Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 24.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 17463/24 R.G., vertente
TRA Parte 1 , rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Esposito e Giovanni Lauro;
'
ricorrente
E
CP_1 in persona del 1.r., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.7.2024, la ricorrente in epigrafe deduceva che, avendone i requisiti di legge, in data 16.10.2023 aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento CP dell'assegno sociale che era stata rigettata dall' il 7.11.2023 sul presupposto della mancanza di prova dello stato di bisogno non avendo essa allegato alla domanda la sentenza di separazione coniugale e, quindi, dell'accordo economico raggiunto con l'ex coniuge.
La ricorrente, quindi, presentava una successiva domanda in data 7.12.2023 producendo il CP provvedimento di omologa della separazione cui seguiva, però, un nuovo rigetto da parte dell' con la motivazione della mancanza del requisito reddituale essendosi i coniugi dichiarati entrambi economicamente autosufficienti.
Proposto inutilmente ricorso amministrativo avverso entrambi i provvedimenti di diniego, la Pt_1 agiva in giudizio accertare il proprio diritto alla corresponsione dell'assegno sociale e per sentir, quindi, condannare l' CP_2 resistente al pagamento in suo favore della prestazione oggetto di domanda con decorrenza dal 16.10.2023 o, in subordine, dal 7.12.2023, oltre accessori, vinte le spese, con attribuzione.
L'CP_1, costituitosi in giudizio, deduceva che era stato disposto il pagamento con CP_3 del
9.10.2024 in virtù di precedente domanda amministrativa del 21.6.2023 in virtù della quale le era stata riconosciuta la prestazione dell'assegno di invalidità civile che, alla data del compimento del
Concludeva, quindi, per sentir dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza del 24.3.2025, parte ricorrente dava atto dell'avvenuto pagamento ed aderiva alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma chiedeva condannarsi CP רין al pagamento delle spese di lite essendo stata liquidata la prestazione solo dopo il deposito dell'odierno ricorso.
Il giudice decideva la causa con la presente sentenza di cui dava lettura.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda formulata da parte ricorrente, essendo stato documentato l'avvenuto pagamento del credito azionato.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento solo in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere, perchè venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
CP Le spese di lite vanno poste a carico dell' in applicazione del principio della soccombenza virtuale e tenuto conto che al momento del deposito del ricorso (24.7.2024) la ricorrente, pur avendo già presentato la domanda amministrativa per l'assegno di invalidità civile in data 21.6.2023
e pur essendo stata convocata a visita, non aveva ancora ricevuto la comunicazione del relativo verbale (avvenuta a Settembre 2024), cosicchè – non essendo a conoscenza dell'esito della visita e del riconoscimento della percentuale di invalidità richiesta per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, al momento della presentazione del ricorso aveva interesse ad agire.
Le spese si liquidano come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
così Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere;
,CP
-Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.850,00, oltre spese generali, Iva e Cpa con attribuzione.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)