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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/11/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli consigliere rel.
dott. Antonino Zappalà Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 511/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 29 maggio 2025, vertente
TRA
, in persona del Sindaco legale rapp. pro- Parte_1
tempore, Cod Fiscale , domiciliato per la carica presso la Casa P.IVA_1
Comunale, via San Giovanni Bosco, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Fazio
CF , del Foro di Barcellona P.G., per procura speciale C.F._1
rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di appello,
appellante contro
, nata a [...] P.G. il 12.12.1949 (cod.fisc. Controparte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Rugolo del Foro di C.F._2
Barcellona P.G., c.f. , per procura allegata all'atto CodiceFiscale_3 introduttivo di primo grado,
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. n.
1530/2022 – “responsabilità ex artt. 2049, 2050 e 2051 c.c.”.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 17 marzo 2017 la Sig.ra ha Controparte_1
convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il esponendo che in data 10 ottobre 2012, alle ore Controparte_2
10.00 circa, mentre percorreva a piedi la via Nemi, sita nella fazione di Portosalvo
di quel Comune, trovandosi tra i numeri civici 33 e 41, era caduta rovinosamente a terra a causa della sconnessione del manto stradale adiacente ad un chiusino incavato, non visibile a causa della presenza di un cumulo concentrato di foglie.
Avendo riportato lesioni personali e assumendo la responsabilità ex art. 2051 c.c.
dell'Ente convenuto, ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni alla salute da lei subìti, nella misura di euro 25.000.00 o nella somma maggiore o minore somma che sarebbe stata determinata in corso di causa.
2. Nella resistenza del espletata prova testimoniale e disposta Pt_1
consulenza medico-legale d'ufficio, il Tribunale adìto con sentenza 28 dicembre
2022, n. 1530, ha accolto la comanda attorea, dichiarando che il sinistro per cui
è causa era di esclusiva responsabilità dell' Ente e condannando lo stesso al pagamento in favore di di € 14.564,50, oltre accessori. Controparte_1
3. Avverso la sentenza predetta, il ha proposto appello, chiedendone Pt_1
la riforma, per i motivi di seguito esaminati che, a giudizio della Corte si sottraggono all'eccezione, sollevata dalla , di inammissibilità ex art. 342 CP_1
c.p.c.: essi, infatti, prospettano censure sufficientemente specifiche a correlati punti motivazionali della sentenza stessa, indicando l'alternativa decisoria sperata e, quindi, consentendo, come è avvenuto, il diritto di difesa dell'appellata.
4. Con il primo motivo di appello, l'Ente territoriale denuncia la violazione e falsa applicazione da parte del Tribunale dell'art. 2697 c.c. e l'errata valutazione delle prove, posto che dall'istruttoria svolta e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado emergerebbe senza ombra di dubbio che l'evento dannoso si è verificato in pieno giorno e quindi in condizioni di piena visibilità, in un tratto d strada, la via Noemi, nella quale da sempre abita l'attrice/appellata, a pochi metri dal luogo del sinistro (il n. civico 45 rispetto ai nn. 33-41): pertanto,
assume l'appellante, quel tratto è ben noto, e in ogni caso conoscibile, alla predetta. Aggiunge che il Giudice di prime cure non ha considerato la condotta colposa dell'attrice, per avere calpestato un ingombro costituto da fogliame, sotto cui si celava il presunto avallamento del manto stradale;
inoltre, che “le
dichiarazioni rese dai testi e nulla Testimone_1 Testimone_2
riferiscono sulla dinamica del presunto sinistro e/o in ordine alla condotta tenuta
dall'attore avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo e/o in riferimento
alla causa che ha determinato la caduta a terra dell'attrice”, trovandosi peraltro a distanza al momento del fatto;
infine, non era stato richiesto l'intervento dell'autorità e non era stato pertanto effettuato alcun rilievo. In conclusione,
l'appellante afferma che “deve rilevarsi come sia mancata ogni prova del
collegamento eziologico tra l'asserito dissesto del tratto stradale in particolare il
presunto avallamento e la caduta a terra della ”. CP_1 5. Con il secondo motivo di gravame, il si duole che il Tribunale Pt_1
abbia erroneamente ed illogicamente applicato l'art. 2051 c.c, non avendo considerato che, come affermato dalla Suprema Coprte nella sentenza 21 maro
2013, n. 7112, che non è dovuto alcun risarcime to del danno a favore di chi cade in una buca coperta da fogliame, se l'incidente può essere causato da fattori esterni, posto che la buca, benché coperta da fogliame, era visibile. In ogni caso,
assume che il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo è
interrotto se il fatto è accaduto per imperizia o negligenza del danneggiato.
