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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3844 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.3435/2022 R.G. avente ad oggetto:
Opposizione a decreto ingiuntivo ex art.645 c.p.c. e ss
e vertente tra:
e , elettivamente domiciliati in Nocera Parte_1 Parte_2
Inferiore (SA) alla Via Origlia n.16, presso lo studio dell'avvocato Gerardo Cor- rado che lo rappresenta e difende,come in atti;
OPPONENTI
E
rappresentato e difeso all'avv. Pier Controparte_1
PE AR, presso lo studio del quale elettivamente domicilia, in No- cera Inferiore (SA), via PE Atzori, n. 233, ,come da mandato in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 23/04/2025 che qui si inten- dono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svol- gimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. perrelationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ri- cordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trat-
1 tazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della deci- sione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamen- te ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben po- tendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompa- tibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudi- cante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA Con atto di citazione in opposizione, i sigg. e hanno impugnato il Pt_1 Pt_2 decreto ingiuntivo n. 728/2022, RGN 2408/2022, emesso dal Tribunale di No- cera Inferiore, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di
€ 16.000,00, quale saldo di un prestito complessivo pari a € 37.000,00 ricevuto dal signor nel periodo 2011–2018. Gli opponenti a Controparte_2 fondamento dell'opposizione spiegata rilevavano, in via preliminare, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, nel merito, sostenevano che le scritture e gli assegni posti a fondamento del credito fossero in realtà collegati al rapporto di locazione intercorso tra le parti, affermando di avere versato un canone reale di € 1.200,00 anziché quello contrattuale pari a € 500,00, e chie- dendo pertanto in via riconvenzionale la condanna dell'opposto al pagamento di € 57.300,00, quale differenza del presunto canone “in nero”. Per cui conclu- devano per l'accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo op- posto e con condanna del signor al pagamento della differenza canone CP_1 incassati il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva il creditore opposto che insisteva per il rigetto della spiegata oppo- sizione;
contestava l'avversa ricostruzione fattuale ed in ordine alla domanda riconvenzionale di pagamento rilevava che la stessa era già stata formulata in- nanzi ad altro giudizio già pendente tra le parti, per cui concludeva per il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e com- pensi di lite.
Concessi i termini di cui all'art.183 VI co c.p.c veniva ammessa la prova per testi articolata da parte opponente e ascoltati due testi;
per cui all'esito dell'istruttoria ritenendo il giudizio maturo per la decisione veniva rinviata per
2 la precisazione delle conclusioni .All'udienza dell' 23.04.2025 le parti rasse- gnavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione conceden- do i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente ha eccepito in via preliminare la mancata mediazione.
L'eccezione è infondata. L'obbligazione oggetto del ricorso monitorio attiene a prestito di somme di denaro, non rientrante tra quelle per cui la mediazione è condizione di procedibilità ex d.lgs. 28/2010, art. 5, comma 1-bis; né risulta ap- plicabile la disciplina dell'art.
5-bis, entrata in vigore successivamente.
Pertanto, il giudizio è pienamente procedibile.
Preliminarmente si osserva che, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento sommario in un normale giudizio di cognizione, all'interno del quale l'opposto (creditore monitorio) rimane attore sostanziale e l'opponente rimane convenuto sostanziale con conseguente applicazione delle regole sull'onere della prova ex art. 2697 c.c.;in tal senso si è espressa la Su- prema Corte: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attività asser- tiva e probatoria resta regolata dall'art. 2697 c.c.; l'opposto conserva l'onere di dimostrare il fatto costitutivo del diritto azionato, mentre grava sull'opponente l'onere di allegare e provare fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto stesso..”Cass. civ., sez. VI, ord. 11 marzo 2021, n. 6914.
Per cui il giudizio di opposizione non altera la ripartizione degli oneri probatori:
l'opposto è tenuto a provare il credito;
l'opponente deve provare l'inesistenza o l'estinzione del credito. Nel caso sottoposto all'esame del giudice adito si deve procedere ad esaminare la validità delle scritture e dei titoli prodotti a fonda- mento della ingiunzione di pagamento.
