TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/09/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3438 /2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. to PARISI Parte_1
ORNELLA giusta mandato in atti
Ricorrente
E in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso dagli avv. CP_1 ti SACCO FILOMENA e CANTORE DOMENICO giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 25.06.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa di operaio addetto alla rimozione dell' amianto dalle carrozze ferroviarie dal 1984 al 1985 presso la S.p.A. Isochimica con sede in Avellino;
che tale attività si svolgeva, inizialmente, senza che agli operai fossero forniti presidi per la sicurezza ( guanti, mascherine e tute ) e senza la presenza di aspiratori delle fibre di amianto. Evidenziava che veniva riconosciuta dall' la CP_1 malattia professionale di “placche pleuriche da asbesto” nella misura del 9% con il pagamento di un indennizzo. Deducendo un aggravamento della detta malattia, chiedeva il riconoscimento della nuova malattia professionale di “asbestosi”, respinto dall in sede amministrativa. Per i suesposti motivi l'odierno ricorrente adiva il CP_1
Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro, per vedere: “riconosciuta la nuova malattia professionale di “asbestosi” così come già diagnosticata e certificata dall' Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena, malattia riconosciuta e tabellata dall' con indennizzo in rendita, così come previsto dalle tabelle ministeriali in CP_1 vigore ex d,leg. n. 30 del 23.02.2000; dichiarare in conseguenza l' erronea e mancata applicazione delle tabelle ministeriali, essendo il sig. affetto da “asbestosi” Parte_1
e non soltanto da “ placche pleuriche da asbesto”, malattie insorte in diretta conseguenza dell' esposizione all'amianto”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l contestando la fondatezza del CP_1 ricorso in assenza di elementi tali da porre la diagnosi di asbestosi. Concludeva dunque per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Terminata l'attività istruttoria, lette le note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 19.09.2025, la causa veniva decisa come da sentenza.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che nel caso in esame, in ragione della data di denuncia della malattia professionale, trova applicazione la nuova disciplina relativa all'indennizzo del danno biologico di cui al d. lgs. n. 38/00, giacché la novella legislativa riguarda tutti gli infortuni sul lavoro verificatisi (e le malattie professionali denunciate) successivamente al 25-07-2000 (vds. art. 13 D. L. n. 38/00).
In particolare, tale decreto all'13 prevede:
“1.In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema d'indennizzo CP_1
e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 % ed inferiore al 16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.
Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16% danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a ) e b ), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' . In sede di prima CP_1 attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
........11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile”.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del 12/7/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
A seguito della novella, pertanto, l'indennizzo a carico dell'istituto assicurativo copre il danno che abbia una percentualizzazione compresa tra il 6% e il 100%, prevedendosi, in caso di grado di menomazione tra il 6% e il 15%, la erogazione di un indennizzo sotto forma di capitale e, in caso di menomazione pari o superiore al 16%, la erogazione di un indennizzo sotto forma di rendita.
Restano fuori dalla copertura le cd “microinvalidità”, ovvero i danni con una CP_1 percentuale inferiore al 6%.
Giova ancora rammentare che il sistema assicurativo disciplinato dal d.p.r. 30 giugno
1965, n. 1124 si fondava su un sistema di carattere tabellare, che la Corte costituzionale, con la sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, ha dichiarato illegittimo nella misura in cui non consentiva (nell'ambito delle attività protette industriali e agricole di cui rispettivamente agli art. 1, 206, 207 e 208 d.p.r. n. 1124 del 1965) l'indagine sull'eziologia professionale delle malattie indipendentemente dagli elenchi stabiliti e dai tempi della manifestazione morbosa richiesti dalla legge. I caratteri propri del cosiddetto «sistema tabellare», come delineati dalla normativa in argomento, consistevano (e consistono, visto che l'intervento del giudice delle leggi ha aggiunto ad esso la possibilità di dimostrare in concreto la riconducibilità delle patologie non tabellate alla causa di lavoro): a) nella predeterminazione, mediante elenchi tassativi, di malattie «tipiche», ossia ritenute, allo stato delle conoscenze scientifiche e dei dati di esperienza statisticamente rilevati, eziologicamente derivanti da un dato agente patogeno o di malattie «causate da» un dato agente patogeno;
agente patogeno costituente in entrambi i casi il fulcro della tassatività, con l'indicazione, del pari tassativa, delle lavorazioni morbigene, ossia ritenute pregiudizievolmente espositive del lavoratore al detto agente patogeno, indicazione specificativa dell'eziologia professionale delle malattie;
b) nella predeterminazione del periodo di tempo massimo entro il quale la malattia deve manifestarsi per essere (eziologicamente riconducibile a causa professionale e quindi) indennizzabile. Per effetto della citata sentenza n. 179 del 1988, quando la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (v. sentenza n. 23653 del 21/11/2016) quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore basta provare la malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata) perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge (sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella).
