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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 09/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2932 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Carnevale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2932/2022 promossa da:
(cod. fisc. ), residente a [...] CodiceFiscale_1
Elvezia n. 28/E, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Schiariti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Varese, via Giuseppe Speroni n. 14, giusta procura in atti
opponente
contro con sede legale in Napoli (NA), Controparte_1 via Santa Brigida n. 39, cod. fisc. e p.iva rappresentata da P.IVA_1 [...] rappresentata e difesa dall'Avv. A. Geronimo La Russa ed elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio del difensore a Milano, c.so di Porta Vittoria n. 18, giusta procura in atti
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni domanda ed eccezione avversa, accogliere le seguenti
1 CONCLUSIONI
in via principale, per i motivi esposti in narrativa, dichiarata la nullità parziale della fideiussione sottoscritta da e, conseguentemente la decadenza di cui al termine Parte_1 ex art. 1957 c.c., per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 809/2022 del Tribunale di Varese, perché nulla dovuto dal sig. per qualsiasi titolo e ragione. Parte_1
In via subordinata, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 809/2022. del Tribunale di
Varese, rideterminando, in ragione delle eccezioni riconvenzionali in atti, le somme dovute dal debitore.
Con ogni riserva anche istruttoria.
Con vittoria di competenze e spese di causa.
In via istruttoria, si reiterano le seguenti richieste:
a) prove testimoniali
Ammettere e assumere la prova testimoniale del Curatore Fallimentare Dott. Per_1 sul seguente capitolo di prova:
[...]
1.“Vero che in ragione del beni aziendali assenti, per la loro distrazione è stato aperto procedimento per bancarotta fraudolenta nei confronti di , Controparte_2 CP_3
e ”;
[...] Controparte_4
Ammettere e assumere la prova testimoniale di sui seguenti capitoli Controparte_5 di prova:
2.“Vero che la Formula 1 Gomme s.r.l. era gestita solo da ed Controparte_3 [...]
; CP_4
3.“Vero che era solo un prestanome”; Parte_1
4.“Vero che ometteva di esercitare i poteri di gestione della società Formula 1 Parte_1
Gomme s.r.l.”;
b) Istanza ex art. 210 c.p.c.
Parte esponente chiede, al fine della conferma dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale anche per ciò che concerne le fideiussioni specifiche, che il Tribunale ordini a Intesa San
Paolo S.p.A. (anche per Banca Popolare di Bergamo – UBI), (anche per Banca CP_6
Popolare di Bergamo – UBI), Banco BPM, Unicredit S.p.A., Credit Agricole S.p.A. (per
Credito Valtellinese), nonché agli altri istituti di credito che dovesse ritenere, l'esibizione dei modelli standard di fideiussioni specifiche utilizzati da ciascun istituti negli anni 2011, 2012,
2013.
c) Consulenza Tecnica d'Ufficio per determinazione equo compenso
Richiamato quanto esposto sul punto nell'atto di citazione, si insiste affinché il Tribunale disponga CTU che determini, anche in via equitativa dell'equo compenso a favore del
2 venditore/concedente, sottraendo la somma costituita dalle rate pagate e dal valore residuo dei beni da determinarsi attraverso perizia estimativa.
Nell'interesse di Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così giudicare:
In via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza delle argomentazioni e deduzioni esposte dal sig. e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta e confermare il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 809/2022 emesso il 24.08.2022 dal Tribunale di Varese;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi con rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 809/2022, emesso dal Tribunale di Varese in data 24 agosto 2022, con cui gli è stato ingiunto, nella qualità di fideiussore di Formula 1 Gomme S.r.l., di pagare la somma di €
39.988,90, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, somma asseritamente dovuta in forza del contratto di locazione finanziaria n. SA 107524, stipulato dalla Società debitrice principale Formula 1 Gomme S.r.l. con l'allora (la quale, Controparte_7 successivamente, in data 16 novembre 2019, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ha ceduto il credito ad odierna parte opposta) e in relazione al CP_1 quale ha prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni nascenti dal Parte_1 predetto contratto, sino a concorrenza dell'importo massimo garantito di euro 100.209,49.
A fondamento della proposta opposizione, l'opponente ha dedotto: i. la nullità parziale del contratto di fideiussione, perché riproduttivo dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, ritenuto dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55/2005, in contrasto con la normativa antitrust (artt. 2, comma 2, lett. a), Legge n. 287/1990 e 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea); ii. la decadenza dalla garanzia fideiussoria, per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., non avendo la creditrice opposta promosso un'azione giudiziale nel termine di sei mesi decorrenti da quando il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile;
iii. che, in ogni caso, è errato il quantum azionato, calcolato in base agli artt. 15 e 17 del contratto di locazione finanziaria, laddove la clausola di cui all'art. 15, avente natura di clausola penale, che consente alla creditrice, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, di ottenere tutto quanto pattuito, “sarebbe da qualificarsi come legittima solo se da questo importo fosse dedotto il valore del bene restituito, come previsto fra l'altro dall'art. 17 delle medesime condizioni contrattuali”; iv. che, ancora, nel caso di specie, dovrebbe trovare corretta applicazione la disposizione di cui all'art. 1526 c.c., trattandosi di leasing traslativo, con conseguente obbligo del venditore/concedente, di restituire le rate riscosse, trattenendo una somma a titolo di equo compenso, da calcolarsi mediante CTU.