Gli opponenti non hanno mai disconosciuto, ai sensi degli artt. 214–215 c.p.c., la paternità delle scritture versate in atti.La scrittura del 09.06.2011 contiene la quietanza di un prestito di € 25.000,00 e contestuale rilascio di 25 cambiali;
la scrittura del 16.11.2011 è invece relativa alla ricezione di ulteriori € 12.000,00 mediante 6 assegni da € 2.000,00 ciascuno, poi effettivamente incassati;
.La scrittura del 21.02.2018, munita di data certa, in cui gli opponenti dichiarano: di aver ricevuto complessivamente € 37.000,00, di averne restituiti €
3 21.000,00, di impegnarsi a restituire la residua somma di € 16.000,00, con scadenze mensili.
Le scritture fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2702 c.c., delle dichiarazioni in esse contenute.
Inoltre, ex art. 1988 c.c., il riconoscimento di debito comporta presunzione del rapporto causale sino a prova contraria, prova che nella specie non è stata for- nita.
Sull'incasso degli assegni
Gli assegni prodotti in atti, muniti di timbro di incasso e riportanti le quietanze sul retro, dimostrano che tutte le somme oggetto delle scritture sono state effet- tivamente percepite dagli opponenti.
I signori e non hanno fornito alcuna prova che tali somme non Pt_1 Pt_2 siano state incassate o che fossero destinate ad altro rapporto.
Le contestazioni, prive di riscontri documentali, rimangono meri asserti.
Sulla dedotta correlazione con il rapporto di locazione
La tesi degli opponenti secondo cui cambiali, assegni e scritture sarebbero col- legati al pagamento di un canone “in nero” è inammissibile, illogica e non pro- vata in quanto non è stato prodotto alcun documento, ricevuta o testimone idoneo a provare il pagamento del preteso canone occulto di € 1.200,00.
In sede istruttoria sono stati escussi i testi indicati dagli opponenti, i quali han- no dichiarato di essere a conoscenza del pagamento di un canone mensile pari a
€ 1.200,00.
Tali dichiarazioni, tuttavia, non sono idonee a superare la prova documentale prodotta dall'opposto in quanto le scritture private del 09.06.2011, 16.11.2011 e
21.02.2018 non sono state disconosciute dagli opponenti e, ai sensi dell'art. 2702 c.c., fanno piena prova della provenienza e delle obbligazioni assunte;
gli assegni risultano materialmente incassati dagli opponenti, come da documen- tazione bancaria fronte/retro acquisita agli atti;
le scritture del 2011 e del 2018 riportano espressamente la consegna e la quietanza di somme pari a €
37.000,00, nonché l'impegno degli opponenti a restituirne € 16.000,00, nella forma tipica del riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c.;la giurisprudenza è costante nell'affermare chela prova testimoniale non può sovvertire una scrittu-
4 ra privata opponibile né può valere a dimostrare un patto contrario al contenu- to di documenti sottoscritti (artt. 2721 ss. c.c.);
I testi escussi si sono limitati a riferire circostanze indirette o percezioni perso- nali, senza alcun riscontro documentale e senza precisione su date, modalità o importi dei presunti pagamenti.La credibilità dei testi è, inoltre, inficiata dalla denuncia per falsa testimonianza depositata in atti, che, pur non essendo deci- siva, rileva quale indice complessivo di inattendibilità.
Ne deriva che le deposizioni testimoniali, pur raccolte, non sono idonee a dimo- strare l'esistenza di un canone “in nero” né a correlare la documentazione pro- dotta dall'opposto ad un diverso rapporto negoziale.
Sulla domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale è inammissibile per continenza, essendo identica a quella già proposta nel procedimento RGN 433/2023;oltre che è comunque infondata, non essendo stato provato alcun pagamento di somme ulteriori ri- spetto al canone contrattuale.
Alla luce delle scritture non contestate, degli assegni incassati, dell'assenza tota- le di prova contraria e della piena ricostruzione documentale dell'obbligazione,
l'opposizione è integralmente infondata e va rigettata con piena conferma del decreto ingiuntivo n. 728/2022 deve essere confermato.
Le spese legali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3435/2022, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
2) conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 728/2022 – RGN
2408/2022, emesso in favore di per Controparte_1
l'importo di € 16.000,00, oltre interessi come da decreto;
3) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti e dichiara, ove occorra, la continenza con il procedimento RGN 433/2023 pendente dinanzi a questo tribunale, dott. Di Filippo;
1. condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore dell'opposto in euro 1.800,00 per compensi, oltre IVA, CAP e
5 rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore an- tistatario.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 9/12/2025 Il giudice
Dr. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.3435/2022 R.G. avente ad oggetto:
Opposizione a decreto ingiuntivo ex art.645 c.p.c. e ss
e vertente tra:
e , elettivamente domiciliati in Nocera Parte_1 Parte_2
Inferiore (SA) alla Via Origlia n.16, presso lo studio dell'avvocato Gerardo Cor- rado che lo rappresenta e difende,come in atti;
OPPONENTI
E
rappresentato e difeso all'avv. Pier Controparte_1
PE AR, presso lo studio del quale elettivamente domicilia, in No- cera Inferiore (SA), via PE Atzori, n. 233, ,come da mandato in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 23/04/2025 che qui si inten- dono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svol- gimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. perrelationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ri- cordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trat-
1 tazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della deci- sione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamen- te ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben po- tendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompa- tibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudi- cante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA Con atto di citazione in opposizione, i sigg. e hanno impugnato il Pt_1 Pt_2 decreto ingiuntivo n. 728/2022, RGN 2408/2022, emesso dal Tribunale di No- cera Inferiore, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di
€ 16.000,00, quale saldo di un prestito complessivo pari a € 37.000,00 ricevuto dal signor nel periodo 2011–2018. Gli opponenti a Controparte_2 fondamento dell'opposizione spiegata rilevavano, in via preliminare, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, nel merito, sostenevano che le scritture e gli assegni posti a fondamento del credito fossero in realtà collegati al rapporto di locazione intercorso tra le parti, affermando di avere versato un canone reale di € 1.200,00 anziché quello contrattuale pari a € 500,00, e chie- dendo pertanto in via riconvenzionale la condanna dell'opposto al pagamento di € 57.300,00, quale differenza del presunto canone “in nero”. Per cui conclu- devano per l'accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo op- posto e con condanna del signor al pagamento della differenza canone CP_1 incassati il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva il creditore opposto che insisteva per il rigetto della spiegata oppo- sizione;
contestava l'avversa ricostruzione fattuale ed in ordine alla domanda riconvenzionale di pagamento rilevava che la stessa era già stata formulata in- nanzi ad altro giudizio già pendente tra le parti, per cui concludeva per il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e com- pensi di lite.
Concessi i termini di cui all'art.183 VI co c.p.c veniva ammessa la prova per testi articolata da parte opponente e ascoltati due testi;
per cui all'esito dell'istruttoria ritenendo il giudizio maturo per la decisione veniva rinviata per
2 la precisazione delle conclusioni .All'udienza dell' 23.04.2025 le parti rasse- gnavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione conceden- do i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente ha eccepito in via preliminare la mancata mediazione.
L'eccezione è infondata. L'obbligazione oggetto del ricorso monitorio attiene a prestito di somme di denaro, non rientrante tra quelle per cui la mediazione è condizione di procedibilità ex d.lgs. 28/2010, art. 5, comma 1-bis; né risulta ap- plicabile la disciplina dell'art.
5-bis, entrata in vigore successivamente.
Pertanto, il giudizio è pienamente procedibile.
Preliminarmente si osserva che, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento sommario in un normale giudizio di cognizione, all'interno del quale l'opposto (creditore monitorio) rimane attore sostanziale e l'opponente rimane convenuto sostanziale con conseguente applicazione delle regole sull'onere della prova ex art. 2697 c.c.;in tal senso si è espressa la Su- prema Corte: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attività asser- tiva e probatoria resta regolata dall'art. 2697 c.c.; l'opposto conserva l'onere di dimostrare il fatto costitutivo del diritto azionato, mentre grava sull'opponente l'onere di allegare e provare fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto stesso..”Cass. civ., sez. VI, ord. 11 marzo 2021, n. 6914.
Per cui il giudizio di opposizione non altera la ripartizione degli oneri probatori:
l'opposto è tenuto a provare il credito;
l'opponente deve provare l'inesistenza o l'estinzione del credito. Nel caso sottoposto all'esame del giudice adito si deve procedere ad esaminare la validità delle scritture e dei titoli prodotti a fonda- mento della ingiunzione di pagamento.