Trattasi di presunzione non assoluta (Cass.14023/2004), rimanendo la possibilità per l di provare una diagnosi differenziale, ossia di fornire la prova contraria idonea CP_1
a vincere la presunzione legale dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi;
ma occorre che tale prova attinga ad un fattore causale dotato di efficacia esclusiva, idonea a superare l'efficacia della prova presuntiva dell'accertata esposizione professionale e della tabella;
non potendo essere sufficiente neppure la prova di un fattore extraprofessionale di carattere concorrente (non idoneo, in quanto tale, a superare la rilevanza quantomeno concausale del fattore professionale tabellato) (cfr Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017 secondo cui “in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella).
Di contro, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di “ragionevole certezza”, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità desumibile dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'”assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti” (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 14308 del 21/06/2006; Cass. 17438 del 2012; Sez. L - , Ordinanza n. 8773 del 10/04/2018).
Infine, va considerato che la consolidata giurisprudenza della S.C. di Cassazione in materia di patologie multifattoriali (da ultimo Cass. n. 6105/2015; 27952/2018), afferma il principio di diritto secondo cui: 'Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge'
Ciò premesso, il Ctu, alla luce della documentazione clinica e delle considerazioni medico legali, ha affermato che il ricorrente è affetto da placche di asbesto, ma che non emergono elementi clinico-strumentali e medico legali sufficienti e necessari per riconoscerlo affetto da asbestosi.
Si legge nella perizia che “l'asbestosi è una fibrosi polmonare interstiziale diffusa dovuta all'esposizione a fibre di amianto (generalmente associata a livelli relativamente elevati di esposizione 25 ff/m3/anno ovvero ad esposizioni massive se concentrate nel tempo – esposizione qualificata). Si tratta di una condizione irreversibile e dose dipendente. In genere, compare dopo una latenza di 10-20 anni anche se può manifestarsi anche in tempi più brevi secondo l'intensità dell'esposizione e dei fattori di suscettibilità individuale. E' una malattia polmonare caratterizzata da insufficienza respiratoria di tipo restrittivo con riduzione della capacità polmonare totale, rantoli crepitanti inspiratori bi-basilari, non modificabili con i colpi di tosse e persistenti nel tempo, ipofonesi dei campi inferiori, ridotta mobilità toracica e compromissione della diffusione alveolo capillare dei gas. La sintomatologia tipica in presenza di asbestosi è rappresentata da dispnea da sforzo, inizialmente lieve, quindi ingravescente con tosse secca, dolore, senso di oppressione toracica e cianosi per alterato scambio alveolo capillare. Radiologicamente, come del resto tutte le fibrosi polmonari interstiziali, le prime alterazioni individuabili sono fini opacità alle basi polmonari;
nelle fasi successive di malattia tali opacità tendono a determinare quadri di fibrosi a nido d'ape (honeycombing)”.
Il CTU precisa che, in presenza di asbestosi l'HRCT del torace, o Tomografia
Computerizzata ad Alta Risoluzione del torace, evidenzierà: ispessimento interstiziale intralobulare (cui corrisponde, istologicamente, la fibrosi peribronchiale); ispessimento dei setti interlobulari;
lesioni sub pleuriche e strie curvilinee sub pleuriche;
bande parenchimali;
che, secondo la classificazione ICOERD la diagnosi di asbestosi può essere posta in presenza di una somma dei punteggi relativi alle opacità irregolari nelle aree inferiori o di honeycombing bilaterale.
