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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/10/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 94/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Maria Elena Giovannella , , trattenuta in decisione la causa all'udienza del 30.09.2025, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies , u.c. cpc, dandone comunicazione alle parti, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 94/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
PROMOSSA DA
“ (Partita IVA ”, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ), con sede in Soriano Calabro alla Via Controparte_2 C.F._1
CE OL n° 37, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Ioppolo (c.f.
) -attore/opponente- C.F._2
NEI CONFRONTI DI
CON.TRANS. Partita IVA , con sede legale in San Ferdinando Controparte_3 P.IVA_2
(RC) alla via Cesare Pavese n. 9, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore sig. , nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_4
(RC) alla via Tommaso Campanella n. 22, C.F. , rappresentata e difesa, giusta C.F._3 procura alle liti allegata in foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
IM OL, -convenuto/opposto-
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 457/2024 emesso in data 10/12/2024 dal Tribunale
Ordinario Civile di Palmi in persona del dott. Piero Viola nel procedimento monitorio iscritto al N°
1409/24 R.G. , notificato in data 10.12.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale di udienza del 30.09.2025 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.01.2025 la propone tempestiva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 457/2024 emesso in data 10/12/2024 dal Tribunale
Ordinario Civile di Palmi in persona del dott. Piero Viola nel procedimento monitorio iscritto al N°
1409/24 R.G. , notificato in data 10.12.2024 , su ricorso proposto dalla RANS. Pt_1 CP_3
col quale veniva ingiunto alla società opponente di pagare a quest'ultima la somma
[...] complessiva di € 13.718,57 iva inclusa, di cui alle fatture elettroniche n. 121 del 10/03/2020 di €
7.271,81, n. 307 del 23/06/2020 di € 2.502,00, n. 290 del 24/05/2023 di € 2.082,46, n. 291 del
25/05/2023 di € 1.307,49, n. 405 del 05/07/2023 di € 1.506,08, a titolo di corrispettivo per i servizi resi, analiticamente indicati nelle medesime fatture elettroniche, oltre interessi moratori maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo da calcolarsi nella misura e con le modalità ed i termini di cui al
D.Lgs 231/02 dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo saldo nonché le spese pari ad euro
145,50 e le competenze legali , liquidate in euro 567,00, oltre spese forf. 15%, IVA e CPA come per legge, relative al giudizio monitorio.
Parte opponente disconosce le fatture n. 121/2020 e 307/2020, emesse senza che alle stesse corrispondesse alcun servizio di trasporto eseguito dalla società intimante in favore della società odierna , riconosce che tra l'odierno opponente e la società opposta, sono stati conclusi negli anni dei contratti di trasporto, ma la ha sempre puntualmente onorato la propria prestazione, CP_1
e , chiede, la revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova sull'an della pretesa creditoria.
Nessun elemento di prova viene offerto in giudizio.
La CON.TRANS. costituendosi nel presente giudizio, insiste sulla pretesa Controparte_3 creditoria come formulata già in sede monitoria, rilevando che parte opponente non ha mai posto in discussione l'esistenza del rapporto negoziale, fonte del credito azionato , anzi ne ha confermato l'assunto, laddove, espressamente, ha dichiarato che tra le due società sono stati, nel tempo, conclusi contratti di trasporto;
in diritto ha dedotto che le fatture elettroniche, quando non è posta in discussione l'esistenza del rapporto negoziale, costituiscono valido e sufficiente elemento di prova, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità. Ha contestato, in fatto, quanto dedotto da controparte circa la puntualità dei pagamento rispettata nel corso dei rapporti negoziali intercorsi tra Part le parti , offrendo in giudizio diverse richieste e solleciti di pagamento inviate dalla Trans.
, anche per il tramite del difensore Avv. OL, alla società opponente in relazione alle CP_3 fatture per cui è causa e per altre fatture. A sostegno delle proprie ragioni e a dimostrazione delle prestazioni rese in favore della CP_1
[... ( trasporto merci e sdoganamento come analiticamente descritti nelle fatture) ha prodotto n giudizio le bollette doganali, attestanti l'avvenuto sdoganamento, presso la Dogana del Porto di Gioia
Tauro, da parte della rans. quale spedizioniere, della merce ordinata dalla Pt_1 Controparte_3 nonché le Lettere di Vettura, debitamente controfirmate per ricezione da parte Controparte_1 della attestanti l'avvenuto trasporto e l'avvenuta consegna in favore della Controparte_1 [...] della merce oggetto delle attività di sdoganamento e di successivo trasporto effettuate CP_1 dalla rans. in favore della stessa prova della trasmissione Pt_1 Controparte_3 Controparte_1
e ricezione della fatture elettroniche da parte della società opponente.
