Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1384/2024 R.G. promossa da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIANFRANCA REBAI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, C.F. con il patrocinio delle dott.sse SARA Controparte_1 P.IVA_1
PUNTI e FEDERICA LA RO
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
- ORDINARE/CONDANNARE le Amministrazioni resistenti, previa disapplicazione dell'O.M. 88/2024 nonché dell'eventuale provvedimento di esclusione dalle GPS mai notificato al ricorrente ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto, ad inserire il ricorrente nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, per le classi di concorso: A001 (Arte e Immagine nella Scuola Secondaria di I Grado); A017 ( Disegno e Storia dell'Arte negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado); A037 ( Scienze e Tecnologie delle Costruzioni. Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica); A054 (Storia dell'Arte); A060 (Tecnologia nella Scuola Secondaria di I Grado); ADMM (sostegno scuola secondaria I grado); ADSS (sostegno scuola secondaria), come da domanda allegata al presente ricorso, dell'ambito territoriale di Pavia valide per gli AA.SS. 2024/26 secondo il punteggio spettante e maturato (punti 128,5), - e, per l'effetto, in caso di pubblicazione dei bollettini di nomina in corso di causa, DISPORRE la stipulazione di contratti a favore del prof. per le medesime classi di concorso in ragione del punteggio conseguito;
Pt_1
- DISPORRE la facoltà di presentazione da parte del ricorrente della scelta ex art. 12 co. 3 e 9 O.M. N. 88/2024 delle sedi per il conferimento di incarichi di supplenza per gli anni scolastici 2024/2026 anche oltre il termine e anche in modalità;
- DISPORRE ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE Nel merito, 1. In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, compensare integralmente, ovvero parzialmente, le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio.
Il ricorrente, , ha svolto per molti anni l'attività di docente a tempo determinato (v. stato Parte_1 matricolare depositato da parte resistente quale doc. 6) in virtù dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali delle Supplenze (di seguito, per brevità, GPS); ha domandato l'inserimento in tali graduatorie anche per il periodo 2024/2026, ma è stato escluso per aver raggiunto il limite di età dei 67 anni al primo settembre 2024 stabilito dall'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, essendo nato il [...]. Il ricorrente, con il ricorso introduttivo di questo giudizio, depositato il 3 settembre 2024, ha lamentato l'illegittimità dell'esclusione e ha chiesto - nel merito e in via cautelare - l'inserimento nelle GPS, previa disapplicazione della citata O.M. n. 88/2024, con facoltà di scelta delle sedi anche oltre il termine;
in particolare ha domandato in via cautelare la stipulazione dei contratti, in caso di pubblicazione di bollettini di nomina in corso di causa. Nel merito, ha altresì richiesto la condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla condotta ritenuta illegittima. Il resistente ha chiesto il rigetto della domanda cautelare protestando la legittimità del proprio CP_1 operato e contestando, comunque, la sussistenza del periculum in mora; ha poi eseguito l'ordinanza pronunciata da questa giudice il 3 ottobre 2024 che ha ordinato l'inserimento del ricorrente nelle graduatorie e, costituendosi nel giudizio di merito, ha chiesto che, in caso di fondatezza delle domande avversarie, le spese di lite siano compensate, integralmente o parzialmente. A seguito dell'ordinanza di questa giudice depositata il 19 settembre 2024 nel procedimento cautelare, parte ricorrente ha provveduto alla notifica del ricorso per pubblici proclami (v. attestazione del MIM depositata il 25 settembre 2024) e pertanto il contraddittorio deve intendersi instaurato nei confronti di tutti i controinteressati.
2. Il diritto del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie, previa disapplicazione in parte qua dell'O.M. N. 88/2024.
