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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/06/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 824/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. CORINTO BERTUZZO e Parte_1 C.F._1
l'avv. DANIELE SEGAFREDO
Parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. VITTORIA MANTOVAN e Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. ROSARIA ANTONIA BIANCO
Parte convenuta
Oggetto: Contratti bancari (buoni postali fruttiferi)
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Nel merito, in via principale:
accertare e dichiarare il diritto della IG.ra a vedersi riconosciuto il saggio di Parte_1
interessi indicato nel retro del Buono Postale Fruttifero da Lire 2.000.000,00 (duemilioni/00),
1 appartenente alla Serie O ed identificato al n. 186, in virtù del legittimo affidamento maturato in capo alla stessa IG.ra ; Pt_1
conseguentemente, condannare al pagamento a favore della IG.ra Controparte_1
del saggio di interessi così indicato e di tutte le somme risultanti che si Parte_1 quantificano nella complessiva somma di € 38.737,40 (trentottomilasettecentotrentasette/40)
(S.E.&O.) alla data del 17 novembre 2013 (come da allegati conteggi del C.T.P. Dott.ssa
), maggiorata degli interessi moratori dalla data di costituzione in mora del debitore al Per_1
saldo effettivo ai sensi degli artt. 1219, 1223, 1224, 1226, 1284 del Codice Civile e degli artt.
4 e 5 del D. Lgs. 231/2002, o nel diverso importo – maggiore o minore – che risulterà di
Giustizia, comunque da maggiorarsi degli interessi legali maturandi come per legge sino all'effettivo pagamento.
In via subordinata:
accertare e dichiarare l'errata applicazione del D.M. del 13 giugno 1986 da parte di
[...]
e la necessaria applicazione di una delle due ipotesi adeguatamente esplicate in CP_1
normativa rispetto al Buono Postale Fruttifero da Lire 2.000.000,00 (duemilioni/00), appartenente alla Serie O ed identificato al n. 186;
conseguentemente, condannare al pagamento a favore della IG.ra Controparte_1
della somma di Euro 16.265,23 (sedicimiladuecentosessantacinque/23) Parte_1
(S.E.&O.) alla data del 17 novembre 1983, oltre interessi e rivalutazione come per Legge dal
1° dicembre 2014 al saldo, quantificati – ad oggi – in Euro 757,98
(settecentocinquantasette/98), per un importo totale di Euro 17.023,21
(diciassettemilaventitre/21) (S.E.&O.) o nel diverso importo – maggiore o minore – che risulterà di Giustizia, comunque da maggiorarsi degli interessi moratori dalla data di costituzione in mora del debitore al saldo effettivo ai sensi degli artt. 1219, 1223, 1224, 1226,
1284 del Codice Civile e degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002.
ovvero, nel caso di applicazione della seconda ipotesi
2 conseguentemente, condannare al pagamento a favore della IG.ra Controparte_1
della somma di Euro 20.816,66 (ventimilaottocentoventuno/28) (S.E. & O.) Parte_1
alla data del 31 dicembre 2016, oltre interessi dal 1° dicembre 2017 al saldo, quantificati – ad oggi – in Euro 616,57 (seicentosedici/57), per un importo totale di Euro 21.433,23
(ventunomilaquattrocentotretatre/23) (S.E.&O.) o nel diverso importo – maggiore o minore – che risulterà di Giustizia, comunque da maggiorarsi degli interessi moratori dalla data di costituzione in mora del debitore al saldo effettivo ai sensi degli artt. 1219, 1223, 1224, 1226,
1284 del Codice Civile e degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002.
In via ulteriormente subordinata:
condannare al pagamento in favore della IG.ra della somma CP_1 Parte_1
ritenuta di giustizia per la liquidazione del Buono Postale Fruttifero da Lire 2.000.000,00
(duemilioni/00), appartenente alla Serie O ed identificato al n. 186.
In via principale
accertare e dichiarare l'esenzione del Buono Fruttifero Postale da Lire 2.000.000,00
(duemilioni/00), appartenente alla Serie O ed identificato al n. 186 dall'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori dei Buoni Fruttiferi Postali in quanto lo stesso veniva emesso prima dell'entrata in vigore del D.L. 556/1986.
conseguentemente, nell'eventualità in cui venga riscontrata l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50% sul Buono Fruttifero Postale da Lire 2.000.000,00 (duemilioni/00), appartenente alla Serie O ed identificato al n. 186, condannare al Controparte_1 pagamento a favore della IG.ra al pagamento integrale della somma di € Parte_1
40.542,56 (quarantamilacinquecentoquarantadue/56) (S.E.&O.) – o della diversa somma minore o maggiore ritenuta di Giustizia – comunque da maggiorarsi degli interessi moratori dalla data di costituzione in mora del debitore al saldo effettivo ai sensi degli artt. 1219, 1223,
1224, 1226, 1284 del Codice Civile e degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002.
