Articolo 1 della Legge 4 agosto 1955, n. 725
Articolo 2
Versione
4 settembre 1955
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di 500 milioni di lire per l'esecuzione dei lavori di primo intervento e di quelli occorrenti per mettere in condizioni di parziale efficienza le opere e gli impianti del porto di Genova danneggiati dalla mareggiata del 18 e 19 febbraio 1955.
La somma predetta sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1954-55.
Entrata in vigore il 4 settembre 1955