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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/06/2025, n. 2559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2559 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 11323/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 11323/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2860/18, emesso dal Tribunale di Salerno in data 29/10/18, depositato il 30/10/18
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Ricciardi, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliata in Eboli (SA), al viale G. Amendola n. 68, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E tramite la mandataria in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, presso il cui indirizzo pec è elett.te dom.ta, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 19/12/18, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2860/18, notificato il 20/11/18, con cui il Tribunale di Salerno le aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della somma di € Controparte_1
4.187,57 in solido con (al quale era stato ingiunto il pagamento della maggior Parte_2 somma di € 18.439,72 in relazione anche ad altri rapporti), oltre interessi moratori convenzionali e spese processuali, a titolo di saldo del rapporto di apertura di credito a tempo indeterminato pagina 1 di 5 utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo (cd. revolving), instaurato dal con la Parte_2
Findomestic s.p.a. in data 10/04/07 e garantito dalla . Pt_1
L'opponente eccepiva: l'inesistenza del credito vantato da controparte, posto che a fondamento dello stesso era stata prodotta solo una “domanda di apertura carta” priva di una inequivoca firma di essa deducente;
che il perfezionamento della proposta, il rilascio della carta di credito in favore dell'ex coniuge e l'utilizzo della stessa non erano mai state portate a conoscenza di essa opponente;
che il rapporto era nullo per mancanza di forma scritta e consisteva in un modulo prestampato con caratteri minuscoli ed illeggibili;
che il contratto era nullo anche per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ex art. 124 T.U.B.; che il contratto era stato prodotto in copia non conforme all'originale e, pertanto, se ne contestava l'autenticità; che la cessione del credito non le era stata notificata.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo, per le ragioni esposte, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 07/01/20, si costituiva la la quale concludeva Controparte_1
per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Veniva espletato con esito negativo il tentativo di mediazione ex d.lgs. n. 28/10.
Con comparsa di intervento, depositata il 03/11/22, si costituiva la già Controparte_1 [...]
tramite la procuratrice CP_1 Controparte_2
Acquisita documentazione varia, all'udienza del 16/05/25 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c. con riserva di depositare la sentenza entro 30 giorni.
Dalla documentazione in atti, depositata fin dalla fase monitoria (cfr. all. 22), risulta che Parte_2
stipulava con la Findomestic s.p.a., in data 10/04/07, un contratto di apertura di una linea
[...]
di credito, a tempo e durata indeterminati, utilizzabile mediante una carta magnetizzata a proprio nome, per un importo massimo autorizzato di € 1.500,00, con TAN del 16,32%, TAEG del 17,60% ed un rimborso minimo mensile concordato di € 60,00. Le condizioni ed il contenuto del contratto, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, sono riportati con caratteri chiaramente leggibili
(cfr., peraltro, Cass. n. 3307/18, secondo cui, qualora la clausola contrattuale “risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile;
ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola…”).
pagina 2 di 5 Tale modulo contrattuale veniva sottoscritto anche dalla , all'epoca coniuge del , Pt_1 Parte_2
a garanzia dell'apertura di credito ottenuta da quest'ultimo (cfr. sottoscrizione in corrispondenza del riquadro “Firma a garanzia del coniuge del cliente”).
La apponeva ulteriori due firme, una relativa all'approvazione delle clausole vessatorie ex Pt_1 artt. 1341 e 1342 c.c. e l'altra inerente all'autorizzazione al trattamento dei dati personali, sempre nella veste di “coniuge del cliente”.
Dall'estratto conto integrale della Findomestic s.p.a. (all. 27 fase monitoria) si evince, poi, che il maturava, alla data del 05/12/12, un saldo debitore di € 2.635,65, cui occorre aggiungere Parte_2
gli interessi moratori, come da prospetto in atti (all. 28 fase monitoria), maturati fino al 30/09/18, pari ad € 1.713,02, per un totale di € 4.348,67.
Seguivano una serie di cessioni del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex artt. 1
e 4 l. n. 130/99 e 58 T.U.B.
