TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9750 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Numero sent. ________________
Numero R.G. _________________
Numero Cron. ________________
Numero Rep. _________________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE
RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att.
c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 58461 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MA IN con studio in Roma Via dei Settemetri 11/E unitamente e disgiuntamente all'Avv. Pasqualina Monaco ed elett.te dom.to presso lo
1 studio di quest'ultima, in Roma, Via Albalonga 7, come da procura in calce al presente atto
OPPONENTE
E
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Roberto Bilotta con Studio sito in Roma alla Via Federico Cesi n.
21, ed ivi elettivamente domiciliata, giusta delega in calce atto di precetto
23.11.23
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in data 9/12/23 (doc. 01) la Sig.ra notificava al Sig. Controparte_1 [...]
la sentenza di divorzio del Tribunale di Velletri n. 3035/17 Parte_1
unitamente al precetto, con il quale gli intimava il pagamento della somma di
Euro 20.315,25 oltre accessori, a titolo di differenza per il parziale versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio da Per_1
2 ottobre 2018 a ottobre 2022, e per aver omesso di corrispondere integralmente l'assegno di mantenimento da novembre 2022 ad oggi, oltre aggiornamento Istat;
Proponeva opposizione l in quanto a suo dire la somma intimata era Pt_1
certamente non dovuta ed errata nel suo ammontare, per ragioni di estinzione dell'obbligazione per avvenuto pagamento, di prescrizione,
nonché per la genericità con cui vengono indicate le somme asseritamente dovute dall'opponente;
Parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni
Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, anche inaudita altera parte: sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto precetto opposto e notificato al Sig. in data 9/12/23 per tutti i motivi indicati Pt_1
nel suesposto atto di citazione, ed evitare in tal modo che la Sig.ra CP_1
possa promuovere l'esecuzione in danno dell'attore per l'importo di Euro
20.315,25;
in via principale: in accoglimento dell'opposizione, dichiarare l'inesistenza,
l'invalidità, l'inefficacia, la nullità e/o l'annullabilità del precetto e comunque compensato il credito di cui all'atto di precetto, in tutti i casi dichiarare la
[...]
tenuta al pagamento della restante somma, di € 5.484,75, ovvero di CP_1
3 quella somma che sarà accertata in corso di causa;
- in via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle richieste avanzate dalla Sig.ra , compensare tutte le somme Controparte_1
reciprocamente dovute dalle parti, ovvero quelle che risulteranno dovute o quelle maggiori o minori somme che emergeranno in corso di causa.Si
costituiva ritualmente, parte opposta, la quale argomentava nella memoria in risposta contestando tutto quanto prodotto ed eccepito da controparte nel proprio atto di opposizione e rassegava le seguenti conclusioni
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza,
eccezione, deduzione, produzione e difesa in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto in quanto priva dei motivi di legge, e nel merito rigettare la proposta opposizione in quanto infondata, tanto in fatto quanto in diritto, e/o in via subordinata dichiarare prescritto l'importo richiesto nell'atto di precetto opposto relativo ai mesi di novembre 2017 €. 250,00 e dicembre 2017 €. 250,00 detraendo così
l'importo di €. 500,00 dall'importo totale richiesto in precetto di €. 20.315,25
condannando così il Sig. al pagamento dell'importo Parte_1
complessivo di €. 19.815,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della notifica dell'atto di precetto sino all'effettivo soddisfo e rigettando
4 per il resto l'opposizione proposta. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
Veniva fissata udienza ad hoc per la trattazione della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Sentite le parti, considerato che il difensore di parte opposta aveva confermato a domanda dello scrivente giudice che l'azione esecutiva non era ancora stata intrapresa, si riteneva di non provvedere sulla sospensione invocata e di rimandare ogni decisione sulla stessa all' udienza fissata per il merito, in modo tale,da consentire alle parti di utilizzare questo tempo per ragionare su un eventuale accordo bonario.
Veniva dichiarato quindi sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo .All'udienza di trattazione, ritenendo la causa di natura documentale, lo scrivente giudice invitava immediatamente le parti già all'udienza fissata ai sensi dell'art. 183 c.p.c, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda di sospensione è quindi assorbita dalla presente decisione mediante la stesura della sentenza.