3 Sulla base di tali motivi l'opponente ha, quindi, domandato, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è ritualmente costituita in giudizio Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e domandando, in via principale, l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito della prima udienza, in ragione della dedotta intervenuta restituzione dei beni oggetto del contratto di leasing, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, senza assegnazione di alcun termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, non applicabile in materia di contratto di leasing.
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, non essendo state ammesse le istanze istruttorie articolate dalle parti, valutate non rilevanti ai fini del decidere.
La causa matura per la decisione è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata, imponendosi, per le ragioni di seguito esposte, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito è incontestato e risulta per tabulas che la pretesa creditoria, azionata dall'odierna parte opposta in sede monitoria, trova causa nel contratto di fideiussione specifica del 17 luglio 2012, sottoscritto dall'odierno opponente per un importo complessivo di Parte_1
€ 100.209,43, a garanzia delle obbligazioni assunte da Formula 1 Gomme S.r.l., nei confronti di con la stipula, in pari data, del contratto di locazione finanziaria di Controparte_7 bene mobile (non registrato) della durata di 60 mesi (doc. 2 fascicolo opponente). Neppure è contestato che la Società debitrice principale si sia resa inadempiente all'obbligazione di pagamento dei canoni di leasing, obbligazione garantita personalmente dall'allora legale rappresentante della Società utilizzatrice, Parte_1
Passando a esaminare i motivi di opposizione, parte opponente ha dedotto, in primo luogo, la decadenza della creditrice opposta ex art. 1957 c.c. dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore e ciò in ragione della nullità della deroga contrattuale prevista dall'art. 6 del contratto di garanzia sottoscritto, stante la conformità del modello contrattuale sottoscritto allo schema ABI del 2002, modello le cui clausole n. 2), n. 6) e n. 8) (clausole di reviviscenza, deroga al rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. e sopravvivenza) sono state qualificate illegittime per contrasto con la normativa Antitrust (art. 2, comma 2, lett. a, Legge n.
287/1990) con Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005.
Con il predetto provvedimento, la Banca d'Italia ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge n. 287/90 delle condizioni generali di contratto, predisposte dall'ABI nel 2002, per le fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, affermando che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono
4 disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con il citato art. 2.
Benché le clausole contestate dall'odierno opponente, in specie quella contenuta nell'art. 6 del contratto di fideiussione in atti, riproducano gli articoli dello schema ABI censurati nella loro finalità lesiva della concorrenza, deve evidenziarsi che la parte opponente, in relazione alla fideiussione rilasciata nel 2012, non può giovarsi dell'accertamento della Banca d'Italia, che ha avuto ad oggetto esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni, operazione che, nella specie, peraltro, non riveste natura bancaria (cfr. in particolare i punti 2 e 9 del provvedimento n. 55 del 2005).
Secondo il preferibile orientamento della giurisprudenza di merito, condiviso da questo
Tribunale, “l'accertamento della Banca d'Italia, (...) ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie
(si veda in particolare il punto 2 e il punto 9 del provvedimento n. 55 del 2005, ove si chiarisce che “[l]'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca" (cfr. Trib. Milano n. 7015/2022; Trib. Milano n. 5481/2022; Corte
Appello Milano n. 3082/2022).
Nella specie, parte opponente ha dedotto un rapporto giuridico che deve essere correttamente inquadrato nel tipo legale della fideiussione specifica, come emerge dalla documentazione in atti.
In particolare, la fideiussione rilasciata in data 17 luglio 2012 è stata prestata con riferimento a uno specifico rapporto di locazione finanziaria, concluso in pari data tra la Società garantita, in qualità di utilizzatrice e debitrice principale, e la Banca cedente il credito per cui è opposizione, in qualità di concedente e creditrice, per cui non vi è dubbio sul fatto che non si tratti di fideiussione a garanzia di ipotetiche e indeterminate operazioni bancarie del soggetto garantito.
Alla luce della specificità della questione oggetto dell'accertamento della Banca d'Italia e delle censure rilevate con riguardo alla garanzia bancaria in materia di fideiussioni omnibus, aventi ad oggetto non solo le obbligazioni assunte dal debitore, ma anche quelle da assumere, per le quali il legislatore ha previsto, all'art. 1938 c.c., il tetto massimo garantito, si ritiene di non aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito, richiamato da parte opponente, secondo cui la nullità può colpire anche le fideiussioni specifiche, riproducenti lo schema ABI relativo alla fideiussione omnibus, ai sensi dell'art. 2 Legge n. 287/1990 e ciò a prescindere dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, laddove al fine di invocare il principio generale di cui all'art. 2 cit. deve essere fornita dall'attore, ai sensi dell'art. 2697
c.c., la prova dell'intesa anticoncorrenziale illecita da cui discendono gli effetti della nullità sui contratti a valle.
5 Nella fattispecie in esame, poiché l'impegno di garanzia non deriva dalla conclusione di fideiussioni omnibus, ma da una fideiussione ordinaria riferita a crediti individuati, ne consegue che il rapporto personale di garanzia dedotto non è qualificabile nei termini di una fideiussione omnibus e non è possibile, quindi, riscontrare, nel merito, la prova della sussistenza dei presupposti per pervenire ad una censura di invalidità totale o anche parziale delle clausole nei termini dedotti dalla parte opponente, ossia valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d'Italia, applicabile soltanto ai contratti di fideiussione omnibus stipulati nell'arco temporale che va da ottobre 2002 a maggio
2005.