Chiede, quindi, in riforma della sentenza appellata, che la domanda risarcitoria venga rigettata.
6. I due motivi di gravame, attenendo all'an della contestata responsabilità ex art. 2051 c.c., vanno esaminati congiuntamente.
6.1 - Va premesso in punto di diritto che (Cass. 29 luglio 2016, n. 15761) l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze. Inoltre, Cass. 19 dicembre 2022, n. 37059, in continuità con
Cass. S.U. 30 giugno 2022, n. 20943 ha statuito che:
a) la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno;
b) tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa;
c) residua a carico del custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima. Pertanto, nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa"
o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.);
d) al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa
(degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno);
e) L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: 1) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
2) che quella condotta non fosse prevedibile.
6.2 – Passando all'esame delle emergenze probatorie, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, le prove testimoniali, in difetto di non dedotti elementi di sospetto o di inattendibilità, appaiono sostanzialmente complete e idonee a provare con sufficiente esattezza la dinamica del sinistro per cui è
causa: infatti, le due testimoni, che si trovavano a poca distanza dalla al CP_1
momento del sinistro stesso (l'una davanti alla porta della propria abitazione,
l'altra in automobile), hanno concordemente riferito che la predetta, mentre camminava per strada, è caduta in corrispondenza di una buca coperta da foglie
(teste ), dove c'era un tombino ricoperto da foglie, che era affossato Tes_1
rispetto al manto stradale (teste ). Tes_2
Peraltro, che il tombino in questione presentasse una anomalia, fonte di possibili rischi, è documentato dalla relazione dei Vigili Urbani del comune appellante che, circa tre mesi dopo l'evento (in data 22 gennaio 2013)
attestavano, anche con documentazione fotografica, che “esiste un chiusino con accanto una buca riparata”: con ciò dando atto che esisteva una situazione di pericolo che era stata (non si sa quando, ma presumibilmente dopo il sinistro)
sistemata.
6.3 – Le conclusioni della c.t.u. medico-legale, in aggiunta, consentono ulteriormente di ritenere che la caduta della e le lesioni dalla stessa CP_1
procuratesi erano causalmente riconducibili alla res custodita dall'Ente
territoriale.
Ne consegue, a giudizio della Corte, che il primo motivo di appello è infondato.
6.4 - A diversa conclusione deve pervenirsi riguardo la seconda ragione di censura, inerente – come prima detto - alla denunciata erronea applicazione del principio dell'art. 2051 c.c.
In effetti, ritiene la Corte che il Tribunale non abbia considerato che la condotta della , così come ricostruita dalle emergenze probatorie, integra una CP_1
causa autonoma di derivazione causale del fatto dannoso, integrando, secondo quanto prima enunciato dalla Suprema Corte, il caso fortuito, presentando caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno.
Va al riguardo evidenziato che:
a) L'evento in esame si è verificato alle ore 10 di un mattino di ottobre, quindi,
in difetto di contrari elementi non dedotti, in piena luce solare e con piena visibilità;
b) La abita a pochi metri dal luogo del sinistro, sicché è del tutto CP_1
verosimile che, al di là della presenza di fogliame, conoscesse l'esistenza della denunciata sconnessione del tombino;
c) Anzi, la presenza di foglie (la cui tipologia: foglie larghe, aghi di pino o altro, non è nota né è stata provata, quale ulteriore elemento di valutazione) integrava “un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da
rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi della secondo,
nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla
situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”.