Andiamo al merito delle questioni sollevate.
5 La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione. Nel caso in questione l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 615 I comma c.p.c per tutte le motivazioni sollevate.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt.
615 e 617 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono,
quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2003, n. 3477). Ne
segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti.
L'opposizione va parzialmente accolta.
Sull'eccezione di prescrizione quinquennale degli importi richiesti nell'atto di precetto.
6 La Sig.ra ha richiesto il pagamento dell'assegno di Controparte_1
mantenimento con raccomandata del 08/03/23 ricevuta dall'opponente in data 13/03/23 (All. 3).
Parte opposta nella comparsa di costituzione si è associata all'eccezione di prescrizione ritenendo così non dovuti dal Sig. gli importi Parte_1
richiesti relativi ai soli mesi di Novembre 2017 e Dicembre 2017 per l'importo complessivo di €. 500,00. così come evidenziato e richiesto dalla difesa dell'opponente nella propria comparsa di costituzione.
Secondo costante giurisprudenza, il precetto non é comunque sanzionabile con la nullità qualora tale atto intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta. L'eccessività della somma portata nel precetto,
infatti, non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cassazione
Civile, sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938; Cassazione Civile, 27 febbraio 2008,
n. 5515 ed in ultimo 27032 del 2014.
7 L'eccezione va accolta nella modalità che segue ed il precetto va ridotto di euro 500,00.
Per quanto riguarda le somme da Novembre 2022 ad oggi ,non spetta a questo giudice stabilire ed accertare se il figlio lavorasse o meno o se avesse lavorato saltuariamente o per poche settimane con contratti a tempo determinato durante l'arco temporale contestato dal 2018 al 2023.
Non spetta al giudice dell'opposizione a precetto stabilire se dall'estratto conto previdenziale dell del 15/03/2024 (All. 6) si evince o meno che CP_3
il Sig. ha iniziato a lavorare con regolarità solo dal mese di Parte_2
Luglio 2023 .Tale accertamento spetta al giudice della modifica delle condizioni.
Quel che conta per lo scrivente giudice è il titolo esecutivo in virtù del quale sono state precettate le somme. Tale titolo non è stato mutato nelle sedi competenti ed è valido ed efficace cosi come posto e descritto nel precetto.
Le parti potranno rivolgersi al giudice competente per chiedere la modifica delle condizioni.
8 Per le somme da Ottobre 2018 a Maggio 2021 va rilevato che il titolo esecutivo non prevede che le somme fossero pagate direttamente nelle mani del figlio Per_1
Allo stato, quel che conta e che non vi è prova del pagamento effettuato come da titolo esecutivo. Anche tale eccezione va quindi disattesa.
Sull'adeguamento istat, va rilevato che per legge, deve essere sempre rivalutato annualmente in base agli indici Istat. anche se ciò non è
espressamente indicato nel provvedimento del tribunale.
L'obbligatorietà dell'aggiornamento ISTAT è previsto per adeguarlo al costo della vita.
In ultimo va rigettata la richiesta di compensazione cosi come avanzata dall'opponente in assenza dei presupposti previsti dal codice di rito per provvedervi.
Manca tra l'altro un titolo esecutivo in virtù del quale l'opponente potrebbe avanzare un 'ipotesi di compensazione.
Le spese di lite sono compensate, stante l'immediata ammissione dell'opposta già nella comparsa di costituzione e risposta sulle somme richieste in eccedenza.
9 Il contributo unificato pero' è posto a carici dell'opposto in Controparte_1
quanto l'opponente si è visto costretto ad adire il giudice per evitare un ingiusto pregiudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così
provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e riduce l'importo dell'atto di precetto per euro 500,00 (il precetto va ridotto di euro 500,00)
2) Compensa le spese e pone le spese del contributo unificato sia della fase di merito che di quella sommaria a carico di parte opposta.
comprensiva anche di eventuale marche anticipate dall'opponente
Roma 30.06.2025
Il Giudice
LE SS
10
Numero R.G. _________________
Numero Cron. ________________
Numero Rep. _________________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE
RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att.
c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 58461 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MA IN con studio in Roma Via dei Settemetri 11/E unitamente e disgiuntamente all'Avv. Pasqualina Monaco ed elett.te dom.to presso lo
1 studio di quest'ultima, in Roma, Via Albalonga 7, come da procura in calce al presente atto
OPPONENTE
E
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Roberto Bilotta con Studio sito in Roma alla Via Federico Cesi n.