Pertanto, in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con dichiarazione di esecutività dello stesso, e nel merito l'accertamento del suo credito, pari a € 13.718,57, iva inclusa, quale saldo delle fatture elettroniche n. 121 del 10/03/2020 di € 7.271,81, n. 307 del 23/06/2020 di € 2.502,00, n. 290 del 24/05/2023 di € 2.082,46, n. 291 del
25/05/2023 di € 1.307,49, n. 405 del 05/07/2023 di € 1.506,08, e, la condanna della CP_1 al pagamento in favore della società rans. della somma suddetta, oltre
[...] Pt_1 Controparte_3 interessi moratori maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo da calcolarsi nella misura e con le modalità ed i termini di cui al D.Lgs 231/02, dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo saldo, ovvero della diversa somma che verrà accertata in corso di causa; ha chiesto, altresì, la condanna di parte opponente al risarcimento del danni, da liquidarsi anche in via equitativa, ex art. 96 comma 3 c.p.c., per avere parte opponente “ abusato del proprio diritto di azione spiegando, in mala fede, una opposizione manifestamente infondata. “.
L'opposizione appare infondata e va rigettata.
Anzitutto va detto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si limita al mero controllo sulla esistenza o meno delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, nel giudizio di opposizione deve essere accertato il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (fra le altre, si veda C. 2997/2004), Pertanto, deve essere accertata la sussistenza del rapporto obbligatorio dedotto e l'esistenza del credito originato da quel rapporto.
Le posizioni formali di attore-opponente e di convenuto-opposto non corrispondono a quelle sostanziali, assumendo il primo la veste di convenuto ed il secondo quella di attore (C. 16340/2009), con conseguenti effetti sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio.
Ne consegue che l'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, ma, soprattutto, quale soggetto che si afferma titolare di un diritto ha l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere e parte opponente deve provare l'inefficacia degli stessi per estinzione o modificazione. E nel caso di rapporti obbligatori nascenti da obbligazioni negoziali vale il principio generale di cui all'art. 1218 c.c.
Ora nel caso di specie la Con. Trans. deduce che il credito vantato abbia origine CP_3 negoziale, precisamente lamenta l'inadempimento di controparte consistente nel mancato pagamento delle fatture n. 121 del 10/03/2020 di € 7.271,81, n. 307 del 23/06/2020 di € 2.502,00, n. 290 del
24/05/2023 di € 2.082,46, n. 291 del 25/05/2023 di € 1.307,49, n. 405 del 05/07/2023 di € 1.506,08 emesse a fronte dei servizi di trasporto e sdoganamento di merce eseguiti per conto e su richiesta della
CP_1
Secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13533 del 2001, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (C. SU 13533/2001; si vedano più di recente: C. 127/2022, C.
34433/2021, C. 27419/2021, C. 10394/2021, C. 25872/2020, C. 18200/2020, C. 3996/2020).
Nel presente giudizio parte opponente si limita, genericamente, a contestare le fatture per il cui pagamento veniva proposto ricorso monitorio ed è giudizio, (contestazione espressa per la prima volta in questo giudizio) dichiarando di non avere mai ricevuto i servizi resi nelle fatture n. 121/2020
e 307/2020 e lamentando la mancanza di prova della pretesa creditoria azionata.
Parte opposta, dal canto suo, ha offerto in giudizio una serie di documenti dai quali si evince che tra le parti del giudizio esisteva un rapporto commerciale, che la ha eseguito in favore in Pt_1 CP_5 favore della società opponente, i servizi di trasporto e sdoganamento merci CP_1 indicati nelle fatture di causa, di avere emesso regolari fatture elettriche, di averle spedite al destinatario tramite SDI, ha dimostrato, altresì, che le fatture venivano regolarmente ricevute dal destinatario tramite il predetto sistema, ha dimostrato di avere sollecitato il pagamento delle fatture, mettendo in mora il debitore e di avere anche ricevuto da parte della società opponente una richiesta di dilazione di pagamento (vd. documenti allegati al fascicolo parte opposta).