3 In ogni caso:
con vittoria di spese e competenze per il presente procedimento se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30 per cento prevista ”quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n.55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n.37/2018.
Per parte convenuta
- dichiarare che la somma non contestata da (€ 15.979,67) va riscossa in CP_1
conformità alla disciplina speciale dei BPF;
- rigettare le domande avanzate dalla sig.ra in quanto infondate in fatto e in Parte_1
diritto;
- condannare la sig.ra a rifondere a le spese relative alla CTU disposta nel Pt_1 CP_1 corso del presente giudizio (€ 2.238,16) oltre agli onorari di difesa.
MOTIVAZIONE
1. Fatto
In data 17.11.1983 ha acquistato un Buono Fruttifero Postale da Lire Parte_1
2.000.000, appartenente alla serie “O”, con durata massima di trent'anni.
Il 17.11.2003 ha presentato il buono all'Ufficio Postale di Vicenza chiedendo Parte_1 di riscuotere la somma risultante dall'applicazione dei tassi di interesse riportati nella tabella stampata sul retro del buono. si è dichiarata disposta a rimborsare il buono Controparte_1
con applicazione degli interessi calcolati sulla base del DM 13.6.1986. In prossimità della scadenza tentennale, ha consegnato a un prospetto di liquidazione dal CP_1 Pt_1 quale risulta il diritto della stessa a riscuotere la somma complessiva di € 15.804,07.
4 L'attrice si è quindi rivolta ad una consulente di parte, secondo la quale ella avrebbe diritto a ricevere l'importo di € 38.737,40. diffidata al pagamento della detta Controparte_1
somma, ha ribadito le proprie posizioni.
La procedura di mediazione avviata dall'attrice non ha avuto esito, avendo Controparte_1
comunicato la volontà di non aderire ad alcuna ipotesi di mediazione.
[...]
2. Svolgimento del processo
2.1 Con citazione notificata il 2.2.2023 ha convenuto avanti Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale chiedendo la condanna della stessa al pagamento della somma di €
38.737,40, “alla data del 17.11.2013”, o, in subordine, di somme minori ritenute dovute in ragione della corretta applicazione del DM 13.6.1983. Ha inoltre chiesto che venisse dichiarata l'esenzione del buono fruttifero oggetto di causa dall'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi dei Buoni Postali.
2.2 Costituitasi in giudizio, ha negato di avere applicato, nella Controparte_1
determinazione degli interessi dovuti, alcuna ritenuta fiscale e ha chiesto il rigetto delle domande attoree, deducendo che, in forza di quanto disposto dal DM 13.6.1983, la somma dovuta all'attrice è pari ad € 15.979,67.
2.3 La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica.
All'udienza del 6.3.2025, tenutasi con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
3. Ragioni della decisione
3.1 Quadro normativo
3.1.1 L'art. 173 del Codice Postale (DPR n. 156/73) - norma oggi abrogata dal D.L.vo n.
284/99, ma ancora applicabile (ai sensi dell'art. 7 comma 3 del medesimo D.L.vo) ai rapporti
5 già in essere al tempo dell'adozione dei decreti volti a fissare le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali – prevedeva, con riguardo ai buoni postali fruttiferi, la possibilità che, mediante decreto ministeriale, potessero operarsi variazioni del saggio d'interesse aventi efficacia per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, ma con la possibilità che l'effetto delle variazioni potesse estendersi ad una o più delle precedenti serie.
La norma prevedeva che: “ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo”. Era pertanto chiarito, al comma terzo dell'art. 173, che gli interessi dovessero essere, di regola, “corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni” e che, tuttavia, “tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.
3.1.2 Con sentenza n. 26/2020, la Corte Costituzionale ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 osservando che la norma, diversamente da quanto ritenuto dal giudice rimettente, non ha efficacia retroattiva in quanto la variazione sfavorevole del tasso di interesse dei buoni postali non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo
"per il futuro", a decorrere dell'entrata in vigore del decreto che la disponga. La Corte
Costituzionale ha anche escluso che la norma impugnata potesse arrecare una lesione dell'affidamento del risparmiatore circa l'invariabilità del saggio vigente al momento della sottoscrizione del titolo, in quanto essa consentiva espressamente una modifica riduttiva dei saggi nei termini indicati. La norma è stata letta dalla Corte Costituzionale come intesa a perseguire un “ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a
6 soggettività statuale, implicava appunto la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati”.
