TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/05/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1988/2019 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico con l'avv. C.F._2
TORTORELLA MARCO dal quale sono rappresentati e difeso C.F._3
ATTORI contro
), elettivamente domiciliata in VIA CORREGGIO N. Controparte_1 P.IVA_1
43 20149 MILANO con l'avv. DAMINELLI SIMONA ), dal C.F._4 quale è rappresentata e difesa
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di mutuo - nullità clausola interessi - errata indicazione I.S.C. – applicazione sanzione sostitutiva tassi minimi Bot – risarcimento danni.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato il 17/10/2019 i Sigg.ri e convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di Avezzano Parte_1 Parte_2 la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Monocratico, contrariis reiectis: in via principale:
- accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa e quanto argomentato in sede di perizia tecnica allegata al presente atto, che la intimata ha dichiarato nel contratto di mutuo di cui in premessa sottoscritto con l'odierna parte attrice, un indicatore sintetico di costo inferiore rispetto a quello effettivamente applicato;
- accertare la nullità della clausola determinativa degli interessi e, per l'effetto, dichiarare la sostituzione dell'interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, o se più favorevoli per la parte attrice, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione
– condannare ai sensi dell'art. 117, comma 7 del TUB la parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento in favore dell'odierna parte attrice dell'importo di Euro 17.963,31 – pari alla differenza tra la quota di interessi corrisposte fino al
11.09.2008 (data di estinzione anticipata del mutuo) e gli interessi ricalcolati sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo dei Bot registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto - ovvero, se più favorevoli per la parte attrice dell'importo pari alla differenza tra la quota interessi corrisposta fino al 11.09.2008 (data di estinzione anticipata del mutuo) e gli interessi ricalcolati sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo Bot emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione – o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi maturati e maturandi dalle singole spettanze al saldo.
In via subordinata:
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di finanziamento de quo determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt. 2, 41 e 47 Cost, nonché degli artt. 1175, 1176, 1337, 1338, 1346,1366, 1375, 1418 e 1419, 1440 cod. civ., nonché delle norme sulla trasparenza contenute nell'art. 117 TUB, nel decreto CICR 04/03/2003 e nella circolare della Banca d'Italia 229/99, IX modifica, titolo X, sezione II, paragrafo 1, poiché incompatibili con i principi di correttezza e della buona fede, oltre che di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali.
- Condannare la convenuta al risarcimento dei danni per violazione del principio di determinatezza delle condizioni contrattuali, oltre che delle norme contrattuali ed extracontrattuali in relazione all'obbligo delle parti di comportarsi in buona fede e correttezza, nella misura pari alle maggiori somme pagate dagli attori, determinate ponendo a confronto le rate ad oggi pagate secondo l'originario piano di ammortamento e quelle risultanti dal piano di ammortamento rielaborato in applicazione dell'ISC indicato nel contratto di finanziamento, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da valutarsi in base ai criteri di cui all'art. 1226 cod. civ. e tenendo conto del periodo temporale durante il quale gli attori hanno subito l'illegittima condotta dell'odierna convenuta.
Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in favore del legale antistatario”.
Gli attori, chiedevano quindi procedersi con C.T.U. contabile.
3) Si costituiva regolarmente in giudizio deducendo sostanzialmente Controparte_1
l'infondatezza delle domande attoree chiedendone l'integrale rigetto ed opponendosi alla invocata CTU contabile al pari della richiesta ex art. 210 c.p.c.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via principale: respingere tutte le domande formulate dagli attori in quanto infondate,
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 4
in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, dichiarare che CP_1 nulla deve ai Sigg.ri e ad alcun titolo o
[...] Parte_2 Parte_1 ragione;
in via istruttoria: ci si oppone alla CTU contabile ex adverso domandata nonché all'ordine di esibizione, previo rigetto di ogni avversaria richiesta, e con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie nei termini processuali che verranno assegnati ai sensi dell'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., si producono i documenti da 1 a 3 di cui in narrativa, meglio descritti nell'indice redatto ex art. 74 disp. attuaz. cod. proc. civ.. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge”.
4) Depositate le memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. e previo rigetto, ad opera del G.I. dell'epoca, della richiesta di parte attorea ex art. 210 c.p.c. e di procedersi con l'espletamento di CTU contabile, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle sole prove documentali offerte dalle parti.
5) Precisate le rispettive conclusioni all'udienza del 10/07/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. cui le parti provvedevano.