Dalla documentazione offerta in giudizio non risulta che la abbia mai contestato le CP_6 fatture né posto in discussione le prestazioni rese dalla Con. TRAns. prima del presente CP_3 giudizio di opposizione.
Ora, considerato che secondo l'orientamento più recente espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3581/2024 “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”, gravava sul debitore l'onere di offrire piena prova dell'inesistenza del rapporto negoziale o dell'inadempimento da parte della rispetto alle prestazioni descritte nelle Parte_2 fatture di cui chiede il pagamento.
Parte opponente non ha offerto alcuna prova in tal senso, limitandosi a contestare in giudizio l'insufficiente documentazione probatoria del credito vantato prodotto dalla società istante e ponendo in discussione la validità probatoria delle fatture elettroniche, ignorando nel corso del giudizio l'ulteriore documentazione offerta in giudizio da controparte a sostegno della propria pretesa creditoria.
A fronte dei vari solleciti di pagamento avanzati dalla di cui è stata offerta Controparte_7 prova in giudizio, ove è dedotta l'obbligazione negoziale , secondo l'id quod plerumque accidit, la società opponente, se la prestazione indicata in fattura non fosse stata eseguita o se il rapporto negoziale non fosse esistito, avrebbe, sicuramente, risposto alle richieste di pagamento negando Part l'esistenza della pretesa avanzata dalla TRAns. come accade normalmente nei CP_3 rapporti commerciali.
Ma in giudizio, parte opponente, non ha documentato né dedotto di avere mai formalmente contestato a controparte la pretesa creditoria, anche a fronte dei solleciti di pagamento delle fatture offerti in giudizio da parte convenuta/opposta, né ha offerto prova contraria rispetto al riconoscimento del debito e alla propria proposta di rateizzazione delle somme pretese dalla Parte_2 CP_3
[...
Ora il comportamento tenuto dalla società opponente prima dell'instaurazione del presente giudizio, la mancata contestazione tempestiva delle fatture e delle richieste di pagamento, lo stesso contenuto dell'opposizione ed il comportamento processuale tenuto, permettono di ritenere non contestato il rapporto negoziale dedotto dalla in forza del quale venivano eseguite le Parte_3 prestazioni indicate nelle fatture.
Parte opposta ha, inoltre, dimostrato di avere eseguito le prestazioni suddette.
La , per superare le prove offerte in giudizio dalla società istante, avrebbe dovuto CP_6 dedurre e allegare prova della tempestiva contestazione delle fatture e delle richieste stragiudiziali di pagamento, ad esempio mediante esibizione di corrispondenza, anche elettronica, con la quale si contestavano le fattura ricevute, intimandone lo storno con emissione di nota di variazione a credito;
oppure offrendo prova dell'avvenuta annotazione nelle scritture contabili di tale contestazione, anche al fine di evitare l'effetto confessorio, collegato alla mancata contestazione delle fatture, secondo l'orientamento espresso da tempo dalla corte di legittimità. L'inosservanza di detto onere probatorio consente, quindi, di riconoscere alle fatture prodotte dalla piena capacità probatoria dell'esistenza del rapporto negoziale sottostante e Pt_1 Parte_2 del credito stesso, considerato peraltro che parte opposta ha prodotto in giudizio ulteriori prove scritte delle prestazioni resa in favore della società opponente e dell'inutile tentativo di ottenere il pagamento bonario delle somme , e della messa in mora della società opponente per il mancato pagamento delle fatture.
Tutte le prove esibite in giudizio dal creditore , congiuntamente valutate , consentono di dichiarare e accertare che la è creditrice della somma di € 13.718,57, iva inclusa, quale Pt_1 Parte_2 saldo delle fatture elettroniche n. 121 del 10/03/2020 di € 7.271,81, n. 307 del 23/06/2020 di €
2.502,00, n. 290 del 24/05/2023 di € 2.082,46, n. 291 del 25/05/2023 di € 1.307,49, n. 405 del
05/07/2023 di € 1.506,08, oltre agli interessi di mora calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dal giorno successivo a quello di scadenza.