3.1.3 In applicazione dell'allora vigente art. 173 Codice Postale, il DM 13.6.1986 ha previsto, all'art. 6, che sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera Q, maturato alla data del 1.1.1987, si applicassero, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati dallo stesso decreto ministeriale per i buoni della serie
Q.
La disposizione ha effetto anche sul buono postale per cui è causa, emesso, nell'ambito della serie O, il 17.11.1983.
3.2 Sulla domanda principale di liquidazione in favore dell'attrice dell'importo di €
38.737,40
3.2.1 L'attrice chiede che le vengano liquidati gli interessi sul buono postale n. 186 serie O nella misura calcolata applicando i saggi di interesse stampigliati sul buono medesimo.
La domanda si fonda su un'interpretazione dell'art. 173 che la Corte di Cassazione, così come la citata pronuncia della Corte Costituzionale, hanno respinto.
La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione di cui all'art. 2002 c.c. – cui pertanto non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, che contraddistinguono i titoli di credito - com'è dimostrato proprio dalla prevalenza, sul tenore letterale dei titoli, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, ai sensi del citato art. 173 del Codice Postale (Cass. n. 27809/05, rv. 586392; n. 4761/18).
Con le sentenze n. 13979/07 delle Sezioni Unite e n. 19002/17 (rv. 645079 – 02) della Prima
Sezione, che parte attrice indica come portatrici di un indirizzo che vorrebbe affermare la prevalenza dei tassi di interesse riportati sul buono rispetto a quelli fissati con DM, la S.C. si è in realtà occupata di una fattispecie del tutto diversa da quella in esame. In quei casi, infatti, le
7 avevano rilasciato buoni fruttiferi riportanti saggi di interesse diversi da quelli previsti CP_1
da DM già emanati in epoca precedente. La rilevanza delle diciture riportate sui buoni è stata, in tali casi, riconosciuta dalle Sezioni Unite poiché “in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli”. Nelle ipotesi esaminate dalle SSUU “il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati”. Le stesse pronunce richiamate, quindi, consideravano del tutto legittima “la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto”, dovendosi parlare, in tali casi, di “integrazione extratestuale del rapporto”.
La più recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 3963/19, del tutto in linea con questi principi, ha ribadito che le prescrizioni ministeriali intervenute successivamente all'emissione del buono prevalgono sul dato testuale portato dai titoli, come statuito in modo inequivoco dall'art. 173 del Codice Postale, il quale prevede “un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo”.
Tale meccanismo, come puntualizzato dalla Corte Costituzionale, non determina l'applicazione retroattiva dei saggi di interesse previsti dal DM sopravvenuto, sicché è fuori luogo parlare di lesione del legittimo affidamento del risparmiatore, essendo costui messo in
8 condizione, fin dal momento dell'acquisto del titolo, di potere prevedere la futura modifica dei tassi riportati sul buono.
3.2.2 Né la compressione dei diritti del titolare può derivare dall'onere, allo stesso imposto, di conoscere un atto amministrativo (e non normativo) com'è qualificato il decreto ministeriale.
Invero per tale atto è prevista la forma di pubblicità legale della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale e ciò lo rende senza dubbio conoscibile.
3.2.3 Parte attrice lamenta che non avrebbe dimostrato di avere adempiuto Controparte_1
all'onere, previsto dall'art. 173 citato, di mettere a disposizione dei titolari, presso gli uffici postali, la tabella dei tassi modificati con DM. Tuttavia Cass. SSUU n. 3963/19 ha chiarito che la prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa non costituisce oggetto di “un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore” ma “ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso
l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione”. Neppure risultano prescritti, come sembra ritenere l'attrice, l'applicazione di un timbro apposito sul buono o l'invio di comunicazioni apposite presso il domicilio dell'investitore.
3.2.4 Nell'opinione dell'attrice la natura di atto amministrativo del decreto ministeriale
13.6.1986 renderebbe incongruo il riferimento che la citata giurisprudenza fa al meccanismo di integrazione normativa del contratto di cui all'art. 1339 c.c., poiché tale norma presupporrebbe l'emanazione di una norma imperativa e non di un atto della pubblica amministrazione. In realtà l'eterointegrazione del negozio non deriva dalla sopravvenuta adozione di un decreto ministeriale ma dalla disposizione di legge di cui all'art. 173 Codice
Postale, già in vigore al tempo dell'emissione dei buoni, della quale i successivi DM costituiscono mera attuazione.