6) Tanto premesso in estrema sintesi sullo svolgimento del giudizio e i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Come innanzi osservato, gli attori hanno dedotto ex art. 117 TUB la nullità del contratto di mutuo stipulato in data 14 novembre 2005 Rep. n. 8108 per un importo di € 200.000,00 e più precisamente la nullità della clausola relativa agli interessi corrispettivi in quanto nel medesimo documento era stato indicato un Indicatore Sintetico di Costo (cd ISC/TAEG) difforme rispetto a quello di fatto applicato;
hanno pertanto chiesto la rideterminazione del dare-avere mediante la sostituzione dei tassi corrispettivi applicati con il tasso minimo dei
Bot registrato nei 12 antecedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per la parte attrice, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; conseguentemente, chiedevano, ai sensi dell'art. 117, comma 7, T.U.B., il risarcimento dei danni quantificato in € 17.963,31.
Ordunque l'assunto di parte attorea risulta essere infondato.
Risulta infatti principio maggioritario in giurisprudenza, cui questo giudice intende aderire, Par che l'eventuale mancata indicazione dell' , così come la sua non corretta indicazione, non sia idonea ad inficiare la validità del contratto, tantomeno la clausola relativa alla determinazione degli interessi.
L''ISC, infatti, rappresenta un mero indicatore, non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Par Sicché dal momento che l' rappresenta uno strumento di carattere eminentemente informativo, esso non integra alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto e non può quindi considerarsi una clausola o condizione al pari, ad esempio, del tasso di interesse, limitandosi ad esprimere in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento.
Pa
“L' non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 4
indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (cfr. Cass. Civ. n. 39169/2021). Par Deve quindi concludersi che la mancata indicazione dell' in un contratto di mutuo non determina la nullità del negozio.
Da quanto sopra emerge che ogni contestazione relativa l'invalidità del contratto di mutuo Par ovvero della clausola determinativa degli interessi per non corretta indicazione dell' non può essere accolta.
10) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti
11) Le spese processuali, alla luce della particolarità della vicenda trattata e dell'avvicendarsi di diversi orientamenti giurisprudenziali sul tema affrontato, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sull'opposizione così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Avezzano il 22/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1988/2019 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico con l'avv. C.F._2
TORTORELLA MARCO dal quale sono rappresentati e difeso C.F._3
ATTORI contro
), elettivamente domiciliata in VIA CORREGGIO N. Controparte_1 P.IVA_1
43 20149 MILANO con l'avv. DAMINELLI SIMONA ), dal C.F._4 quale è rappresentata e difesa
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di mutuo - nullità clausola interessi - errata indicazione I.S.C. – applicazione sanzione sostitutiva tassi minimi Bot – risarcimento danni.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato il 17/10/2019 i Sigg.ri e convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di Avezzano Parte_1 Parte_2 la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Monocratico, contrariis reiectis: in via principale:
- accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa e quanto argomentato in sede di perizia tecnica allegata al presente atto, che la intimata ha dichiarato nel contratto di mutuo di cui in premessa sottoscritto con l'odierna parte attrice, un indicatore sintetico di costo inferiore rispetto a quello effettivamente applicato;
- accertare la nullità della clausola determinativa degli interessi e, per l'effetto, dichiarare la sostituzione dell'interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, o se più favorevoli per la parte attrice, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione
– condannare ai sensi dell'art. 117, comma 7 del TUB la parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento in favore dell'odierna parte attrice dell'importo di Euro 17.963,31 – pari alla differenza tra la quota di interessi corrisposte fino al
11.09.2008 (data di estinzione anticipata del mutuo) e gli interessi ricalcolati sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo dei Bot registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto - ovvero, se più favorevoli per la parte attrice dell'importo pari alla differenza tra la quota interessi corrisposta fino al 11.09.2008 (data di estinzione anticipata del mutuo) e gli interessi ricalcolati sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo Bot emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione – o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi maturati e maturandi dalle singole spettanze al saldo.
In via subordinata:
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di finanziamento de quo determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt. 2, 41 e 47 Cost, nonché degli artt. 1175, 1176, 1337, 1338, 1346,1366, 1375, 1418 e 1419, 1440 cod. civ., nonché delle norme sulla trasparenza contenute nell'art. 117 TUB, nel decreto CICR 04/03/2003 e nella circolare della Banca d'Italia 229/99, IX modifica, titolo X, sezione II, paragrafo 1, poiché incompatibili con i principi di correttezza e della buona fede, oltre che di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali.