In particolare, la Findomestic Banca s.p.a., con contratto del 16/04/13, cedeva “pro soluto” il proprio credito alla Locam s.p.a. (cfr. contratto di cessione, all. n. 3 fascicolo monitorio), la quale,
a sua volta, come da avviso pubblicato sulla G.U., parte II, n. 52 del 04/05/13 (all. n. 4 fascicolo monitorio), con contratto del 14/06/16, cedeva il credito alla (all. n. 5 fascicolo Controparte_3
monitorio). Tale cessione veniva notificata al con racc. a.r. del 14/06/16, perfezionatasi Parte_2
il 05/08/16 per compiuta giacenza (all.ti nn. 7 e 8 fascicolo monitorio). Per quanto attiene alla notifica della cessione alla , deve rammentarsi che la stessa può avvenire utilmente anche Pt_1 con l'atto giudiziale di intimazione al pagamento del credito (nella specie, notifica del decreto ingiuntivo) e anche nel corso del giudizio (Cass. n. 20495/20, n. 20143/05), non essendo necessaria la notifica con atto stragiudiziale o la pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Infine, la appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e Controparte_1 coordinamento di quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di Controparte_3
acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di diveniva titolare del Controparte_3
suddetto credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda del 29/06/18
(all. n. 6 fascicolo monitorio).
Ebbene, la predetta documentazione, unitamente alla mancanza di contestazioni specifiche da parte dell'opponente e all'elemento presuntivo del possesso, da parte dell'opposta, di tutta la documentazione contrattuale inerente al rapporto oggetto di causa – disponibilità che sarebbe difficilmente spiegabile se l'opposta, quale ultima cessionaria, non fosse divenuta titolare del credito – inducono a ritenere che la (subentrata alla abbia Controparte_1 Controparte_1
pagina 3 di 5 offerto adeguata prova della propria pretesa creditoria, avendo prodotto il titolo negoziale, la relativa documentazione contabile e la documentazione attestante la cessione del credito.
Le ulteriori doglianze sollevate dall'opponente risultano del tutto generiche.
In primo luogo, è inammissibile il disconoscimento della conformità della copia del contratto all'originale, perché del tutto generico, essendo stato operato in violazione del consolidato orientamento secondo cui il disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. va fatto in modo formale e specifico, dovendo contenere, cioè, specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, ossia agli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. n.
24634/21; Cass. n. 2908/20; Cass. n. 16557/19; Cass. n. 127/19; Cass. n. 27633/18), come invece avvenuto nel caso di specie.
Neppure merita accoglimento l'eccezione di nullità del contratto in quanto sottoscritto dal solo mutuatario.
Invero, in tema di cd. contratto monofirma, ovvero di contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario, le Sezioni Unite, con sentenza n. 898/18, sanando il contrasto generatosi nella giurisprudenza di legittimità, hanno statuito che “In tema
d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Applicando tale ultimo principio ai contratti bancari, si ricava che il contratto sottoscritto solo dal cliente, e non anche dall'intermediario bancario o finanziario, è valido purchè ne sia stata consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass. n. 28500/23, n. 9196/21, n. 14646/18, n.
14243/18). Nella specie, dal contenuto del contratto emerge che sia al che alla Parte_2 Pt_1
fu consegnata copia del contratto, come da apposita dichiarazione da entrambi sottoscritta
(“Dichiaro che mi viene rilasciata copia della presente Domanda completa di Documento di sintesi, interamente compilata”).