3.2.5 Infine, sempre allo scopo di contrastare l'interpretazione dell'art. 173 qui accolta, parte attrice osserva che la modifica apportata al rapporto negoziale dai DM sopravvenuti - secondo
9 il meccanismo previsto normativamente in base al quale i buoni precedentemente emessi si dovrebbero considerare “come rimborsati e riconvertiti ex officio in titoli della nuova serie” – andrebbe ad incidere anche sulla durata trentennale del contratto, sicché ogni successiva modifica dovrebbe comportare la posticipazione della scadenza del buono, “così da renderlo effettivamente trentennale”.
L'argomento parte da una premessa fallace e cioè che l'acquisto del buono darebbe diritto al titolare di beneficiare di un determinato assetto di interessi destinato a rimanere immutato per trent'anni. Invece, come detto, la disciplina legislativa del Codice Postale prevedeva la possibilità che gli interessi previsti alla data di emissione del buono venissero modificati nel corso del rapporto, anche in peius per il cliente, mentre la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 173 (secondo la quale, con l'adozione del DM, i buoni delle serie precedenti
“si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie”) è espressamente volta ad operare “ai soli fini del calcolo degli interessi”.
3.3 Sulla domanda principale di declaratoria dell'esenzione degli interessi dall'imposta sostitutiva
L'attrice sostiene che pretenderebbe di liquidare il buono fruttifero per cui Controparte_1
è causa con ritenuta dell'imposta sostitutiva del 12.50 % sugli interessi, mentre per i buoni emessi nel 1983 vigerebbe l'esenzione da tale imposta.
La sussistenza di tale pretesa – recisamente negata dalla convenuta – non è stata dimostrata da parte attrice. L'importo che si è detta pronta a liquidare, come confermato Controparte_1
dalla CTU, non prevede detta ritenuta. Ne consegue che la domanda di accertamento svolta sul punto dall'attrice è inammissibile per carenza di interesse.
3.4 Sulla domanda subordinata di corretta applicazione del D;
13.6.1986
10 La svolta CTU ha dimostrato la correttezza della liquidazione degli interessi che parte convenuta ha operato, in applicazione dell'art. 173 del Codice Postale e del DM 13.6.1986.
Le contestazioni di parte attrice si appuntano sul fatto che la CTU avrebbe svolto i conteggi utilizzando un prospetto dei tassi ricavato dal sito internet di così Controparte_1
affidandosi a una fonte di informazione controllata da una parte del procedimento. La censura
è priva di pregio perché non indica in qual modo i tassi indicati dalla CTU dovrebbero essere diversi.
Invero la CTU si è limitata ad osservare come la formula di calcolo da lei indicata come coerente con il DM 13.6.1986 (pagina 6) trovi conferma nella tabella reperibile sul sito internet di Le contestazioni di parte attrice, d'altronde, non riguardano le Controparte_1
modalità di capitalizzazione degli interessi utilizzate dalla CTU ma si articolano in ipotesi di calcolo che deriverebbero dalla perizia di parte dimessa sub doc. 11. Come rilevato dalla
CTU, la perizia in questione non esplicita i passaggi ed i criteri effettivamente applicati, limitandosi sostanzialmente a riportare i risultati finali. Le ipotesi di conteggio descritte in citazione (pagine 14 e 15) sembrano presupporre la modifica della durata del contratto, secondo le tesi che, più sopra, sono state respinte.
4. Conclusioni e spese
4.1 Le domande attoree sono meritevoli di rigetto. La relazione di CTU ha adeguatamente motivato la conclusione secondo la quale l'importo di € 15.979,67, corrispondente alla liquidazione del dovuto proposta da (doc. 5 convenuta), è effettivamente Controparte_1
pari alle somme che parte convenuta deve liquidare all'attrice, in applicazione della normativa pertinente al caso.
Poiché è pacifico che non si è mai opposta alla corresponsione Controparte_1
dell'importo come sopra quantificato, non vi è interesse della parte attrice ad ottenere pronunce, né accertative né di condanna, nei confronti della controparte.