Pertanto, va rigettata l'opposizione, e deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 457/2024 emesso in data 10/12/2024 dal Tribunale Ordinario Civile di Palmi in persona del dott. Piero Viola nel procedimento monitorio iscritto al N° 1409/24 R.G., e dichiarato esecutivo.
Infine, va rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96, primo, cpc formulata dalla Trans. Pt_1 [...]
poiché è rimasta indimostrata, ma considerato che l'opposizione formulata dalla CP_3 CP_1
[... è apparsa nel corso del giudizio priva di argomentazioni concrete e le poche affermazioni contenute nell'atto di citazione sono rimaste indimostrate, anzi smentite dalle prove offerte dalla società creditrice, e considerato che la difesa di parte opponente in fase di trattazione e istruzione si
è arrestata all'atto di citazione e l'opposizione si è tradotta in una generica contestazione della validità probatoria delle fatture elettroniche e nel disconoscimento delle fatture n. 121/2020 e 307/2020 emesse senza che alle stesse corrispondesse alcun servizio di trasporto eseguito dalla società intimante in favore della società odierna opponente, senza alcuna allegazione probatoria, questo
Tribunale ritiene di potere, d'ufficio, condannare ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cpc la
[...] al pagamento in favore della rans. della somma di € 500,00, liquidata CP_1 Pt_1 CP_3 in via equitativa .
Inoltre , ai sensi dell'art. 96 , u.c., cpc , condanna parte opponente al pagamento in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 500,00.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e pertanto, liquidate come in dispositivo , sono poste a carico della CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da CP_1
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 457/2024 emesso in data 10/12/2024 dal Tribunale Ordinario Civile di Palmi in persona del dott. Piero Viola nel procedimento monitorio iscritto al N° 1409/24 R.G. e lo dichiara esecutivo
2. Condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma cpc al pagamento della somma CP_1 di € 500,00 in favore di rans. Pt_1 CP_3
3. Condanna ai sensi dell'art. 96 u.c. cpc al pagamento della somma di euro CP_1
500,00 in favore della cassa delle ammende. Part
4. Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della CP_1
Trans. che liquida in € 3.397,00, per compenso professionale, oltre spese CP_3 generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito richiedente ex art. 93 cpc
Palmi, 20.10.2025 La Giudice
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Maria Elena Giovannella , , trattenuta in decisione la causa all'udienza del 30.09.2025, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies , u.c. cpc, dandone comunicazione alle parti, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 94/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
PROMOSSA DA
“ (Partita IVA ”, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ), con sede in Soriano Calabro alla Via Controparte_2 C.F._1
CE OL n° 37, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Ioppolo (c.f.
) -attore/opponente- C.F._2
NEI CONFRONTI DI
CON.TRANS. Partita IVA , con sede legale in San Ferdinando Controparte_3 P.IVA_2
(RC) alla via Cesare Pavese n. 9, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore sig. , nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_4
(RC) alla via Tommaso Campanella n. 22, C.F. , rappresentata e difesa, giusta C.F._3 procura alle liti allegata in foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
IM OL, -convenuto/opposto-
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 457/2024 emesso in data 10/12/2024 dal Tribunale
Ordinario Civile di Palmi in persona del dott. Piero Viola nel procedimento monitorio iscritto al N°
1409/24 R.G. , notificato in data 10.12.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale di udienza del 30.09.2025 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.01.2025 la propone tempestiva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 457/2024 emesso in data 10/12/2024 dal Tribunale
Ordinario Civile di Palmi in persona del dott. Piero Viola nel procedimento monitorio iscritto al N°
1409/24 R.G. , notificato in data 10.12.2024 , su ricorso proposto dalla RANS. Pt_1 CP_3
col quale veniva ingiunto alla società opponente di pagare a quest'ultima la somma
[...] complessiva di € 13.718,57 iva inclusa, di cui alle fatture elettroniche n. 121 del 10/03/2020 di €
7.271,81, n. 307 del 23/06/2020 di € 2.502,00, n. 290 del 24/05/2023 di € 2.082,46, n. 291 del
25/05/2023 di € 1.307,49, n. 405 del 05/07/2023 di € 1.506,08, a titolo di corrispettivo per i servizi resi, analiticamente indicati nelle medesime fatture elettroniche, oltre interessi moratori maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo da calcolarsi nella misura e con le modalità ed i termini di cui al
D.Lgs 231/02 dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo saldo nonché le spese pari ad euro
145,50 e le competenze legali , liquidate in euro 567,00, oltre spese forf. 15%, IVA e CPA come per legge, relative al giudizio monitorio.