A tale ultimo proposito, giova evidenziare che la fideiussione specifica per cui è causa è stata rilasciata in un periodo temporale (2012) pacificamente “al di fuori del perimetro dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia, avvenuto nel periodo ricompreso tra il 2002
e il maggio del 2005, in forza del quale è stato emanato il provvedimento in questione che ha valutato come anticoncorrenziali le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI (..) spettando alla stessa parte opponente fornire la prova dell'esistenza del perdurare di un'intesa illecita da parte degli istituti di credito” (Trib. Milano Sez. spec. Impresa 3 febbraio 2023).
Parte opponente non ha, quindi, assolto al proprio onere probatorio, non avendo articolato alcuna istanza istruttoria utile al fine di provare la configurabilità di una intesa illecita tra le banche in relazione al periodo in esame, tantomeno, come già evidenziato, la sua estensibilità alla fideiussione specifica relativa ai contratti di leasing.
Sul punto, giova peraltro precisare che, al fine dell'assolvimento della prova dell'illiceità dell'intesa “a monte”, non è sufficiente la produzione di moduli contenenti le clausole censurate, predisposte da vari istituti di credito, in quanto la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali, né costituisce elemento dirimente per accertare l'accordo illecito tra gli istituti di credito. Da qui l'irrilevanza, ai fini del decidere, dell'istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c. proposta, peraltro, da parte opponente in termini generici ed esplorativi.
In ogni caso, in disparte la nullità parziale o meno della clausola di cui all'art. 6 del contratto di garanzia, nella specie, la creditrice opposta non è neppure decaduta dalla possibilità di escutere la garanzia prestata dal fideiussore, il quale ha prestato fideiussione c.d. a prima richiesta (vd. art. 7 del contratto di fideiussione, ai sensi del quale il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio …).
A tal proposito, giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “… la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che
l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass., n. 7345/95, in motivazione); azione che
6 d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass., s.u., n. 5572/79, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva). Tale tesi va senz'altro condivisa. Invero, una volta che il fideiussore tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta sia invitato dal creditore a provvedervi per affermato inadempimento del debitore principale, per un verso è obbligato a farlo secondo il meccanismo proprio del solve et repete, in quanto solo dopo l'avvenuto pagamento può eventualmente agire in ripetizione verso il creditore facendo valere tutti i diritti che competono al debitore nel rapporto principale;
e, per altro verso, è reso immediatamente edotto dell'inadempimento del debitore. Se non paga, non solo si rende inadempiente, ma si pone anche volontariamente nella condizione di non potersi immediatamente surrogare ex art. 1949 c.c., dopo aver pagato, nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, così dando luogo ad una situazione nella quale risulta fortemente incisa la ragione sopra delineata della tutela assicurata al fideiussore dall'art. 1957 c.c.
Sembra dunque giustificata la conclusione che, quante volte il fideiussore sia tenuto al pagamento "a prima o a semplice richiesta", o comunque entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 c.c., da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o di due mesi nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale), con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore” (in questi termini Cass. Civ. n. 13078/2008, con orientamento condiviso anche da Corte di Appello di
Milano n. 1059/2023).
E del resto, ritenere che, in presenza di una garanzia a prima richiesta, l'onere del creditore di avanzare istanza, entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, debba ritenersi soddisfatto esclusivamente con l'esperimento di un'azione giudiziale, e non anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, significherebbe snaturare la natura a prima richiesta della garanzia rilasciata, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione giudiziale, tanto più ove si consideri che la previsione di cui all'art. 1957 c.c. non è posta a tutela di alcun interesse di ordine pubblico, potendo quindi essere derogata dalle parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale.
Nella specie, risulta per tabulas, senza che la circostanza sia contestata dalla parte opponente, che la Banca, con comunicazione a mezzo raccomandata del 28 ottobre 2015, ha comunicato al sig. l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria e intimato al Pt_1 garante l'immediato pagamento delle somme dovute (€ 48.997,95), oltre a domandare l'immediata messa a disposizione dei beni oggetto del contratto di leasing.
Né, nell'ambito del presente giudizio di opposizione, deve indagarsi la natura abusiva della clausola contrattuale di cui si discute in ragione dell'asserita natura di consumatore dell'odierno opponente, così come dedotta da (solo) in sede di comparsa Parte_1 conclusionale, risultando per tabulas che il sig. al momento della conclusione del Pt_1
7 contratto di fideiussione (e della stipula del coevo contratto di leasing), ricopriva il ruolo di amministratore unico e legale rappresentante della Società debitrice principale, successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Como.
Ne consegue, per tutti i motivi esposti, l'insussistenza del motivo di doglianza per non essersi verificata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Tanto chiarito e venendo ad esaminare gli ulteriori motivi di opposizione, sostiene parte opponente che l'importo azionato in sede monitoria sarebbe errato, tenuto conto, da un lato, che la clausola di cui all'art. 17 del contratto di locazione finanziaria, laddove prevede che, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il concedente possa domandare un ammontare corrispondente alla somma degli eventuali canoni scaduti non pagati e degli eventuali interessi di mora, nonché un ammontare corrispondente alla somma dei canoni a scadere, attualizzata al tasso di attualizzazione e un ulteriore ammontare corrispondente al prezzo di riscatto, abbia natura di clausola penale, manifestamente eccessiva, da ridursi ai sensi dell'art. 1384 c.c. Dall'altro lato, l'opponente ha evidenziato che dalle somme dovute, in conformità alle medesime previsioni contrattuali, dovrebbe essere decurtato il prezzo di vendita dei beni restituiti alla concedente.
Ancora, sempre in relazione al quantum azionato con il ricorso monitorio, parte opponente ha dedotto che, nel caso di specie, dovrebbe trovare corretta applicazione la disposizione di cui all'art. 1526 c.c., trattandosi di leasing traslativo, con conseguente obbligo del venditore/concedente di restituire le rate riscosse, trattenendo una somma a titolo di equo compenso.
Il motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
In primo luogo, deve evidenziarsi che parte opposta, in sede monitoria, ha domandato la condanna dell'opponente al pagamento della complessiva somma di € 39.988,90, di cui €
31.340,34, a titolo di canoni a scadere, alla data del 15 ottobre 2015, attualizzati e al netto degli interessi ed € 7.963,24 a titolo di canoni scaduti.
Nel caso di specie, parte opposta ha applicato alla risoluzione contrattuale CP_1 anticipata per inadempimento dell'utilizzatore gli effetti economici previsti dal contratto di locazione finanziaria.
L'art. 17 delle condizioni generali, infatti, prevede, quale effetto della risoluzione per inadempimento, l'obbligo in capo all'utilizzatore di versare tutti i canoni non pagati fino alla data di risoluzione, oltre a tutti i canoni a scadere, da cui verranno poi detratti gli importi derivanti dalla vendita del bene nel caso in cui questo sia stato restituito alla concedente.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato la derogabilità delle previsioni di cui all'art. 1526 c.c., affermando, con orientamento condiviso da questo Tribunale, che è lecita, ai sensi dell'art. 1526 c.c., la clausola penale inserita in un contratto di leasing traslativo risolto prima della Legge n. 124/2017, che preveda, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, che quest'ultimo paghi anche i canoni non ancora maturati ed il prezzo
8 pattuito, dedotto quanto ottenuto dalla vendita del bene sul mercato (così Cass. civ. n.
5754/2022).
Peraltro, il disposto dell'art. 1526 c.c. è invocabile solo in caso di riconsegna del bene e, nel caso di specie, parte opponente non ha dato prova, nel corso del presente giudizio, che i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria, siano stati messi a disposizione della concedente, secondo quanto previsto dal contratto e così come, peraltro, richiesto da CP_7 con la comunicazione del 28 ottobre 2015, inviata al garante
[...] Parte_1
A tale riguardo deve, invece, osservarsi che parte opposta, attraverso la produzione del verbale dell'udienza di esame dello stato passivo del Fallimento Formula 1 Gomme S.r.l. del
23 settembre 2022 (doc. 1 fascicolo opposta), ha provato la mancata restituzione alla concedente dei beni oggetto del contratto di leasing (da tale verbale risulta, infatti, che la domanda di rivendica della concedente è stata respinta per mancato reperimento dei beni da parte del Curatore fallimentare), non potendo, quindi, sostenersi, come pure dedotto da parte opponente, che la creditrice non abbia posto in essere azioni volte ad ottenere la restituzione dei beni concessi in leasing.
In ordine alla manifesta eccessività / illegittimità della clausola di cui all'art. 17 del contratto per cui è causa, giova evidenziare che ciò che non sarebbe legittimo, a prescindere dalla natura traslativa o di mero godimento del leasing, è che, a fronte dell'inadempimento dell'utilizzatore, la concedente realizzasse il cumulo tra la restituzione del bene e il versamento della penale, perché ciò comporterebbe il superamento dell'utilità che alla concedente sarebbe derivata dall'esatto adempimento del contratto e, quindi, un eventuale effettivo indebito arricchimento della concedente.
Nella specie, però, si è già detto che l'opponente, il quale, al tempo della conclusione del contratto di leasing, ricopriva la veste di legale rappresentante della Società debitrice principale, non ha provato la restituzione del bene, con conseguente diritto della concedente a realizzare gli effetti economici del contratto concluso e rimasto adempiuto. Inoltre, deve essere qui affermata la piena validità della penale pattuita nel contratto di leasing concluso inter partes, non essendo ravvisabile la dedotta contrarietà all'ordine pubblico, né tantomeno l'eccepito ingiustificato arricchimento della concedente, stante la previsione, nelle suddette pattuizioni contrattuali, della decurtazione del ricavato della vendita del bene (ove effettivamente restituito).
Ne consegue che gli importi azionati con il ricorso monitorio sono corretti e conformi alle previsioni contrattuali.
Ne discende, alla luce di tutto quanto già indicato, il rigetto integrale delle domande svolte da parte opponente e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo emesso su ricorso di
[...]