- Condannare la convenuta al risarcimento dei danni per violazione del principio di determinatezza delle condizioni contrattuali, oltre che delle norme contrattuali ed extracontrattuali in relazione all'obbligo delle parti di comportarsi in buona fede e correttezza, nella misura pari alle maggiori somme pagate dagli attori, determinate ponendo a confronto le rate ad oggi pagate secondo l'originario piano di ammortamento e quelle risultanti dal piano di ammortamento rielaborato in applicazione dell'ISC indicato nel contratto di finanziamento, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da valutarsi in base ai criteri di cui all'art. 1226 cod. civ. e tenendo conto del periodo temporale durante il quale gli attori hanno subito l'illegittima condotta dell'odierna convenuta.
Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in favore del legale antistatario”.
Gli attori, chiedevano quindi procedersi con C.T.U. contabile.
3) Si costituiva regolarmente in giudizio deducendo sostanzialmente Controparte_1
l'infondatezza delle domande attoree chiedendone l'integrale rigetto ed opponendosi alla invocata CTU contabile al pari della richiesta ex art. 210 c.p.c.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via principale: respingere tutte le domande formulate dagli attori in quanto infondate,
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 4
in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, dichiarare che CP_1 nulla deve ai Sigg.ri e ad alcun titolo o
[...] Parte_2 Parte_1 ragione;
in via istruttoria: ci si oppone alla CTU contabile ex adverso domandata nonché all'ordine di esibizione, previo rigetto di ogni avversaria richiesta, e con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie nei termini processuali che verranno assegnati ai sensi dell'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., si producono i documenti da 1 a 3 di cui in narrativa, meglio descritti nell'indice redatto ex art. 74 disp. attuaz. cod. proc. civ.. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge”.
4) Depositate le memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. e previo rigetto, ad opera del G.I. dell'epoca, della richiesta di parte attorea ex art. 210 c.p.c. e di procedersi con l'espletamento di CTU contabile, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle sole prove documentali offerte dalle parti.
5) Precisate le rispettive conclusioni all'udienza del 10/07/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. cui le parti provvedevano.
6) Tanto premesso in estrema sintesi sullo svolgimento del giudizio e i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Come innanzi osservato, gli attori hanno dedotto ex art. 117 TUB la nullità del contratto di mutuo stipulato in data 14 novembre 2005 Rep. n. 8108 per un importo di € 200.000,00 e più precisamente la nullità della clausola relativa agli interessi corrispettivi in quanto nel medesimo documento era stato indicato un Indicatore Sintetico di Costo (cd ISC/TAEG) difforme rispetto a quello di fatto applicato;
hanno pertanto chiesto la rideterminazione del dare-avere mediante la sostituzione dei tassi corrispettivi applicati con il tasso minimo dei
Bot registrato nei 12 antecedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per la parte attrice, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; conseguentemente, chiedevano, ai sensi dell'art. 117, comma 7, T.U.B., il risarcimento dei danni quantificato in € 17.963,31.
Ordunque l'assunto di parte attorea risulta essere infondato.
Risulta infatti principio maggioritario in giurisprudenza, cui questo giudice intende aderire, Par che l'eventuale mancata indicazione dell' , così come la sua non corretta indicazione, non sia idonea ad inficiare la validità del contratto, tantomeno la clausola relativa alla determinazione degli interessi.
L''ISC, infatti, rappresenta un mero indicatore, non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Par Sicché dal momento che l' rappresenta uno strumento di carattere eminentemente informativo, esso non integra alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto e non può quindi considerarsi una clausola o condizione al pari, ad esempio, del tasso di interesse, limitandosi ad esprimere in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento.
Pa
“L' non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 4
indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (cfr. Cass. Civ. n. 39169/2021). Par Deve quindi concludersi che la mancata indicazione dell' in un contratto di mutuo non determina la nullità del negozio.
Da quanto sopra emerge che ogni contestazione relativa l'invalidità del contratto di mutuo Par ovvero della clausola determinativa degli interessi per non corretta indicazione dell' non può essere accolta.
10) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti
11) Le spese processuali, alla luce della particolarità della vicenda trattata e dell'avvicendarsi di diversi orientamenti giurisprudenziali sul tema affrontato, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sull'opposizione così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Avezzano il 22/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 4