Parte opponente disconosce le fatture n. 121/2020 e 307/2020, emesse senza che alle stesse corrispondesse alcun servizio di trasporto eseguito dalla società intimante in favore della società odierna , riconosce che tra l'odierno opponente e la società opposta, sono stati conclusi negli anni dei contratti di trasporto, ma la ha sempre puntualmente onorato la propria prestazione, CP_1
e , chiede, la revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova sull'an della pretesa creditoria.
Nessun elemento di prova viene offerto in giudizio.
La CON.TRANS. costituendosi nel presente giudizio, insiste sulla pretesa Controparte_3 creditoria come formulata già in sede monitoria, rilevando che parte opponente non ha mai posto in discussione l'esistenza del rapporto negoziale, fonte del credito azionato , anzi ne ha confermato l'assunto, laddove, espressamente, ha dichiarato che tra le due società sono stati, nel tempo, conclusi contratti di trasporto;
in diritto ha dedotto che le fatture elettroniche, quando non è posta in discussione l'esistenza del rapporto negoziale, costituiscono valido e sufficiente elemento di prova, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità. Ha contestato, in fatto, quanto dedotto da controparte circa la puntualità dei pagamento rispettata nel corso dei rapporti negoziali intercorsi tra Part le parti , offrendo in giudizio diverse richieste e solleciti di pagamento inviate dalla Trans.
, anche per il tramite del difensore Avv. OL, alla società opponente in relazione alle CP_3 fatture per cui è causa e per altre fatture. A sostegno delle proprie ragioni e a dimostrazione delle prestazioni rese in favore della CP_1
[... ( trasporto merci e sdoganamento come analiticamente descritti nelle fatture) ha prodotto n giudizio le bollette doganali, attestanti l'avvenuto sdoganamento, presso la Dogana del Porto di Gioia
Tauro, da parte della rans. quale spedizioniere, della merce ordinata dalla Pt_1 Controparte_3 nonché le Lettere di Vettura, debitamente controfirmate per ricezione da parte Controparte_1 della attestanti l'avvenuto trasporto e l'avvenuta consegna in favore della Controparte_1 [...] della merce oggetto delle attività di sdoganamento e di successivo trasporto effettuate CP_1 dalla rans. in favore della stessa prova della trasmissione Pt_1 Controparte_3 Controparte_1
e ricezione della fatture elettroniche da parte della società opponente.
Pertanto, in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con dichiarazione di esecutività dello stesso, e nel merito l'accertamento del suo credito, pari a € 13.718,57, iva inclusa, quale saldo delle fatture elettroniche n. 121 del 10/03/2020 di € 7.271,81, n. 307 del 23/06/2020 di € 2.502,00, n. 290 del 24/05/2023 di € 2.082,46, n. 291 del
25/05/2023 di € 1.307,49, n. 405 del 05/07/2023 di € 1.506,08, e, la condanna della CP_1 al pagamento in favore della società rans. della somma suddetta, oltre
[...] Pt_1 Controparte_3 interessi moratori maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo da calcolarsi nella misura e con le modalità ed i termini di cui al D.Lgs 231/02, dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo saldo, ovvero della diversa somma che verrà accertata in corso di causa; ha chiesto, altresì, la condanna di parte opponente al risarcimento del danni, da liquidarsi anche in via equitativa, ex art. 96 comma 3 c.p.c., per avere parte opponente “ abusato del proprio diritto di azione spiegando, in mala fede, una opposizione manifestamente infondata. “.
L'opposizione appare infondata e va rigettata.
Anzitutto va detto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si limita al mero controllo sulla esistenza o meno delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, nel giudizio di opposizione deve essere accertato il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (fra le altre, si veda C. 2997/2004), Pertanto, deve essere accertata la sussistenza del rapporto obbligatorio dedotto e l'esistenza del credito originato da quel rapporto.
Le posizioni formali di attore-opponente e di convenuto-opposto non corrispondono a quelle sostanziali, assumendo il primo la veste di convenuto ed il secondo quella di attore (C. 16340/2009), con conseguenti effetti sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio.