Gli opponenti non hanno mai disconosciuto, ai sensi degli artt. 214–215 c.p.c., la paternità delle scritture versate in atti.La scrittura del 09.06.2011 contiene la quietanza di un prestito di € 25.000,00 e contestuale rilascio di 25 cambiali;
la scrittura del 16.11.2011 è invece relativa alla ricezione di ulteriori € 12.000,00 mediante 6 assegni da € 2.000,00 ciascuno, poi effettivamente incassati;
.La scrittura del 21.02.2018, munita di data certa, in cui gli opponenti dichiarano: di aver ricevuto complessivamente € 37.000,00, di averne restituiti €
3 21.000,00, di impegnarsi a restituire la residua somma di € 16.000,00, con scadenze mensili.
Le scritture fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2702 c.c., delle dichiarazioni in esse contenute.
Inoltre, ex art. 1988 c.c., il riconoscimento di debito comporta presunzione del rapporto causale sino a prova contraria, prova che nella specie non è stata for- nita.
Sull'incasso degli assegni
Gli assegni prodotti in atti, muniti di timbro di incasso e riportanti le quietanze sul retro, dimostrano che tutte le somme oggetto delle scritture sono state effet- tivamente percepite dagli opponenti.
I signori e non hanno fornito alcuna prova che tali somme non Pt_1 Pt_2 siano state incassate o che fossero destinate ad altro rapporto.
Le contestazioni, prive di riscontri documentali, rimangono meri asserti.
Sulla dedotta correlazione con il rapporto di locazione
La tesi degli opponenti secondo cui cambiali, assegni e scritture sarebbero col- legati al pagamento di un canone “in nero” è inammissibile, illogica e non pro- vata in quanto non è stato prodotto alcun documento, ricevuta o testimone idoneo a provare il pagamento del preteso canone occulto di € 1.200,00.
In sede istruttoria sono stati escussi i testi indicati dagli opponenti, i quali han- no dichiarato di essere a conoscenza del pagamento di un canone mensile pari a
€ 1.200,00.
Tali dichiarazioni, tuttavia, non sono idonee a superare la prova documentale prodotta dall'opposto in quanto le scritture private del 09.06.2011, 16.11.2011 e
21.02.2018 non sono state disconosciute dagli opponenti e, ai sensi dell'art. 2702 c.c., fanno piena prova della provenienza e delle obbligazioni assunte;
gli assegni risultano materialmente incassati dagli opponenti, come da documen- tazione bancaria fronte/retro acquisita agli atti;
le scritture del 2011 e del 2018 riportano espressamente la consegna e la quietanza di somme pari a €
37.000,00, nonché l'impegno degli opponenti a restituirne € 16.000,00, nella forma tipica del riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c.;la giurisprudenza è costante nell'affermare chela prova testimoniale non può sovvertire una scrittu-
4 ra privata opponibile né può valere a dimostrare un patto contrario al contenu- to di documenti sottoscritti (artt. 2721 ss. c.c.);
I testi escussi si sono limitati a riferire circostanze indirette o percezioni perso- nali, senza alcun riscontro documentale e senza precisione su date, modalità o importi dei presunti pagamenti.La credibilità dei testi è, inoltre, inficiata dalla denuncia per falsa testimonianza depositata in atti, che, pur non essendo deci- siva, rileva quale indice complessivo di inattendibilità.
Ne deriva che le deposizioni testimoniali, pur raccolte, non sono idonee a dimo- strare l'esistenza di un canone “in nero” né a correlare la documentazione pro- dotta dall'opposto ad un diverso rapporto negoziale.
Sulla domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale è inammissibile per continenza, essendo identica a quella già proposta nel procedimento RGN 433/2023;oltre che è comunque infondata, non essendo stato provato alcun pagamento di somme ulteriori ri- spetto al canone contrattuale.
Alla luce delle scritture non contestate, degli assegni incassati, dell'assenza tota- le di prova contraria e della piena ricostruzione documentale dell'obbligazione,
l'opposizione è integralmente infondata e va rigettata con piena conferma del decreto ingiuntivo n. 728/2022 deve essere confermato.
Le spese legali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3435/2022, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
2) conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 728/2022 – RGN
2408/2022, emesso in favore di per Controparte_1
l'importo di € 16.000,00, oltre interessi come da decreto;
3) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti e dichiara, ove occorra, la continenza con il procedimento RGN 433/2023 pendente dinanzi a questo tribunale, dott. Di Filippo;
1. condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore dell'opposto in euro 1.800,00 per compensi, oltre IVA, CAP e
5 rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore an- tistatario.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 9/12/2025 Il giudice
Dr. Luigi Bobbio
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