L'O.M. n. 88/2024 ammette l'iscrizione alle GPS solo a chi non abbia superato il limite di età dei 67 anni alla data del primo settembre 2024. Da questo punto di vista l'esclusione dalle graduatorie sembrerebbe legittima, avendo compiuto Parte_1
i 67 anni il 12 luglio 2023. Tuttavia, fondatamente, il ricorrente evidenzia che qualora egli fosse stato inserito nelle GPS avrebbe potuto rimanere in servizio fino a 71 anni, in modo da ottenere la contribuzione necessaria per la pensione di anzianità. Invero ai sensi dell'art. 509, comma terzo, del D. L. vo n. 297/1994 “il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età”. Del resto, la stessa parte resistente ammette che i docenti che abbiano raggiunto il requisito anagrafico minimo, di 66 anni e 7 mesi, per la pensione, ma non abbiano venti anni di contributi, possano rimanere in servizio fino al raggiungimento della contribuzione necessaria, seppure con il limite del settantesimo anno di età. Deve, però, precisarsi che in forza dell'adeguamento dei limiti pensionistici alla speranza di vita, il riferimento ai 70 anni contenuto nel citato art. 509, comma terzo, deve essere ora inteso a 71 anni, così come quello a 65 anni va riferito alla soglia dei 66 anni e 7 mesi (v. circolare Funzione Pubblica n. 2/2015 e nota
26 gennaio 2024). Controparte_2
Il ricorrente sostiene di aver maturato, alla data del 31 agosto 2024, una contribuzione pari a 18 anni, 11 mesi e 11 giorni. Tenendo conto degli estratti contributivi depositati, però, il calcolo non risulta corretto, in quanto vengono sommati ai contributi figurativi per Naspi dal primo settembre 2023 sino al 30 agosto 2024 i contributi corrispondenti al medesimo periodo: è evidente che non può esserci una duplicazione dei contributi per lo stesso anno scolastico. La contribuzione corretta risulta dunque pari a 17 anni, 11 mesi e 11 giorni;
ai fini che ci occupano, peraltro, la decisione non cambierebbe se si considerasse il diverso ammontare contributivo calcolato da parte resistente, ossia 17 anni, 9 mesi e 13 giorni. Il raggiungimento della contribuzione pari a 20 anni è, infatti, astrattamente possibile qualora il ricorrente possa lavorare fino a 71 anni, ossia fino al termine dell'anno scolastico 2026/2027. A fronte della situazione di fatto sin qui sinteticamente esposta, questa giudice ritiene che debba essere garantita al ricorrente, mediante l'inserimento nelle GPS, previa disapplicazione della citata O.M. n. 88/2024 per ciò che riguarda il limite di età, la possibilità di ottenere incarichi di supplenza tali da migliorare la propria posizione contributiva, al fine del possibile (ancorché non certo, vista la precarietà degli incarichi) raggiungimento dei venti anni di contribuzione. A tale conclusione si deve pervenire sulla scorta di due aspetti di ordine giuridico, ormai ripetutamente evidenziati dalla giurisprudenza di merito che si è occupata di fattispecie analoghe alla presente (v., tra le altre, Tribunale di Milano, sentenza del 27 aprile 2021; Tribunale di Roma, ordinanza del 25 agosto 2020; Tribunale di Trapani, ordinanza del 21 settembre 2023). In primo luogo, si deve ritenere che il diritto di raggiungere l'età minima pensionabile costituisca un bene tutelato a livello costituzionale. La Corte Costituzionale ha, infatti, dichiarato fondata una questione proposta in riferimento all'art. 38, secondo comma della Costituzione “per quel che riguarda il combinato disposto degli artt. 15-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 e 16, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 503 del 1992 - nel testo vigente fino all'entrata in vigore dell'art. 22 della legge n. 183 del 2010 - limitatamente alla parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età” (Corte Cost. 06/03/2013, n.33). Tale pronuncia è stata motivata con i seguenti passaggi, che richiamano precedenti conformi: “In ordine alla tutela del conseguimento del minimo pensionistico, l'orientamento di questa Corte è costante. Il problema di tale tutela è strettamente connesso a quello dei limiti di età; la previsione di questi ultimi è rimessa «al legislatore nella sua più ampia discrezionalità» (sentenza n. 195 del 2000) e quest'ultima può incontrare vincoli - sotto il profilo costituzionale - solo in relazione all'obiettivo di conseguire il minimo della pensione, attraverso lo strumento della deroga ai limiti di età ordinari previsti per ciascuna categoria di dipendente pubblico. Nella giurisprudenza di questa Corte è dunque ferma la distinzione tra la tutela della pensione minima e l'intangibile discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni previdenziali e nella variazione dei trattamenti in relazione alle diverse figure professionali interessate. Mentre il conseguimento della pensione al minimo è un