Ne consegue che l'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, ma, soprattutto, quale soggetto che si afferma titolare di un diritto ha l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere e parte opponente deve provare l'inefficacia degli stessi per estinzione o modificazione. E nel caso di rapporti obbligatori nascenti da obbligazioni negoziali vale il principio generale di cui all'art. 1218 c.c.
Ora nel caso di specie la Con. Trans. deduce che il credito vantato abbia origine CP_3 negoziale, precisamente lamenta l'inadempimento di controparte consistente nel mancato pagamento delle fatture n. 121 del 10/03/2020 di € 7.271,81, n. 307 del 23/06/2020 di € 2.502,00, n. 290 del
24/05/2023 di € 2.082,46, n. 291 del 25/05/2023 di € 1.307,49, n. 405 del 05/07/2023 di € 1.506,08 emesse a fronte dei servizi di trasporto e sdoganamento di merce eseguiti per conto e su richiesta della
CP_1
Secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13533 del 2001, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (C. SU 13533/2001; si vedano più di recente: C. 127/2022, C.
34433/2021, C. 27419/2021, C. 10394/2021, C. 25872/2020, C. 18200/2020, C. 3996/2020).
Nel presente giudizio parte opponente si limita, genericamente, a contestare le fatture per il cui pagamento veniva proposto ricorso monitorio ed è giudizio, (contestazione espressa per la prima volta in questo giudizio) dichiarando di non avere mai ricevuto i servizi resi nelle fatture n. 121/2020
e 307/2020 e lamentando la mancanza di prova della pretesa creditoria azionata.
Parte opposta, dal canto suo, ha offerto in giudizio una serie di documenti dai quali si evince che tra le parti del giudizio esisteva un rapporto commerciale, che la ha eseguito in favore in Pt_1 CP_5 favore della società opponente, i servizi di trasporto e sdoganamento merci CP_1 indicati nelle fatture di causa, di avere emesso regolari fatture elettriche, di averle spedite al destinatario tramite SDI, ha dimostrato, altresì, che le fatture venivano regolarmente ricevute dal destinatario tramite il predetto sistema, ha dimostrato di avere sollecitato il pagamento delle fatture, mettendo in mora il debitore e di avere anche ricevuto da parte della società opponente una richiesta di dilazione di pagamento (vd. documenti allegati al fascicolo parte opposta).
Dalla documentazione offerta in giudizio non risulta che la abbia mai contestato le CP_6 fatture né posto in discussione le prestazioni rese dalla Con. TRAns. prima del presente CP_3 giudizio di opposizione.
Ora, considerato che secondo l'orientamento più recente espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3581/2024 “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”, gravava sul debitore l'onere di offrire piena prova dell'inesistenza del rapporto negoziale o dell'inadempimento da parte della rispetto alle prestazioni descritte nelle Parte_2 fatture di cui chiede il pagamento.
Parte opponente non ha offerto alcuna prova in tal senso, limitandosi a contestare in giudizio l'insufficiente documentazione probatoria del credito vantato prodotto dalla società istante e ponendo in discussione la validità probatoria delle fatture elettroniche, ignorando nel corso del giudizio l'ulteriore documentazione offerta in giudizio da controparte a sostegno della propria pretesa creditoria.
A fronte dei vari solleciti di pagamento avanzati dalla di cui è stata offerta Controparte_7 prova in giudizio, ove è dedotta l'obbligazione negoziale , secondo l'id quod plerumque accidit, la società opponente, se la prestazione indicata in fattura non fosse stata eseguita o se il rapporto negoziale non fosse esistito, avrebbe, sicuramente, risposto alle richieste di pagamento negando Part l'esistenza della pretesa avanzata dalla TRAns. come accade normalmente nei CP_3 rapporti commerciali.
Ma in giudizio, parte opponente, non ha documentato né dedotto di avere mai formalmente contestato a controparte la pretesa creditoria, anche a fronte dei solleciti di pagamento delle fatture offerti in giudizio da parte convenuta/opposta, né ha offerto prova contraria rispetto al riconoscimento del debito e alla propria proposta di rateizzazione delle somme pretese dalla Parte_2 CP_3
[...
Ora il comportamento tenuto dalla società opponente prima dell'instaurazione del presente giudizio, la mancata contestazione tempestiva delle fatture e delle richieste di pagamento, lo stesso contenuto dell'opposizione ed il comportamento processuale tenuto, permettono di ritenere non contestato il rapporto negoziale dedotto dalla in forza del quale venivano eseguite le Parte_3 prestazioni indicate nelle fatture.