11 4.2 Le spese di CTU (interamente anticipate dalla convenuta e pari ad € 2.238,16, come si evince dai docc. 7/9 di parte convenuta) vanno addossate alla parte attrice soccombente, la quale va altresì condannata a rifondere alla resistente le spese di difesa, liquidate, come in dispositivo, in correlazione al valore e alla complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta le domande di;
Parte_1
2) pone le spese di CTU a carico di e per l'effetto la condanna a rifondere a Parte_1 la somma di € 2.238,16; Controparte_1
3) condanna a rifondere a le spese di difesa, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
6.900,00, di cui € 6.000,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 3 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. CORINTO BERTUZZO e Parte_1 C.F._1
l'avv. DANIELE SEGAFREDO
Parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. VITTORIA MANTOVAN e Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. ROSARIA ANTONIA BIANCO
Parte convenuta
Oggetto: Contratti bancari (buoni postali fruttiferi)
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Nel merito, in via principale:
accertare e dichiarare il diritto della IG.ra a vedersi riconosciuto il saggio di Parte_1
interessi indicato nel retro del Buono Postale Fruttifero da Lire 2.000.000,00 (duemilioni/00),
1 appartenente alla Serie O ed identificato al n. 186, in virtù del legittimo affidamento maturato in capo alla stessa IG.ra ; Pt_1
conseguentemente, condannare al pagamento a favore della IG.ra Controparte_1
del saggio di interessi così indicato e di tutte le somme risultanti che si Parte_1 quantificano nella complessiva somma di € 38.737,40 (trentottomilasettecentotrentasette/40)
(S.E.&O.) alla data del 17 novembre 2013 (come da allegati conteggi del C.T.P. Dott.ssa
), maggiorata degli interessi moratori dalla data di costituzione in mora del debitore al Per_1
saldo effettivo ai sensi degli artt. 1219, 1223, 1224, 1226, 1284 del Codice Civile e degli artt.
4 e 5 del D. Lgs. 231/2002, o nel diverso importo – maggiore o minore – che risulterà di
Giustizia, comunque da maggiorarsi degli interessi legali maturandi come per legge sino all'effettivo pagamento.
In via subordinata:
accertare e dichiarare l'errata applicazione del D.M. del 13 giugno 1986 da parte di
[...]
e la necessaria applicazione di una delle due ipotesi adeguatamente esplicate in CP_1
normativa rispetto al Buono Postale Fruttifero da Lire 2.000.000,00 (duemilioni/00), appartenente alla Serie O ed identificato al n. 186;
conseguentemente, condannare al pagamento a favore della IG.ra Controparte_1
della somma di Euro 16.265,23 (sedicimiladuecentosessantacinque/23) Parte_1
(S.E.&O.) alla data del 17 novembre 1983, oltre interessi e rivalutazione come per Legge dal
1° dicembre 2014 al saldo, quantificati – ad oggi – in Euro 757,98
(settecentocinquantasette/98), per un importo totale di Euro 17.023,21
(diciassettemilaventitre/21) (S.E.&O.) o nel diverso importo – maggiore o minore – che risulterà di Giustizia, comunque da maggiorarsi degli interessi moratori dalla data di costituzione in mora del debitore al saldo effettivo ai sensi degli artt. 1219, 1223, 1224, 1226,
1284 del Codice Civile e degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002.
ovvero, nel caso di applicazione della seconda ipotesi
2 conseguentemente, condannare al pagamento a favore della IG.ra Controparte_1
della somma di Euro 20.816,66 (ventimilaottocentoventuno/28) (S.E. & O.) Parte_1
alla data del 31 dicembre 2016, oltre interessi dal 1° dicembre 2017 al saldo, quantificati – ad oggi – in Euro 616,57 (seicentosedici/57), per un importo totale di Euro 21.433,23
(ventunomilaquattrocentotretatre/23) (S.E.&O.) o nel diverso importo – maggiore o minore – che risulterà di Giustizia, comunque da maggiorarsi degli interessi moratori dalla data di costituzione in mora del debitore al saldo effettivo ai sensi degli artt. 1219, 1223, 1224, 1226,
1284 del Codice Civile e degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002.
In via ulteriormente subordinata:
condannare al pagamento in favore della IG.ra della somma CP_1 Parte_1
ritenuta di giustizia per la liquidazione del Buono Postale Fruttifero da Lire 2.000.000,00
(duemilioni/00), appartenente alla Serie O ed identificato al n. 186.
In via principale
accertare e dichiarare l'esenzione del Buono Fruttifero Postale da Lire 2.000.000,00
(duemilioni/00), appartenente alla Serie O ed identificato al n. 186 dall'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori dei Buoni Fruttiferi Postali in quanto lo stesso veniva emesso prima dell'entrata in vigore del D.L. 556/1986.
conseguentemente, nell'eventualità in cui venga riscontrata l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50% sul Buono Fruttifero Postale da Lire 2.000.000,00 (duemilioni/00), appartenente alla Serie O ed identificato al n. 186, condannare al Controparte_1 pagamento a favore della IG.ra al pagamento integrale della somma di € Parte_1
40.542,56 (quarantamilacinquecentoquarantadue/56) (S.E.&O.) – o della diversa somma minore o maggiore ritenuta di Giustizia – comunque da maggiorarsi degli interessi moratori dalla data di costituzione in mora del debitore al saldo effettivo ai sensi degli artt. 1219, 1223,
1224, 1226, 1284 del Codice Civile e degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002.
