inammissibilità in quanto proposto oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 54, comma 2, del D.P.R n. 327 del 2001 e, successivamente, dall'art. 29, comma 3, del D. Lgs. n. 150 del 2011, per l'opposizione alla stima definitiva dell'indennità di esproprio;
2) nel merito, ha argomentato che l'area in questione non possa essere considerata assolutamente a “vocazione edificatoria”, in quanto il terreno espropriato identificato catastalmente al foglio 39 p.lla 22, si trova chiaramente in una zona delimitata dalla fascia di rispetto di area a rischio di frana di cui al Piano di
Assetto Idrogeologico (P.A.I.), come peraltro evidenziato dalla medesima Autorità di Bacino che era stata interpellata per quanto concerne la progettazione dei lavori;
che, in base al certificato di destinazione urbanistica, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, non è ammessa in tali aree alcun intervento edilizio, tanto è che la medesima particella è individuata nella tavola 20 - Sistema
Naturale ed Ambientale - Fattibilità delle azioni di piano (pericolosità idrogeomorfologiche quale territorio con fattibilità di trasformazione con gravi limitazioni (Classe 4), ricadendo ancor prima nell'ATU del territorio prevalentemente rurale (4.2.0) caratterizzato dalla presenza di fattori naturalistici, le cui aree sono prevalentemente orientate a salvaguardare la conservazione;
che non ha avuto luogo un esproprio parziale ai sensi dell'art. 33 D.P.R. n. 327/2001, così come pure non spettante è l'aumento del 10% ex art. 37, comma 2, stante l'esatta determinazione dell'indennità di esproprio, valutata come agricola.
4. Con ordinanza di data 12 luglio 2024 il Consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato – ai sensi dell'art. 275 bis c.p.c. – l'udienza davanti al Collegio del 22 gennaio
2025 assegnando alle parti termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte limitate alla precisazione delle conclusioni, e ulteriore termine 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
5. L'udienza collegiale del 22 gennaio 2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 27 gennaio 2025, comunicata alle parti il 29 gennaio 2025.
DIRITTO
I. Va esaminata, in via assolutamente prioritaria, l'eccezione di tardività del ricorso proposto dai signori per la determinazione dell'indennità di espropriazione, formulata dal Pt_1 Controparte_1
sul presupposto che il ricorso sarebbe stato proposto oltre il termine perentorio di trenta
[...] giorni previsto dall'art. 54, comma 2, D.P.R. n. 327 del 2001 e, successivamente, dall'art. 29, comma
3, del D. Lgs. n. 150 del 2011.
L'eccezione è infondata e va disattesa.
Giova premettere in facto, che:
4 con nota prot. n. 46427 del 4 ottobre 2022, il Comune di Vibo Valentia comunicava a Pt_1
e , l'avvio del procedimento di espropriazione per l'esecuzione dei “Lavori
[...] Parte_2 di messa in sicurezza delle aree interne al centro storico della città di Vibo Valentia”;
con la suddetta nota il Comune indicava gli estremi catastali del terreno in proprietà Pt_1 da espropriare (terreno identificato catastalmente al foglio 39, particella 22, del Comune di
Vibo Valentia) e l'indennità di € 1.635,06;
i signori non producevano osservazioni nei successivi trenta giorni dalla Pt_1 comunicazione della nota prot. n. 46427 del 4 ottobre 2022;
il Comune di Vibo Valentia adottava in data 9 marzo 2023 il decreto di esproprio prot. n. 12555, notificato ai il 14 marzo 2023; Pt_1
con nota ricevuta dal Comune di Vibo Valentia il 5 maggio 2023, i precisavano di non Pt_1 avere mai accettato “l'esigua ed irrisoria indennità provvisoria” stabilita nel decreto di esproprio e chiedevano “l'immediato avvio del procedimento di liquidazione dell'indennità definitiva di esproprio”, da quantificarsi in base al reale valore di mercato dell'area espropriata;
il Comune riscontrava suddetta nota, evidenziando che il terreno espropriato si trovava in zona delimitata dalla fascia di rispetto di area a rischio frana di cui al P.A.I. (Piano di Assetto
Idrogeologico) e che “l'area oggetto di intervento non può essere considerata assolutamente
a “vocazione edificatoria” (cfr. nota prot. n. 24741 del 16 maggio 2023);
con successiva comunicazione del 15 giugno 2023, i signori chiedevano al Pt_1 CP_1 di Vibo Valentia di avviare, ai sensi dell'art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001, entro e non oltre trenta giorni, il procedimento di liquidazione dell'indennità definitiva di esproprio;
il , con nota n. prot. 35849 del 14 luglio 2023, ribadiva di aver operato Controparte_1
“nel totale rispetto della normativa vigente, seguendo pedissequamente quanto previsto dall'iter amministrativo”;
in data 2 aprile 2024, e adivano l'intestata Corte di Appello per Parte_1 Parte_2 la determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione.
Come sopradetto, il , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la tardività del Controparte_1 ricorso proposto dai signori , in quanto proposto oltre il termine perentorio di trenta giorni Pt_1 previsto dall'art. 54, comma 2, D.P.R. n. 327 del 2001 e, successivamente, dall'art. 29, comma 3, del
D.Lgs. n. 150 del 2011.
L'eccezione non è fondata. Essa, infatti, muove dall'erroneo presupposto della definitività della indennità di espropriazione determinata dall'autorità espropriante con la nota prot. n. 46427 del 4 ottobre 2022, con la quale il Comune di Vibo Valentia comunicava a e , Parte_1 Parte_2
l'avvio del procedimento di espropriazione per l'esecuzione dei “Lavori di messa in sicurezza delle aree interne al centro storico della città di Vibo Valentia”, ed indicava gli estremi catastali del terreno in proprietà da espropriare (terreno identificato catastalmente al foglio 39, particella 22, del Pt_1
Comune di Vibo Valentia) e l'indennità (provvisoria) di € 1.635,06.
5 Orbene, a norma dell'art. 20, comma 1, D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di pubblica utilità), divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni (cd. indennità provvisoria).
A mente del successivo comma 4, l'atto che determina in via provvisoria la misura dell'indennità di espropriazione è notificata al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorità procedente.
Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può:
comunicare all'autorità espropriante che condivide la determinazione dell'indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile (art. 20, comma 5);
limitarsi a designare un tecnico di fiducia, al fine dell'applicazione dell'art. 21, comma 2;
lasciare decorrere i trenta giorni. In tal caso si intende non concordata la determinazione dell'indennità di espropriazione. L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma, quindi, effettuato il deposito, può emettere ed eseguire il decreto di esproprio (art. 20, comma 14).
Nell'ipotesi da ultimo considerata (mancato accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione), l'autorità espropriante deve promuovere il procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di esproprio, secondo le modalità delineate dall'art. 21 D.P.R. n. 327/2001. In particolare, deve invitare il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario,
a comunicare entro i successivi venti giorni se intende avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto dall'art. 21 e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia.
La terna di esperti predispone e deposita la propria relazione secondo le modalità previste dal medesimo art. 21 (commi da 2 a 16).
Nel caso di specie, poiché i signori – dopo aver ricevuto la nota prot. n. 46427 del 4 ottobre Pt_1
2022, con la quale il comunicava loro l'avvio del procedimento di Controparte_1 espropriazione per l'esecuzione dei “Lavori di messa in sicurezza delle aree interne al centro storico della città di Vibo Valentia”, e l'indennità provvisoria di € 1.635,06 – non hanno comunicato all'autorità espropriante di condividere la determinazione dell'indennità di espropriazione, né si sono avvalsi della facoltà di designare un tecnico di fiducia, ma hanno lasciato decorrere i trenta giorni, è, di conseguenza, evidente che l'indennità di esproprio provvisoria proposta dal Controparte_1 deve intendersi non accettata (ex art. 21, comma 4, D.P.R. n. 327/2001). Quindi l'autorità espropriante
– a fronte della non accettazione dell'indennità da parte dei proprietari – avrebbe dovuto procedere, ai sensi dell'art. 21 del medesimo T.U., a nominare una terna di esperti per la determinazione della stima definitiva.
Nella vigenza della Legge n. 865 del 1971, la Suprema Corte aveva chiarito che, in tema di espropriazione all'espropriando spettano due azioni per chiedere la determinazione della giusta
6 indennità a seconda che sia stata calcolata o meno da parte della Commissione provinciale l'indennità definitiva di cui all'art. 16 della legge n. 865 del 1971.
Nel primo caso “l'espropriando potrà proporre l'opposizione alla stima nel breve termine di decadenza di cui all'art. 19 della legge 865 cit., nel secondo, invece, in cui sia stata soltanto offerta dall'espropriante l'indennità provvisoria, all'espropriando è consentita, dopo la decisione n. 67 del
1990 della Corte costituzionale, chiedere la determinazione giudiziale del giusto indennizzo di cui all'art. 42 Cost. e tanto anche là dove il provvedimento di stima da parte della Commissione venga emesso tardivamente o non venga emesso, con l'unica condizione, imprescindibile per l'esercizio di entrambe le azioni, dell'intervenuta pronuncia del decreto di esproprio, con cui si realizza il trasferimento della proprietà dell'immobile a titolo originario dall'espropriato all'ente espropriante e la sostituzione del diritto reale del primo in diritto al giusto indennizzo (tra le altre: Cass. 30/08/2007
n.18314; Cass. 24/10/2011 n. 21943). Pertanto, la provvisorietà o definitività dell'indennità non dipende dalla qualifica attribuitale dal decreto di esproprio ma dalla diversa funzione assegnata alla relativa ma dalla diversa funzione assegnata alla relativa stima dal legislatore, che nel subprocedimento previsto dall'art. 11 della legge n. 865 cit., relativo alla stima provvisoria, si esaurisce con l'offerta in misura congrua all'espropriando ed il tentativo di addivenire alla cessione volontaria dell'immobile che ne sostituisce comunque l'ammontare (art. 12, primo comma), mentre nel prosieguo, e qualora non venga accettata dal proprietario, tale sostituzione è richiesta dall'espropriante dopo l'adozione del decreto di esproprio alla Commissione provinciale di cui agli artt.
15 e 16 della legge citata, la quale la determina in via definitiva, rendendola incontestabile ove non tempestivamente impugnata davanti alla corte di appello nel termine di decadenza stabilito dalla norma (Cass. 21/10/2011 n. 21886; Cass. 04/02/2016 n. 2193)” (cfr. Cass. civ., 6 novembre 2019, n.
28520).
Allo stesso modo, nella normativa vigente, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 24 maggio 2016,
n. 10720; Cass. civ., 6 marzo 2017, n. 5517; Cass. civ., 8 febbraio 2018, n. 3074; Cass. civ., 27 aprile
2017, n. 10446; Cass. civ., 9 novembre 2016, n. 22844), ha, infatti, chiarito che, anche secondo la disciplina del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, al proprietario espropriato sono concesse due azioni:
l'una di determinazione dell'indennità di esproprio e l'altra di opposizione alla stima, a seconda se sia o meno stata calcolata l'indennità definitiva, che è demandata alla Commissione Provinciale ed, in alternativa, al collegio dei tecnici di cui all'art. 21. La previsione dell'art. 54, che costituisce la codificazione del principio, costantemente affermato (Cass. civ., 18 luglio 2013, n. 17604; Cass. civ.,
6 luglio 2012, n. 11406; Cass. civ., 1 agosto 2008, n. 20997; Cass. civ., 10 agosto 2001, 11054), secondo cui, emanato il provvedimento ablativo, sorge contestualmente, ed è perciò stesso azionabile, il diritto del proprietario a percepire il giusto indennizzo di cui all'art. 42 Cost. – che si sostituisce al diritto reale e non subordinato alla liquidazione in sede amministrativa – si pone in consonanza con la sequenza procedimentale prevista dall'art. 20, commi 11 e 12; 22, 23 e 26, comma
11, del T.U., in base alla quale “- come già accadeva nel sistema di cui alla L. n. 865 del 1971 - la
7 pronuncia del decreto di esproprio segue di regola la sola offerta dell'indennità provvisoria, che, a norma dell'art. 23, co 1, lett. c, deve essere indicata nel provvedimento e precede logicamente la determinazione dell'indennità definitiva. Nell'ipotesi eccezionale in cui il decreto tardi, invece, ad essere emesso e tuttavia nelle more sia egualmente determinata l'indennità definitiva (ad opera della
Commissione provinciale ovvero del collegio dei tecnici) insorge la sola necessità che nel decreto di esproprio sia indicata anche la determinazione dell'indennità suddetta (artt. 27 e 23 lett. d, ove significativamente la nomina dei tecnici è considerata solo "eventuale"). E proprio al lume di dette due fattispecie -quella fisiologica e quella eccezionale in cui il decreto di esproprio segue la stima definitiva- si spiega il disposto dell'art. 29, co 3, del d.lgs. n. 150 del 2011 che prevede che il termine di 30 giorni per proporre opposizione decorre "dalla notifica del decreto di esproprio"; ovvero "dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio" (cfr. Cass. civ., 8 febbraio 2018, n. 3074).
Non essendo intervenuta alcuna stima definitiva, il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l'opposizione alla stima, di cui all'art. 54, comma 2, D.P.R. n. 327 del 2001 e, successivamente, dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2011, non ha, dunque, neppure iniziato a decorrere e l'azione di determinazione giudiziale dell'indennità resta proponibile per l'intera durata della prescrizione decennale, a far tempo dall'emanazione del provvedimento ablatorio (Cass. civ., 8 febbraio 2018, n. 3074, cit.; Cass. civ., 24 maggio 2016, n. 10720; Cass. civ., 6 marzo 2017, n. 5517)
Da tanto consegue la tempestività del ricorso proposto dai signori , dovendosi appunto Pt_1 ritenere che la domanda di determinazione dell'indennità sia stata tempestivamente proposta.
La causa va quindi rimessa sul ruolo per l'espletamento di CTU finalizzata alla determinazione dell'indennità di espropriazione.
II. La regolamentazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio proposta da e Parte_1
nei confronti del , così provvede: Parte_2 Controparte_1
a. Dichiara tempestiva la domanda di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
b. Dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
c. Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Silvana Ferriero
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