Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00530/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03329/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3329 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pappalardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
dell’ordinanza n. -OMISSIS- di questo Tribunale, pubblicata in data -OMISSIS-, resa ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. in relazione al giudizio r.g. n. 614/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. IE NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato che:
- il ricorrente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere a seguito dell’acquisizione, nelle more del presente giudizio, dei filmati dei quali era stata ordinata l’esibizione con l’ordinanza di questo Tribunale indicata in epigrafe, e ha insistito per la condanna dell’Amministrazione resistente alle spese di lite;
- l’Amministrazione resistente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto :
- di dovere dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
- di dovere porre a carico dell’Amministrazione resistente le spese di lite, come liquidate in dispositivo, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, tenuto conto che l’ordinanza di questo Tribunale indicata in epigrafe (e non appellata) è rimasta ineseguita fino all’instaurazione del presente giudizio di ottemperanza, i cui costi non possono pertanto gravare sul privato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta di parte ricorrente e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FF SP, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
IE NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE NO | FF SP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.