Parte opposta ha, inoltre, dimostrato di avere eseguito le prestazioni suddette.
La , per superare le prove offerte in giudizio dalla società istante, avrebbe dovuto CP_6 dedurre e allegare prova della tempestiva contestazione delle fatture e delle richieste stragiudiziali di pagamento, ad esempio mediante esibizione di corrispondenza, anche elettronica, con la quale si contestavano le fattura ricevute, intimandone lo storno con emissione di nota di variazione a credito;
oppure offrendo prova dell'avvenuta annotazione nelle scritture contabili di tale contestazione, anche al fine di evitare l'effetto confessorio, collegato alla mancata contestazione delle fatture, secondo l'orientamento espresso da tempo dalla corte di legittimità. L'inosservanza di detto onere probatorio consente, quindi, di riconoscere alle fatture prodotte dalla piena capacità probatoria dell'esistenza del rapporto negoziale sottostante e Pt_1 Parte_2 del credito stesso, considerato peraltro che parte opposta ha prodotto in giudizio ulteriori prove scritte delle prestazioni resa in favore della società opponente e dell'inutile tentativo di ottenere il pagamento bonario delle somme , e della messa in mora della società opponente per il mancato pagamento delle fatture.
Tutte le prove esibite in giudizio dal creditore , congiuntamente valutate , consentono di dichiarare e accertare che la è creditrice della somma di € 13.718,57, iva inclusa, quale Pt_1 Parte_2 saldo delle fatture elettroniche n. 121 del 10/03/2020 di € 7.271,81, n. 307 del 23/06/2020 di €
2.502,00, n. 290 del 24/05/2023 di € 2.082,46, n. 291 del 25/05/2023 di € 1.307,49, n. 405 del
05/07/2023 di € 1.506,08, oltre agli interessi di mora calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dal giorno successivo a quello di scadenza.
Pertanto, va rigettata l'opposizione, e deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 457/2024 emesso in data 10/12/2024 dal Tribunale Ordinario Civile di Palmi in persona del dott. Piero Viola nel procedimento monitorio iscritto al N° 1409/24 R.G., e dichiarato esecutivo.
Infine, va rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96, primo, cpc formulata dalla Trans. Pt_1 [...]
poiché è rimasta indimostrata, ma considerato che l'opposizione formulata dalla CP_3 CP_1
[... è apparsa nel corso del giudizio priva di argomentazioni concrete e le poche affermazioni contenute nell'atto di citazione sono rimaste indimostrate, anzi smentite dalle prove offerte dalla società creditrice, e considerato che la difesa di parte opponente in fase di trattazione e istruzione si
è arrestata all'atto di citazione e l'opposizione si è tradotta in una generica contestazione della validità probatoria delle fatture elettroniche e nel disconoscimento delle fatture n. 121/2020 e 307/2020 emesse senza che alle stesse corrispondesse alcun servizio di trasporto eseguito dalla società intimante in favore della società odierna opponente, senza alcuna allegazione probatoria, questo
Tribunale ritiene di potere, d'ufficio, condannare ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cpc la
[...] al pagamento in favore della rans. della somma di € 500,00, liquidata CP_1 Pt_1 CP_3 in via equitativa .
Inoltre , ai sensi dell'art. 96 , u.c., cpc , condanna parte opponente al pagamento in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 500,00.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e pertanto, liquidate come in dispositivo , sono poste a carico della CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da CP_1
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 457/2024 emesso in data 10/12/2024 dal Tribunale Ordinario Civile di Palmi in persona del dott. Piero Viola nel procedimento monitorio iscritto al N° 1409/24 R.G. e lo dichiara esecutivo
2. Condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma cpc al pagamento della somma CP_1 di € 500,00 in favore di rans. Pt_1 CP_3
3. Condanna ai sensi dell'art. 96 u.c. cpc al pagamento della somma di euro CP_1
500,00 in favore della cassa delle ammende. Part
4. Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della CP_1
Trans. che liquida in € 3.397,00, per compenso professionale, oltre spese CP_3 generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito richiedente ex art. 93 cpc
Palmi, 20.10.2025 La Giudice
Dott.ssa Maria Elena Giovannella