La diagnosi Clinica di asbestosi, evidenzia il Ctu, viene posta laddove: vi è una storia di esposizione ad amianto da moderata a forte;
sono presenti segni clinici di fibrosi interstiziale in forma di crepitii teleinspiratori all'auscultazione dei campi polmonari soprattutto a livello delle basi;
quando c'è riscontro di opacità diffuse reticolo lineari a livello dei campi polmonari inferiori all'esame radiologico del torace;
quando c'è deficit funzionale restrittivo alle prove di funzionalità respiratoria o di riduzione della diffusione del monossido di carbonio DLCO;
quando sono presenti placche pleuriche o di fibrosi pleurica diffusa.
Fatte tali premesse, si legge nella perizia che dalla visita medico legale, in particolare dalla lettura del referto TC polmonare effettuata il 13/5/2023 presso l'UOC di radiologia del Policlinico Le Scotte di Siena” in cui si legge : “Anche dal controllo odierno non si documentano significative modificazioni dimensionali delle placche pleuriche, non calcifiche, in sede costale e diaframmatica bilateralmente (estensione max a livello costale paravertebrale dx di circa 12 cm e spessore max in sede diaframmatica sin 8 mm circa) né della minima asbestosi associata, comunque più evidente nei lobi inferiori, non tumefazioni mediastiniche né significativo air trapping nelle scansioni condotte in espirio”. PFR: dati spirometrici nei limiti della norma. Riduzione isolata del
TLC ottenuto con tecnica pletismografica. Resistenze delle vie aeree aumentate.
Riduzione lieve del DLCO con KCO nella norma”, non emergono elementi medico legali sufficienti e necessari per riconoscere il sig. affetto da asbestosi. Parte_1
Difatti, così come refertata, continua il Ctu, la citata TC polmonare non sembra soddisfare i criteri minimi per la diagnosi di asbestosi nella TC in accordo con il sistema
ICOERD - International Classification of HRCT for Occupational and Environmental
Respiratory Diseases OL H, VE T, OK P, AN J, IN H. Asbestos, asbestosis, and cancer, the Helsinki criteria for diagnosis and attribution 2014: recommendations. Scand J Work Environ Health. 2015 Jan;
41(1):
5-15. doi:
10.5271/sjweh.3462. Epub 2014 Oct 9. PMID: 25299403].
Il Ctu ha ricordato che “la ICOERD si utilizza allo scopo di standardizzare (e, quindi, rendere comparabile) la refertazione della TCHR delle interstiziopatie polmonari occupazionali;
per la classificazione ICOERD, l'imaging TCHR tipico dell'asbestosi comprende, come detto, l'ispessimento interstiziale intralobulare (cui corrisponde, istologicamente, la fibrosi peribronchiolare), l'ispessimento dei setti interlobulari, le lesioni puntiformi sub-pleuriche, le strie curvilinee sub-pleuriche, le bande parenchimali
(che, peraltro, rifletterebbero un ispessimento pleurico viscerale piuttosto che una fibrosi) che, nel caso di specie, non sono presenti”.
Ha altresì aggiunto che “è ben noto che piccole opacità irregolari ed i cambiamenti pleurici si possono verificare nella popolazione generale senza che vi sia un'esposizione all'amianto di tipo lavorativo. È anche ben noto che una fibrosi polmonare rilevabile con esame TC può essere osservata anche in soggetti con un'improbabile esposizione all'amianto e manifesta un chiaro aumento in funzione dell'età, pur rimanendo limitata”.
Ciò premesso, pur ammettendo la sussistenza di un'esposizione qualificata all'amianto, ad avviso dell'ausiliario, gli esami diagnostici prodotti da parte attrice non presentano quella indispensabile tipicità clinico strumentale necessaria per indirizzare ad una diagnosi di patologia asbesto correlata e, soprattutto, per effettuare una valida diagnosi differenziale con svariati quadri clinico-strumentali affini. Pertanto, non è possibile esprimere parere positivo per il riconoscimento della malattia professionale richiesta.
Il Ctu, rispondendo alle osservazioni alla bozza, ha evidenziato come il “Position paper
Amianto” della Società Italiana di Medicina del Lavoro, redatto nel corso dell'83°
Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro del settembre 2020 da 16 professori di medicina del lavoro – riportante ben 62 pubblicazioni in tema di patologie asbesto- correlate – sottolinea che “I criteri di Helsinki concordano su un utilizzo di uno schema di grading al fine di garantire comparabilità tra referti e studi clinici”. Difatti, nell'asbestosi viene segnalata, rispetto ad altre interstiziopatie, la presenza di: “fibrosi peribronchiolare con accentuazione subpleurica;
corpuscoli d'asbesto nel BAL;
comuni ispessimenti e/o placche pleuriche (parietali, basali e bilaterali); che un altro strumento importante segnalato dai revisori recenti dei criteri di Helsinki èrappresentato dall'esame radiologico eseguito secondo i criteri della classificazione delle pneumoconiosi ILO BIT 1980 e successive. Secondo tali criteri, patognomoniche sono le “opacità irregolari alle basi polmonari che, confluendo successivamente, determinano un “polmone ad alveare” o a “nebbia che sale, associate ad aree di enfisema e di atelettasia”. Quando, oltre a questi segni, sono presenti anche placche pleuriche, quello di trovarsi di fronte ad un quadro di asbestosi è più probabile.
Ha aggiunto che, “nell'ultimo decennio, è stata introdotta e validata (rispetto agli esami strumentali precedenti come la rx) la Classificazione internazionale della HRCT
ICOERD allo scopo di “standardizzare” la refertazione delle TC ad alta risoluzione
(HRCT); anche il modello ICOERD prevede come quello dell'ILO, la presenza delle opacità irregolari con “polmone ad alveare” o a “nebbia che sale”, le aree di enfisema e di atelettasia. La profusione delle piccole opacità è stratificata in quattro gradi. Inoltre, per la classificazione ICOERD della HRCT occorrono: ispessimento interstiziale intralobulare, ispessimento dei setti interlobulari, le lesioni puntiformi subpleuriche, le strie curvilinee sub pleuriche, le bande parenchimali. Tale uso della classificazione
ICOERD è raccomandato dal documento di Helsinki secondo il quale può essere posta diagnosi di asbestosi in presenza di una somma di punteggi relativi alle opacità irregolari ed al quadro honey-combing”.
A ciò, precisa il Ctu, occorre aggiungere la diagnosi clinica (vedasi documento Società
Americana di Pneumologia) con: 1) storia di esposizione significativa e “qualificata” che implica accertamento di dose cumulativa;
2) segni clinici di fibrosi interstiziale in forma di crepitii all'auscultazione alle base polmonari;
3) riscontro di opacità diffuse reticololineari nei campi polmonari inferiori;
4) deficit funzionale restrittivo e di riduzione della diffusione della DLCO;
5) presenza di placche pleuriche.
Ebbene, alla luce di tali argomentazioni, il criterio valutativo adottato dal Ctu risulta conforme alle linee guida internazionali e basato sulle evidenze scientifiche più accreditate.
Il Ctu ha poi nuovamente ricordato come gli esami strumentali prodotti dal ricorrente non presentino “quella indispensabile tipicità clinico strumentale necessaria per indirizzare ad una diagnosi di patologia polmonare asbesto correlata e, soprattutto, per effettuare una valida diagnosi differenziale con svariati quadri clinico-strumentali affini
(fibrosi interstiziale idiopatica, sarcoidosi, malattie del collagene, polmonite esosinofila, linfangioleiomiomatosi polmonare, infezioni polmonare micotiche, reazione a farmaci, cancro e metastasi polmonari, insufficienza cardiaca congestizia, berilliosi polmonare, etc.), in quanto, soprattutto, nelle fasi iniziali, il quadro asbestosico non è patognomonico e, quindi, sarebbe stato necessario ricercare i corpuscoli di asbesto nel BAL”.
Ha altresì aggiunto di non poter prescindere dal riscontro della documentabilità della lavorazione specificata (elemento qualitativo) e, di fatto, dell'avvenuta esposizione ad una dose di fibre ritenuta significativa dalla comunità scientifica per contrarre la patologia in oggetto (dose cumulativa di fibre d'amianto espressa come fibre – anno per centimetro cubico) e dalla indispensabile tipicità clinico-strumentale per indirizzare ad una diagnosi di patologia asbesto correlata.
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali relativamente.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento. Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, specie considerando l'obiettiva difficoltà dell'apprezzamento dei fatti di causa.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di parte ricorrente in assenza di una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (essendo in atti solo l'autocertificazione per l'esenzione dal contributo unificato).
P. Q. M.
1. rigetta il ricorso;
2. compensa tra le parti le spese processuali;
3. pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Salerno, 19.09.2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino