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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2643/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] in data [...] (Avv. Parte_1
ROMANO CRISTINA);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. DI STEFANO Controparte_1
GIUSEPPE );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 22.09.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 28.04.2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 6.05.2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, richiamando le emdesime condizioni pattuite in sede di separazioen e che in questa sede vengono riportate:
“Art.1) a vivranno separati con l'obbligo Controparte_1 Parte_1 del reciproco rispetto.
Art.2) Essendo i coniugi autosufficienti nulla dichiarano di avere a pretendere reciprocamente per il proprio mantenimento.
Art.3) I figli minori US e sono attualmente ospitati, giusto Per_1 provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Palermo, presso una casa famiglia. Nulla pertanto i coniugi in ordine agli stessi, allo stato, dichiarano di avere a pretendere reciprocamente, riportandosi alle condizioni di cui al richiamato provvedimento del T.M.
Art.4) Parimenti nulla dichiara di avere a pretendere il SI. Parte_1 con riferimento alla casa coniugale ed ai beni ivi esistenti, avendo provveduto
a regolare ogni rapporto con la SI.ra . Controparte_1
Art.5) Per quant'altro non previsto le parti i coniugi si rimettono alle disposizioni di leggi vigenti in materia”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico, a norme imperative di legge né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
- 2 - 4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo in data 10/03/2017, da
[...]
, nato a [...] il [...] e da , nata Pt_1 Controparte_1
a PALERMO il 04/03/1987, iscritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 9, parte I, dell'anno 2017, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2643/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] in data [...] (Avv. Parte_1
ROMANO CRISTINA);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. DI STEFANO Controparte_1
GIUSEPPE );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 22.09.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 28.04.2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 6.05.2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, richiamando le emdesime condizioni pattuite in sede di separazioen e che in questa sede vengono riportate:
“Art.1) a vivranno separati con l'obbligo Controparte_1 Parte_1 del reciproco rispetto.
Art.2) Essendo i coniugi autosufficienti nulla dichiarano di avere a pretendere reciprocamente per il proprio mantenimento.
Art.3) I figli minori US e sono attualmente ospitati, giusto Per_1 provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Palermo, presso una casa famiglia. Nulla pertanto i coniugi in ordine agli stessi, allo stato, dichiarano di avere a pretendere reciprocamente, riportandosi alle condizioni di cui al richiamato provvedimento del T.M.
Art.4) Parimenti nulla dichiara di avere a pretendere il SI. Parte_1 con riferimento alla casa coniugale ed ai beni ivi esistenti, avendo provveduto
a regolare ogni rapporto con la SI.ra . Controparte_1
Art.5) Per quant'altro non previsto le parti i coniugi si rimettono alle disposizioni di leggi vigenti in materia”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico, a norme imperative di legge né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
- 2 - 4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo in data 10/03/2017, da
[...]
, nato a [...] il [...] e da , nata Pt_1 Controparte_1
a PALERMO il 04/03/1987, iscritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 9, parte I, dell'anno 2017, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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