CP_1
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., parte opponente deve essere condannata a rimborsare a parte opposta le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate in dispositivo in base ai parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, dimidiando il
9 compenso previsto per la fase istruttoria, in ragione dell'effettiva attività processuale svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...] rappresentata da e, per Controparte_1 Parte_2
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 809/2022 emesso dal Tribunale di Varese;
condanna parte opponente a rifondere a Parte_1 [...] rappresentata da le Controparte_1 Parte_2 spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.700,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Varese, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Ida Carnevale
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Carnevale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2932/2022 promossa da:
(cod. fisc. ), residente a [...] CodiceFiscale_1
Elvezia n. 28/E, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Schiariti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Varese, via Giuseppe Speroni n. 14, giusta procura in atti
opponente
contro con sede legale in Napoli (NA), Controparte_1 via Santa Brigida n. 39, cod. fisc. e p.iva rappresentata da P.IVA_1 [...] rappresentata e difesa dall'Avv. A. Geronimo La Russa ed elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio del difensore a Milano, c.so di Porta Vittoria n. 18, giusta procura in atti
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni domanda ed eccezione avversa, accogliere le seguenti
1 CONCLUSIONI
in via principale, per i motivi esposti in narrativa, dichiarata la nullità parziale della fideiussione sottoscritta da e, conseguentemente la decadenza di cui al termine Parte_1 ex art. 1957 c.c., per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 809/2022 del Tribunale di Varese, perché nulla dovuto dal sig. per qualsiasi titolo e ragione. Parte_1
In via subordinata, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 809/2022. del Tribunale di
Varese, rideterminando, in ragione delle eccezioni riconvenzionali in atti, le somme dovute dal debitore.
Con ogni riserva anche istruttoria.
Con vittoria di competenze e spese di causa.
In via istruttoria, si reiterano le seguenti richieste:
a) prove testimoniali
Ammettere e assumere la prova testimoniale del Curatore Fallimentare Dott. Per_1 sul seguente capitolo di prova:
[...]
1.“Vero che in ragione del beni aziendali assenti, per la loro distrazione è stato aperto procedimento per bancarotta fraudolenta nei confronti di , Controparte_2 CP_3
e ”;
[...] Controparte_4
Ammettere e assumere la prova testimoniale di sui seguenti capitoli Controparte_5 di prova:
2.“Vero che la Formula 1 Gomme s.r.l. era gestita solo da ed Controparte_3 [...]
; CP_4
3.“Vero che era solo un prestanome”; Parte_1
4.“Vero che ometteva di esercitare i poteri di gestione della società Formula 1 Parte_1
Gomme s.r.l.”;
b) Istanza ex art. 210 c.p.c.
Parte esponente chiede, al fine della conferma dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale anche per ciò che concerne le fideiussioni specifiche, che il Tribunale ordini a Intesa San
Paolo S.p.A. (anche per Banca Popolare di Bergamo – UBI), (anche per Banca CP_6
Popolare di Bergamo – UBI), Banco BPM, Unicredit S.p.A., Credit Agricole S.p.A. (per
Credito Valtellinese), nonché agli altri istituti di credito che dovesse ritenere, l'esibizione dei modelli standard di fideiussioni specifiche utilizzati da ciascun istituti negli anni 2011, 2012,
2013.
c) Consulenza Tecnica d'Ufficio per determinazione equo compenso
Richiamato quanto esposto sul punto nell'atto di citazione, si insiste affinché il Tribunale disponga CTU che determini, anche in via equitativa dell'equo compenso a favore del
2 venditore/concedente, sottraendo la somma costituita dalle rate pagate e dal valore residuo dei beni da determinarsi attraverso perizia estimativa.
Nell'interesse di Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così giudicare:
In via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza delle argomentazioni e deduzioni esposte dal sig. e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta e confermare il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 809/2022 emesso il 24.08.2022 dal Tribunale di Varese;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi con rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 809/2022, emesso dal Tribunale di Varese in data 24 agosto 2022, con cui gli è stato ingiunto, nella qualità di fideiussore di Formula 1 Gomme S.r.l., di pagare la somma di €
39.988,90, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, somma asseritamente dovuta in forza del contratto di locazione finanziaria n. SA 107524, stipulato dalla Società debitrice principale Formula 1 Gomme S.r.l. con l'allora (la quale, Controparte_7 successivamente, in data 16 novembre 2019, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ha ceduto il credito ad odierna parte opposta) e in relazione al CP_1 quale ha prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni nascenti dal Parte_1 predetto contratto, sino a concorrenza dell'importo massimo garantito di euro 100.209,49.
A fondamento della proposta opposizione, l'opponente ha dedotto: i. la nullità parziale del contratto di fideiussione, perché riproduttivo dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, ritenuto dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55/2005, in contrasto con la normativa antitrust (artt. 2, comma 2, lett. a), Legge n. 287/1990 e 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea); ii. la decadenza dalla garanzia fideiussoria, per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., non avendo la creditrice opposta promosso un'azione giudiziale nel termine di sei mesi decorrenti da quando il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile;
iii. che, in ogni caso, è errato il quantum azionato, calcolato in base agli artt. 15 e 17 del contratto di locazione finanziaria, laddove la clausola di cui all'art. 15, avente natura di clausola penale, che consente alla creditrice, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, di ottenere tutto quanto pattuito, “sarebbe da qualificarsi come legittima solo se da questo importo fosse dedotto il valore del bene restituito, come previsto fra l'altro dall'art. 17 delle medesime condizioni contrattuali”; iv. che, ancora, nel caso di specie, dovrebbe trovare corretta applicazione la disposizione di cui all'art. 1526 c.c., trattandosi di leasing traslativo, con conseguente obbligo del venditore/concedente, di restituire le rate riscosse, trattenendo una somma a titolo di equo compenso, da calcolarsi mediante CTU.
