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19 aprile 1942
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1 giugno 1983
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19 marzo 2004
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Art. 407.
(( (Procedimento). )) ((Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalita' del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresi', anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
Il giudice tutelare puo', in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.))
(( (Procedimento). )) ((Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalita' del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresi', anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
Il giudice tutelare puo', in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.))
Commentari • 111
- 1. Amministrazione di sostegno; Rif. Leg. Art. 405 e 407 c.c.https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 208.4669
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi L'art. 407 c.c. attribuisce al giudice ampi poteri ufficiosi, fra cui la possibilità di disporre "tutti i mezzi istruttori utili ai fini della decisione" e di ordinare "accertamenti di natura medica", costituiti dai riscontri peritali necessari per acclarare le condizioni fisiche e psichiche dell'inabile. […] del reclamo di rinnovo delle indagini peritali con sostituzione dell'ausiliare, dunque, non è subordinata ad alcuna richiesta o eccezione di parte e ben può essere assunta d'ufficio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 407 c.c. e 196 c.p.c., rientrando nei poteri discrezionali del giudice di merito la relativa valutazione. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Spoleto, sentenza 15/03/2022, n. 164Provvedimento: […] GT per il procedimento di A.d.S. di cui all'art. 407 c.c., nell'interesse della persona non autonoma. Ritiene il […] Con tale provvedimento, pur riservata al G.T. ogni ulteriore e/o diversa determinazione nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 407 e 405 c.c., va fin d'ora nominato A.d.S. provvisorio il padre [...]Leggi di più...
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