bene costituzionalmente protetto, altrettanto non può dirsi per il raggiungimento di trattamenti pensionistici e benefici ulteriori (ex plurimis, sentenza n. 227 del 1997). Peraltro, anche la deroga ai limiti di età al fine del conseguimento del bene primario del minimo pensionistico incontra a sua volta dei limiti fisiologici. Questa Corte ha avuto modo di definirli come «energia compatibile con la prosecuzione del rapporto» (sentenza n. 444 del 1990), oltre la quale neppure l'esigenza di tutelare detto bene primario può spingersi. Nel tempo, detto limite fisiologico si è spostato in avanti, di modo che, mentre fino al 1989 (sentenza n. 461 del 1989) esso è stato individuato a sessantacinque anni, successivamente con la citata sentenza n. 444 del 1990 questa Corte ha affermato che «la presunzione secondo cui al compimento dei sessantacinque anni si pervenga ad una diminuita disponibilità di energia incompatibile con la prosecuzione del rapporto "è destinata ad essere vieppiù inficiata dai riflessi positivi del generale miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori sulla loro capacità di lavoro"». I riferimenti normativi che hanno consentito di estendere - attraverso la deroga ai limiti di età - la protezione costituzionale del minimo pensionistico ai settanta anni sono stati per la prima volta individuati nell'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), e nell'art. 1, comma 4- quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37. Il primo articolo - con riguardo al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato - dopo aver unificato a sessantacinque anni il limite d'età pensionabile riducendolo dai settanta anni precedentemente previsti, contemplava, solo per gli appartenenti a dette categorie di personale in servizio prima del 1° ottobre 1974, la possibilità di permanenza in servizio fino al settantesimo anno ove, al compimento del sessantacinquesimo, non fosse stata ancora raggiunta l'anzianità contributiva necessaria per il minimo della pensione. Il secondo articolo conteneva analoga previsione a favore di tutti i dirigenti civili dello Stato. In quel contesto la Corte costituzionale, osservando la descritta evoluzione normativa, ebbe ad affermare che tali disposizioni di legge denotavano una tendenza ad innalzare la soglia di deroga. Alla luce di tali considerazioni fu dichiarata l'illegittimità costituzionale del predetto art. 15, terzo comma, della legge n. 477 del 1973 «nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di età)» (sentenza n. 444/1990)”. In secondo luogo, si deve ritenere che impedire l'inserimento del ricorrente nelle graduatorie determinerebbe un'illegittima discriminazione rispetto ai docenti a tempo indeterminato, i quali ben potrebbero chiedere di rimanere in servizio ove si trovassero nella stessa situazione anagrafica e contributiva di . Parte_1
Va al riguardo richiamato il contenuto della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE) secondo cui: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Per questi motivi
con l'ordinanza pronunciata in sede cautelare è stato ordinato l'inserimento delle graduatorie, tenendo altresì conto che l'esclusione dalle stesse avrebbe determinato il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile in capo al ricorrente, perché l'esclusione, comprimendo sensibilmente il suo diritto a ottenere incarichi di docenza per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, poteva impedire il raggiungimento della contribuzione ventennale di cui s'è detto. Quanto al provvedimento da adottare, nell'ordinanza cautelare è stato osservato che: “Parte ricorrente ha articolato una serie di richieste, di merito e cautelari, con clausola finale di chiusura (“disporre ogni altro provvedimento d'urgenza”). Sulla base di quanto sin qui ricostruito, devono essere accolte le domande cautelari di inserimento nelle graduatorie per le classi di concorso indicate e con il punteggio spettante al ricorrente;
parimenti, deve essere ordinata al resistente la stipulazione di contratti in relazione agli incarichi da attribuirsi secondo le CP_1 graduatorie. Quanto alla richiesta di attribuire al ricorrente “la facoltà di presentazione ... della scelta ex art. 12 co. 3 e 9 O.M. n. 88/2026 anche oltre il termine e anche in modalità”, al di là della formulazione poco chiara dell'istanza, va precisato che il ricorrente potrà, dal momento del deposito di questo provvedimento, formulare l'istanza informatizzata per la scelta ai sensi del citato art. 12 dell'O.M., tuttavia ciò non gli darà diritto a ottenere incarichi già affidati ad altri docenti. Del resto, non può non osservarsi che il ricorso è stato depositato solo il 3 settembre 2024, nonostante l'esclusione dalle graduatorie risalga al 6 luglio precedente (v. pag. 4 del ricorso) e nonostante tale esclusione sia stata confermata via mail dall'amministrazione resistente il 26 luglio 2024 (a seguito di richiesta di chiarimenti formula dal ricorrente due giorni prima), con invito a un ricorso giudiziale (docc. 8 e 9 allegati al ricorso), e ancora ribadita nei giorni seguenti (docc. 14 e 15). Se poi si considera che il rinvio della trattazione del ricorso, già cominciata all'udienza del 18 settembre 2019, è stato dovuto al comportamento processuale di parte ricorrente, che non aveva provveduto alla corretta instaurazione del contraddittorio e al deposito di documenti aggiornati sulla propria posizione contributiva, è evidente che l'impossibilità di esprimere le preferenze prima delle assegnazioni è avvenuta per ritardo del ricorrente, il quale, quindi, non può essere rimesso in termini per sostituire docenti già incaricati, tanto più che tale sostituzione determinerebbe una penalizzazione della continuità didattica. Del resto, laddove il ricorrente richiede la stipulazione dei contratti “in caso di pubblicazione dei bollettini di nomina in corso di causa” pare, implicitamente, escludere l'attribuzione a sé di incarichi già assegnati secondo le graduatorie dalle quali è stato escluso”. Di conseguenza in sede cautelare è stato ordinato “al resistente di inserire il ricorrente nella seconda CP_1 fascia delle graduatorie GPS per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, per le classi di concorso indicate nel ricorso, con possibilità di indicazione delle sedi a partire dal deposito di questo provvedimento e con ogni conseguenza che ne deriva, anche relativamente alla stipulazione dei contratti, tenendo conto di quanto indicato nella motivazione che precede”. È pacifico che parte resistente abbia dato attuazione all'ordine cautelare (v. contratto depositato da parte ricorrente) e pertanto nel dispositivo deve darsi atto di tale adempimento e deve essere confermata la decisione cautelare.
3. Le domande di risarcimento.
Le domande di risarcimento proposte dal ricorrente devono essere respinte in quanto è mancata qualsiasi prova di un danno per la ritardata nomina, che lo stesso ricorrente peraltro ha dichiarato come eventuale nel ricorso e non ha precisato nella fase di merito, limitandosi a depositare il contratto stipulato con l'amministrazione resistente dopo la pronuncia del provvedimento cautelare, senza chiarire se, qualora vi fosse stato il tempestivo inserimento nelle GPS sin dal momento della domanda, avrebbe avuto un contratto diverso e più favorevole. Inoltre, le ragioni che sono state esposte al punto che precede in ordine al fatto che sarebbe stata possibile una decisione cautelare tempestiva - prima della scelta delle docenze - qualora il ricorrente si fosse attivato per chiedere l'intervento giudiziale urgente e cautelare non appena a conoscenza dell'esclusione e qualora avesse sin da subito correttamente instaurato il contraddittorio e avesse depositato tutti i documenti necessari per la decisione impongono di escludere che vi sia nesso causale tra l'errore dell'amministrazione ed eventuali danni.
4. Le spese di lite.
È corretta la compensazione per un mezzo delle spese di lite per una pluralità di motivi: la soccombenza reciproca delle parti in relazione al fatto che le domande risarcitorie proposte dal ricorrente vengono respinte;
la peculiarità della situazione di fatto oggetto di lite e la complessità delle questioni giuridiche relative, sulle quali non risulta essersi espressa la giurisprudenza di legittimità; la circostanza che parte ricorrente ha introdotto il giudizio senza instaurare correttamente il contraddittorio e con un corredo documentale lacunoso. La restante quota di un mezzo deve essere posta a carico di parte resistente secondo il criterio di soccombenza;
tale quota viene liquidata - come indicato nel dispositivo - tenendo conto da un lato della fase cautelare e di quella di merito e, dall'altro lato, valutando il fatto che l'attività istruttoria è stata meramente documentale.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra conclusione di parte ricorrente:
1) dato atto il resistente ha eseguito l'ordine disposto da questa giudice con il provvedimento CP_1 cautelare del 3 ottobre 2024, conferma l'inserimento del ricorrente nella seconda fascia delle GPS per gli anni 2024/2026 per le classi di concorso indicate nel ricorso;
2) respinge le domande di risarcimento del danno proposte da parte ricorrente;
3) compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente la restante metà; liquida tale quota di metà in € 1.300,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
4) si riserva di depositare la sentenza entro sessanta giorni da oggi. Deciso all'udienza del 19 marzo 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani