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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/06/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 948 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Gabriele Ciardo;
[...]
[...]
[...]
[...]
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Massimo Ferrante;
INCIDENTALE- Controparte_2
1 A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 23.03.2022, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio e la causa è stata decisa previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“Con la domanda introduttiva l'attrice ha proposto opposizione all'atto di precetto reiterato notificatole in data 27/10/2016 deducendo che in data 21/12/2015, il Rag. aveva Controparte_1
sottoposto a pignoramento ex art.521bis c.p.c. i due autoveicoli di sua proprietà, in forza di un credito pari ad €.5.487,50 oltre interessi legali maturati e maturandi, giusta decreto ingiuntivo del Giudice di
Pace di Lecce N.1716/15 e successivo atto di precetto notificato il 26/09/2015; che in data
17/03/2016, senza avvalersi del patrocinio di un avvocato, depositava presso il Tribunale di Lecce istanza di conversione del pignoramento, prima che il creditore iscrivesse la causa al ruolo generale, di conseguenza, la causa veniva iscritta al ruolo generale dalla debitrice al N.880/2016 R.E.M. ed assegnata al Giudice dell'Esecuzione Avv. Giovanna Boccuni che la chiamava sul proprio ruolo all'udienza dell'11/05/2016; che a tale udienza, atteso che il creditore non aveva depositato presso la cancelleria del Tribunale di Lecce - Sezione Commerciale - Esecuzioni mobiliari la nota di iscrizione al ruolo generale e la debitrice, giusta istanza di conversione, depositata in cancelleria, aveva proceduto all'iscrizione a ruolo della causa, il Giudice dell'Esecuzione si pronunciava come segue: “dato atto e rilevato che la presente procedura risulta iscritta a ruolo dal debitore, visto l'art.159 ter disp. di att. c.p.c., rilevato che nel presente caso il creditore procedente aveva termine di giorni 30 dalla predetta iscrizione a ruolo per il deposito degli atti conformi di cui al predetto articolo pena l'inefficacia del pignoramento P.T.M. dichiara la procedura inefficace e, per l'effetto, la improcedibilità dell'esecuzione. Dispone per l'effetto lo svincolo dei beni dal pignoramento e dunque la cancellazione della trascrizione sull'autovettura targata EC223RJ al
N. LE A 015070T e quella sull'autovettura targata EC224RJ al N. LE A 015069W del
03/02/2016.
Dispone altresì lo svincolo della somma versata dal debitore in data 17/03/2016 sul conto N.
1E2460432886 e intestato a presso BANCA SELLA”. Parte_1
2 Esponeva ancora che con atto notificato in data 21/06/2016 il Rag. proponeva reclamo CP_1
avverso la prefata Ordinanza innanzi a codesto On. Tribunale ed all'udienza del 12/07/2016, dopo ampia discussione, il Presidente Dott. Alessandro Silvestrini – Giudice Estensore Dott. Carolina Elia, con Sentenza N.3658/2016 pubblicata il 27/07/2016, motivando in diritto che, ai sensi ed agli effetti di cui all'Art. 159-ter c.p.c. “… Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica
l'art.164-ter delle presenti disposizioni”, confermava il provvedimento impugnato e rigettava il reclamo.
Evidenziava quindi che il pignoramento era divenuto inefficace perché il creditore non aveva depositato i documenti indicati dall'art.521-bis entro trenta giorni dalla predetta iscrizione a ruolo e che il rag.
stante l'inefficacia sopravvenuta del pignoramento ex art.159 ter c.p.c. (accertata in via CP_1
definitiva) e la conseguente estinzione della procedura, avrebbe dovuto procedere alla cancellazione del pignoramento trascritto al PRA di Lecce con formalità del 03/02/2016 ed entro e non oltre cinque giorni dalla sopravvenuta inefficacia (art.164 ter, Disp. Att. c.p.c.), facendo dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato.
Lamentava quindi di aver subito un danno derivante dall'omessa comunicazione di inefficacia del pignoramento e dalla conseguente omessa cancellazione delle trascrizioni sulle due autovetture aziendali nuove, rimaste totalmente inutilizzate dal giorno del pignoramento sino alla cancellazione della trascrizione
o meglio dal giorno in cui il pignoramento è divenuto inefficace al giorno della cancellazione.
Si opponeva quindi al successivo atto di precetto reiterato, notificato in data 27/10/2016, chiedendo di accertare il danno subito da liquidare in via equitativa ed opponendo il relativo credito in compensazione con il credito indicato nell'atto di precetto reiterato.
Si costituiva in giudizio il Rag. depositando la comparsa di costituzione e risposta nella quale CP_1
chiedeva il rigetto della domanda attorea”.
