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Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/10/2024, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
-I Sezione Civile-
Collegio A riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 300/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta proposta
DA
(Cod.Fisc. ) cittadina ucraina, nata in Parte_1 C.F._1
ON RO Dnipropetrovsk - Ucraina il 20.09.1972, e residente in [...]
E
, (Cod.Fisc.: ), cittadino italiano, nato a Controparte_1 C.F._2
AS di AB (Na) il 03.06.1967 e residente in [...] entrambi elettivamente domiciliati in SE (Na), alla via Case Cirillo n.55 presso lo studio dell'avv. Michelina Montuoro (C.F. , che li rappresenta e difende per C.F._3
procura su foglio separato allegata al ricorso (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni:
. Email_1
Ricorrenti
NONCHE'
IL P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata.
Interventore ex lege
CONCLUSIONI Con note di trattazione scritta depositate in data 26.3.2024, in sostituzione dell'udienza del
23.4.2024 il procuratore delle parti ha concluso chiedendo che il Tribunale a) pronunci la sentenza di separazione personale dei coniugi e , b) Parte_2 Controparte_1
confermi le conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio.
Il P.M., in data 18.3.2024 ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso congiunto depositato in data 15.2.2024, e Parte_3 Controparte_1
hanno chiesto a questo tribunale di pronunciare la loro separazione personale, alle condizioni da essi concordate.
A fondamento della domanda hanno allegato di avere contratto matrimonio civile in SE
(Na) il 12.10.2015 e che dalla loro unione non erano nati figli;
che la svolge lavori Pt_1
saltuari che le consentono di soddisfare i suoi bisogni primari, per cui non necessita di alcun contributo economico da parte del , mentre quest'ultimo è invalido e titolare della CP_1
pensione di reversibilità di euro 1.100,00 mensili circa;
che una diversificazione di interessi materiali ed affettivi hanno allontanato i coniugi al punto da far venir meno la comunione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno altresì dichiarato la loro volontà di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
2.- Fissata con decreto in 13.3.2024 l'udienza del 23.4.2024 per la trattazione della causa mediante deposito di note scritte, in conformità alla richiesta formulata dalle parti nel ricorso, acquisito il parere del P.M., disposta dal presidente, con decreto del 17.4.2024, la correzione degli errori materiali incorsi nella indicazione del prenome di entrambi i ricorrenti riportata nel decreto di fissazione di udienza, con ordinanza in data 2.8.2024, visto il parere favorevole del
P.M., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
3.- Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione consensuale è fondata e va pertanto omologata, avendo i ricorrenti concordemente dedotto il venir meno tra loro dell'affectio coniugalis.
In assenza di figli e di richieste a contenuto economico, i ricorrenti hanno solo dato atto che l'abitazione in SE , di proprietà del , rimarrà nella disponibilità dello stesso e di CP_1
aver regolamentato ogni rapporto economico tra loro pendente.
Nulla osta quindi alla omologazione della separazione consensuale dei coniugi Pt_4
alle condizioni indicate nel ricorso.
[...]
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
P.Q.M.
Il tribunale, pronunciando sulla domanda di separazione consensuale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositatao in data 15.2.2024 da e così Parte_3 Controparte_1
provvede:
A) Omologa le condizioni della separazione personale dei coniugi nata a Parte_3
ON RO Dnipropetrovsk - Ucraina il 20.09.1972 e , nato a Controparte_1
AS di AB (Na) il 03.06.1967 di cui al ricorso congiunto depositato in data
15.2.2024 e di seguito trascritte:
1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri;
2. L'abitazione coniugale sita in SE alla via Casa Cirillo, 5, di proprietà esclusiva del sig. , continuerà ad essere abitata dallo stesso;
Controparte_1
3. I coniugi con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune di SE (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 7, parte I, anno 2015).
C) Nulla per spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio dell'11.9.2024.
Il presidente estensore dott.ssa Marianna Lopiano