3 Sulla base di tali motivi l'opponente ha, quindi, domandato, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è ritualmente costituita in giudizio Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e domandando, in via principale, l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito della prima udienza, in ragione della dedotta intervenuta restituzione dei beni oggetto del contratto di leasing, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, senza assegnazione di alcun termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, non applicabile in materia di contratto di leasing.
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, non essendo state ammesse le istanze istruttorie articolate dalle parti, valutate non rilevanti ai fini del decidere.
La causa matura per la decisione è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata, imponendosi, per le ragioni di seguito esposte, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito è incontestato e risulta per tabulas che la pretesa creditoria, azionata dall'odierna parte opposta in sede monitoria, trova causa nel contratto di fideiussione specifica del 17 luglio 2012, sottoscritto dall'odierno opponente per un importo complessivo di Parte_1
€ 100.209,43, a garanzia delle obbligazioni assunte da Formula 1 Gomme S.r.l., nei confronti di con la stipula, in pari data, del contratto di locazione finanziaria di Controparte_7 bene mobile (non registrato) della durata di 60 mesi (doc. 2 fascicolo opponente). Neppure è contestato che la Società debitrice principale si sia resa inadempiente all'obbligazione di pagamento dei canoni di leasing, obbligazione garantita personalmente dall'allora legale rappresentante della Società utilizzatrice, Parte_1
Passando a esaminare i motivi di opposizione, parte opponente ha dedotto, in primo luogo, la decadenza della creditrice opposta ex art. 1957 c.c. dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore e ciò in ragione della nullità della deroga contrattuale prevista dall'art. 6 del contratto di garanzia sottoscritto, stante la conformità del modello contrattuale sottoscritto allo schema ABI del 2002, modello le cui clausole n. 2), n. 6) e n. 8) (clausole di reviviscenza, deroga al rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. e sopravvivenza) sono state qualificate illegittime per contrasto con la normativa Antitrust (art. 2, comma 2, lett. a, Legge n.
287/1990) con Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005.
Con il predetto provvedimento, la Banca d'Italia ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge n. 287/90 delle condizioni generali di contratto, predisposte dall'ABI nel 2002, per le fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, affermando che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono
4 disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con il citato art. 2.
Benché le clausole contestate dall'odierno opponente, in specie quella contenuta nell'art. 6 del contratto di fideiussione in atti, riproducano gli articoli dello schema ABI censurati nella loro finalità lesiva della concorrenza, deve evidenziarsi che la parte opponente, in relazione alla fideiussione rilasciata nel 2012, non può giovarsi dell'accertamento della Banca d'Italia, che ha avuto ad oggetto esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni, operazione che, nella specie, peraltro, non riveste natura bancaria (cfr. in particolare i punti 2 e 9 del provvedimento n. 55 del 2005).
Secondo il preferibile orientamento della giurisprudenza di merito, condiviso da questo
Tribunale, “l'accertamento della Banca d'Italia, (...) ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie
(si veda in particolare il punto 2 e il punto 9 del provvedimento n. 55 del 2005, ove si chiarisce che “[l]'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca" (cfr. Trib. Milano n. 7015/2022; Trib. Milano n. 5481/2022; Corte
Appello Milano n. 3082/2022).
Nella specie, parte opponente ha dedotto un rapporto giuridico che deve essere correttamente inquadrato nel tipo legale della fideiussione specifica, come emerge dalla documentazione in atti.
In particolare, la fideiussione rilasciata in data 17 luglio 2012 è stata prestata con riferimento a uno specifico rapporto di locazione finanziaria, concluso in pari data tra la Società garantita, in qualità di utilizzatrice e debitrice principale, e la Banca cedente il credito per cui è opposizione, in qualità di concedente e creditrice, per cui non vi è dubbio sul fatto che non si tratti di fideiussione a garanzia di ipotetiche e indeterminate operazioni bancarie del soggetto garantito.
Alla luce della specificità della questione oggetto dell'accertamento della Banca d'Italia e delle censure rilevate con riguardo alla garanzia bancaria in materia di fideiussioni omnibus, aventi ad oggetto non solo le obbligazioni assunte dal debitore, ma anche quelle da assumere, per le quali il legislatore ha previsto, all'art. 1938 c.c., il tetto massimo garantito, si ritiene di non aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito, richiamato da parte opponente, secondo cui la nullità può colpire anche le fideiussioni specifiche, riproducenti lo schema ABI relativo alla fideiussione omnibus, ai sensi dell'art. 2 Legge n. 287/1990 e ciò a prescindere dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, laddove al fine di invocare il principio generale di cui all'art. 2 cit. deve essere fornita dall'attore, ai sensi dell'art. 2697
c.c., la prova dell'intesa anticoncorrenziale illecita da cui discendono gli effetti della nullità sui contratti a valle.
5 Nella fattispecie in esame, poiché l'impegno di garanzia non deriva dalla conclusione di fideiussioni omnibus, ma da una fideiussione ordinaria riferita a crediti individuati, ne consegue che il rapporto personale di garanzia dedotto non è qualificabile nei termini di una fideiussione omnibus e non è possibile, quindi, riscontrare, nel merito, la prova della sussistenza dei presupposti per pervenire ad una censura di invalidità totale o anche parziale delle clausole nei termini dedotti dalla parte opponente, ossia valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d'Italia, applicabile soltanto ai contratti di fideiussione omnibus stipulati nell'arco temporale che va da ottobre 2002 a maggio
2005.