Tale ultimo principio è stato enunciato dalla Suprema Corte (Cass. 11 maggio
2017, n. 11526), in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto di causa, nella quale sono stati ritenuti eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada. Quindi, non di visibilità
della buca deve discutersi, ma (al di là della conoscenza o conoscibilità della stessa da parte della ) di situazione che avrebbe dovuto allertare la CP_1
danneggiata, per adottare una condotta più prudente e adeguata allo stato dei luoghi.
6.5 – In tal senso, l'appello coglie nel segno, con conseguente assorbimento del terzo motivo (relativo alla denunciata erronea applicazione dell'art. 1227 c.c.).
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda risarcitoria della signora va rigettata. CP_1
7. In ordine al regime delle spese (per la cui condanna il si duole nel Pt_1
quarto motivo di gravame) l'esito del giudizio impone l'applicazione del principio di soccombenza, con conseguente necessità non solo di riformare sul punto la sentenza censurata, ma anche di condannare l'attrice/appellata a pagare anche le spese di questo grado, nella seguente misura, tenuto conto del valore ella causa e in mancanza di nota:
a) primo grado: € 5.077,00 per compensi (fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase di trattazione € 1.680,00, fase decisoria € 1.701,00),
b) secondo grado: € 355,50 per spese ed € 5.809,00 per compensi (fase di studio € 1.134,00, fase introduttiva € 921,00, fase di trattazione € 1.843,00, fase decisoria € 1.911,00),)
oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva.
7.1 – Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 511/2023 R.G., sull'appello proposto dal contro avverso la sentenza del Controparte_2 Controparte_1
Tribunale di Barcellona P.G. 28 dicembre 2022, n. 1530
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in roiforma della sentenza appellatam rigetta le domande risarcitorie dell'originaria attrice oggi appellata;
2. Condanna quest'ultima a pagare all'appellante le spese di lite, liquidate per il primo grado in € 5.077,00 per compensi, per il secondo grado in €
355,50 per spese ed € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali al
15 %, c.p.a. ed iva;
3. Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'appellata.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 20 novembre 2025.
Il consigliere est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli consigliere rel.
dott. Antonino Zappalà Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 511/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 29 maggio 2025, vertente
TRA
, in persona del Sindaco legale rapp. pro- Parte_1
tempore, Cod Fiscale , domiciliato per la carica presso la Casa P.IVA_1
Comunale, via San Giovanni Bosco, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Fazio
CF , del Foro di Barcellona P.G., per procura speciale C.F._1
rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di appello,
appellante contro
, nata a [...] P.G. il 12.12.1949 (cod.fisc. Controparte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Rugolo del Foro di C.F._2
Barcellona P.G., c.f. , per procura allegata all'atto CodiceFiscale_3 introduttivo di primo grado,
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. n.
1530/2022 – “responsabilità ex artt. 2049, 2050 e 2051 c.c.”.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 17 marzo 2017 la Sig.ra ha Controparte_1
convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il esponendo che in data 10 ottobre 2012, alle ore Controparte_2
10.00 circa, mentre percorreva a piedi la via Nemi, sita nella fazione di Portosalvo
di quel Comune, trovandosi tra i numeri civici 33 e 41, era caduta rovinosamente a terra a causa della sconnessione del manto stradale adiacente ad un chiusino incavato, non visibile a causa della presenza di un cumulo concentrato di foglie.
Avendo riportato lesioni personali e assumendo la responsabilità ex art. 2051 c.c.
dell'Ente convenuto, ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni alla salute da lei subìti, nella misura di euro 25.000.00 o nella somma maggiore o minore somma che sarebbe stata determinata in corso di causa.
2. Nella resistenza del espletata prova testimoniale e disposta Pt_1
consulenza medico-legale d'ufficio, il Tribunale adìto con sentenza 28 dicembre
2022, n. 1530, ha accolto la comanda attorea, dichiarando che il sinistro per cui
è causa era di esclusiva responsabilità dell' Ente e condannando lo stesso al pagamento in favore di di € 14.564,50, oltre accessori. Controparte_1
3. Avverso la sentenza predetta, il ha proposto appello, chiedendone Pt_1
la riforma, per i motivi di seguito esaminati che, a giudizio della Corte si sottraggono all'eccezione, sollevata dalla , di inammissibilità ex art. 342 CP_1
c.p.c.: essi, infatti, prospettano censure sufficientemente specifiche a correlati punti motivazionali della sentenza stessa, indicando l'alternativa decisoria sperata e, quindi, consentendo, come è avvenuto, il diritto di difesa dell'appellata.