Con sentenza n. 3090 del 2019, emessa in data 03.10.2019, il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma pari ad € 118,00; con Parte_1
compensazione integrale tra le parti delle spese e competenze del giudizio. In particolare il Tribunale, dato atto dell'intervenuto pagamento nelle more del giudizio dell'intera debenza da parte dell'opponente in favore dell'opposto, dichiarava, sostanzialmente,
3 venuto meno l'interesse dell'opponente ad una pronuncia sulla richiesta compensazione e, ritenuta l'ammissibilità della proposizione della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. in via autonoma, all'esito dell'esame del comportamento processuale dell'opposto al fine di verificarne l'illegittimità e l'idoneità a fondare una responsabilità ex art. 96 c.p.c., escludeva l'imputabilità al delle conseguenze di danno asseritamente derivate CP_1
dal ritardo nella cancellazione della trascrizione del pignoramento, osservando che la stessa parte attrice, presente all'udienza dell'11.5.2016 all'esito della quale era stato emesso l'ordine giudiziale di cancellazione della trascrizione, ben avrebbe potuto attivarsi autonomamente per limitare l'aggravamento dei danni ex art. 1227 c.c., come del resto, nei fatti, era poi avvenuto;
riconosceva, infine, il solo della opponente a vedersi rifuse le spese per ottenere la cancellazione della trascrizione.
Con atto di citazione notificato in data 25.10.2019, ha interposto appello Parte_1
avverso la citata sentenza, mai notificata – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma della stessa, dichiararsi la totale compensazione del credito azionato da con quello derivante dal risarcimento del danno causato Controparte_1
da quest'ultimo all'appellante, da accertarsi in via equitativa oltre alle spese sostenute e documentate e, per l'effetto, condannarsi alla restituzione in Controparte_1
proprio favore di quanto pagato a seguito della conversione del pignoramento
N.196/2017 R.G.E. oltre interessi e rivalutazione dall'insorgenza al soddisfo;
in subordine, preso atto della conversione del pignoramento, condannarsi Controparte_1
alla restituzione in favore dell'attrice delle somme riconosciute come non dovute e indicate in atto di precetto, quali €.45,34 a titolo di interessi ed €.27,00 a titolo di diritti di segreteria per l'iscrizione a ruolo del ricorso monitorio nonché al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento, di una somma pari al danno da lei subito, da accertarsi in via equitativa oltre alle spese sostenute e documentate, interessi e rivalutazione dall'insorgenza all'effettivo soddisfo;
con condanna dell'opposto alla refusione delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite nella misura del 15% ed oneri come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 27.01.2020, si è costituito , il quale ha chiesto di Controparte_1
4 rigettare l'appello principale poiché del tutto infondato e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza fatta eccezione per il capo sulle spese di lite da riformare, in accoglimento dello spiegato appello incidentale, ponendo quelle del primo grado di giudizio interamente a carico dell'opponente ovvero compensandole in Parte_1
minima parte e ponendo la residua maggior parte a carico della stessa opponente;
condannare l'appellante al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, ex art. 91,
c. 1, c.p.c., ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, c.
3, c.p.c., in favore dell'appellato condannare l'appellante al pagamento Controparte_1
delle spese e competenze del presente giudizio, oltre alle spese generali, Cassa Avvocati ed
IVA, con distrazione in favore dell' avvocato antistatario.
All'udienza del 27.04.2022, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352
c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. All'esito della disamina del thema decidendum devoluto nella presente fase, ritiene la Corte, sulla base della valutazione in chiave decisoria delle diverse questioni che lo integrano, di poter fare applicazione del cd. “principio della ragione più liquida”.
1.1. Com'è noto, detto principio, che contempla un metodo decisionale fondato sulla verifica delle soluzioni delle diverse questioni sotto il profilo del loro "impatto operativo” ai fini della decisione, consente di sostituire al criterio dell' ordine logico-giuridico delle questioni da trattare, di cui all"art. 276 cpc , quello dell'evidenza dirimente della loro decisione, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzate dall' art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base di una questione assorbente di immediata decisione, restando superata l'utilità processuale della preventiva decisione intermedia delle questioni che, secondo i criteri di logica giuridica, dovrebbero precederne l'esame e la valutazione, così consentendo di pervenire, comunque, alla giusta decisione, ma sulla base di un percorso motivazionale
“alleggerito” dalla omissione della decisione sulle questioni intermedie non decisive.
5 1.2. Ebbene, il rilievo decisivo ed assorbente che rende superfluo l'esame di ogni ulteriore questione, concerne la assoluta genericità delle prospettazioni in punto di danno che integrano l'iniziativa processuale ex art. 96 c.p.c. adottata da nei confronti Parte_1
di , come desumibili dall'originario atto di citazione ex art. 615 Controparte_1
c.p.c. proposto in primo grado. In tale atto, che, in mancanza di integrazioni operate con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., esaurisce il thema decidendum di parte opponente, quest'ultima ha attribuito a , una condotta abusiva prospettata Controparte_1
come “processuale” e consistita nell'aver omesso di attivarsi per la cancellazione della trascrizione del pignoramento da lui operato su due autoveicoli aziendali di proprietà della
Signore, dopo che la procedura esecutiva n. 880/2016 R.E. (incardinata su iniziativa della
Signore che aveva depositato istanza di conversione del pignoramento prima che il quale creditore munito del titolo esecutivo nei suoi confronti, costituito dal d.i. CP_1
n. 1716/15 del Giudice di Pace di Lecce, iscrivesse la causa al ruolo generale delle esecuzioni) in data 11.05.2016, era stata dichiarata improcedibile dal G.E. per sopravvenuta inefficacia del pignoramento, in conseguenza dell'omesso deposito, da parte del creditore pignorante, delle prescritte copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La Signore ha, conseguentemente, richiesto la condanna del al risarcimento dei danni da lei asseritamente patiti per la totale CP_1
inutilizzabilità delle autovetture pignorate, per il periodo in cui tale pignoramento si era indebitamente protratto a causa dell'inerzia del creditore, che avrebbe dovuto, invece, attivarsi prontamente per la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
1.3. Senonchè, le prospettazioni in punto di danno offerte dalla odierna appellante risultano assolutamente generiche in quanto – come si evince dall'atto di citazione in opposizione proposto in primo grado, non integrato con successive memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.- le stesse consistono nella mera allegazione della “totale inutilizzabilità” delle autovetture nel periodo d'interesse, senza alcuna specificazione delle voci di danno che sarebbero conseguite a tale inutilizzabilità, sia come “danno emergente”, sia come
“lucro cessante”, senza che, pertanto, risulti consentito individuare le specifiche conseguenze sfavorevoli emerse nella sfera patrimoniale della proprietaria delle autovetture pignorate.
6 1.4. E' il caso di sottolineare che l'opponente, la quale, in primo grado, aveva richiesto una liquidazione equitativa del danno da “totale inutilizzabilità” delle auto pignorate – solo genericamente prospettato - ha poi, in appello, provveduto a dettagliare le voci di danno in concreto riportate (si veda alle pp. 15 e 16 dell'atto di appello), descrivendole come “di facile quantificazione”.
1.5. Ebbene, trattandosi, all'evidenza, di integrazioni del thema decidendum contenenti la allegazione di fatti nuovi, da ritenersi inammissibili, in quanto fatti non dedotti in primo grado e, pertanto, rimasti sottratti al contraddittorio anche probatorio fra le parti - non può però farsi a meno di rilevare che proprio tale tardiva (ed inammissibile) prospettazione degli specifici danni asseritamente subiti dall'opponente, conclama le obiettive carenze della iniziativa processuale dell'opponente in quanto dimostra come non sussistano i presupposti per l'invocata liquidazione equitativa del danno, in un primo momento solo genericamente dedotto, dato che l'opponente ben avrebbe potuto, da subito, precisare le conseguenze patrimoniali, per lei sfavorevoli, conseguite al protrarsi dell'inerzia del creditore opposto.
1.6. Dovendosi, pertanto confermare il rigetto delle pretese risarcitorie reiterate nella presente sede dall'appellante (nonché della correlata domanda di compensazione), dato atto che le statuizioni con cui il giudice di primo grado ha condannato il al CP_1
pagamento, in favore di della somma di € 118,00 non sono state Parte_1
impugnate, ritiene la Corte di dover, però, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite, come richiesto, con tempestivo appello incidentale, dal ponendo le spese CP_1
processuali sostenute da quest'ultimo in primo grado, come liquidate in dispositivo, con distrazione, totalmente a carico della Signore che, in quanto soccombente, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, dovrà rifondere al anche le spese processuali CP_1
da lui sostenute per resistere nella presente fase, nella liquidazione di cui al dispositivo, sempre con distrazione..
2. Stante il rigetto dell'appello, va dato atto che sussistono, a carico di Parte_1
i presupposti di applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 c.p.c.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 3090/2019 emessa dal Tribunale di Lecce il 03.10.2019
[...]
così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: condanna Signore alla rifusione delle spese processuali del primo grado di Pt_1
giudizio sostenute da , che liquida in complessivi € Controparte_1
1.300,00 oltre rimborso spese forfettario del 15 % ed accessori di legge, da corrispondersi al procuratore antistatario;
3) conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
4) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da CP_3
che liquida in complessivi € 1.647,00 (di cui € 147,00 Controparte_1
per spese) oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori di legge, da corrispondersi al procuratore antistatario.
Così deciso in Lecce, il 12.6.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Maurizio Petrelli
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