21, ed ivi elettivamente domiciliata, giusta delega in calce atto di precetto
23.11.23
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in data 9/12/23 (doc. 01) la Sig.ra notificava al Sig. Controparte_1 [...]
la sentenza di divorzio del Tribunale di Velletri n. 3035/17 Parte_1
unitamente al precetto, con il quale gli intimava il pagamento della somma di
Euro 20.315,25 oltre accessori, a titolo di differenza per il parziale versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio da Per_1
2 ottobre 2018 a ottobre 2022, e per aver omesso di corrispondere integralmente l'assegno di mantenimento da novembre 2022 ad oggi, oltre aggiornamento Istat;
Proponeva opposizione l in quanto a suo dire la somma intimata era Pt_1
certamente non dovuta ed errata nel suo ammontare, per ragioni di estinzione dell'obbligazione per avvenuto pagamento, di prescrizione,
nonché per la genericità con cui vengono indicate le somme asseritamente dovute dall'opponente;
Parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni
Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, anche inaudita altera parte: sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto precetto opposto e notificato al Sig. in data 9/12/23 per tutti i motivi indicati Pt_1
nel suesposto atto di citazione, ed evitare in tal modo che la Sig.ra CP_1
possa promuovere l'esecuzione in danno dell'attore per l'importo di Euro
20.315,25;
in via principale: in accoglimento dell'opposizione, dichiarare l'inesistenza,
l'invalidità, l'inefficacia, la nullità e/o l'annullabilità del precetto e comunque compensato il credito di cui all'atto di precetto, in tutti i casi dichiarare la
[...]
tenuta al pagamento della restante somma, di € 5.484,75, ovvero di CP_1
3 quella somma che sarà accertata in corso di causa;
- in via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle richieste avanzate dalla Sig.ra , compensare tutte le somme Controparte_1
reciprocamente dovute dalle parti, ovvero quelle che risulteranno dovute o quelle maggiori o minori somme che emergeranno in corso di causa.Si
costituiva ritualmente, parte opposta, la quale argomentava nella memoria in risposta contestando tutto quanto prodotto ed eccepito da controparte nel proprio atto di opposizione e rassegava le seguenti conclusioni
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza,
eccezione, deduzione, produzione e difesa in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto in quanto priva dei motivi di legge, e nel merito rigettare la proposta opposizione in quanto infondata, tanto in fatto quanto in diritto, e/o in via subordinata dichiarare prescritto l'importo richiesto nell'atto di precetto opposto relativo ai mesi di novembre 2017 €. 250,00 e dicembre 2017 €. 250,00 detraendo così
l'importo di €. 500,00 dall'importo totale richiesto in precetto di €. 20.315,25
condannando così il Sig. al pagamento dell'importo Parte_1
complessivo di €. 19.815,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della notifica dell'atto di precetto sino all'effettivo soddisfo e rigettando
4 per il resto l'opposizione proposta. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
Veniva fissata udienza ad hoc per la trattazione della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Sentite le parti, considerato che il difensore di parte opposta aveva confermato a domanda dello scrivente giudice che l'azione esecutiva non era ancora stata intrapresa, si riteneva di non provvedere sulla sospensione invocata e di rimandare ogni decisione sulla stessa all' udienza fissata per il merito, in modo tale,da consentire alle parti di utilizzare questo tempo per ragionare su un eventuale accordo bonario.
Veniva dichiarato quindi sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo .All'udienza di trattazione, ritenendo la causa di natura documentale, lo scrivente giudice invitava immediatamente le parti già all'udienza fissata ai sensi dell'art. 183 c.p.c, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda di sospensione è quindi assorbita dalla presente decisione mediante la stesura della sentenza.