A tale ultimo proposito, giova evidenziare che la fideiussione specifica per cui è causa è stata rilasciata in un periodo temporale (2012) pacificamente “al di fuori del perimetro dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia, avvenuto nel periodo ricompreso tra il 2002
e il maggio del 2005, in forza del quale è stato emanato il provvedimento in questione che ha valutato come anticoncorrenziali le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI (..) spettando alla stessa parte opponente fornire la prova dell'esistenza del perdurare di un'intesa illecita da parte degli istituti di credito” (Trib. Milano Sez. spec. Impresa 3 febbraio 2023).
Parte opponente non ha, quindi, assolto al proprio onere probatorio, non avendo articolato alcuna istanza istruttoria utile al fine di provare la configurabilità di una intesa illecita tra le banche in relazione al periodo in esame, tantomeno, come già evidenziato, la sua estensibilità alla fideiussione specifica relativa ai contratti di leasing.
Sul punto, giova peraltro precisare che, al fine dell'assolvimento della prova dell'illiceità dell'intesa “a monte”, non è sufficiente la produzione di moduli contenenti le clausole censurate, predisposte da vari istituti di credito, in quanto la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali, né costituisce elemento dirimente per accertare l'accordo illecito tra gli istituti di credito. Da qui l'irrilevanza, ai fini del decidere, dell'istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c. proposta, peraltro, da parte opponente in termini generici ed esplorativi.
In ogni caso, in disparte la nullità parziale o meno della clausola di cui all'art. 6 del contratto di garanzia, nella specie, la creditrice opposta non è neppure decaduta dalla possibilità di escutere la garanzia prestata dal fideiussore, il quale ha prestato fideiussione c.d. a prima richiesta (vd. art. 7 del contratto di fideiussione, ai sensi del quale il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio …).
A tal proposito, giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “… la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che
l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass., n. 7345/95, in motivazione); azione che
6 d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass., s.u., n. 5572/79, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva). Tale tesi va senz'altro condivisa. Invero, una volta che il fideiussore tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta sia invitato dal creditore a provvedervi per affermato inadempimento del debitore principale, per un verso è obbligato a farlo secondo il meccanismo proprio del solve et repete, in quanto solo dopo l'avvenuto pagamento può eventualmente agire in ripetizione verso il creditore facendo valere tutti i diritti che competono al debitore nel rapporto principale;
e, per altro verso, è reso immediatamente edotto dell'inadempimento del debitore. Se non paga, non solo si rende inadempiente, ma si pone anche volontariamente nella condizione di non potersi immediatamente surrogare ex art. 1949 c.c., dopo aver pagato, nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, così dando luogo ad una situazione nella quale risulta fortemente incisa la ragione sopra delineata della tutela assicurata al fideiussore dall'art. 1957 c.c.
Sembra dunque giustificata la conclusione che, quante volte il fideiussore sia tenuto al pagamento "a prima o a semplice richiesta", o comunque entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 c.c., da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o di due mesi nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale), con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore” (in questi termini Cass. Civ. n. 13078/2008, con orientamento condiviso anche da Corte di Appello di
Milano n. 1059/2023).
E del resto, ritenere che, in presenza di una garanzia a prima richiesta, l'onere del creditore di avanzare istanza, entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, debba ritenersi soddisfatto esclusivamente con l'esperimento di un'azione giudiziale, e non anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, significherebbe snaturare la natura a prima richiesta della garanzia rilasciata, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione giudiziale, tanto più ove si consideri che la previsione di cui all'art. 1957 c.c. non è posta a tutela di alcun interesse di ordine pubblico, potendo quindi essere derogata dalle parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale.
Nella specie, risulta per tabulas, senza che la circostanza sia contestata dalla parte opponente, che la Banca, con comunicazione a mezzo raccomandata del 28 ottobre 2015, ha comunicato al sig. l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria e intimato al Pt_1 garante l'immediato pagamento delle somme dovute (€ 48.997,95), oltre a domandare l'immediata messa a disposizione dei beni oggetto del contratto di leasing.
Né, nell'ambito del presente giudizio di opposizione, deve indagarsi la natura abusiva della clausola contrattuale di cui si discute in ragione dell'asserita natura di consumatore dell'odierno opponente, così come dedotta da (solo) in sede di comparsa Parte_1 conclusionale, risultando per tabulas che il sig. al momento della conclusione del Pt_1
7 contratto di fideiussione (e della stipula del coevo contratto di leasing), ricopriva il ruolo di amministratore unico e legale rappresentante della Società debitrice principale, successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Como.
Ne consegue, per tutti i motivi esposti, l'insussistenza del motivo di doglianza per non essersi verificata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Tanto chiarito e venendo ad esaminare gli ulteriori motivi di opposizione, sostiene parte opponente che l'importo azionato in sede monitoria sarebbe errato, tenuto conto, da un lato, che la clausola di cui all'art. 17 del contratto di locazione finanziaria, laddove prevede che, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il concedente possa domandare un ammontare corrispondente alla somma degli eventuali canoni scaduti non pagati e degli eventuali interessi di mora, nonché un ammontare corrispondente alla somma dei canoni a scadere, attualizzata al tasso di attualizzazione e un ulteriore ammontare corrispondente al prezzo di riscatto, abbia natura di clausola penale, manifestamente eccessiva, da ridursi ai sensi dell'art. 1384 c.c. Dall'altro lato, l'opponente ha evidenziato che dalle somme dovute, in conformità alle medesime previsioni contrattuali, dovrebbe essere decurtato il prezzo di vendita dei beni restituiti alla concedente.