3 In ogni caso:
con vittoria di spese e competenze per il presente procedimento se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30 per cento prevista ”quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n.55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n.37/2018.
Per parte convenuta
- dichiarare che la somma non contestata da (€ 15.979,67) va riscossa in CP_1
conformità alla disciplina speciale dei BPF;
- rigettare le domande avanzate dalla sig.ra in quanto infondate in fatto e in Parte_1
diritto;
- condannare la sig.ra a rifondere a le spese relative alla CTU disposta nel Pt_1 CP_1 corso del presente giudizio (€ 2.238,16) oltre agli onorari di difesa.
MOTIVAZIONE
1. Fatto
In data 17.11.1983 ha acquistato un Buono Fruttifero Postale da Lire Parte_1
2.000.000, appartenente alla serie “O”, con durata massima di trent'anni.
Il 17.11.2003 ha presentato il buono all'Ufficio Postale di Vicenza chiedendo Parte_1 di riscuotere la somma risultante dall'applicazione dei tassi di interesse riportati nella tabella stampata sul retro del buono. si è dichiarata disposta a rimborsare il buono Controparte_1
con applicazione degli interessi calcolati sulla base del DM 13.6.1986. In prossimità della scadenza tentennale, ha consegnato a un prospetto di liquidazione dal CP_1 Pt_1 quale risulta il diritto della stessa a riscuotere la somma complessiva di € 15.804,07.
4 L'attrice si è quindi rivolta ad una consulente di parte, secondo la quale ella avrebbe diritto a ricevere l'importo di € 38.737,40. diffidata al pagamento della detta Controparte_1
somma, ha ribadito le proprie posizioni.
La procedura di mediazione avviata dall'attrice non ha avuto esito, avendo Controparte_1
comunicato la volontà di non aderire ad alcuna ipotesi di mediazione.
[...]
2. Svolgimento del processo
2.1 Con citazione notificata il 2.2.2023 ha convenuto avanti Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale chiedendo la condanna della stessa al pagamento della somma di €
38.737,40, “alla data del 17.11.2013”, o, in subordine, di somme minori ritenute dovute in ragione della corretta applicazione del DM 13.6.1983. Ha inoltre chiesto che venisse dichiarata l'esenzione del buono fruttifero oggetto di causa dall'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi dei Buoni Postali.
2.2 Costituitasi in giudizio, ha negato di avere applicato, nella Controparte_1
determinazione degli interessi dovuti, alcuna ritenuta fiscale e ha chiesto il rigetto delle domande attoree, deducendo che, in forza di quanto disposto dal DM 13.6.1983, la somma dovuta all'attrice è pari ad € 15.979,67.
2.3 La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica.
All'udienza del 6.3.2025, tenutasi con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
3. Ragioni della decisione
3.1 Quadro normativo
3.1.1 L'art. 173 del Codice Postale (DPR n. 156/73) - norma oggi abrogata dal D.L.vo n.
284/99, ma ancora applicabile (ai sensi dell'art. 7 comma 3 del medesimo D.L.vo) ai rapporti
5 già in essere al tempo dell'adozione dei decreti volti a fissare le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali – prevedeva, con riguardo ai buoni postali fruttiferi, la possibilità che, mediante decreto ministeriale, potessero operarsi variazioni del saggio d'interesse aventi efficacia per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, ma con la possibilità che l'effetto delle variazioni potesse estendersi ad una o più delle precedenti serie.
La norma prevedeva che: “ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo”. Era pertanto chiarito, al comma terzo dell'art. 173, che gli interessi dovessero essere, di regola, “corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni” e che, tuttavia, “tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.
3.1.2 Con sentenza n. 26/2020, la Corte Costituzionale ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 osservando che la norma, diversamente da quanto ritenuto dal giudice rimettente, non ha efficacia retroattiva in quanto la variazione sfavorevole del tasso di interesse dei buoni postali non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo
"per il futuro", a decorrere dell'entrata in vigore del decreto che la disponga. La Corte
Costituzionale ha anche escluso che la norma impugnata potesse arrecare una lesione dell'affidamento del risparmiatore circa l'invariabilità del saggio vigente al momento della sottoscrizione del titolo, in quanto essa consentiva espressamente una modifica riduttiva dei saggi nei termini indicati. La norma è stata letta dalla Corte Costituzionale come intesa a perseguire un “ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a
6 soggettività statuale, implicava appunto la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati”.