pagina 4 di 5 Infine, non vi è prova che la società opposta, allo stato, abbia almeno in parte già effettivamente percepito dal condebitore solidale , in sede esecutiva, la somma posta a base Parte_2 dell'ingiunzione nei confronti della . Pt_1
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 11323/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2860/18, emesso dal Tribunale di Salerno in data 29/10/18, depositato il 30/10/18;
2) condanna al pagamento, in favore della tramite la Parte_1 Controparte_1 mandataria delle spese processuali, che si liquidano in € 2.552,00 Controparte_2
per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 11323/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2860/18, emesso dal Tribunale di Salerno in data 29/10/18, depositato il 30/10/18
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Ricciardi, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliata in Eboli (SA), al viale G. Amendola n. 68, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E tramite la mandataria in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, presso il cui indirizzo pec è elett.te dom.ta, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 19/12/18, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2860/18, notificato il 20/11/18, con cui il Tribunale di Salerno le aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della somma di € Controparte_1
4.187,57 in solido con (al quale era stato ingiunto il pagamento della maggior Parte_2 somma di € 18.439,72 in relazione anche ad altri rapporti), oltre interessi moratori convenzionali e spese processuali, a titolo di saldo del rapporto di apertura di credito a tempo indeterminato pagina 1 di 5 utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo (cd. revolving), instaurato dal con la Parte_2
Findomestic s.p.a. in data 10/04/07 e garantito dalla . Pt_1
L'opponente eccepiva: l'inesistenza del credito vantato da controparte, posto che a fondamento dello stesso era stata prodotta solo una “domanda di apertura carta” priva di una inequivoca firma di essa deducente;
che il perfezionamento della proposta, il rilascio della carta di credito in favore dell'ex coniuge e l'utilizzo della stessa non erano mai state portate a conoscenza di essa opponente;
che il rapporto era nullo per mancanza di forma scritta e consisteva in un modulo prestampato con caratteri minuscoli ed illeggibili;
che il contratto era nullo anche per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ex art. 124 T.U.B.; che il contratto era stato prodotto in copia non conforme all'originale e, pertanto, se ne contestava l'autenticità; che la cessione del credito non le era stata notificata.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo, per le ragioni esposte, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 07/01/20, si costituiva la la quale concludeva Controparte_1
per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Veniva espletato con esito negativo il tentativo di mediazione ex d.lgs. n. 28/10.
Con comparsa di intervento, depositata il 03/11/22, si costituiva la già Controparte_1 [...]
tramite la procuratrice CP_1 Controparte_2
Acquisita documentazione varia, all'udienza del 16/05/25 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c. con riserva di depositare la sentenza entro 30 giorni.
Dalla documentazione in atti, depositata fin dalla fase monitoria (cfr. all. 22), risulta che Parte_2
stipulava con la Findomestic s.p.a., in data 10/04/07, un contratto di apertura di una linea
[...]
di credito, a tempo e durata indeterminati, utilizzabile mediante una carta magnetizzata a proprio nome, per un importo massimo autorizzato di € 1.500,00, con TAN del 16,32%, TAEG del 17,60% ed un rimborso minimo mensile concordato di € 60,00. Le condizioni ed il contenuto del contratto, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, sono riportati con caratteri chiaramente leggibili
(cfr., peraltro, Cass. n. 3307/18, secondo cui, qualora la clausola contrattuale “risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile;
ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola…”).
pagina 2 di 5 Tale modulo contrattuale veniva sottoscritto anche dalla , all'epoca coniuge del , Pt_1 Parte_2
a garanzia dell'apertura di credito ottenuta da quest'ultimo (cfr. sottoscrizione in corrispondenza del riquadro “Firma a garanzia del coniuge del cliente”).
La apponeva ulteriori due firme, una relativa all'approvazione delle clausole vessatorie ex Pt_1 artt. 1341 e 1342 c.c. e l'altra inerente all'autorizzazione al trattamento dei dati personali, sempre nella veste di “coniuge del cliente”.
Dall'estratto conto integrale della Findomestic s.p.a. (all. 27 fase monitoria) si evince, poi, che il maturava, alla data del 05/12/12, un saldo debitore di € 2.635,65, cui occorre aggiungere Parte_2
gli interessi moratori, come da prospetto in atti (all. 28 fase monitoria), maturati fino al 30/09/18, pari ad € 1.713,02, per un totale di € 4.348,67.
Seguivano una serie di cessioni del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex artt. 1
e 4 l. n. 130/99 e 58 T.U.B.
