Decreto cautelare 13 gennaio 2026
Sentenza breve 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza breve 13/02/2026, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00459/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2026, proposto da
EL IA AC, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Seminara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dei seguenti atti: a) la deliberazione di Giunta n. 212 in data 11 novembre 2025, nella parte in cui prevede l’assunzione a tempo indeterminato di “ un dirigente amministrativo - area legale previo esperimento di mobilità volontaria ”; b) la determinazione dirigenziale n. 03/RIS.UM/1301 in data 23 dicembre 2025, con cui è stato adottato l’avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura, per titoli e colloquio, di “ un’unità di personale dirigenziale col profilo professionale di dirigente amministrativo - Area legale ”; c) l’avviso pubblicato in data 29 dicembre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa RI OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente ha agito per l’annullamento dei seguenti atti: a) la deliberazione di Giunta n. 212 in data 11 novembre 2025, nella parte in cui prevede l’assunzione a tempo indeterminato di “ un dirigente amministrativo - area legale previo esperimento di mobilità volontaria ”; b) la determinazione dirigenziale n. 03/RIS.UM/1301 in data 23 dicembre 2025, con cui è stato adottato l’avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura, per titoli e colloquio, di “ un’unità di personale dirigenziale col profilo professionale di dirigente amministrativo - Area legale ”; c) l’avviso pubblicato in data 29 dicembre 2025.
Nel ricorso, in sintesi, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) dal regolamento per il funzionamento dell’Avvocatura Comunale risulta che: - la Direzione Affari Legali costituisce una articolazione organica autonoma dell’ente ed è diretta da un dirigente abilitato all’esercizio della professione forense; - gli avvocati dell’Avvocatura operano in autonomia sotto il coordinamento dell’avvocato dirigente e agli avvocati non possono essere affidate attività di gestione amministrativa; b) con deliberazione di Giunta n. 212 in data 11 novembre 2025, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, è stata prevista l’assunzione della figura dirigenziale sopra indicata; c) la Direzione Affari legali non può essere affidata ad un dirigente amministrativo e, d’altronde, la determinazione in data 23 dicembre 2025, pur mantenendo la denominazione di “dirigente amministrativo - Area legale”, richiede, quali requisiti specifici, l’abilitazione all’esercizio della professione forense e l’iscrizione all’albo per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; d) tali requisiti sono quelli propri della posizione apicale dell’Avvocatura, già rivestita dalla ricorrente, sicché, in sostanza, la procedura riguarda una posizione coperta e non vacante; e) la deliberazione n. 212 in data 11 novembre 2025, pur richiamando la dotazione organica rideterminata con una precedente deliberazione e prevedendo una rimodulazione neutra dal punto di vista finanziario, prevede l’assunzione a tempo indeterminato di un “dirigente amministrativo - Area legale”, intendendo porre a capo di tale Area un dirigente privo della qualificazione forense; f) tale decisione contrasta con il principio, che deve trovare espressione anche sotto il profilo organizzativo, di piena indipendenza e autonomia degli avvocati degli enti pubblici nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali; g) l’Avvocatura dell’ente non può essere sotto-ordinata ad un dirigente amministrativo, in quanto l’ufficio legale costituisce una struttura autonoma e indipendente; h) la scelta è altresì illogica, in quanto, a fronte di limitate risorse finanziarie, è prevista la copertura di un posto non coerente con l’organigramma e con l’attuale assetto della Direzione Affari Legali, già affidata a dirigente avvocato in servizio, con una duplicazione apicale suscettibile di interferire con le funzioni già svolte dall’attuale titolare; i) le esigenze organizzative avrebbero invece imposto la copertura di posti di avvocato attualmente scoperti; l) si lamenta anche la violazione dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, in quanto gli atti impugnati non indicano le risorse finanziarie per la nuova assunzione; m) si denuncia altresì la violazione dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ed il vizio di eccesso di potere, in quanto la procedura di mobilità, come configurata dalla determinazione del 23 dicembre 2025 e dall’avviso del 29 dicembre 2025, contempla requisiti che coincidono con quelli previsti per l’avvocato dirigente dell’Area legale; n) in mancanza di altre unità dirigenziali riferibili all’Area legale, la procedura finirebbe quindi per determinare una sovrapposizione rispetto alla posizione ricoperta dalla ricorrente; o) per espressa previsione dell’art. 30 la mobilità presuppone un posto vacante in organico e la discrezionalità dell’Amministrazione attiene alla scelta dello strumento per provvedere alla copertura, non essendo consentita la creazione di un nuovo posto.
Con memoria in data 9 febbraio 2026 il Comune ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) l’ente si trova ad operare in condizioni di gravissima carenza di personale e tra i servizi da coprire vi è il Servizio “ I e II area legale ”, in atto coperto ad interim dalla ricorrente; b) la procedura contestata in giudizio è volta ad acquisire una figura dirigenziale per coprire prioritariamente la vacanza di un dirigente del Servizio “I e II Aerea legale”, senza che ciò comporti alcuna sovrapposizione di ruoli con la posizione della ricorrente, titolare (ancorché in proroga) dell’incarico dirigenziale di Direttore della Direzione “Affari Legali”; c) va eccepita l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, perché la ricorrente è titolare dell’incarico di Dirigente della “Direzione Affari legali”, mentre la procedura impugnata afferisce alla posizione, ad oggi scoperta, di Dirigente dei “Servizi I e II Area Legale”; d) inoltre, con riferimento all’interesse, di mero fatto, alla conservazione dell’incarico dirigenziale di Direzione del Servizio “I e II Area Legale” (oggi esercitato ad interim), il gravame dovrebbe dirsi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; e) in ogni caso, non sussiste l’attualità della lesione lamentata, in quanto non può escludersi affatto la possibilità che il dirigente assunto venga impiegato in una struttura amministrativa dell’ente e non nell’area legale; f) nel merito, va ritenuta l’infondatezza del gravame, in quanto l’operato dell’Amministrazione è conforme al Regolamento per il funzionamento dell’Avvocatura comunale, non lede alcuna attribuzione della ricorrente e si giustifica in riferimento alla necessità di coprire con un dirigente di ruolo una posizione dirigenziale in atto scoperta e affidata solo ad interim .
All’odierna camera di consiglio la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, alla luce delle difese svolte in giudizio dall’Amministrazione secondo cui la procedura di mobilità per cui è causa non intaccherebbe il ruolo e la funzione ricoperti dalla ricorrente.
Quindi, dato avviso alle parti in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio non può che prendere atto dell’intervenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto dichiarato dalla parte ricorrente, con conseguente improcedibilità del ricorso.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti tenuto conto della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e compensa fra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
DA BU, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
RI OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI OL | DA BU |
IL SEGRETARIO