3.1.3 In applicazione dell'allora vigente art. 173 Codice Postale, il DM 13.6.1986 ha previsto, all'art. 6, che sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera Q, maturato alla data del 1.1.1987, si applicassero, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati dallo stesso decreto ministeriale per i buoni della serie
Q.
La disposizione ha effetto anche sul buono postale per cui è causa, emesso, nell'ambito della serie O, il 17.11.1983.
3.2 Sulla domanda principale di liquidazione in favore dell'attrice dell'importo di €
38.737,40
3.2.1 L'attrice chiede che le vengano liquidati gli interessi sul buono postale n. 186 serie O nella misura calcolata applicando i saggi di interesse stampigliati sul buono medesimo.
La domanda si fonda su un'interpretazione dell'art. 173 che la Corte di Cassazione, così come la citata pronuncia della Corte Costituzionale, hanno respinto.
La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione di cui all'art. 2002 c.c. – cui pertanto non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, che contraddistinguono i titoli di credito - com'è dimostrato proprio dalla prevalenza, sul tenore letterale dei titoli, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, ai sensi del citato art. 173 del Codice Postale (Cass. n. 27809/05, rv. 586392; n. 4761/18).
Con le sentenze n. 13979/07 delle Sezioni Unite e n. 19002/17 (rv. 645079 – 02) della Prima
Sezione, che parte attrice indica come portatrici di un indirizzo che vorrebbe affermare la prevalenza dei tassi di interesse riportati sul buono rispetto a quelli fissati con DM, la S.C. si è in realtà occupata di una fattispecie del tutto diversa da quella in esame. In quei casi, infatti, le
7 avevano rilasciato buoni fruttiferi riportanti saggi di interesse diversi da quelli previsti CP_1
da DM già emanati in epoca precedente. La rilevanza delle diciture riportate sui buoni è stata, in tali casi, riconosciuta dalle Sezioni Unite poiché “in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli”. Nelle ipotesi esaminate dalle SSUU “il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati”. Le stesse pronunce richiamate, quindi, consideravano del tutto legittima “la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto”, dovendosi parlare, in tali casi, di “integrazione extratestuale del rapporto”.
La più recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 3963/19, del tutto in linea con questi principi, ha ribadito che le prescrizioni ministeriali intervenute successivamente all'emissione del buono prevalgono sul dato testuale portato dai titoli, come statuito in modo inequivoco dall'art. 173 del Codice Postale, il quale prevede “un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo”.
Tale meccanismo, come puntualizzato dalla Corte Costituzionale, non determina l'applicazione retroattiva dei saggi di interesse previsti dal DM sopravvenuto, sicché è fuori luogo parlare di lesione del legittimo affidamento del risparmiatore, essendo costui messo in
8 condizione, fin dal momento dell'acquisto del titolo, di potere prevedere la futura modifica dei tassi riportati sul buono.
3.2.2 Né la compressione dei diritti del titolare può derivare dall'onere, allo stesso imposto, di conoscere un atto amministrativo (e non normativo) com'è qualificato il decreto ministeriale.
Invero per tale atto è prevista la forma di pubblicità legale della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale e ciò lo rende senza dubbio conoscibile.
3.2.3 Parte attrice lamenta che non avrebbe dimostrato di avere adempiuto Controparte_1
all'onere, previsto dall'art. 173 citato, di mettere a disposizione dei titolari, presso gli uffici postali, la tabella dei tassi modificati con DM. Tuttavia Cass. SSUU n. 3963/19 ha chiarito che la prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa non costituisce oggetto di “un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore” ma “ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso
l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione”. Neppure risultano prescritti, come sembra ritenere l'attrice, l'applicazione di un timbro apposito sul buono o l'invio di comunicazioni apposite presso il domicilio dell'investitore.
3.2.4 Nell'opinione dell'attrice la natura di atto amministrativo del decreto ministeriale
13.6.1986 renderebbe incongruo il riferimento che la citata giurisprudenza fa al meccanismo di integrazione normativa del contratto di cui all'art. 1339 c.c., poiché tale norma presupporrebbe l'emanazione di una norma imperativa e non di un atto della pubblica amministrazione. In realtà l'eterointegrazione del negozio non deriva dalla sopravvenuta adozione di un decreto ministeriale ma dalla disposizione di legge di cui all'art. 173 Codice
Postale, già in vigore al tempo dell'emissione dei buoni, della quale i successivi DM costituiscono mera attuazione.
