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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/10/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, Dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19/2025 r.g. Prev., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Falletta;
Parte_1
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Gaetano Amato;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.1.2025 ai sensi dell'art. 445bis, 6° comma, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU rassegnate nell'ambito del procedimento per -con cui aveva CP_2
agito per vedersi riconoscere il requisito sanitario finalizzato al riconoscimento del beneficio della indennità di accompagnamento e dello stato di persona affetta da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex co.3 art.3 L.104/92 a seguito di domanda amministrativa del 5.7.2023-, ha tempestivamente proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario relativo alle predette provvidenze assistenziali.
Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto di rigettare il ricorso. CP_1 Ritenuto che le censure sollevate dalla parte ricorrente sono state specificamente prospettate e, pertanto, l'ammissibilità dell'opposizione, in data
17.4.2025 si è proceduto alla nomina di un nuovo CTU ed in data odierna, atteso il deposito della Consulenza, la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito di note scritte disposte, ex art.127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 16.10.2025.
La nuova Consulenza medico-legale disposta nel corso della presente fase del giudizio ha sostanzialmente confermato il giudizio espresso in fase di ATP, in quanto ha accertato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della indennità di accompagnamento e dello stato di persona affetta da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato a decorrere da data successiva a quella della precedente fase e cioè da gennaio
2025.
Il CTU ha effettuato un nuovo esame obiettivo ed ha esaminato la documentazione medica già in atti ed all'esito, ha osservato che il periziato “è risultato portatore di un complesso morboso di particolare rilevanza sia sul piano strettamente clinico che su quello medico-legale per i risvolti che la condizione clinica ha sulla sua validità psicofisica”; in particolare, ha valorizzato la patologia cardiaca ritenuta la più grave di tutte (anche perché aggravata dall'eccesso ponderale e da malattie metaboliche - in primis il diabete mellito –) manifestatasi anche con problemi alle coronarie che hanno reso necessario il posizionamento di uno stent per stenosi coronariche critiche con esito gravissimo della capacità di eiezione, ridotta al solo 20%; ha poi osservato che la patologia cardiovascolare ha causato aritmie, fibrillazioni atriali ed arresti cardiaci che hanno reso necessario ricorrere ad una terapia innovativa che prevede l'utilizzo di CRT-D (Cardio
Resynchronization Therapy with Defibrillator), che combina le funzioni di un pacemaker e di un defibrillatore e, successivamente di CCM (Modulazione della
Contrattilità Cardiaca - Cardiac Contractility Modulation) per il trattamento dello scompenso cardiaco cronico. Ha poi rilevato che la patologia a carico del sistema cardiovascolare, aggravata dall'obesità e dai disturbi del metabolismo, in uno ad altre affezioni (quali una iniziale insufficienza renale, disturbi del ritmo sonno – veglia e le apnee notturne) hanno causato un peggioramento della qualità della vita del periziato che è stato colpito da una grave sindrome ansioso depressiva che è stata la causa della decisone di abbandonare il lavoro fino a giungere ad un progressivo isolamento sociale ed ha reso indispensabile il ricorso a terapie psicofarmacologiche che, tuttavia, non hanno fornito risultati apprezzabili.
Il CTU ha quindi espresso la seguente diagnosi: Cardiopatia ischemica ed ipertensiva.
Stenosi critica della Cx. SCA trattata con PTI + DES. Cardiopatia aritmica per ricorrenti episodi di F.A. e di arresto cardiaco con impianto prima di CRT-D e successivamente di
CCM. Progressivo calo della frazione di eiezione per miocardiopatia dilatativa fino ad una
F.E. del 20%. Dispnea a riposo. Obesità complicata. Diabete mellito di tipo II.
Dislipidemia. OSAS. Insufficienza renale cronica. Sindrome depressivo-ansiosa reattiva con deficit della vita di relazione e ritiro sociale”;
Il Consulente ha concluso osservando che tale complesso patologico, pur di non notevole rilievo sul piano clinico, assume importanza maggiore dal punto di vista medico – legale in quanto è in grado di limitare di molto la capacità del periziato nello svolgimento delle quotidiane attività per non essere lo stesso in grado di deambulare in autonomia, né di svolgere le funzioni proprie della sua età, sicchè diviene necessario ricorrere all'assistenza continua;
analogamente, il
Consulente ha tenuto conto dei dati anamnestici più recenti ed ha ritenuto che sussistano i presupposti per il riconoscimento dello stato di disabilita con necessità di sostegno elevato (ex art.3 co. 3 L.104/92) poiché il periziato ha bisogno di una assistenza globale, permanente e continuativa.
In ordine alla decorrenza, il CTU ha ritenuto congruo fissarla al gennaio 2025 in base alle caratteristiche cliniche al momento dell'esame, ai dati anamnestici raccolti ed a quanto desumibile dalla documentazione medica in atti.
La relazione peritale, non oggetto di specifiche contestazioni, risulta congruamente motivata ed immune da vizi per cui va condivisa, anche in punto di decorrenza, del requisito sanitario. Va pertanto dichiarato che sussistono le condizioni sanitarie legittimanti il diritto di a beneficiare dell'indennità di accompagnamento Parte_1
e lo stato di persona affetta da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato a decorrere da gennaio 2025.
Le spese di lite, stante il differimento della decorrenza del requisito sanitario rispetto alla data della domanda amministrativa, del ricorso giudiziario per ATP
e del deposito della relazione peritale nel giudizio di ATPO, vengono interamente compensate tra le parti, ad eccezione delle spese di c.t.u. del presente giudizio, poste a carico dell' CP_1
Ed invero, l'art. 149 att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss. c.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza. Soccombenza che, nel suo corretto significato, non va ravvisata nell'obsoleto principio “victus victori”, ma in un'applicazione di quello di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (cfr.
Cass. n. 16821/05; Cass. n.19343/04; Cass. n. 7716/03).
Su tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 16821/05,
“… il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sè (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”. In modo ancora più specifico, la Suprema Corte ha recentemente affermato il seguente principio di diritto: "Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale" (Cass. n. 7307/2011 conforme a Cass.
13422/2011, 13169/2011. 9080/2009).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accerta la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto di alla indennità di accompagnamento ed ai benefici connessi Parte_1
al riconosciuto stato di persona affetta da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex co. 3 art. 3 L.104/92 a decorrere dall' 1.1.2025;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese della CTU, da liquidarsi con separato decreto, a carico dell' CP_1
Salerno, 16.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca D'Antonio