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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/03/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 136/2025 V.G., promosso da:
nata a [...] in data [...] e residente in [...] nr. 39 (C.F. ) elettivamente domiciliata in Caltanissetta, in Via Malta, n. 10 presso C.F._1 lo studio dell'Avv. Vincenzo Vitello, dal quale è rappresentata e difesa per procura speciale rilasciata in calce al ricorso introduttivo, congiuntamente a
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]CP_1 C.F._2
(AG) Via G. Paietta n. 4 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pace ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Riesi (CL) Viale Lazio n. 4, giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso introduttivo.
CP_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.3.2025, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i difensori concludevano insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha rilevato.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis. 51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato il 20.10.2005 nel Comune di Riesi, trascritto nel registro dello Stato Civile del detto comune al n. 34, anno 2005, parte II, serie A, ufficio 1, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale poi definita, con la sentenza di omologa di questo Tribunale, il 18.3.2024.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dall'esito dell'udienza a trattazione scritta in relazione alla quale le parti hanno rinunciato a comparire, dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale sono nati tre figli, il 27.2.2007 (nelle more Per_1 divenuta maggiorenne), il 16.9.2010 e il 24.7.2018, rispetto ai quali le parti hanno Per_2 Persona_3 concordato condizioni di affidamento e di mantenimento in linea con l'interesse dei predetti, atteso che le stesse hanno previsto, tra l'altro, l'affidamento condiviso tra i genitori dei figli minori con il collocamento prevalente presso la madre a cui viene assegnata la casa coniugale, con la facoltà del padre di incontrarli nei tempi indicati in ricorso, ponendo a carico del padre di corrispondere alla madre, per il mantenimento dei figli la somma di € 270,00, con la rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici
ISTAT, oltre al rimborso per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, da concordarsi previamente tra i genitori, prevedendo anche i coniugi che l'assegno unico verrà riscosso interamente dalla madre, in conformità con le condizioni della separazione come erano state omologate con la sopra citata sentenza.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, potendo il Tribunale, per il resto, omologare gli accordi intervenuti tra le parti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
2 Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 20.10.2005, in Riesi (CL), tra e , come sopra generalizzati, Parte_1 CP_1 trascritto nei registri del Comune di Riesi (CL) al n. 34, parte II, anno 2005, serie A, ufficio 1.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 21.1.2025.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riesi (CL) di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 136/2025 V.G., promosso da:
nata a [...] in data [...] e residente in [...] nr. 39 (C.F. ) elettivamente domiciliata in Caltanissetta, in Via Malta, n. 10 presso C.F._1 lo studio dell'Avv. Vincenzo Vitello, dal quale è rappresentata e difesa per procura speciale rilasciata in calce al ricorso introduttivo, congiuntamente a
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]CP_1 C.F._2
(AG) Via G. Paietta n. 4 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pace ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Riesi (CL) Viale Lazio n. 4, giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso introduttivo.
CP_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.3.2025, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i difensori concludevano insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha rilevato.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis. 51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato il 20.10.2005 nel Comune di Riesi, trascritto nel registro dello Stato Civile del detto comune al n. 34, anno 2005, parte II, serie A, ufficio 1, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale poi definita, con la sentenza di omologa di questo Tribunale, il 18.3.2024.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dall'esito dell'udienza a trattazione scritta in relazione alla quale le parti hanno rinunciato a comparire, dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale sono nati tre figli, il 27.2.2007 (nelle more Per_1 divenuta maggiorenne), il 16.9.2010 e il 24.7.2018, rispetto ai quali le parti hanno Per_2 Persona_3 concordato condizioni di affidamento e di mantenimento in linea con l'interesse dei predetti, atteso che le stesse hanno previsto, tra l'altro, l'affidamento condiviso tra i genitori dei figli minori con il collocamento prevalente presso la madre a cui viene assegnata la casa coniugale, con la facoltà del padre di incontrarli nei tempi indicati in ricorso, ponendo a carico del padre di corrispondere alla madre, per il mantenimento dei figli la somma di € 270,00, con la rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici
ISTAT, oltre al rimborso per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, da concordarsi previamente tra i genitori, prevedendo anche i coniugi che l'assegno unico verrà riscosso interamente dalla madre, in conformità con le condizioni della separazione come erano state omologate con la sopra citata sentenza.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, potendo il Tribunale, per il resto, omologare gli accordi intervenuti tra le parti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
2 Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 20.10.2005, in Riesi (CL), tra e , come sopra generalizzati, Parte_1 CP_1 trascritto nei registri del Comune di Riesi (CL) al n. 34, parte II, anno 2005, serie A, ufficio 1.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 21.1.2025.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riesi (CL) di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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