Ancora, sempre in relazione al quantum azionato con il ricorso monitorio, parte opponente ha dedotto che, nel caso di specie, dovrebbe trovare corretta applicazione la disposizione di cui all'art. 1526 c.c., trattandosi di leasing traslativo, con conseguente obbligo del venditore/concedente di restituire le rate riscosse, trattenendo una somma a titolo di equo compenso.
Il motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
In primo luogo, deve evidenziarsi che parte opposta, in sede monitoria, ha domandato la condanna dell'opponente al pagamento della complessiva somma di € 39.988,90, di cui €
31.340,34, a titolo di canoni a scadere, alla data del 15 ottobre 2015, attualizzati e al netto degli interessi ed € 7.963,24 a titolo di canoni scaduti.
Nel caso di specie, parte opposta ha applicato alla risoluzione contrattuale CP_1 anticipata per inadempimento dell'utilizzatore gli effetti economici previsti dal contratto di locazione finanziaria.
L'art. 17 delle condizioni generali, infatti, prevede, quale effetto della risoluzione per inadempimento, l'obbligo in capo all'utilizzatore di versare tutti i canoni non pagati fino alla data di risoluzione, oltre a tutti i canoni a scadere, da cui verranno poi detratti gli importi derivanti dalla vendita del bene nel caso in cui questo sia stato restituito alla concedente.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato la derogabilità delle previsioni di cui all'art. 1526 c.c., affermando, con orientamento condiviso da questo Tribunale, che è lecita, ai sensi dell'art. 1526 c.c., la clausola penale inserita in un contratto di leasing traslativo risolto prima della Legge n. 124/2017, che preveda, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, che quest'ultimo paghi anche i canoni non ancora maturati ed il prezzo
8 pattuito, dedotto quanto ottenuto dalla vendita del bene sul mercato (così Cass. civ. n.
5754/2022).
Peraltro, il disposto dell'art. 1526 c.c. è invocabile solo in caso di riconsegna del bene e, nel caso di specie, parte opponente non ha dato prova, nel corso del presente giudizio, che i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria, siano stati messi a disposizione della concedente, secondo quanto previsto dal contratto e così come, peraltro, richiesto da CP_7 con la comunicazione del 28 ottobre 2015, inviata al garante
[...] Parte_1
A tale riguardo deve, invece, osservarsi che parte opposta, attraverso la produzione del verbale dell'udienza di esame dello stato passivo del Fallimento Formula 1 Gomme S.r.l. del
23 settembre 2022 (doc. 1 fascicolo opposta), ha provato la mancata restituzione alla concedente dei beni oggetto del contratto di leasing (da tale verbale risulta, infatti, che la domanda di rivendica della concedente è stata respinta per mancato reperimento dei beni da parte del Curatore fallimentare), non potendo, quindi, sostenersi, come pure dedotto da parte opponente, che la creditrice non abbia posto in essere azioni volte ad ottenere la restituzione dei beni concessi in leasing.
In ordine alla manifesta eccessività / illegittimità della clausola di cui all'art. 17 del contratto per cui è causa, giova evidenziare che ciò che non sarebbe legittimo, a prescindere dalla natura traslativa o di mero godimento del leasing, è che, a fronte dell'inadempimento dell'utilizzatore, la concedente realizzasse il cumulo tra la restituzione del bene e il versamento della penale, perché ciò comporterebbe il superamento dell'utilità che alla concedente sarebbe derivata dall'esatto adempimento del contratto e, quindi, un eventuale effettivo indebito arricchimento della concedente.
Nella specie, però, si è già detto che l'opponente, il quale, al tempo della conclusione del contratto di leasing, ricopriva la veste di legale rappresentante della Società debitrice principale, non ha provato la restituzione del bene, con conseguente diritto della concedente a realizzare gli effetti economici del contratto concluso e rimasto adempiuto. Inoltre, deve essere qui affermata la piena validità della penale pattuita nel contratto di leasing concluso inter partes, non essendo ravvisabile la dedotta contrarietà all'ordine pubblico, né tantomeno l'eccepito ingiustificato arricchimento della concedente, stante la previsione, nelle suddette pattuizioni contrattuali, della decurtazione del ricavato della vendita del bene (ove effettivamente restituito).
Ne consegue che gli importi azionati con il ricorso monitorio sono corretti e conformi alle previsioni contrattuali.
Ne discende, alla luce di tutto quanto già indicato, il rigetto integrale delle domande svolte da parte opponente e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo emesso su ricorso di
[...]
CP_1
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., parte opponente deve essere condannata a rimborsare a parte opposta le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate in dispositivo in base ai parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, dimidiando il
9 compenso previsto per la fase istruttoria, in ragione dell'effettiva attività processuale svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...] rappresentata da e, per Controparte_1 Parte_2
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 809/2022 emesso dal Tribunale di Varese;
condanna parte opponente a rifondere a Parte_1 [...] rappresentata da le Controparte_1 Parte_2 spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.700,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Varese, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Ida Carnevale
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