3.2.5 Infine, sempre allo scopo di contrastare l'interpretazione dell'art. 173 qui accolta, parte attrice osserva che la modifica apportata al rapporto negoziale dai DM sopravvenuti - secondo
9 il meccanismo previsto normativamente in base al quale i buoni precedentemente emessi si dovrebbero considerare “come rimborsati e riconvertiti ex officio in titoli della nuova serie” – andrebbe ad incidere anche sulla durata trentennale del contratto, sicché ogni successiva modifica dovrebbe comportare la posticipazione della scadenza del buono, “così da renderlo effettivamente trentennale”.
L'argomento parte da una premessa fallace e cioè che l'acquisto del buono darebbe diritto al titolare di beneficiare di un determinato assetto di interessi destinato a rimanere immutato per trent'anni. Invece, come detto, la disciplina legislativa del Codice Postale prevedeva la possibilità che gli interessi previsti alla data di emissione del buono venissero modificati nel corso del rapporto, anche in peius per il cliente, mentre la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 173 (secondo la quale, con l'adozione del DM, i buoni delle serie precedenti
“si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie”) è espressamente volta ad operare “ai soli fini del calcolo degli interessi”.
3.3 Sulla domanda principale di declaratoria dell'esenzione degli interessi dall'imposta sostitutiva
L'attrice sostiene che pretenderebbe di liquidare il buono fruttifero per cui Controparte_1
è causa con ritenuta dell'imposta sostitutiva del 12.50 % sugli interessi, mentre per i buoni emessi nel 1983 vigerebbe l'esenzione da tale imposta.
La sussistenza di tale pretesa – recisamente negata dalla convenuta – non è stata dimostrata da parte attrice. L'importo che si è detta pronta a liquidare, come confermato Controparte_1
dalla CTU, non prevede detta ritenuta. Ne consegue che la domanda di accertamento svolta sul punto dall'attrice è inammissibile per carenza di interesse.
3.4 Sulla domanda subordinata di corretta applicazione del D;
13.6.1986
10 La svolta CTU ha dimostrato la correttezza della liquidazione degli interessi che parte convenuta ha operato, in applicazione dell'art. 173 del Codice Postale e del DM 13.6.1986.
Le contestazioni di parte attrice si appuntano sul fatto che la CTU avrebbe svolto i conteggi utilizzando un prospetto dei tassi ricavato dal sito internet di così Controparte_1
affidandosi a una fonte di informazione controllata da una parte del procedimento. La censura
è priva di pregio perché non indica in qual modo i tassi indicati dalla CTU dovrebbero essere diversi.
Invero la CTU si è limitata ad osservare come la formula di calcolo da lei indicata come coerente con il DM 13.6.1986 (pagina 6) trovi conferma nella tabella reperibile sul sito internet di Le contestazioni di parte attrice, d'altronde, non riguardano le Controparte_1
modalità di capitalizzazione degli interessi utilizzate dalla CTU ma si articolano in ipotesi di calcolo che deriverebbero dalla perizia di parte dimessa sub doc. 11. Come rilevato dalla
CTU, la perizia in questione non esplicita i passaggi ed i criteri effettivamente applicati, limitandosi sostanzialmente a riportare i risultati finali. Le ipotesi di conteggio descritte in citazione (pagine 14 e 15) sembrano presupporre la modifica della durata del contratto, secondo le tesi che, più sopra, sono state respinte.
4. Conclusioni e spese
4.1 Le domande attoree sono meritevoli di rigetto. La relazione di CTU ha adeguatamente motivato la conclusione secondo la quale l'importo di € 15.979,67, corrispondente alla liquidazione del dovuto proposta da (doc. 5 convenuta), è effettivamente Controparte_1
pari alle somme che parte convenuta deve liquidare all'attrice, in applicazione della normativa pertinente al caso.
Poiché è pacifico che non si è mai opposta alla corresponsione Controparte_1
dell'importo come sopra quantificato, non vi è interesse della parte attrice ad ottenere pronunce, né accertative né di condanna, nei confronti della controparte.
11 4.2 Le spese di CTU (interamente anticipate dalla convenuta e pari ad € 2.238,16, come si evince dai docc. 7/9 di parte convenuta) vanno addossate alla parte attrice soccombente, la quale va altresì condannata a rifondere alla resistente le spese di difesa, liquidate, come in dispositivo, in correlazione al valore e alla complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta le domande di;
Parte_1
2) pone le spese di CTU a carico di e per l'effetto la condanna a rifondere a Parte_1 la somma di € 2.238,16; Controparte_1
3) condanna a rifondere a le spese di difesa, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
6.900,00, di cui € 6.000,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 3 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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