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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
DIVORZIO FIGLI MINORI/NON VG 1603/2024 AUTONOMI
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 18/06/2024, da
1) Parte_1
Nata a Napoli il 18.9.1991
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]Q
con l'Avv. Marisa Molteni del Foro di Como
e
2) Parte_2
Nato a Napoli il 22.11.1989
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Monica Lurati del Foro di Como
1 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in LI (NA), in data 29/06/2015
(anno 2015, atto n. 108, reg. atti di Matrimonio, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
X separati consensualmente con verbale in data 17/02/2022
omologato con decreto del Tribunale di Como del 14/3/2022
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
- nata il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 18/06/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni formulate nel ricorso introduttivo e con le integrazioni disposte dal Giudice con provvedimento del
25.11.2024 e di seguito riportate:
1) I figli e sono affidati ad entrambi genitori e per le ragioni in ricorso sono Per_1 Per_2
conferite in via esclusiva alla madre la sottoscrizione degli atti necessari all'iscrizione e alla
frequenza scolastica nonché di tutti gli atti di consenso medico-sanitario di ordinaria
amministrazione;
2) La casa familiare sita in San Fermo di proprietà esclusiva della madre rimane alla stessa assegnata
con tutti gli arredi;
3) I figli e continueranno a coabitare con la madre e, in ordine al diritto di visita Per_1 Per_2
paterno - nell'intento di favorire i rapporti interpersonali tra il padre e i figli – il Sig. potrà Pt_2
tenere con sé e ogni qualvolta gli sarà possibile e ogni qualvolta gli stessi lo Per_1 Per_2
richiederanno compatibilmente con le esigenze di vita e scolastiche dei figli e con gli impegni
lavorativi del padre. Il padre comunque potrà tenere con sé i figli in ogni caso, nei periodi scolastici
un giorno alla settimana, il mercoledì, da fine scuola sino alla sera dopo cena ed a week alternati
dal sabato mattino fino alla domenica sera.
2 Stante l'attività lavorativa della madre, ogni sabato mattina il Sig. terrà con sè, ove possibile, Pt_2
mentre sarà impegnato nella frequenza scolastica. Per_2 Per_1
Nei periodi di vacanza scolastica: le festività natalizie e pasquali, in attuazione del principio di
reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, ad anni alterni secondo il seguente calendario: dal
23 dicembre al 30 dicembre compreso con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso con
l'altro; Pasqua con un genitore Pasquetta con l'altro. Tutto salvo diversi accordi tra i coniugi.
In ordine alle vacanze estive, il padre potrà tenere e con sé quindici giorni anche Per_1 Per_2
consecutivi, in periodo da concordare preventivamente con la madre e comunque entro la fine del
mese di maggio di ogni anno. I coniugi si impegnano, reciprocamente, a comunicare all'altro
l'indirizzo e il recapito telefonico dei luoghi ove si recheranno nei periodi di vacanza.
IN OGNI CASO, le parti acconsentano che i figli nel periodo estivo trascorrano le vacanze anche
presso i nonni materni in LI, come sempre avvenuto negli anni precedenti nel periodo in cui i
genitori sono impegnati con l'attività lavorativa.
4) Il padre verserà un contributo di mantenimento omnia pari ad € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlio) a
favore dei figli e , con pagamento entro e non oltre il 15 di ogni mese il tutto oltre Per_1 Per_2
rivalutazione monetaria e aggiornamento ISTAT dal marzo di ogni anno fino alla totale indipendenza
economica dei figli stessi;
5) Per quanto riguarda le SPESE EXTRA relative ai figli e , i coniugi contribuiranno Per_1 Per_2
nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Como del 25
Aprile 2018 ed il relativo pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario alle coordinate di
ciascun coniuge anticipatario nei termini e modalità previste dal protocollo medesimo;
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
7) Tutti i contributi erogati ed erogandi nell'interesse dei figli (attualmente Persona_3
assegno unico) ed eventuali equipollenti deliberandi verranno riscossi interamente dalla madre,
confermando sul punto quanto già concordato in sede di separazione;
8) Spese legali compensate
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di e hanno dichiarato di non CP_1
volersi conciliare.
3 E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dai coniugi in data 29/06/2015, LI (NA) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LI (NA) (anno 2015, atto n. 108, reg. Atti di Matrimonio, parte
II, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
4 6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI (NA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 18.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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