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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/09/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2308/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1
con proc. dom. in Venezia avv.to Emanuele Carniello
- ricorrente -
contro
CP_1
con proc. dom in Venezia avv.to Andrea Niero
- resistente -
in punto: nullità contratto a termine – risarcimento danni;
discussa e decisa all' udienza 11.9.2025
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.11.2024 presso la sezione lavoro del Tribunale di Venezia il ricorrente in epigrafe indicato ha agito nei confronti della sua ex datrice di lavoro in forza di un contratto CP_1
di lavoro a tempo determinato parziale stagionale dal 7/6/23 al 30/9/23, prorogato poi al 5/11/23 con mansioni di “portiere privato servizi fiduciari” inquadrato al livello D del CCNL Vigilanza privata e Servizi
Fiduciari . Lamenta:
1. la nullità di tale rapporto lavorativo siccome solo apparentemente stagionale, e ne chiede la conversione in rapporto a tempo indeterminato con condanna al risarcimento del danno patito;
2. la non congruità della retribuzione percepita a ai sensi dell'art. 36 Cost;
3. la mancata indicazione e distribuzione dell'orario part-time
E così conclude : “1) accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto a termine stagionale sottoscritto e la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
2) condannarsi la società convenuta a risarcire il ricorrente del correlativo danno nella misura di € 15.668,16 (€ 1.305,68x12), pari a nr. 12 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR, ovvero il diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
3) accertarsi e dichiararsi, per le motivazioni esposte, la non congruità della retribuzione corrisposta ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che il parametro di adeguamento è costituito dal CCNL Multiservizi CCNL, 2° livello (che prevede proprio il profilo “2.2
Portiere, custode, guardiano, sorveglianza non armata”), ovvero altro congruo parametro (CCNL) ritenuto di giustizia, con condanna della società convenuta alla corresponsione della differenza di retribuzione nella misura di € 1.464,38, ovvero il diverso importo che dovesse risultare di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
4) accertarsi e dichiararsi la mancata indicazione e distribuzione dell'orario part-time e, per l'effetto, condannarsi la società convenuta al risarcimento del danno nella misura del 30% della retribuzione mensile lorda prevista dal
CCNL Multiservizi, nella misura di € 2.350,21, ovvero nella diversa e nel diverso parametro ritenuto di giustizia. Qualora la società convenuta non si costituisca o il legale rappresentante non compaia avanti al Tribunale di Venezia, sezione Lavoro, applicarsi la disposizione di cui al primo comma dell'art. 232
c.p.c. Si chiede sia ordinato alla società convenuta ed alle società Vela SpA e ACTV SpA, entrambe di
Venezia, l'esibizione in giudizio del DVR e del DUVRI. … Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1
30174 Venezia, Via Capitello 1/D, CF , pec alla rifusione delle spese P.IVA_1 Email_1
e degli onorari del presente procedimento, con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, del D.M.
10 marzo 2014 n. 55, atteso che il presente atto, depositato con modalità telematiche, è redatto «con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione» che, in particolare,
«consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto», oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e IVA, come per legge, con distrazione a favore dello scrivente difensore che si dichiara Antistatario”. La società convenuta si è costituita contestando integralmente le pretese attoree.
La causa è stata istruita documentalmente e all' odierna udienza è stata discussa e all' esito trattenuta in decisione .
MOTIVI
Il ricorso è infondato per i seguenti motivi.
A) quanto all' illegittimità del contratto a termine:
- l'attività di “portiere privato servizi fiduciari” per la quale è stato assunto il sig. non si Pt_1 limita alla mera attività di portierato ma concerne in termini più ampi “la custodia, la sorveglianza, la fruizione di immobili e le relative pertinenze, ivi compreso il controllo degli accessi e la regolazione del flusso di persone e merci, dove non sussistano le particolari esigenze di sicurezza di cui al D.M. n. 269/2010” (cfr. art. 6, Titolo IV CCNL Vigilanza);
- ad aprile 2023 ha firmato un accordo con (depositato presso il CP_1 Controparte_2
Ministero del lavoro, v. doc.ti 5 e 6 resit) al fine di regolare le assunzioni a tempo determinato nel periodo di intensificazione lavorativa estiva. Infatti, la stretta connessione tra l'ambito operativo di e le attività turistiche che si rivolgono ai servizi della società resistente determina il CP_1
fisiologico aumento della richiesta di forza lavoro nel periodo estivo in un settore che, nel resto dell'anno, è saturo a livello occupazionale. Tale accordo è stato pertanto predisposto per consentire una migliore qualità dei contratti lavorativi ed evitare che l'obbligo di assunzione a tempo indeterminato risulti pregiudizievole non solo per lo sviluppo economico dell'azienda, ma anche per i suoi lavoratori.
- dall' art 11 della Legge 203/2024 è chiarito che l'art. 21 c. 2 d.lgs. 15/6/15 n.81 debba essere interpretato nel senso che “rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per far fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa…” laddove l' assunzione del stata determinata dalla necessità di far fronte Pt_1
ad una richiesta di servizi limitati alla stagione estiva per la limitata durata di 4 mesi + 1 di proroga;
- va, d' altro canto, esclusa la violazione dell' art 20 D.lgs 81/2015 in relazione agli obblighi prescritti dal D.lgs. 81/2008 in quanto il ricorrente contestualmente all'assunzione è stato sottoposto a visita medica di idoneità, nonché formato e informato ai sensi del D.lgs. 81/2008, come provato dalla documentazione dallo stesso sottoscritta (v. doc. 7 resi). B) Quanto alla non congruità della retribuzione in violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza sanciti dall'art. 36 Cost. , CDS ha correttamente applicato le tabelle retributive del
CCNL applicato in azienda, stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, e nessuna prova è stata dal ricorrente in concreto fornita circa l'inadeguatezza della retribuzione ricevuta.
Il ricorrente stesso si è limitato genericamente ad individuare un altro CCNL (Multiservizi) come parametro di retribuzione, asseritamente “rispettoso” dell'art. 36 Cost. ma non ha provato la carenza della retribuzione ricevuta rispetto ai principi costituzionali invocati laddove le richiamate note sentenze n. 27711/2023 e n. 27769/2023 della Corte di Cassazione riguardano situazione non sovrapponibile a quella di specie sia quanto alle mansioni concretamente svolte, sia quanto alle tabelle applicate , nel caso di specie quelle in vigore a partire dall' 1/6/23 (art. 106 del CCNL doc.
8 resist – vd buste paga allegate dal ricorrente).
E infatti assunto con contratto part time, ha sempre ricevuto una paga oraria lorda di € 7,36, Pt_1
giungendo ad una paga mensile netta mai inferiore ai € 920 circa, ricevendo quasi € 1300,00 nel mese di agosto 2023, ovvero l'unico mese in cui il ricorrente ha lavorato con maggiore continuità
(rispetto ad altre poche mensilità con malattie o ferie).
Si tratta, pertanto, di una retribuzione evidentemente proporzionata alle mansioni svolte dal ricorrente e, per di più, ben superiore ai redditi minimi e consona a consentire esistenza dignitosa ai sensi dell'art. 36 Cost.
C) Quanto infine alla mancata indicazione dell'orario lavorativo part time e alla mancata determinazione della collocazione, è ben vero che il contratto di lavoro del ricorrente, pari a 36 ore settimanali, non prevedeva alcuna indicazione in merito all'orario lavorativo concordato (doc. 02 ric
) e per tutta la durata del rapporto lo stesso non ha mai avuto una precisa collocazione nella giornata, ma è stato variamente determinato (vd. programmazione di servizio del periodo di ottobre e novembre 2023 - doc. 15 ric), e tuttavia l' avanzata domanda risarcitoria va disattesa in qaunto sul concreto danno derivato dalla mancata regolamentazione dell'orario di lavoro ( = mancata collocazione oraria del lavoro ) astrattamente risarcibile ex art. 10 del D.Lgs. 81/2015 non è stato fornito adeguato riscontro probatorio e il ricorso appare a monte carente pere difetto di specifiche allegazioni
Le pretese svolte vanno dunque integralmente rigettate con compensazione delle spese di lite per peculiarità delle questioni dibattute.
p.q.m.
contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Venezia – udienza 11.9.2025.
Il Giudice