In particolare, la Findomestic Banca s.p.a., con contratto del 16/04/13, cedeva “pro soluto” il proprio credito alla Locam s.p.a. (cfr. contratto di cessione, all. n. 3 fascicolo monitorio), la quale,
a sua volta, come da avviso pubblicato sulla G.U., parte II, n. 52 del 04/05/13 (all. n. 4 fascicolo monitorio), con contratto del 14/06/16, cedeva il credito alla (all. n. 5 fascicolo Controparte_3
monitorio). Tale cessione veniva notificata al con racc. a.r. del 14/06/16, perfezionatasi Parte_2
il 05/08/16 per compiuta giacenza (all.ti nn. 7 e 8 fascicolo monitorio). Per quanto attiene alla notifica della cessione alla , deve rammentarsi che la stessa può avvenire utilmente anche Pt_1 con l'atto giudiziale di intimazione al pagamento del credito (nella specie, notifica del decreto ingiuntivo) e anche nel corso del giudizio (Cass. n. 20495/20, n. 20143/05), non essendo necessaria la notifica con atto stragiudiziale o la pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Infine, la appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e Controparte_1 coordinamento di quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di Controparte_3
acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di diveniva titolare del Controparte_3
suddetto credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda del 29/06/18
(all. n. 6 fascicolo monitorio).
Ebbene, la predetta documentazione, unitamente alla mancanza di contestazioni specifiche da parte dell'opponente e all'elemento presuntivo del possesso, da parte dell'opposta, di tutta la documentazione contrattuale inerente al rapporto oggetto di causa – disponibilità che sarebbe difficilmente spiegabile se l'opposta, quale ultima cessionaria, non fosse divenuta titolare del credito – inducono a ritenere che la (subentrata alla abbia Controparte_1 Controparte_1
pagina 3 di 5 offerto adeguata prova della propria pretesa creditoria, avendo prodotto il titolo negoziale, la relativa documentazione contabile e la documentazione attestante la cessione del credito.
Le ulteriori doglianze sollevate dall'opponente risultano del tutto generiche.
In primo luogo, è inammissibile il disconoscimento della conformità della copia del contratto all'originale, perché del tutto generico, essendo stato operato in violazione del consolidato orientamento secondo cui il disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. va fatto in modo formale e specifico, dovendo contenere, cioè, specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, ossia agli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. n.
24634/21; Cass. n. 2908/20; Cass. n. 16557/19; Cass. n. 127/19; Cass. n. 27633/18), come invece avvenuto nel caso di specie.
Neppure merita accoglimento l'eccezione di nullità del contratto in quanto sottoscritto dal solo mutuatario.
Invero, in tema di cd. contratto monofirma, ovvero di contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario, le Sezioni Unite, con sentenza n. 898/18, sanando il contrasto generatosi nella giurisprudenza di legittimità, hanno statuito che “In tema
d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Applicando tale ultimo principio ai contratti bancari, si ricava che il contratto sottoscritto solo dal cliente, e non anche dall'intermediario bancario o finanziario, è valido purchè ne sia stata consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass. n. 28500/23, n. 9196/21, n. 14646/18, n.
14243/18). Nella specie, dal contenuto del contratto emerge che sia al che alla Parte_2 Pt_1
fu consegnata copia del contratto, come da apposita dichiarazione da entrambi sottoscritta
(“Dichiaro che mi viene rilasciata copia della presente Domanda completa di Documento di sintesi, interamente compilata”).
pagina 4 di 5 Infine, non vi è prova che la società opposta, allo stato, abbia almeno in parte già effettivamente percepito dal condebitore solidale , in sede esecutiva, la somma posta a base Parte_2 dell'ingiunzione nei confronti della . Pt_1
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 11323/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2860/18, emesso dal Tribunale di Salerno in data 29/10/18, depositato il 30/10/18;
2) condanna al pagamento, in favore della tramite la Parte_1 Controparte_1 mandataria delle spese processuali, che si liquidano in € 2.552,00 Controparte_2
per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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