Andiamo al merito delle questioni sollevate.
5 La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione. Nel caso in questione l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 615 I comma c.p.c per tutte le motivazioni sollevate.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt.
615 e 617 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono,
quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2003, n. 3477). Ne
segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti.
L'opposizione va parzialmente accolta.
Sull'eccezione di prescrizione quinquennale degli importi richiesti nell'atto di precetto.
6 La Sig.ra ha richiesto il pagamento dell'assegno di Controparte_1
mantenimento con raccomandata del 08/03/23 ricevuta dall'opponente in data 13/03/23 (All. 3).
Parte opposta nella comparsa di costituzione si è associata all'eccezione di prescrizione ritenendo così non dovuti dal Sig. gli importi Parte_1
richiesti relativi ai soli mesi di Novembre 2017 e Dicembre 2017 per l'importo complessivo di €. 500,00. così come evidenziato e richiesto dalla difesa dell'opponente nella propria comparsa di costituzione.
Secondo costante giurisprudenza, il precetto non é comunque sanzionabile con la nullità qualora tale atto intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta. L'eccessività della somma portata nel precetto,
infatti, non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cassazione
Civile, sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938; Cassazione Civile, 27 febbraio 2008,
n. 5515 ed in ultimo 27032 del 2014.
7 L'eccezione va accolta nella modalità che segue ed il precetto va ridotto di euro 500,00.
Per quanto riguarda le somme da Novembre 2022 ad oggi ,non spetta a questo giudice stabilire ed accertare se il figlio lavorasse o meno o se avesse lavorato saltuariamente o per poche settimane con contratti a tempo determinato durante l'arco temporale contestato dal 2018 al 2023.
Non spetta al giudice dell'opposizione a precetto stabilire se dall'estratto conto previdenziale dell del 15/03/2024 (All. 6) si evince o meno che CP_3
il Sig. ha iniziato a lavorare con regolarità solo dal mese di Parte_2
Luglio 2023 .Tale accertamento spetta al giudice della modifica delle condizioni.
Quel che conta per lo scrivente giudice è il titolo esecutivo in virtù del quale sono state precettate le somme. Tale titolo non è stato mutato nelle sedi competenti ed è valido ed efficace cosi come posto e descritto nel precetto.
Le parti potranno rivolgersi al giudice competente per chiedere la modifica delle condizioni.
8 Per le somme da Ottobre 2018 a Maggio 2021 va rilevato che il titolo esecutivo non prevede che le somme fossero pagate direttamente nelle mani del figlio Per_1
Allo stato, quel che conta e che non vi è prova del pagamento effettuato come da titolo esecutivo. Anche tale eccezione va quindi disattesa.
Sull'adeguamento istat, va rilevato che per legge, deve essere sempre rivalutato annualmente in base agli indici Istat. anche se ciò non è
espressamente indicato nel provvedimento del tribunale.
L'obbligatorietà dell'aggiornamento ISTAT è previsto per adeguarlo al costo della vita.
In ultimo va rigettata la richiesta di compensazione cosi come avanzata dall'opponente in assenza dei presupposti previsti dal codice di rito per provvedervi.
Manca tra l'altro un titolo esecutivo in virtù del quale l'opponente potrebbe avanzare un 'ipotesi di compensazione.
Le spese di lite sono compensate, stante l'immediata ammissione dell'opposta già nella comparsa di costituzione e risposta sulle somme richieste in eccedenza.
9 Il contributo unificato pero' è posto a carici dell'opposto in Controparte_1
quanto l'opponente si è visto costretto ad adire il giudice per evitare un ingiusto pregiudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così
provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e riduce l'importo dell'atto di precetto per euro 500,00 (il precetto va ridotto di euro 500,00)
2) Compensa le spese e pone le spese del contributo unificato sia della fase di merito che di quella sommaria a carico di parte opposta.
comprensiva anche di eventuale marche anticipate dall'opponente
Roma 30.06.2025
Il Giudice
LE SS
10