4. Con il primo motivo di appello, l'Ente territoriale denuncia la violazione e falsa applicazione da parte del Tribunale dell'art. 2697 c.c. e l'errata valutazione delle prove, posto che dall'istruttoria svolta e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado emergerebbe senza ombra di dubbio che l'evento dannoso si è verificato in pieno giorno e quindi in condizioni di piena visibilità, in un tratto d strada, la via Noemi, nella quale da sempre abita l'attrice/appellata, a pochi metri dal luogo del sinistro (il n. civico 45 rispetto ai nn. 33-41): pertanto,
assume l'appellante, quel tratto è ben noto, e in ogni caso conoscibile, alla predetta. Aggiunge che il Giudice di prime cure non ha considerato la condotta colposa dell'attrice, per avere calpestato un ingombro costituto da fogliame, sotto cui si celava il presunto avallamento del manto stradale;
inoltre, che “le
dichiarazioni rese dai testi e nulla Testimone_1 Testimone_2
riferiscono sulla dinamica del presunto sinistro e/o in ordine alla condotta tenuta
dall'attore avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo e/o in riferimento
alla causa che ha determinato la caduta a terra dell'attrice”, trovandosi peraltro a distanza al momento del fatto;
infine, non era stato richiesto l'intervento dell'autorità e non era stato pertanto effettuato alcun rilievo. In conclusione,
l'appellante afferma che “deve rilevarsi come sia mancata ogni prova del
collegamento eziologico tra l'asserito dissesto del tratto stradale in particolare il
presunto avallamento e la caduta a terra della ”. CP_1 5. Con il secondo motivo di gravame, il si duole che il Tribunale Pt_1
abbia erroneamente ed illogicamente applicato l'art. 2051 c.c, non avendo considerato che, come affermato dalla Suprema Coprte nella sentenza 21 maro
2013, n. 7112, che non è dovuto alcun risarcime to del danno a favore di chi cade in una buca coperta da fogliame, se l'incidente può essere causato da fattori esterni, posto che la buca, benché coperta da fogliame, era visibile. In ogni caso,
assume che il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo è
interrotto se il fatto è accaduto per imperizia o negligenza del danneggiato.
Chiede, quindi, in riforma della sentenza appellata, che la domanda risarcitoria venga rigettata.
6. I due motivi di gravame, attenendo all'an della contestata responsabilità ex art. 2051 c.c., vanno esaminati congiuntamente.
6.1 - Va premesso in punto di diritto che (Cass. 29 luglio 2016, n. 15761) l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze. Inoltre, Cass. 19 dicembre 2022, n. 37059, in continuità con
Cass. S.U. 30 giugno 2022, n. 20943 ha statuito che:
a) la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno;
b) tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa;
c) residua a carico del custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima. Pertanto, nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa"
o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.);
d) al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa
(degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno);
e) L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: 1) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
2) che quella condotta non fosse prevedibile.
6.2 – Passando all'esame delle emergenze probatorie, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, le prove testimoniali, in difetto di non dedotti elementi di sospetto o di inattendibilità, appaiono sostanzialmente complete e idonee a provare con sufficiente esattezza la dinamica del sinistro per cui è
causa: infatti, le due testimoni, che si trovavano a poca distanza dalla al CP_1
momento del sinistro stesso (l'una davanti alla porta della propria abitazione,
l'altra in automobile), hanno concordemente riferito che la predetta, mentre camminava per strada, è caduta in corrispondenza di una buca coperta da foglie
(teste ), dove c'era un tombino ricoperto da foglie, che era affossato Tes_1
rispetto al manto stradale (teste ). Tes_2
Peraltro, che il tombino in questione presentasse una anomalia, fonte di possibili rischi, è documentato dalla relazione dei Vigili Urbani del comune appellante che, circa tre mesi dopo l'evento (in data 22 gennaio 2013)
attestavano, anche con documentazione fotografica, che “esiste un chiusino con accanto una buca riparata”: con ciò dando atto che esisteva una situazione di pericolo che era stata (non si sa quando, ma presumibilmente dopo il sinistro)
sistemata.
6.3 – Le conclusioni della c.t.u. medico-legale, in aggiunta, consentono ulteriormente di ritenere che la caduta della e le lesioni dalla stessa CP_1
procuratesi erano causalmente riconducibili alla res custodita dall'Ente
territoriale.
Ne consegue, a giudizio della Corte, che il primo motivo di appello è infondato.
6.4 - A diversa conclusione deve pervenirsi riguardo la seconda ragione di censura, inerente – come prima detto - alla denunciata erronea applicazione del principio dell'art. 2051 c.c.
In effetti, ritiene la Corte che il Tribunale non abbia considerato che la condotta della , così come ricostruita dalle emergenze probatorie, integra una CP_1
causa autonoma di derivazione causale del fatto dannoso, integrando, secondo quanto prima enunciato dalla Suprema Corte, il caso fortuito, presentando caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno.
Va al riguardo evidenziato che:
a) L'evento in esame si è verificato alle ore 10 di un mattino di ottobre, quindi,
in difetto di contrari elementi non dedotti, in piena luce solare e con piena visibilità;
b) La abita a pochi metri dal luogo del sinistro, sicché è del tutto CP_1
verosimile che, al di là della presenza di fogliame, conoscesse l'esistenza della denunciata sconnessione del tombino;
c) Anzi, la presenza di foglie (la cui tipologia: foglie larghe, aghi di pino o altro, non è nota né è stata provata, quale ulteriore elemento di valutazione) integrava “un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da
rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi della secondo,
nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla
situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”.
Tale ultimo principio è stato enunciato dalla Suprema Corte (Cass. 11 maggio
2017, n. 11526), in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto di causa, nella quale sono stati ritenuti eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada. Quindi, non di visibilità
della buca deve discutersi, ma (al di là della conoscenza o conoscibilità della stessa da parte della ) di situazione che avrebbe dovuto allertare la CP_1
danneggiata, per adottare una condotta più prudente e adeguata allo stato dei luoghi.
6.5 – In tal senso, l'appello coglie nel segno, con conseguente assorbimento del terzo motivo (relativo alla denunciata erronea applicazione dell'art. 1227 c.c.).
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda risarcitoria della signora va rigettata. CP_1
7. In ordine al regime delle spese (per la cui condanna il si duole nel Pt_1
quarto motivo di gravame) l'esito del giudizio impone l'applicazione del principio di soccombenza, con conseguente necessità non solo di riformare sul punto la sentenza censurata, ma anche di condannare l'attrice/appellata a pagare anche le spese di questo grado, nella seguente misura, tenuto conto del valore ella causa e in mancanza di nota:
a) primo grado: € 5.077,00 per compensi (fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase di trattazione € 1.680,00, fase decisoria € 1.701,00),
b) secondo grado: € 355,50 per spese ed € 5.809,00 per compensi (fase di studio € 1.134,00, fase introduttiva € 921,00, fase di trattazione € 1.843,00, fase decisoria € 1.911,00),)
oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva.
7.1 – Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 511/2023 R.G., sull'appello proposto dal contro avverso la sentenza del Controparte_2 Controparte_1
Tribunale di Barcellona P.G. 28 dicembre 2022, n. 1530
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in roiforma della sentenza appellatam rigetta le domande risarcitorie dell'originaria attrice oggi appellata;
2. Condanna quest'ultima a pagare all'appellante le spese di lite, liquidate per il primo grado in € 5.077,00 per compensi, per il secondo grado in €
355,50 per spese ed € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali al
15 %, c.p.a. ed iva;
3. Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'appellata.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 20 novembre 2025.
Il consigliere est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)